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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 307/2021 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(IM) il 14.03.1963 e residente in AP d'LA (ME) c.da Malvicino n. 17, elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio 161/S presso lo studio dell'avv. Giorgia Pruiti Ciarello (c.f. - pec C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
d'LA (ME) il 09.02.1962 e ivi residente in .da Malvicino n. 17, elettivamente domiciliato in AP d'LA (ME) via del Piave n. 125 presso lo studio dell'avv. Giacomo Portale (c.f. - pec C.F._4 che lo rappresenta e difende per procura in Email_2 atti, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2021, premetteva di Parte_1 avere contratto, in data 29.06.1985 in AP d'LA (ME), matrimonio concordatario con , trascritto presso i registri dello stato civile Controparte_1 del medesimo Comune all'atto n. 19 parte II serie A, anno 1985; che da tale unione nascevano tre figli: il 4.5.1986, l 18.6.1991 e Per_1 Per_2 Per_3 il 30.10.2003; che a seguito di ricorso per separazione legale consensuale, il
Tribunale di Patti emetteva il Decreto di omologa n. 5144/2015, pubblicato il
22.06.2015 nel procedimento n. 234/2015 R.G..
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del figlio con domiciliazione Per_3 presso di sè nella casa familiare di c.da Malvicino e con modalità di frequentazione con il padre rimesse alla volontà del ragazzo;
infine, chiedeva che fosse posto a carico del un assegno mensile di € 300,00 per il figlio _1
, oltre il 50% delle spese straordinarie per il medesimo. Per_3
Costituitosi in giudizio, eccepiva la continuazione della Controparte_1 convivenza dei coniugi anche dopo la separazione e quindi l'inammissibilità della domanda di divorzio;
si opponeva alla chiesta corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio , in quanto percettore di Per_3 invalidità; il tutto con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Presidente non riteneva di assumere i provvedimenti provvisori, vista l'eccezione di riconciliazione, e rimetteva la causa avanti al nominato G.I. innanzi al quale venivano concessi i termini ex art. 183 ed espletata la prova orale.
Di poi, precisate le conclusioni, il giudizio era introitato in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 12.3.2025.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze della prova orale va rigettata l'eccezione di parte resistente di intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Invero, a prescindere dalla circostanza che nelle condizioni di separazione consensuale omologata era previsto che i coniugi “per non turbare lo sviluppo
2 della personalità del proprio figlio minore , affetto da lieve ritardo Per_3 con iperattività,” nonché a causa delle precarie condizioni economiche potessero continuare a coabitare, non in regime more uxorio, nella casa coniugale, i testimoni escussi hanno escluso la ripresa della comunione di vita tra le parti e . Pt_2 _1
In particolare, la teste (amica e vicina di casa della Testimone_1 ricorrente) ha riferito all'udienza del 6.3.2023: “ sono molta amica della sig.ra e la frequento quotidianamente e so che dal 2015 i coniugi non vivono Pt_2 più insieme… la ricorrente vive dal 2015 sola con il figlio ”. Per_3
Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altra teste escussa alla medesima udienza, (anch'essa amica della ricorrente, la quale ha Testimone_2 riferito: “..sono amica della ricorrente e so che dal 2015 non vivono insieme…la ricorrente vive con il figlio ”. Per_3
In senso analogo la figlia della coppia escussa all'udienza del Persona_4
22.2.2024, la quale ha dichiarato:
“Vedevo mia madre quando tornavo da Roma a casa sua in c.da Malvicno, mentre mio padre stava da mia nonna, c.da Forno Alto… mio fratello ha continuato a vivere con mia madre e mio padre è andato a vivere da mia nonna.. Quando mi trovavo qui, tornando da Roma mio padre veniva a casa in c.da Malvicino di tanto in tanto anche per prendere mio fratello”.
Infine, la teste (madre della ricorrente), alla stessa udienza Testimone_3 ha dichiarato: “io vivevo già a Roma e quando sono venuta in Sicilia lui non c'era a casa con mia figlia…quando venivo in Sicilia vedevo mio nipote con mia figlia ed il sig. sapevo fosse dalla madre.” _1
Pertanto, ritenute attendibili e univoche le dichiarazioni rese dai testimoni e atteso che la mera coabitazione tra i coniugi non è indice di riconciliazione, che deve essere intesa, piuttosto, secondo la Suprema Corte (ordinanza
13.4.2023 n. 9839) come comportamento inequivoco che esprime senza dubbio la ricostituzione di un progetto di vita connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente.
3 Sussistono infatti i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con il Decreto di omologa n. 5144/2015, pubblicato il 22.06.2015 nel procedimento n. 234/2015 R.G., ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente dimostra, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4,
9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
Nulla dovrà disporsi in merito all'affido del figlio divenuto Per_3 maggiorenne nelle more del giudizio.
La casa familiare va assegnata, in uno ai mobili e agli arredi esistenti, alla ricorrente stante la coabitazione con il figlio maggiorenne e portatore di handicap, ma non economicamente autosufficiente.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di corresponsione di un assegno a carico del resistente di € 300,00 per il figlio oltre il 50% delle Per_3 spese straordinarie va rilevato -stante l'opposizione del che ritiene _1 sufficiente l'assegno di invalidità di € 290,00 percepito dal ragazzo al fine di coprire le sue necessità di vita- che i figli hanno diritto di essere mantenuti ed assistiti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Ebbene, dalla documentazione agli atti è emerso che il Drago, impossidente, svolge saltuariamente attività di imbianchino “in nero” senza percepire forme di sostegno al reddito, attestando di avere un reddito mensile di circa 250,00 euro mensili.
4 La , che non richiede assegno per sé dichiarandosi autonoma, si occupa Pt_2 in via prevalente del figlio che ha un ritardo mentale e che, a detta Per_3 del padre, percepisce indennità di invalidità per 290,00 euro mensili, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Se è vero che i sussidi statali riconosciuti agli invalidi non incidono a priori sulla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato, nel caso in specie -alla luce delle precarie condizioni economiche del resistente- si ritiene equo disporre che lo stesso contribuisca al mantenimento del figlio con un contributo mensile di € 200,00, Per_3 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo CNF.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente e sono liquidate ex d.m. 147/2022 secondo il valore minimo in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, con l'intervento del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così decide: Parte_3 Controparte_1
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in AP d'LA in data 29.06.1985, trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 19 parte II serie A, anno 1985, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2.Dispone l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente stante la collocazione del figlio , maggiorenne disabile e non Per_3 economicamente autosufficiente, presso di lei.
3.Pone a carico del resistente e in favore della ricorrente un assegno mensile
-da corrispondersi entro il 5 di ogni mese- a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne pari ad € 200,00 mensili, Per_3 oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in difetto di accordo secondo le linee guida del Protocollo CNF.
4. condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
5 Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 307/2021 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(IM) il 14.03.1963 e residente in AP d'LA (ME) c.da Malvicino n. 17, elettivamente domiciliata in Messina via XXIV Maggio 161/S presso lo studio dell'avv. Giorgia Pruiti Ciarello (c.f. - pec C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
c.f. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
d'LA (ME) il 09.02.1962 e ivi residente in .da Malvicino n. 17, elettivamente domiciliato in AP d'LA (ME) via del Piave n. 125 presso lo studio dell'avv. Giacomo Portale (c.f. - pec C.F._4 che lo rappresenta e difende per procura in Email_2 atti, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2021, premetteva di Parte_1 avere contratto, in data 29.06.1985 in AP d'LA (ME), matrimonio concordatario con , trascritto presso i registri dello stato civile Controparte_1 del medesimo Comune all'atto n. 19 parte II serie A, anno 1985; che da tale unione nascevano tre figli: il 4.5.1986, l 18.6.1991 e Per_1 Per_2 Per_3 il 30.10.2003; che a seguito di ricorso per separazione legale consensuale, il
Tribunale di Patti emetteva il Decreto di omologa n. 5144/2015, pubblicato il
22.06.2015 nel procedimento n. 234/2015 R.G..
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso del figlio con domiciliazione Per_3 presso di sè nella casa familiare di c.da Malvicino e con modalità di frequentazione con il padre rimesse alla volontà del ragazzo;
infine, chiedeva che fosse posto a carico del un assegno mensile di € 300,00 per il figlio _1
, oltre il 50% delle spese straordinarie per il medesimo. Per_3
Costituitosi in giudizio, eccepiva la continuazione della Controparte_1 convivenza dei coniugi anche dopo la separazione e quindi l'inammissibilità della domanda di divorzio;
si opponeva alla chiesta corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio , in quanto percettore di Per_3 invalidità; il tutto con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Fissata la comparizione personale dei coniugi ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Presidente non riteneva di assumere i provvedimenti provvisori, vista l'eccezione di riconciliazione, e rimetteva la causa avanti al nominato G.I. innanzi al quale venivano concessi i termini ex art. 183 ed espletata la prova orale.
Di poi, precisate le conclusioni, il giudizio era introitato in decisione ex art. 190 c.p.c. in data 12.3.2025.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze della prova orale va rigettata l'eccezione di parte resistente di intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Invero, a prescindere dalla circostanza che nelle condizioni di separazione consensuale omologata era previsto che i coniugi “per non turbare lo sviluppo
2 della personalità del proprio figlio minore , affetto da lieve ritardo Per_3 con iperattività,” nonché a causa delle precarie condizioni economiche potessero continuare a coabitare, non in regime more uxorio, nella casa coniugale, i testimoni escussi hanno escluso la ripresa della comunione di vita tra le parti e . Pt_2 _1
In particolare, la teste (amica e vicina di casa della Testimone_1 ricorrente) ha riferito all'udienza del 6.3.2023: “ sono molta amica della sig.ra e la frequento quotidianamente e so che dal 2015 i coniugi non vivono Pt_2 più insieme… la ricorrente vive dal 2015 sola con il figlio ”. Per_3
Dello stesso tenore le dichiarazioni dell'altra teste escussa alla medesima udienza, (anch'essa amica della ricorrente, la quale ha Testimone_2 riferito: “..sono amica della ricorrente e so che dal 2015 non vivono insieme…la ricorrente vive con il figlio ”. Per_3
In senso analogo la figlia della coppia escussa all'udienza del Persona_4
22.2.2024, la quale ha dichiarato:
“Vedevo mia madre quando tornavo da Roma a casa sua in c.da Malvicno, mentre mio padre stava da mia nonna, c.da Forno Alto… mio fratello ha continuato a vivere con mia madre e mio padre è andato a vivere da mia nonna.. Quando mi trovavo qui, tornando da Roma mio padre veniva a casa in c.da Malvicino di tanto in tanto anche per prendere mio fratello”.
Infine, la teste (madre della ricorrente), alla stessa udienza Testimone_3 ha dichiarato: “io vivevo già a Roma e quando sono venuta in Sicilia lui non c'era a casa con mia figlia…quando venivo in Sicilia vedevo mio nipote con mia figlia ed il sig. sapevo fosse dalla madre.” _1
Pertanto, ritenute attendibili e univoche le dichiarazioni rese dai testimoni e atteso che la mera coabitazione tra i coniugi non è indice di riconciliazione, che deve essere intesa, piuttosto, secondo la Suprema Corte (ordinanza
13.4.2023 n. 9839) come comportamento inequivoco che esprime senza dubbio la ricostituzione di un progetto di vita connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente.
3 Sussistono infatti i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che il Tribunale di Patti, con il Decreto di omologa n. 5144/2015, pubblicato il 22.06.2015 nel procedimento n. 234/2015 R.G., ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che dall'udienza di comparizione di detti coniugi in quel giudizio alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla ricorrente dimostra, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i detti coniugi.
Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4,
9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio concordatario.
Nulla dovrà disporsi in merito all'affido del figlio divenuto Per_3 maggiorenne nelle more del giudizio.
La casa familiare va assegnata, in uno ai mobili e agli arredi esistenti, alla ricorrente stante la coabitazione con il figlio maggiorenne e portatore di handicap, ma non economicamente autosufficiente.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di corresponsione di un assegno a carico del resistente di € 300,00 per il figlio oltre il 50% delle Per_3 spese straordinarie va rilevato -stante l'opposizione del che ritiene _1 sufficiente l'assegno di invalidità di € 290,00 percepito dal ragazzo al fine di coprire le sue necessità di vita- che i figli hanno diritto di essere mantenuti ed assistiti da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Ebbene, dalla documentazione agli atti è emerso che il Drago, impossidente, svolge saltuariamente attività di imbianchino “in nero” senza percepire forme di sostegno al reddito, attestando di avere un reddito mensile di circa 250,00 euro mensili.
4 La , che non richiede assegno per sé dichiarandosi autonoma, si occupa Pt_2 in via prevalente del figlio che ha un ritardo mentale e che, a detta Per_3 del padre, percepisce indennità di invalidità per 290,00 euro mensili, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Se è vero che i sussidi statali riconosciuti agli invalidi non incidono a priori sulla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato, nel caso in specie -alla luce delle precarie condizioni economiche del resistente- si ritiene equo disporre che lo stesso contribuisca al mantenimento del figlio con un contributo mensile di € 200,00, Per_3 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo CNF.
Le spese di lite sono poste a carico del resistente soccombente e sono liquidate ex d.m. 147/2022 secondo il valore minimo in considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, con l'intervento del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così decide: Parte_3 Controparte_1
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in AP d'LA in data 29.06.1985, trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune all'atto n. 19 parte II serie A, anno 1985, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
2.Dispone l'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente stante la collocazione del figlio , maggiorenne disabile e non Per_3 economicamente autosufficiente, presso di lei.
3.Pone a carico del resistente e in favore della ricorrente un assegno mensile
-da corrispondersi entro il 5 di ogni mese- a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne pari ad € 200,00 mensili, Per_3 oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in difetto di accordo secondo le linee guida del Protocollo CNF.
4. condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
5 Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 18.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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