Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da
AM AD UR Tash, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Latina il 1°novembre 2024 - Codice Pratica: P-LT/L/Q/2024/125370, notificato al ricorrente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, in data 4 agosto 2025, a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 31 luglio 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore il 03.07.2024, su istanza del richiedente, Sig. JA Ardiano, nella qualità di legale rappresentante di AD Costruzioni s.r.l., e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- in data 4 maggio 2024, il Sig. JA Ardiano, nella qualità di legale rappresentante di AD Costruzioni s.r.l presentava istanza di rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore del lavoratore, Sig. AM AD UR TASH, avente n. P-LT/L/Q/2024/125370;
- in data 3 luglio 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina, vista la richiesta presentata dal Sig. JA Ardiano, vista la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il lavoratore straniero, rilasciava al richiedente datore di lavoro nulla osta ad assumere, con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di 9 mesi, il Sig. TASH;
- in data 14 ottobre 2024, l’Ambasciata d’Italia a Il Cairo rilasciava al ricorrente il visto di ingresso in Italia, di tipo “D”, per motivi di lavoro subordinato – QUOTA 2024, con validità dal 14.10.2024 al 28.10.2025;
- a seguito di rilascio del predetto visto, in data 27 ottobre 2024, il Sig. AM AD UR Tash faceva il suo ingresso nel territorio nazionale;
- in data 21 ottobre 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina emetteva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, notificata al Sig. Tash solo unitamente al provvedimento di revoca;
- in data 1° novembre 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina emetteva il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, notificato al lavoratore, all’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore, il 4 agosto 2025, a seguito di sua istanza di accesso agli atti;
Considerato che:
- avverso tale provvedimento il ricorrente deduce, con il presente ricorso, la violazione degli artt. 7, 8 e 10bis, l. n. 241/1990 e ss.mm.; violazione dell’art. 42, comma 2, del decreto legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022; violazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità e ingiustizia manifesta;
- la resistente amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato nel merito;
Ritenuto, infatti, che:
- la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, che deve obbligatoriamente essere notificata sempre anche al lavoratore oltre che al datore di lavoro, non risulta essere stata a lui notificata prima del rilascio del provvedimento definitivo, di modo che non appare essere stata a lui garantita la necessaria partecipazione procedimentale;
- la motivazione del provvedimento di revoca risulta altresì del tutto carente, fondandosi sulla mera asserzione “ Comunicazione del Ministero dell’Interno per le istanze ex art. 23 T.U.I. – Mod. LFE ”, senza alcuna ulteriore esplicitazione delle ragioni per cui è stato deciso di revocare il nulla osta già rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario, in relazione alla fattispecie concreta;
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del gravato provvedimento ai fini del riesame;
Ritenuto di compensare le spese di lite anche in considerazione della costituzione meramente formale dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, accoglie il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ai fini del riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | ON AL |
IL SEGRETARIO