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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/10/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 707/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.
NA UG, nella causa iscritta al n. 707/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04.11.2024,
DA
(P IVA Parte_1
), in persona del Curatore Avv. , con l'Avv. Caterina Pinto per procura P.IVA_1 Parte_2 allegata all'atto di citazione;
parte attrice;
CONTRO
(P IVA ); parte convenuta;
CP_1 P.IVA_2
OGGETTO: Controparte_2 ha depositato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza in data 22.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'azione esperita dal ha come oggetto Parte_1
l'accertamento della sussistenza del credito di cui alla fattura 30/14 del 24.07.2014 pari ad € 46.781,81 al lordo di oneri (doc. 8) quale corrispettivo del contratto di appalto concluso in data 7.07.11 (doc. 3) per l'esecuzione delle opere eseguite in favore della convenuta committente contumace nel CP_1 presente giudizio, nonché la condanna di quest'ultima all'integrale pagamento del dovuto.
Nella fattispecie che ci occupa, è preciso onere dell'attrice dimostrare esistenza e validità del negozio azionato oltre che il rituale adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sua conclusione;
da quanto emerso in sede istruttoria risulta regolarmente adempiuto tale onere e dovranno, pertanto, trovare pieno accoglimento le domande attoree per i motivi appresso specificati.
1 2. E' senza dubbio provata la conclusione del contratto d'appalto sottoscritto in data 07.07.2011 dalle parti del presente procedimento (doc. 3) ove, a fronte del corrispettivo pattuito a forfait pari ad €
1.300.000,00 oltre oneri (art. 2.1) da corrispondersi secondo stati di avanzamento lavori, l'attrice si obbligò eseguire su incarico della convenuta le opere di nuova costruzione di un edificio residenziale sito in San Vito di Cadore - località Serdes di cui agli allegati, come puntualmente specificate dall'Arch. , progettista e direttore dei lavori nominato da nel “Disciplinare Persona_1 CP_1 descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” (doc. 13).
Parimenti per ciò che attiene la regolare esecuzione delle opere da parte di Parte_1 completate tra marzo ed aprile 2014 con la realizzazione di cinque unità abitative e relative cantine, un'autorimessa, due vani di servizio ed una centrale termica;
dette opere risultato annotate nei registri di contabilità attorei (doc. 4) che, seppur di parte, attestano il rituale avanzamento dei lavori con conseguente periodico pagamento di acconti da parte di come concordato all'art.
2.2 del CP_1 contratto di appalto.
Ciò è confermato dalla produzione documentale sub docc. 15-22 oltre che dalle risultanze dell'escussione testimoniale di cui all'udienza 9.06.25, attese le dichiarazioni del direttore di cantiere
(cap. 4:“…confermo come la gran parte delle attività indicate (nei registri di contabilità, ndr) siano Tes_1 state svolte, anche secondo le quantità indicate…”; cap. 5 “ si è vero, anche se non ricordo esattamente se fossero cinque”; cap. 6: “si è vero”) e dell'allora legale rappresentante della convenuta (cap. 4:“la regola è Per_2 che i SAL dovevano essere validati dal direttore lavori Arch. .. il cantiere posso dire che è stato terminato e Per_1 che i Sal, qualora validati, corrispondano al vero… ”; cap. 5 “ si è vero, ma al 90 %;”).
Non lasciano peraltro dubbi di sorta i documenti sub 5 e 6 redatti in contraddittorio tra le parti in data 20.05.14 in esito a specifico sopralluogo tenutosi il 12.05 (capp. 7 e 9 teste , sottoscritti Per_2 dai legali rappresentanti di entrambe oltre che dal direttore dei lavori Arch. , ove è evidente Per_1 la piena accettazione negoziale della committente-convenuta circa le opere eseguite dall'appaltatrice- attrice ed il quantum del corrispettivo da versare a saldo secondo quanto pattuito all'art.
6.5 del contratto: “Con la sottoscrizione del verbale di collaudo l'opera si intenderà approvata ed accettata dalla Committente e sarà definitivamente riconosciuto il diritto dell'Appaltatore al pagamento del saldo” (si veda Cass. Civ. ord. 18.01.25 n. 153 ove: “L'appaltatore ed il subappaltatore, al momento della richiesta del pagamento del proprio compenso, sono tenuti a fornire prova della congruità dell'importo domandato in relazione alle caratteristiche delle opere eseguite. A tal fine, le fatture emesse dall'appaltatore e la contabilità redatta da quest'ultimo ovvero dal direttore dei lavori non sono idonee a comprovare l'ammontare del credito;
e ciò salvo allorquando siano state preventivamente comunicate al committente e questi le abbia accettate senza obiezioni”).
Il doc. 5 denominato “Conto finale e certificato di regolare esecuzione” (composto da tre pagine tutte siglate e sottoscritte) riporta in modo preciso i lavori svolti e da contezza di tutte le spese e delle lavorazioni
2 extra contratto, oltre che le decurtazioni avvenute in costanza del rapporto contrattuale, le opere di capitolato non eseguite e, in particolare, attesta l'accettazione finale delle opere senza riserve visto anche che ogni controversia, pur a suo tempo insorta tra le parti, risulta definitivamente risolta (“…Si rileva che nel corso dei lavori sono nate alcune controversie tra la Committenza e l'Impresa in relazione a diverse interpretazioni contrattuali, che sono state risolte fra le parti in modo bonario ed extra giudiziale”).
Il doc. 6, denominato “Certificato di regolare esecuzione”, testualmente da atto che “i lavori sopradescritti eseguiti dall'Impresa […] in base al contratto citato e successivi atti integrativi e disposizioni Parte_1 emanate dalla Direzione Lavori e dalla Committenza, sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e le vertenze nate nel corso dei lavori sono state risolte bonariamente fra le parti” oltre ad indicare l'esatta misura della residua debenza a carico di pari ad € 56.165,28 oltre oneri di legge. CP_1
Ad ulteriore conferma della veridicità della sottoscrizione di tali documenti il teste ex socio e Per_2 rappresentante legale della parte convenuta nel periodo che ci occupa, confermò il capitolo di prova sub. 6 affermando: “si è vero, il documento lo firmai io e me lo predispose il nostro direttore lavori Arch.
[...]
Per_
al pari delle circostanze sottese ai capitoli nn. 7 e 9.
Trova perciò pieno accoglimento la pretesa attorea nell'alveo di quanto richiesto in citazione e precisato nel corso dell'udienza in data 22.09, ove l'importo capitale della fattura n. 30 in data
24.07.14 risulta pari ad € 42.258,92 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
a tal proposito, il dies a quo coincide con la data di accettazione delle opere intervenuta in data 20.05.2014 e ciò ai sensi degli artt. 1665 quinto comma c.c. e 6.5 del contratto di appalto.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato il 04.11.2024 da Parte_1
così provvede:
[...]
- accertata la sussistenza del credito del per Parte_1 la somma di € 42.258,92 oltre oneri nei confronti di condanna quest'ultima al pagamento in CP_1 favore della prima della predetta somma maggiorata degli interessi legali dal 20.05.2014 al saldo;
- condanna all'integrale rifusione delle spese legali liquidate in complessivi € 6.780,40 (di cui CP_1
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
1.453,00 per la fase decisionale al minimo, € 616,40 quale aumento 10% ex art. 4 comma 1 bis) oltre
15% a titolo di rimborso spese generali, € 550,60 quale ristoro spese vive, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il giorno 2 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
Avv. NA UG
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.
NA UG, nella causa iscritta al n. 707/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 04.11.2024,
DA
(P IVA Parte_1
), in persona del Curatore Avv. , con l'Avv. Caterina Pinto per procura P.IVA_1 Parte_2 allegata all'atto di citazione;
parte attrice;
CONTRO
(P IVA ); parte convenuta;
CP_1 P.IVA_2
OGGETTO: Controparte_2 ha depositato ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza in data 22.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'azione esperita dal ha come oggetto Parte_1
l'accertamento della sussistenza del credito di cui alla fattura 30/14 del 24.07.2014 pari ad € 46.781,81 al lordo di oneri (doc. 8) quale corrispettivo del contratto di appalto concluso in data 7.07.11 (doc. 3) per l'esecuzione delle opere eseguite in favore della convenuta committente contumace nel CP_1 presente giudizio, nonché la condanna di quest'ultima all'integrale pagamento del dovuto.
Nella fattispecie che ci occupa, è preciso onere dell'attrice dimostrare esistenza e validità del negozio azionato oltre che il rituale adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte tramite la sua conclusione;
da quanto emerso in sede istruttoria risulta regolarmente adempiuto tale onere e dovranno, pertanto, trovare pieno accoglimento le domande attoree per i motivi appresso specificati.
1 2. E' senza dubbio provata la conclusione del contratto d'appalto sottoscritto in data 07.07.2011 dalle parti del presente procedimento (doc. 3) ove, a fronte del corrispettivo pattuito a forfait pari ad €
1.300.000,00 oltre oneri (art. 2.1) da corrispondersi secondo stati di avanzamento lavori, l'attrice si obbligò eseguire su incarico della convenuta le opere di nuova costruzione di un edificio residenziale sito in San Vito di Cadore - località Serdes di cui agli allegati, come puntualmente specificate dall'Arch. , progettista e direttore dei lavori nominato da nel “Disciplinare Persona_1 CP_1 descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” (doc. 13).
Parimenti per ciò che attiene la regolare esecuzione delle opere da parte di Parte_1 completate tra marzo ed aprile 2014 con la realizzazione di cinque unità abitative e relative cantine, un'autorimessa, due vani di servizio ed una centrale termica;
dette opere risultato annotate nei registri di contabilità attorei (doc. 4) che, seppur di parte, attestano il rituale avanzamento dei lavori con conseguente periodico pagamento di acconti da parte di come concordato all'art.
2.2 del CP_1 contratto di appalto.
Ciò è confermato dalla produzione documentale sub docc. 15-22 oltre che dalle risultanze dell'escussione testimoniale di cui all'udienza 9.06.25, attese le dichiarazioni del direttore di cantiere
(cap. 4:“…confermo come la gran parte delle attività indicate (nei registri di contabilità, ndr) siano Tes_1 state svolte, anche secondo le quantità indicate…”; cap. 5 “ si è vero, anche se non ricordo esattamente se fossero cinque”; cap. 6: “si è vero”) e dell'allora legale rappresentante della convenuta (cap. 4:“la regola è Per_2 che i SAL dovevano essere validati dal direttore lavori Arch. .. il cantiere posso dire che è stato terminato e Per_1 che i Sal, qualora validati, corrispondano al vero… ”; cap. 5 “ si è vero, ma al 90 %;”).
Non lasciano peraltro dubbi di sorta i documenti sub 5 e 6 redatti in contraddittorio tra le parti in data 20.05.14 in esito a specifico sopralluogo tenutosi il 12.05 (capp. 7 e 9 teste , sottoscritti Per_2 dai legali rappresentanti di entrambe oltre che dal direttore dei lavori Arch. , ove è evidente Per_1 la piena accettazione negoziale della committente-convenuta circa le opere eseguite dall'appaltatrice- attrice ed il quantum del corrispettivo da versare a saldo secondo quanto pattuito all'art.
6.5 del contratto: “Con la sottoscrizione del verbale di collaudo l'opera si intenderà approvata ed accettata dalla Committente e sarà definitivamente riconosciuto il diritto dell'Appaltatore al pagamento del saldo” (si veda Cass. Civ. ord. 18.01.25 n. 153 ove: “L'appaltatore ed il subappaltatore, al momento della richiesta del pagamento del proprio compenso, sono tenuti a fornire prova della congruità dell'importo domandato in relazione alle caratteristiche delle opere eseguite. A tal fine, le fatture emesse dall'appaltatore e la contabilità redatta da quest'ultimo ovvero dal direttore dei lavori non sono idonee a comprovare l'ammontare del credito;
e ciò salvo allorquando siano state preventivamente comunicate al committente e questi le abbia accettate senza obiezioni”).
Il doc. 5 denominato “Conto finale e certificato di regolare esecuzione” (composto da tre pagine tutte siglate e sottoscritte) riporta in modo preciso i lavori svolti e da contezza di tutte le spese e delle lavorazioni
2 extra contratto, oltre che le decurtazioni avvenute in costanza del rapporto contrattuale, le opere di capitolato non eseguite e, in particolare, attesta l'accettazione finale delle opere senza riserve visto anche che ogni controversia, pur a suo tempo insorta tra le parti, risulta definitivamente risolta (“…Si rileva che nel corso dei lavori sono nate alcune controversie tra la Committenza e l'Impresa in relazione a diverse interpretazioni contrattuali, che sono state risolte fra le parti in modo bonario ed extra giudiziale”).
Il doc. 6, denominato “Certificato di regolare esecuzione”, testualmente da atto che “i lavori sopradescritti eseguiti dall'Impresa […] in base al contratto citato e successivi atti integrativi e disposizioni Parte_1 emanate dalla Direzione Lavori e dalla Committenza, sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e le vertenze nate nel corso dei lavori sono state risolte bonariamente fra le parti” oltre ad indicare l'esatta misura della residua debenza a carico di pari ad € 56.165,28 oltre oneri di legge. CP_1
Ad ulteriore conferma della veridicità della sottoscrizione di tali documenti il teste ex socio e Per_2 rappresentante legale della parte convenuta nel periodo che ci occupa, confermò il capitolo di prova sub. 6 affermando: “si è vero, il documento lo firmai io e me lo predispose il nostro direttore lavori Arch.
[...]
Per_
al pari delle circostanze sottese ai capitoli nn. 7 e 9.
Trova perciò pieno accoglimento la pretesa attorea nell'alveo di quanto richiesto in citazione e precisato nel corso dell'udienza in data 22.09, ove l'importo capitale della fattura n. 30 in data
24.07.14 risulta pari ad € 42.258,92 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
a tal proposito, il dies a quo coincide con la data di accettazione delle opere intervenuta in data 20.05.2014 e ciò ai sensi degli artt. 1665 quinto comma c.c. e 6.5 del contratto di appalto.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta con atto di citazione notificato il 04.11.2024 da Parte_1
così provvede:
[...]
- accertata la sussistenza del credito del per Parte_1 la somma di € 42.258,92 oltre oneri nei confronti di condanna quest'ultima al pagamento in CP_1 favore della prima della predetta somma maggiorata degli interessi legali dal 20.05.2014 al saldo;
- condanna all'integrale rifusione delle spese legali liquidate in complessivi € 6.780,40 (di cui CP_1
€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
1.453,00 per la fase decisionale al minimo, € 616,40 quale aumento 10% ex art. 4 comma 1 bis) oltre
15% a titolo di rimborso spese generali, € 550,60 quale ristoro spese vive, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il giorno 2 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario
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