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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanna Siino, rappresentante e difensore e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Anzaldi, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 29/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario ad FO (PA) il 12/6/1996, in costanza del quale è nata la figlia Per_1
(il 17/11/1999) e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa del
29/10-13/11/2013, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
2388/2012 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1) Nessun coniuge verserà all'altro assegno divorzile;
2) La casa coniugale di Via Pietro Nenni, 13, FO (PA), di proprietà della moglie, resterà assegnata definitivamente alla stessa;
3) La figlia di 25 anni di età, ma non ancora del tutto autosufficiente, nonostante ella cerchi Per_1 ininterrotta un lavoro stabile o che comunque la renda autonoma, coabiterà e verrà supportata, dalla madre fin quando la ragazza non sarà del tutto economicamente autosufficiente (per le spese straordinarie si applicherà il Protocollo del Tribunale di Palermo);
4) La figlia, giacché ormai ultra maggiorenne, deciderà i giorni, le ore e le festività da trascorrere col padre, tenuto anche conto del fatto che questi è al momento privo di alloggio proprio;
5) Il sig. ormai di quasi 67 anni di età (e quindi non più in età lavorativa), privo Controparte_1 di patrimonio, alloggiato presso la Casa famiglia comunale “Missione Speranza e carità”, e con unico reddito costituito dall'assegno di inclusione di € 500,00, contribuirà al mantenimento della figlia versando per essa alla madre € 150,00 mensili, fino a quando la ragazza non diverrà del tutto economicamente autosufficiente;
6) Il sig. contribuirà alle spese straordinarie per la figlia, nella misura del 50% come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Palermo.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario ad FO (PA) il
12/6/1996;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 2388/2012 R.G., definito con decreto di omologa del 29/10-
13/11/2013.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad
FO (PA) il 12/6/1996 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 1996, al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanna Siino, rappresentante e difensore e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marco Anzaldi, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 29/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/3/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario ad FO (PA) il 12/6/1996, in costanza del quale è nata la figlia Per_1
(il 17/11/1999) e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa del
29/10-13/11/2013, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n.
2388/2012 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 5/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare
1 congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1) Nessun coniuge verserà all'altro assegno divorzile;
2) La casa coniugale di Via Pietro Nenni, 13, FO (PA), di proprietà della moglie, resterà assegnata definitivamente alla stessa;
3) La figlia di 25 anni di età, ma non ancora del tutto autosufficiente, nonostante ella cerchi Per_1 ininterrotta un lavoro stabile o che comunque la renda autonoma, coabiterà e verrà supportata, dalla madre fin quando la ragazza non sarà del tutto economicamente autosufficiente (per le spese straordinarie si applicherà il Protocollo del Tribunale di Palermo);
4) La figlia, giacché ormai ultra maggiorenne, deciderà i giorni, le ore e le festività da trascorrere col padre, tenuto anche conto del fatto che questi è al momento privo di alloggio proprio;
5) Il sig. ormai di quasi 67 anni di età (e quindi non più in età lavorativa), privo Controparte_1 di patrimonio, alloggiato presso la Casa famiglia comunale “Missione Speranza e carità”, e con unico reddito costituito dall'assegno di inclusione di € 500,00, contribuirà al mantenimento della figlia versando per essa alla madre € 150,00 mensili, fino a quando la ragazza non diverrà del tutto economicamente autosufficiente;
6) Il sig. contribuirà alle spese straordinarie per la figlia, nella misura del 50% come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Palermo.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario ad FO (PA) il
12/6/1996;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 2388/2012 R.G., definito con decreto di omologa del 29/10-
13/11/2013.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad
FO (PA) il 12/6/1996 da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 1996, al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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