Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9922/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente relatore dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva del 19/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9922 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
(C.F.: , nato in Ghana in [...] Parte_1 C.F._1
15/03/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Nicolò, presso il cui studio in Aversa
(CE) alla via Atellana n. 3 elettivamente domicilia, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso il quale è domiciliato ex lege in
Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10
Il provvedimento in questione, emesso dal questore della provincia di Caserta in data
16/03/2023 (prot. n. 66) è stato notificato al destinatario dell'atto in data 05/04/2023, di talché risulta tempestiva l'opposizione proposta con il ricorso depositato in data 21/04/2023,
a mezzo del quale il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti per il rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1..2 del d.lgs n.286/98 così come novellato dal d.l. n.130/2020.
Il , in data 25/05/2023, si è costituito depositando relativa Controparte_1
memoria ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento collegiale del 06/09/2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Indi, acquisita la documentazione prodotta;
la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19/03/2025.
Così sinteticamente riepilogato lo svolgimento del processo, giova evidenziare che il provvedimento di diniego risulta fondato sul parere contrario all'accoglimento dell'istanza di protezione speciale, reso dalla
[...]
di Caserta in data 09/02/2023. Parte_2
Il parere in questione richiama la non sussistenza, nella fattispecie esaminata, dei presupposti di cui art.19 co.1 e 1.1 del d.lgs 286/98 necessari per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art 32 comma 3 dlgs 25/2008, così come richiesto dall'art.1 comma 8 D.L.
113/2018; l'assenza di prova in ordine all'effettività di legami familiari nel territorio dello Stato;
la mancata allegazione di gravi patologie;
l'assenza di rischio di essere sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro in Ghana.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha censurato sia legittimità che il merito del ricevuto diniego.
Nessuna rilevanza hanno le doglianze meramente formali avanzate dall'attore e dirette a censurare esclusivamente la legittimità del provvedimento amministrativo pagina 2 di 10 impugnato, dimenticando che il giudice adito non sindaca i vizi che la inficiano, bensì
l'esistenza, al momento della decisione, di tutti gli elementi costitutivi del diritto preteso.
Nel merito, giova evidenziare che la fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Parte_2
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, pagina 3 di 10 ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un Parte_2
permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo
10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla
Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, pagina 4 di 10 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della
(precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3
CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011,
M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività pagina 5 di 10 dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit.
Si reputa opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della
CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_3 CP_4 Per_1
§ 67; c. § 42). Inoltre, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non Per_2 Per_3
garantisce il diritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese.
Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
[...]
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; AR e Parte_3 Pt_4
altri c. Norvegia, n. 265/07, § 64, 31 luglio 2008).
Nel caso di specie, vi è da evidenziare che il ricorrente, arrivato in Italia nel 2015, aveva intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativo, bruscamente interrotto alcuni anni fa.
Egli, infatti, nel 2016 ebbe a frequentare un corso di alfabetizzazione italiana (cfr. attestato di frequenza) e nel giugno 2018 avviò un rapporto di lavoro con la società E.F.C.
interrottosi nel giugno 2020 per dimissioni volontarie. Controparte_5
Da allora il ricorrente non ha dato prova di essersi impegnato in nulla di significativo, non assumendo rilievo ai fini di causa l'aggressione patita nel 2022 in assenza di documentazione comprovante la persistenza di uno stato patologico in conseguenza dell'attentato.
Né il ricorrente ha provato o chiesto di provare la costituzione di una significativa pagina 6 di 10 rete sociale di contatti o il suo impegno nello svolgimento di attività culturali o la costituzione di legami familiari.
Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Ghana non vi sono peculiari rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, emergendo, al contrario, dalle fonti consultate: interventi di organizzazioni non governative e statali a sostegno degli agricoltori e delle categorie più vulnerabili ed a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione, dell'ambiente e delle risorse naturali;
una tendenza alla stabilità economica, oltre che politica;
previsioni di sensibile crescita economica;
progressi nella tutela dei diritti umani (cfr. analisi pubblicata da IPC Global Support Unit, in collaborazione con https://www.ipcinfo.org/ch/, sotto il profilo della crisi alimentare;
Controparte_6
November - December 2023, 31.1.2024, su ecoi.net, e Controparte_7
World Food Program, Ghana;
June 2023, 30.6.2023, su ecoi.net; Ghana: CP_7
Landmark vote to remove death penalty from laws is a major step forward,
[...]
25.7.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2095241.html, che dà notizia CP_8
dell'approvazione della legge che abolisce la pena di morte;
, BTI 2022 Controparte_9
Country Report — Ghana. : Bertelsmann Stiftung, 2022, 23.2.2022, su ecoi.net. CP_10
secondo cui, previa traduzione, Nonostante il caos causato dalla pandemia di COVID-19, il
Ghana ha goduto di stabilità sia politica che economica nel periodo in esame. Politicamente, le elezioni presidenziali e parlamentari hanno dominato gli anni in esame. Le campagne sono state a volte accese e instabili, ma le elezioni stesse sono state relativamente pacifiche.
Mentre le richieste dell'opposizione, il (NDC), per una Controparte_11
revisione dei risultati sono all'esame del tribunale, osservatori locali e internazionali hanno dichiarato le elezioni libere ed eque. L'amministrazione guidata da Controparte_12
ha continuato le sue politiche orientate al mercato che si fondono con vari
[...]
interventi di politica sociale per stimolare la crescita economica nel paese, come l'introduzione dell'istruzione secondaria gratuita in tutte le scuole statali. Il governo del
Nuovo Partito IC (NPP) ha mantenuto il potere nel 2020 e sta proseguendo con il consolidamento fiscale e lottando per l'efficacia e l'efficienza nella fornitura di servizi pubblici, sebbene permangano sfide fondamentali. Questi sforzi, se sostenuti, fanno ben pagina 7 di 10 sperare per lo sviluppo futuro. Economicamente, dopo un anno difficile nel 2020 principalmente a causa del COVID-19, che ha rallentato la crescita economica, si prevede che l'economia crescerà del 4,8% nel 2021, secondo il FMI. Il governo ha messo in atto diversi interventi per ridurre gli effetti della pandemia. Ha introdotto nuove tasse e istituito il programma di attenuazione del coronavirus per facilitare la ripresa economica. Ha anche abbassato il tetto massimo al Fondo di stabilizzazione del Ghana, ridotto i tassi ufficiali e abbassato il requisito delle riserve regolamentari. A poco a poco, l'economia sembra diversificarsi. Ha goduto di una crescita non solo grazie al sostegno dei donatori, ma anche dei ghanesi nella diaspora, nonché di entrate petrolifere, minerarie, agricole, turistiche, tra vari settori).
Né il ricorrente ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti specifiche categorie di soggetti o aree geografiche alle quali egli è estraneo e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072).
Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile
2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del
1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure pagina 8 di 10 in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I,
22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.)
In definitiva, non è possibile riconoscere il rischio che l'attore subisca un pregiudizio effettivo al proprio diritto alla vita privata o agli altri suoi fondamentali diritti, in caso di rimpatrio.
Il ricorso va, dunque, rigettato. pagina 9 di 10 Tenuto conto della natura della lite, soccorrono i presupposti per compensare le spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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