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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
IA US, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scarperia E San Piero - Via Dei Bastioni 3 50038 Scarperia E San Piero FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 30/2025 del 7.5.2025, con cui, il Comune di Scarperia e San Piero intimava il pagamento della TARI per gli anni 2019 –
2020 – 2021 – 2022 per l'importo di € 46.607,75, oltre interessi per € 3.720,62, sanzioni per € 46.607,75 e spese di notifica per € 12,19.
Il Comune di Scarperia e San Piero, nel costituirsi in giudizio, rilevava la legittimità del proprio operato e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente presentava al Comune di Scarperia e San Piero una proposta di conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48-bis del D. Lgs. 546/1992 e smi, acquisita a protocollo n.
521/2026.
All'udienza dell'1.12.2025, le parti chiedevano un rinvio per definire la controversia mediante conciliazione e la Corte, con Ordinanza n. 381/2025, rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'udienza pubblica del 04.02.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando l'avvenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato, eccepiva la mancata e corretta applicazione della disciplina in materia di TARI con riferimento ad immobili, come quelli oggetto di accertamento, inutilizzati, ed inutilizzabili, e privi di utenze.
La Corte, evidenzia che, è stato depositato l'accordo conciliativo del 16.01.2026, intervenuto fuori udienza tra il ricorrente e il Comune, con il quale è stata rideterminata la pretesa impositiva recata nell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa, convenendo, inoltre, la rinuncia al giudizio e la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e dell'accordo conciliativo depositato in atti, il Collegio rileva che è venuta meno la materia del contendere tra le parti, per cui deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria d Primo Grado di Firenze dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese di lite compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
IA US, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scarperia E San Piero - Via Dei Bastioni 3 50038 Scarperia E San Piero FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato come in atti, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 30/2025 del 7.5.2025, con cui, il Comune di Scarperia e San Piero intimava il pagamento della TARI per gli anni 2019 –
2020 – 2021 – 2022 per l'importo di € 46.607,75, oltre interessi per € 3.720,62, sanzioni per € 46.607,75 e spese di notifica per € 12,19.
Il Comune di Scarperia e San Piero, nel costituirsi in giudizio, rilevava la legittimità del proprio operato e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente presentava al Comune di Scarperia e San Piero una proposta di conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48-bis del D. Lgs. 546/1992 e smi, acquisita a protocollo n.
521/2026.
All'udienza dell'1.12.2025, le parti chiedevano un rinvio per definire la controversia mediante conciliazione e la Corte, con Ordinanza n. 381/2025, rinviava la causa a nuovo ruolo.
All'udienza pubblica del 04.02.2026, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia evidenziando l'avvenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto impugnato, eccepiva la mancata e corretta applicazione della disciplina in materia di TARI con riferimento ad immobili, come quelli oggetto di accertamento, inutilizzati, ed inutilizzabili, e privi di utenze.
La Corte, evidenzia che, è stato depositato l'accordo conciliativo del 16.01.2026, intervenuto fuori udienza tra il ricorrente e il Comune, con il quale è stata rideterminata la pretesa impositiva recata nell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa, convenendo, inoltre, la rinuncia al giudizio e la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e dell'accordo conciliativo depositato in atti, il Collegio rileva che è venuta meno la materia del contendere tra le parti, per cui deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria d Primo Grado di Firenze dichiara la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese di lite compensate.