Art. 16.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso.