Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 12 luglio 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 23342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23342 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07613/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7613 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.P.A, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
e/o per l’accertamento della nullità
del decreto del Presidente della Repubblica del 12.03.2019, notificato alla ricorrente il 03.05.2019, a mezzo del quale è stato rigettato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall''odierna ricorrente per l''annullamento della nota prot. n.39852 del 28.11.2017, della Prefettura di Agrigento recante l''informativa interdittiva ex artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 resa a carico della ditta “-OMISSIS- ”, degli atti presupposti e conseguenti adottati dal GSE, nonché della nota dell''Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 139315 del 27.12.2017 recante l''annotazione nel casellario informatico degli operatori economici della succitata informativa interdittiva resa a carico della ricorrente; ed ove occorra, del parere numero 00072/2019 del 04.01.2019 reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell''Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LI AR OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’impugnazione proposta avverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2019, con cui è stato definito il ricorso straordinario proposto dalla parte istante nei confronti dell’interdittiva antimafia indicata in atti;
Considerato che parte esponente ha dedotto la nullità del decreto gravato, in quanto lo stesso sarebbe stato adottato in carenza di potere, allorquando la controversia già era stata trasposta in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia;
Letta la costituzione dell’amministrazione ed esaminata la relazione depositata da ANAC in data 4 settembre 2025, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 13745/2025;
Rilevato che la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 e ivi trattenuta in decisione;
Considerato che il ricorso è fondato e merita di essere accolto;
Rilevato, invero, che il ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica è stato oggetto di trasposizione, per mezzo di atto di opposizione proposto dall’Autorità Nazione Anticorruzione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 29 marzo 2018 a tutte le parti del giudizio, con cui l’amministrazione ha altresì invitato la ricorrente a riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 48 del cpa innanzi al T.A.R. compente;
Considerato che l’istante ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi al TAR Sicilia – Palermo con atto del 23 aprile 2018 e che il relativo giudizio (NRG. 754/2018) è stato definito con sentenza di accoglimento n. -OMISSIS-;
Rilevato che, nonostante l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, il procedimento inerente al ricorso straordinario è erroneamente seguitato, avendo il Consiglio di Stato emesso il parere di competenza (nel senso del rigetto del ricorso) in data 19 dicembre 2108, parere poi recepito nel gravato DPR;
Ritenuto che la decisione resa dal Consiglio di Stato in sede consultiva sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente alla sua rituale trasposizione nel giudizio amministrativo, è nulla ex art. 21septies della legge 241/90, in quanto adottata in difetto assoluto di attribuzione (Ad. Pl. n.11/2024):
Considerato che anche il decreto decisorio, oggetto della presente impugnazione deve ritenersi radicalmente nullo per violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e della ridetta disposizione contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo;
Considerato che il gravame va accolto nei sensi sopra esposti e che le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità del decreto impugnato.
Condanna le amministrazioni intimate costituite a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER LI, Presidente
LI AR OP, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AR OP | ER LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.