TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1756/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
e elettivamente domiciliate presso lo Parte_1 Controparte_1 studio dell'Avv. Raffaele Maria Sassano in Marsico Nuovo al Corso Vittorio Emanuele n.98, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(ora ), in persona del suo legale rappresentante CP_2 Controparte_3
pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Rossi (già avv.ti Francesco Missanelli e
Leopoldo Conti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona V.lo S.
Bernardino 5A,giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 20.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.07.2020, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2020 (RGN 997/2020) emesso dal Tribunale di Potenza in data 05.05.2020 e notificato il 19.06.2020, con il quale le veniva chiesto il pagamento della somma di euro 19.389,53 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese del monitorio.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine in virtù del contratto di finanziamento n. 8368101 stipulato in data 12.05.2010 da , quale debitrice principale, e Parte_1
, quale coobbligata, con (già COMPASS SPA) per l'importo di Controparte_1 CP_4
euro 23.637,4 da rimborsare in n. 84 rate mensili di euro 368,30 ciascuna per il complessivo importo di euro 30.937,20 con applicazione del TAN pari al 7,99% e di un TAEG pari all'8,69%, A seguito dell'inadempimento, la società opposta comunicava la decadenza dal
1 beneficio del termine in data 04.09.2012. Successivamente la si fondeva per CP_4
incorporazione con COMPASS SPA, quest'ultima cedeva pro soluto il credito a CP_5
con atto del 26.09.2013 e tale cessione veniva comunicata alle opponenti con racc. a/r
[...]
del 6.11.2013 con cui si intimava anche il pagamento delle somme dovute.
A sostegno delle proprie ragioni parte opponente riteneva le pretese creditorie illegittime e non dovute, impugnava la documentazione posta a base del monitorio rilevando che l'estratto conto prodotto indicava importi figurativi e non dava contezza delle operazioni contabili, e soprattutto perché non evidenziava la transazione intercorsa tra le parti e anche se non adempiuta è giuridicamente vincolante . Preliminarmente, dava atto che a seguito di accordi intercorsi tra le parti la somma dovuta non corrisponde a quella vantata ma è di molto inferiore e pari ad euro 6.000,00 oltre accessori. Tale accordo si perfezionava e, la somma da versare era 9.000,00 da pagarsi mediante bonifico, la prima di euro 1.000,00 da versare entro il
30.03.2015 e i restanti 8.000,00 a rate da saldarsi entro il 15.07.2015. La prima rata di euro
1.000,00 veniva pagata in data 1.04.2015 e successivamente in data 24.07.2015 veniva versato l'importo di euro 2.201,64, per un totale complessivo di euro 3.201,64.
Nel merito, in riferimento al contratto di finanziamento stipulato lamentava che nello stesso risultava superato il tasso soglia, e che non venivano computati tutti i costi dell'operazione come commissioni, spese, costo della polizza assicurativa, ecc. Rilevava, inoltre, la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepiva la nullità delle relative clausole, sosteneva che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,, contestava l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e spese non previste.
Concludeva, in via principale, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e in via gradata ridurre la debitoria al giusto dovuto.
In via istruttoria chiedeva, ove fosse ritenuta necessaria, disporsi CTU tecnica contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.11.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Rilevava che ai sensi dell'art. 115 cpc poiché non specificatamente contestate, deve considerarsi provata la sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma finanziata, l' inadempimento dell'opponente rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione e di essere stata dichiarato decaduto dal beneficio.
2 Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria, mai disconosciuta in modo specifico, fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza del rapporti contrattuale e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento oggetto di causa. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte. In ordine alla transazione intervenuta tra le parti rappresentava che l'opponente provvedeva al versamento dell'importo di euro 3.201,64 e nessun altro pagamento perveniva dopo il 24.02.2016 e, con raccomandata del 3.06.2019 la CP_2
comunicava alla sig.ra la risoluzione dell'accordo transattivo intimandole Parte_1
il pagamento della somma di euro 20.527,8 e, a seguito di mancato pagamento procedeva giudizialmente. Evidenziava la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Controparte_1 dal proporre l'eccezione di intervenuta definizione transattiva della vertenza a cui la stessa è rimasta estranea. Sottolineava inoltre che l'accordo transattivo per espressa pattuizione delle parti non aveva efficacia novativa e che la società opposta a seguito di inadempimento, non aveva altra scelta che risolverlo ed è inconcepibile come a distanza di quattro anni dall'inadempimento l'opponente possa invocare l'applicabilità dello stesso. Assumeva, pertanto, che la transazione deve intendersi risolta con conseguente ripristino dei rapporti e delle obbligazioni preesistenti. Riteneva tutte le eccezioni sollevate da controparte infondate, generiche, frustranee e dilatorie.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 19.389,53 o nella somma ritenuta di giustizia oltre interessi, competenze e spese. Si opponeva all'ammissione di CTU.
Sulle richieste delle parti, con ordinanza del 30.01.2021, il Giudice designato, valutato che alla luce di una valutazione sommaria dei motivi di opposizione ed esaminata la documentazione versata in atti, non sussistevano i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava tale istanza ed assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 VI
3 c. cpc. e all'esito con ordinanza dell'8.07.2022, ravvisata l'opportunità di procedere all'espletamento di CTU nominava la dr.ssa da Avigliano a cui Persona_1
conferiva i quesiti pagg.
1-3 ordinanza di cui sopra, che qui devono considerarsi ripetuti e trascritti integralmente. Nello specifico il CTU sulla base della documentazione prodotta dalle parti doveva rielaborare il rapporto dare-avere in virtù dei contratti di finanziamento oggetto di causa, ovvero di quantificare la somma versata e la somma ancora dovuta, verificare l'usura originaria, l'esattezza del TAEG e quant'altro necessario ai fini della risposta dei quesiti conferiti.
Nel corso del giudizio, con apposita comparsa depositata in data 13.12.2022 si costituiva l'avv. Marco Rossi quale nuovo difensore della (già Controparte_3 CP_2
) il quale si riportava a tutti gli atti e conclusioni dei precedenti difensori.
[...]
L'ausiliario depositava la relazione in data 8.11.2023 e rilevava che l'opponente stipulava in data 12.05.2010 contratto di prestito personale n. 8368101 e in risposta ai quesiti rappresentava: in relazione all'usura rilevava che il tasso applicato è pari al 7,99% inferiore al tasso soglia in vigore alla stipula, pari al 17,91%; il tasso di mora alla stipula è stato pattuito nella misura del 12,00% inferiore al tasso soglia mora del 21,06%; il TAEG è stato ricalcolato con la formula adottata dalla Banca d'Italia inserendo le spese previste alla pattuizione
(istruttoria euro 150,00, incasso rata 2,00 cadauna, premi assicurativi 2,487,24 alla stipula).
Il TAEG così ricalcolato è pari al 12,77%, inferiore al tasso soglia in vigore alla stipula pari al 17,91%. Determinava quale importo ancora dovuto alla data del decreto ingiuntivo la somma di euro 19.389,53 evidenziando che non è stata rilevata usura alla pattuizione.
Deduceva che il piano di ammortamento predisposto dalla è in regime di CP_5
capitalizzazione composta e gli interessi applicati al piano di ammortamento sono calcolati con la formula dell'interesse semplice e non vi è capitalizzazione trimestrale.. A pag. 15 della relazione, nelle conclusioni l'ausiliario rilevava che il saldo del finanziamento corrisponde a quello indicato dalla banca nel decreto ingiuntivo, ovvero pari ad euro 19.389,53 e che non è stato rilevato anatocismo.
Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 20.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente occorre soffermarci sull'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla transazione intervenuta tra le parti, assumendo che la stessa, sebbene non adempiuta, non è mai stata dichiarata risoluta ed è ancora vincolante tra le parti, e, ne consegue che il residuo ancora dovuto è pari ad euro 6.000,00 e non a quanto chiesto da controparte.
4 In atti è stato prodotto il documento di cui alla proposta transattiva (doc n. 08 fascicolo parte opposta) da cui emerge chiaramente la dicitura ..” tale accordo non ha effetto novativo..” e tanto per espressa pattuizione delle parti, ne consegue che l'eccezione di cui sopra non è fondata e va rigettata. Si aggiunga anche che a mezzo di racc. a/r del 3.06.2019, in atti, veniva comunicato a parte opponente la decadenza dal piano di rientro e la risoluzione dell'accordo che deve intendersi risolto con ripristino del precedente rapporto e obbligazioni preesistenti.
Ai sensi dell'art. 1965 c. 1 ne discende che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa e tanto perché l'accordo non sostituisce la situazione preesistente ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti. Dalla natura della transazione semplice e non novativa deriva che l'accordo originario può rivivere solo qualora venga meno l'accordo transattivo che si affianca e modifica l'originario, come nel caso che ci occupa.
Per quanto esposto, dunque l'accordo transattivo deve intendersi risolto con conseguente ripristino della situazione preesistente.
La società opposta ha dato piena prova del proprio credito con la produzione in atti del contratto di finanziamento, su cui si fonda il credito, ha provato l'erogazione del somma finanziata, e ha allegato l'inadempimento dell'opponente che a sua volta non ha fornito prova contraria.
Alla luce della documentazione prodotta e di quanto evidenziato dalla CTU le cui conclusioni si condividono;
ovvero, non è stata rilevata usura contrattuale, non è stato rilevato anatocismo e il saldo del finanziamento oggetto di causa corrisponde esattamente con quello indicato e richiesto dalla società opposta. Ne consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata, e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato e va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei medi tariffari dello scaglione di valore della domanda.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste, definitivamente, a carico delle opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 402/2020 (RGN
997/2020) emesso il 5.05.2020 e notificato in data 19.06.2020 e lo dichiara esecutivo;
5 -Condanna le opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 in favore della società opposta, in persona del l.r.p.t. oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge.;
- Le spese di CTU liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle opponenti e , in solido tra loro. Parte_2 Controparte_1
Così deciso in Potenza, 13.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
6