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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 14649/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGONI ANDREA
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con l'avv. PASINI ISIDE C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 17.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manerba del Garda di provvedere Pt_1 all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro dei matrimoni per l'anno 1974 Parte II Serie A
n.15;
a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali il Sig. corrisponde alla Sig.ra Parte_1 la somma di euro 2.000,00= a titolo di “una tantum”, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario, entro e non oltre il 30 maggio 2025. Fermo l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di rinunciare alle altre domande formulate i atti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo. Dichiarano di rinunciare all'impugnazione della decisione ove emessa in conformità.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024 premesso che in data 13.10.1974 in Manerba Parte_1 del Garda (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione Controparte_1
Per_ era nata la figlia (21.10.1980), nonché che con decreto di omologa del Tribunale di Brescia di data 10.04.1999 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e si erano definite le questioni economico-patrimoniali, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la maggiore età e l'indipendenza economica della figlia oltre allo stato di separazione ininterrotto a far data dalla separazione.
Si costituiva il 06.05.2025 che aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e chiedeva, altresì, in proprio favore la somma di € 20.000 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia mai versato dal padre in pendenza della separazione o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Successivamente, in data 08.05.2025 le parti procedevano a depositare memoria a conclusioni congiunte con contestuale istanza di trattazione scritta dell'udienza di comparizione alla luce del raggiungimento di un accordo.
Per l'udienza cartolare del 17.06.2025 le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta in cui richiamavano il foglio di precisazione delle conclusioni congiunte già depositato e contenente i termini dell'accordo raggiunto così come ritrascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerba del Garda (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.15, parte II, serie A, anno 1974), di procedere all'annotazione della presente sentenza Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Terza Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 14649/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRIGONI ANDREA
RICORRENTE
e nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con l'avv. PASINI ISIDE C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 17.06.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manerba del Garda di provvedere Pt_1 all'annotazione dell'emananda sentenza sul registro dei matrimoni per l'anno 1974 Parte II Serie A
n.15;
a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali il Sig. corrisponde alla Sig.ra Parte_1 la somma di euro 2.000,00= a titolo di “una tantum”, a mezzo bonifico Controparte_1 bancario, entro e non oltre il 30 maggio 2025. Fermo l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di rinunciare alle altre domande formulate i atti e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo. Dichiarano di rinunciare all'impugnazione della decisione ove emessa in conformità.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2024 premesso che in data 13.10.1974 in Manerba Parte_1 del Garda (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione Controparte_1
Per_ era nata la figlia (21.10.1980), nonché che con decreto di omologa del Tribunale di Brescia di data 10.04.1999 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi e si erano definite le questioni economico-patrimoniali, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la maggiore età e l'indipendenza economica della figlia oltre allo stato di separazione ininterrotto a far data dalla separazione.
Si costituiva il 06.05.2025 che aderiva alla pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e chiedeva, altresì, in proprio favore la somma di € 20.000 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia mai versato dal padre in pendenza della separazione o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Successivamente, in data 08.05.2025 le parti procedevano a depositare memoria a conclusioni congiunte con contestuale istanza di trattazione scritta dell'udienza di comparizione alla luce del raggiungimento di un accordo.
Per l'udienza cartolare del 17.06.2025 le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta in cui richiamavano il foglio di precisazione delle conclusioni congiunte già depositato e contenente i termini dell'accordo raggiunto così come ritrascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manerba del Garda (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.15, parte II, serie A, anno 1974), di procedere all'annotazione della presente sentenza Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti