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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 561/2025: tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Genesin
APPELLANTE
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Giubelli Piero
APPELLATA
All'udienza di precisazioni del 26 giugno 2025, parte attrice ha così concluso: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
NEL MERITO accogliere l'appello oggetto di causa per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2025, Repert. N. 182/2025,
Cronol n. 973/2025 del 17.02.2025, emessa, in data 14.02.2025, dal Giudice di Pace di
Ferrara, Avv. Daniela Cacciari, nel giudizio recante R.G. 1005/2023, depositata in cancelleria in data 20.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A) NEL MERITO: Accertati i fatti di cui alle premesse del ricorso introduttivo, per i motivi nelle stesse esposti, condannarsi con Controparte_1 sede in Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 79 (p. iva: a pagare a P.IVA_2
(p. iva: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Fossalunga di Vedelago (TV), Via Nazionale n. 20/A, l'importo di € 2.581,64 o quella diversa somma che (entro il limite massimo di € 3.500,00) dovesse risultare in corso di causa o, comunque, essere ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti per fatto alla stessa imputabile, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. B) IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria autorizzata dd. 27.06.2023” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
C) IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, disponendo che rovveda a rimborsare i ogni somma che Controparte_1 Parte_1 quest'ultima abbia, alla stessa, nel frattempo pagata in adempimento ed esecuzione della sentenza impugnata”. Ha altresì chiesto la applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c.
Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare l'appello improcedibile per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. In ulteriore via pregiudiziale, Voglia il
Tribunale di Ferrara dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta per essere stata esercitata oltre l'anno dalla consegna del bene. Nel merito, Voglia il
Tribunale di Ferrara, ritenuto fondato quanto esposto in narrativa dalla difesa di parte appellata, confermare l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 95
/ 2025 respingendo l'appello e tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, Con vittoria di spese e funzioni di entrambi i gradi del giudizio, anche per spese generali, oltre oneri e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316, 318 c.p.c., in data 23 marzo 2023, “
[...]
ha adito il Giudice di Pace di Ferrara al fine di ottenere la Parte_1 condanna di “ al risarcimento del danno, quantificato in euro Controparte_1
2.581,64, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha dedotto:
pag. 2/12 - di aver acquistato dalla resistente il veicolo usato Fiat Daily, targato EN945-
GK, telaio n. ZCFC35A7205941330, come da fattura n. 138 del 16 marzo 2021, per lo svolgimento della propria attività commerciale (docc. 1 - 3);
- che “ aveva rilasciato una garanzia convenzionale di Controparte_1 dodici mesi, da usufruirsi presso la sede della stessa, come evincibile dalla fattura di acquisto;
- che, a seguito dell'acquisto del furgone, si erano manifestate varie problematiche, tra cui: la rottura del motorino di avviamento, la segnalazione da parte della centralina del motore di errori di malfunzionamento del veicolo, il surriscaldamento del motore e un consumo eccessivo d'olio nonché una situazione di inefficienza del climatizzatore e del riscaldamento;
- che, a seguito della denunzia, nel marzo 2021, “ aveva Controparte_1 autorizzato alla sostituzione, a sue spese, del motorino di avviamento presso un meccanico di fiducia (doc. 4);
- che, a seguito di segnalazione delle restanti anomalie nel luglio 2021 (docc.
5 e 6), il furgone era stato consegnato presso la sede della “ in Controparte_1 data 16 agosto 2021 (docc. 6-8) ed era stato restituito a fine mese di agosto;
- stante il persistere delle problematiche, di aver nuovamente consegnato il veicolo “ in data 5 marzo 2022 (doc. 10) e di averlo ritirato in Controparte_1 data 19 marzo 2022 (doc. 12);
- nonostante le rassicurazioni da parte di “ di esecuzione Controparte_1 degli interventi riparativi richiesti, di aver dovuto nuovamente, in data 7 giugno
2022, denunciare il persistere dei malfunzionamenti (doc. 13) e, a fronte dell'invito di a riportare il furgone, di aver comunicato la Controparte_1 propria impossibilità di consegnarlo, rimanendo in attesa di aggiornamenti
(doc. 14);
- di essere stata autorizzata da “ , nei giorni successivi, a far Controparte_1 riparare, a spese di quest'ultima, presso un proprio meccanico di fiducia il climatizzatore del veicolo (doc. 14 -16);
pag. 3/12 - in mancanza di aggiornamenti sulle riparazioni delle restanti problematiche e data l'infruttuosità dei precedenti tentativi di risoluzione, con comunicazioni
Whatsapp, inoltrate in data 11, 15 e 18 ottobre 2022 (docc. 17-19), di aver segnalato a “ di voler fare riparare il proprio mezzo dal Controparte_1 meccanico di fiducia con conseguente addebito in capo a quest'ultima delle relative spese, oltre che dei danni subiti;
- di essersi, dunque, rivolta a “ per Controparte_2
l'esecuzione degli interventi riparativi necessari a ripristinare l'efficienza del furgone e di aver affrontato una spesa di euro 1.777,58, oltre IVA (doc. 20);
- di aver agito in giudizio, a fronte del rifiuto di “ a Controparte_1 rimborsare le spese sostenute per la riparazione del veicolo e il danno patito, così come richiesto con raccomandata recapitata in data 12 dicembre 2022
(docc. 21 e 22) e della mancata adesione all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 23).
“ ha agito in giudizio (GdP n. 1005/2023), Parte_1 eccependo l'inadempimento di “ alle obbligazioni discendenti Controparte_1 dalla garanzia convenzionale, in quanto, nonostante la tempestiva denuncia entro dodici mesi dall'acquisto, le problematiche non erano state risolte e la resistente non aveva rispettato l'impegno assunto di riparare il furgone, di fatto riconoscendo il malfunzionamento e assumendosi la nuova obbligazione a risolverlo.
Con comparsa di costituzione e risposta, “ si è costituita in Controparte_1 giudizio e ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo:
- di aver provveduto, a seguito delle segnalazioni inoltrate da “
[...]
, nei mesi di agosto 2021 e marzo 2022, ad eseguire Parte_1 lavori di riparazione presso la propria sede e a riconsegnare il furgone;
- di essere stata contattata per ulteriori contestazioni solamente in data 7 giugno 2022 – pertanto, oltre la data di scadenza della garanzia - e, effettuate verifiche tecniche presso altra officina sita nei pressi della sua sede, di essersi resa disponibile a provvedere alla relativa riparazione a mezzo di sostituzione di un componente presso la propria officina;
pag. 4/12 - a seguito della segnalazione del 11 ottobre 2022 di un eccessivo consumo d'olio e della comunicazione di far riparare il veicolo da un meccanico di fiducia, di aver precisato di non trovarsi d'accordo a far eseguire alcun intervento sul mezzo al di fuori dalla propria sede e di essersi resa disponibile a consegnarglielo nuovamente per gli opportuni interventi.
La resistente ha concluso affermando l'intervenuta decadenza dalla garanzia convenzionale per aver violato il contenuto della clausola negoziale che subordinava l'obbligazione all'esecuzione di ogni prestazione riparativa presso la sede di vietando l'intervento di terzi. Controparte_1
“ , in relazione alla disciplina della garanzia legale dei vizi della Controparte_1 cosa compravenduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., ha eccepito, inoltre, la prescrizione, in quanto la domanda è stata proposta a distanza di oltre due anni dalla consegna della res.
Con sentenza n. 95/2025 del 17 febbraio 2025, il Giudice di Pace di Ferrara ha rigettato la domanda attorea, in quanto, ritenuta applicabile la disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 e ss., l'azione di garanzia doveva ritenersi prescritta;
ha altresì accertato l'inoperatività della garanzia convenzionale per non aver la ricorrente fatto riparare il furgone presso l'officina della resistente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
[...]
Parte appellata ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, ne ha chiesto la riforma, in primo luogo, per errata qualificazione della domanda attorea quale azione di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., anziché garanzia convenzionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla fattura inerente alla vendita del furgone oggetto di causa (doc. 1), con la quale la “
[...]
si era impegnata a tenere la cosa vendita indenne da vizi per un anno e CP_1 ad effettuare le riparazioni presso la propria sede.
In secondo luogo, per travisamento dei fatti e violazione di legge, dovendosi ritenere valida la garanzia in forza dell'efficacia interruttiva della prescrizione pag. 5/12 degli interventi riparativi di “ - il primo protrattosi dal 16 al 30 Controparte_1 agosto 2021 e il secondo dal 5 al 19 marzo 2022 - nonché degli atti di messa in mora compiuti da “ - risalenti al 7 giugno Parte_1
2022 e al 11, 15 e 18 ottobre 2022 – nonché in virtù dell'assunzione di un'autonoma obbligazione contrattuale di durata decennale a fornire le prestazioni riparative assicurate a seguito del riconoscimento delle problematiche al furgone da parte di . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, “ si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, in violazione dell'art. 342
c.p.c. e, ferma l'operatività della disciplina legale di cui agli artt. 1490 c.c. e ss.,
l'intervenuta prescrizione della domanda attorea, essendo stato introdotto il giudizio oltre due anni dalla consegna del bene.
Parte appellata ha, poi, escluso di aver riconosciuto i vizi della cosa venduta ed ha eccepito la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'appellante, con conseguente intervenuta decadenza della stessa dalla garanzia convenzionale, per avere fatto eseguire le riparazioni presso altra officina.
Il Giudice – su istanza di parte appellata - ha dichiarato che la memoria depositata in data 13 maggio 2025 era tamquam non esset, non potendo trovare applicazione l'art. 171 bis c.p.c. nel giudizio di impugnazione;
alla prima udienza, invitate le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art 350 c.p.c., a discutere la causa, ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
1. In ordine alla qualificazione della garanzia
Parte appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della parte appellata al risarcimento dei danni sulla base della garanzia contrattuale stipulata dalle parti.
pag. 6/12 Resta ovviamente esclusa la disciplina consumeristica, qualificandosi le parti entrambi come professionisti.
Nemmeno la parte acquirente ha invocato la disciplina codicistica, di cui agli artt.
1492 e ss. c.c., in forza della quale, nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore ha la possibilità di esperire l'azione redibitoria oppure l'azione aestimatoria, nonché chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
la
Suprema Corte, in contrasto con autorevole dottrina, ammette anche la proposizione della sola della domanda risarcitoria (cfr. Cass., 36497/2023: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”).
“ ha evocato la propria richiesta risarcitoria Parte_1 esclusivamente sulla base dell'obbligazione contrattuale1 (cfr. quanto dichiarato in 1 P. 24 dell'atto di citazione in appello:
“1) Errata qualificazione della garanzia fornita da a Controparte_1 Parte_1
Ai sensi dell'art. 1173 c.c., “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
Tra le fonti delle obbligazioni rientrano anche gli atti o promesse unilaterali. Tali sono quelle promesse che una parte fa all'altra di eseguire una data prestazione o tenere un certo comportamento ed esse sono immediatamente vincolanti se inserite in un contratto.
Nel caso di specie, risulta oltremodo evidente che la dichiarazione apposta da sulla Controparte_1 fattura inerente alla vendita del furgone oggetto di causa ( doc . 1 cit . ), dalla quale risulta l'impegno alla garanzia invocata da è riferibile proprio al corrispondente contratto Parte_1 intercorso tra quest'ultima e l'anzidetta venditrice.
Per garanzia convenzionale si deve intendere, infatti, qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti dell'acquirente, che si aggiunge agli obblighi di legge. Essa, peraltro, una volta offerta, diviene vincolante per chi la propone.
Difatti, secondo l'art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso.
Proprio al suddetto impegno “contrattuale”, che come unico limite della garanzia concessa prevede la sua durata annuale e che le prestazioni alla stessa inerenti siano eseguibili presso la sede di CP_1
si è appellata l'attrice nel momento in cui ha richiesto a quest'ultima di ottemperare all'impegno
[...] di garanzia assunto nei suoi confronti.
pag. 7/12 udienza: “l'avv. Roberto Genesin […] rileva che la garanzia è quella contrattuale e non quella legale”) materialmente contenuta nella fattura di vendita, sebbene certamente la garanzia convenzionale si cumuli a quella legale (Cass., 8578/1997).
2. In via preliminare, in ordine all'ammissibilità dell'appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, in violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata da “ CP_1
è infondata.
[...]
Occorre precisare che, a seguito della Riforma Cartabia, ai fini dell'ammissibilità dell'appello e dell'individuazione dello specifico capo della decisione impugnata, non è necessario riportare il capo, bensì l'indicazione:
a) delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso di specie, non si condivide la prospettazione di parte appellata, secondo cui la appellante avrebbe censurato la sentenza di prime cure nel suo complesso, in quanto, così come evincibile dalla narrativa e dalla suddivisione dei paragrafi dell'atto di appello, “ ha specificamente Parte_1 contestato l'errata qualificazione della garanzia, e l'intervenuta prescrizione della stessa dichiarata dal Giudice di prime cure, denunciando l'erroneità della ricostruzione giuridica operata dal Giudice di Pace.
Ciò premesso, occorre valutare i presupposti della domanda così come formulata dalla parte attrice.
3. Nel merito, in ordine all'inoperatività della garanzia convenzionale
Dunque, la sentenza erra nell'identificare nella disciplina codicistica prevista per i vizi della cosa venduta
(art. 1490 e ss. c.c.) il principale fondamento dei diritti invocati da a mezzo del Parte_1 ricorso presentato avanti al Giudice di Pace di Ferrara.
Peraltro, nell'ambito del giudizio di primo grado, in più occasioni, parte attrice ha precisato di fondare le proprie pretese risarcitorie, nella detta specifica obbligazione contrattuale (ex art. 1174 c.c.), rimasta inadempiuta, che ha assunto, nei suoi confronti, al momento della vendita del veicolo Controparte_1 in oggetto”.
pag. 8/12 Come anticipato, parte appellante ha agito per il risarcimento del danno, fondando la causa petendi esclusivamente sull'operatività della garanzia convenzionale, operatività contestata da “ . Controparte_1
3.1 La garanzia pattizia, contenuta nella fattura di acquisto, ha natura contrattuale ex art. 1173 c.c. e copre i vizi per la durata di un anno dalla consegna del bene
(avvenuta in data 16 marzo 2021, con scadenza al 15 marzo 2022), con riparazione da eseguire presso la autofficina della venditrice e in assenza di “modifiche, alterazioni o manomissioni compiute da terzi”.
Se la garanzia deve ritenersi operativa per i malfunzionamenti riscontrati prima della scadenza – il guasto al motorino di avviamento, poi sostituito nel marzo 2021
(doc. 4 parte fascicolo appellante) e altre problematiche nel luglio 2021 e marzo
2022 (docc. 5 e 6 e 10 fascicolo appellante) – non vi rientrano, invece, le segnalazioni relative all'eccessivo consumo d'olio e all'inefficienza del sistema di climatizzazione e di riscaldamento, inoltrate in data 7 giugno 2022 (doc. 13 fascicolo parte appellante).
In tale caso, infatti, la garanzia è stata fatta valere oltre i dodici mesi previsti dal contratto.
3.2 Al di là del profilo temporale, deve accertarsi l'inoperatività della garanzia per violazione dei limiti pattizi, avendo la acquirente fatto eseguire le riparazioni presso altra officina.
E' documentalmente provato in giudizio che:
a) “ aveva inoltrato in data 11, 15 e 18 Parte_1 ottobre 2022 comunicazioni Whatsapp a “ , segnalando di Controparte_1 non poter attendere oltre per le riparazioni del furgone e di far riparare il mezzo dal meccanico di fiducia, addebitandole le relative spese (docc. 17 –
19 fascicolo parte appellante);
b) “ si è, poi, rivolta a “ Parte_1 [...]
per l'esecuzione degli interventi riparativi, Controparte_2 sostenendo una spesa di euro 1.777,58, oltre IVA (doc. 20 fascicolo parte appellante).
pag. 9/12 Tuttavia, come anche precisato da “ nella conversazione Controparte_1
Whatsapp, la garanzia contenuta nella fattura di acquisto precisa che: “viene esclusa ogni garanzia e responsabilità a seguito di modifiche, alterazioni o manomissioni compiute da terzi successivamente alla presa in consegna del/i mezzo/i”.
“ è, pertanto, decaduta dalla garanzia Parte_1 convenzionale.
3.5 Parte appellante ha allegato altresì la assunzione volontaria di una obbligazione riparatoria a seguito dell'asserito riconoscimento dei vizi (Cass.,
747/2011: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.”).
Dalla corrispondenza (docc. 17 – 19 fascicolo parte appellante), tuttavia, non emerge alcun riconoscimento da parte di della sussistenza dei Controparte_1 vizi lamentati, né una disponibilità di prendersi carico della relativa riparazione.
Emerge, invece, una mera disponibilità a verificare lo stato del veicolo per accertare l'eventuale presenza di malfunzionamenti, oltre alla chiara manifestazione di dissenso nel portare il furgone a riparare in altra officina
(“Scusami non sono proprio d'accordo se vuoi lo porti giù e vediamo il da f(v)arsi”).
4. In ordine all'inoperatività della garanzia legale
Parte appellante ha agito esclusivamente sulla base della garanzia convenzionale concessa da “ al momento della vendita;
sotto tale profilo, Controparte_1 pertanto, il Giudice ha esondato dal thema decidendum, sebbene, nel merito, si possa rilevare incidentalmente come l'eccezione di prescrizione fosse fondata in relazione alla domanda di garanzia legale non proposta giudizialmente.
pag. 10/12 Tale valutazione deriva dalla constatazione della inidoneità ad interrompere il termine prescrizionale dei messaggi whatsapp depositati, in quanto non riconducibili alle forme di cui all'art. 1219, I comma, c.c. (Cass. S.U., 11 luglio 2019,
n. 18672).
Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora deve essere un atto giuridico unilaterale ricettizio e deve avere un contenuto dichiarativo – chiara indicazione del soggetto obbligato ed esplicitazione della pretesa e intimazione ad adempiere -, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale (Cass., 7 maggio 2021, n. 12182; Cass., 31 maggio 2021, n. 15140).
Nel caso di specie, le comunicazioni inviate via whatsapp da “ Parte_1
non possono ritenersi idonee ad interrompere il termine di
[...] prescrizione, in quanto inadeguate ad esprimere l'intimazione in mora necessaria ad integrare la volontà di cui all'art. 1219, I comma, c.c.
Sebbene, infatti, possano agevolmente individuarsi il destinatario obbligato e l'avvenuta ricezione del messaggio, difetta, tuttavia, l'esplicita richiesta di intimazione ad adempiere.
Dall'esame del contenuto dei messaggi prodotti in giudizio, si evince la mera segnalazione di malfunzionamenti e gli sforzi organizzativi delle parti al fine di coordinare la consegna ed il ritiro del furgone al fine di svolgere gli interventi riparativi, ma risulta assente anche una esplicita intimazione di messa in mora
(docc. 5 ee s.s. fascicolo parte appellante).
Pertanto, anche in caso di applicazione della disciplina legale della garanzia per i vizi, l'azione proposta da “ avrebbe Parte_1 comunque dovuto ritenersi prescritta, tenuto conto che, stante la decorrenza annuale del termine e l'assenza di interruzioni, la consegna del furgone è avvenuta in data 16 marzo 2021 e l'azione, proposta solamente in data 30 marzo 2023, ben oltre due anni dopo.
5. In ordine alle spese
pag. 11/12 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi in base allo scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.561/2025, così provvede:
A) RESPINGE l'appello;
B) CONDANNA “ in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Ferrara, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 561/2025: tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Genesin
APPELLANTE
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Giubelli Piero
APPELLATA
All'udienza di precisazioni del 26 giugno 2025, parte attrice ha così concluso: “A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
NEL MERITO accogliere l'appello oggetto di causa per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 95/2025, Repert. N. 182/2025,
Cronol n. 973/2025 del 17.02.2025, emessa, in data 14.02.2025, dal Giudice di Pace di
Ferrara, Avv. Daniela Cacciari, nel giudizio recante R.G. 1005/2023, depositata in cancelleria in data 20.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “A) NEL MERITO: Accertati i fatti di cui alle premesse del ricorso introduttivo, per i motivi nelle stesse esposti, condannarsi con Controparte_1 sede in Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 79 (p. iva: a pagare a P.IVA_2
(p. iva: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Fossalunga di Vedelago (TV), Via Nazionale n. 20/A, l'importo di € 2.581,64 o quella diversa somma che (entro il limite massimo di € 3.500,00) dovesse risultare in corso di causa o, comunque, essere ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti per fatto alla stessa imputabile, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dalla data della presente domanda giudiziale al saldo effettivo. B) IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria autorizzata dd. 27.06.2023” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
C) IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, disponendo che rovveda a rimborsare i ogni somma che Controparte_1 Parte_1 quest'ultima abbia, alla stessa, nel frattempo pagata in adempimento ed esecuzione della sentenza impugnata”. Ha altresì chiesto la applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c.
Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale:
Voglia il Tribunale di Ferrara dichiarare l'appello improcedibile per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. In ulteriore via pregiudiziale, Voglia il
Tribunale di Ferrara dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta per essere stata esercitata oltre l'anno dalla consegna del bene. Nel merito, Voglia il
Tribunale di Ferrara, ritenuto fondato quanto esposto in narrativa dalla difesa di parte appellata, confermare l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Ferrara n. 95
/ 2025 respingendo l'appello e tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, Con vittoria di spese e funzioni di entrambi i gradi del giudizio, anche per spese generali, oltre oneri e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316, 318 c.p.c., in data 23 marzo 2023, “
[...]
ha adito il Giudice di Pace di Ferrara al fine di ottenere la Parte_1 condanna di “ al risarcimento del danno, quantificato in euro Controparte_1
2.581,64, oltre interessi, ex art. 1284 c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha dedotto:
pag. 2/12 - di aver acquistato dalla resistente il veicolo usato Fiat Daily, targato EN945-
GK, telaio n. ZCFC35A7205941330, come da fattura n. 138 del 16 marzo 2021, per lo svolgimento della propria attività commerciale (docc. 1 - 3);
- che “ aveva rilasciato una garanzia convenzionale di Controparte_1 dodici mesi, da usufruirsi presso la sede della stessa, come evincibile dalla fattura di acquisto;
- che, a seguito dell'acquisto del furgone, si erano manifestate varie problematiche, tra cui: la rottura del motorino di avviamento, la segnalazione da parte della centralina del motore di errori di malfunzionamento del veicolo, il surriscaldamento del motore e un consumo eccessivo d'olio nonché una situazione di inefficienza del climatizzatore e del riscaldamento;
- che, a seguito della denunzia, nel marzo 2021, “ aveva Controparte_1 autorizzato alla sostituzione, a sue spese, del motorino di avviamento presso un meccanico di fiducia (doc. 4);
- che, a seguito di segnalazione delle restanti anomalie nel luglio 2021 (docc.
5 e 6), il furgone era stato consegnato presso la sede della “ in Controparte_1 data 16 agosto 2021 (docc. 6-8) ed era stato restituito a fine mese di agosto;
- stante il persistere delle problematiche, di aver nuovamente consegnato il veicolo “ in data 5 marzo 2022 (doc. 10) e di averlo ritirato in Controparte_1 data 19 marzo 2022 (doc. 12);
- nonostante le rassicurazioni da parte di “ di esecuzione Controparte_1 degli interventi riparativi richiesti, di aver dovuto nuovamente, in data 7 giugno
2022, denunciare il persistere dei malfunzionamenti (doc. 13) e, a fronte dell'invito di a riportare il furgone, di aver comunicato la Controparte_1 propria impossibilità di consegnarlo, rimanendo in attesa di aggiornamenti
(doc. 14);
- di essere stata autorizzata da “ , nei giorni successivi, a far Controparte_1 riparare, a spese di quest'ultima, presso un proprio meccanico di fiducia il climatizzatore del veicolo (doc. 14 -16);
pag. 3/12 - in mancanza di aggiornamenti sulle riparazioni delle restanti problematiche e data l'infruttuosità dei precedenti tentativi di risoluzione, con comunicazioni
Whatsapp, inoltrate in data 11, 15 e 18 ottobre 2022 (docc. 17-19), di aver segnalato a “ di voler fare riparare il proprio mezzo dal Controparte_1 meccanico di fiducia con conseguente addebito in capo a quest'ultima delle relative spese, oltre che dei danni subiti;
- di essersi, dunque, rivolta a “ per Controparte_2
l'esecuzione degli interventi riparativi necessari a ripristinare l'efficienza del furgone e di aver affrontato una spesa di euro 1.777,58, oltre IVA (doc. 20);
- di aver agito in giudizio, a fronte del rifiuto di “ a Controparte_1 rimborsare le spese sostenute per la riparazione del veicolo e il danno patito, così come richiesto con raccomandata recapitata in data 12 dicembre 2022
(docc. 21 e 22) e della mancata adesione all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (doc. 23).
“ ha agito in giudizio (GdP n. 1005/2023), Parte_1 eccependo l'inadempimento di “ alle obbligazioni discendenti Controparte_1 dalla garanzia convenzionale, in quanto, nonostante la tempestiva denuncia entro dodici mesi dall'acquisto, le problematiche non erano state risolte e la resistente non aveva rispettato l'impegno assunto di riparare il furgone, di fatto riconoscendo il malfunzionamento e assumendosi la nuova obbligazione a risolverlo.
Con comparsa di costituzione e risposta, “ si è costituita in Controparte_1 giudizio e ha contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo:
- di aver provveduto, a seguito delle segnalazioni inoltrate da “
[...]
, nei mesi di agosto 2021 e marzo 2022, ad eseguire Parte_1 lavori di riparazione presso la propria sede e a riconsegnare il furgone;
- di essere stata contattata per ulteriori contestazioni solamente in data 7 giugno 2022 – pertanto, oltre la data di scadenza della garanzia - e, effettuate verifiche tecniche presso altra officina sita nei pressi della sua sede, di essersi resa disponibile a provvedere alla relativa riparazione a mezzo di sostituzione di un componente presso la propria officina;
pag. 4/12 - a seguito della segnalazione del 11 ottobre 2022 di un eccessivo consumo d'olio e della comunicazione di far riparare il veicolo da un meccanico di fiducia, di aver precisato di non trovarsi d'accordo a far eseguire alcun intervento sul mezzo al di fuori dalla propria sede e di essersi resa disponibile a consegnarglielo nuovamente per gli opportuni interventi.
La resistente ha concluso affermando l'intervenuta decadenza dalla garanzia convenzionale per aver violato il contenuto della clausola negoziale che subordinava l'obbligazione all'esecuzione di ogni prestazione riparativa presso la sede di vietando l'intervento di terzi. Controparte_1
“ , in relazione alla disciplina della garanzia legale dei vizi della Controparte_1 cosa compravenduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., ha eccepito, inoltre, la prescrizione, in quanto la domanda è stata proposta a distanza di oltre due anni dalla consegna della res.
Con sentenza n. 95/2025 del 17 febbraio 2025, il Giudice di Pace di Ferrara ha rigettato la domanda attorea, in quanto, ritenuta applicabile la disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 e ss., l'azione di garanzia doveva ritenersi prescritta;
ha altresì accertato l'inoperatività della garanzia convenzionale per non aver la ricorrente fatto riparare il furgone presso l'officina della resistente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace.
[...]
Parte appellata ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, ne ha chiesto la riforma, in primo luogo, per errata qualificazione della domanda attorea quale azione di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., anziché garanzia convenzionale, risultante dalla dichiarazione apposta sulla fattura inerente alla vendita del furgone oggetto di causa (doc. 1), con la quale la “
[...]
si era impegnata a tenere la cosa vendita indenne da vizi per un anno e CP_1 ad effettuare le riparazioni presso la propria sede.
In secondo luogo, per travisamento dei fatti e violazione di legge, dovendosi ritenere valida la garanzia in forza dell'efficacia interruttiva della prescrizione pag. 5/12 degli interventi riparativi di “ - il primo protrattosi dal 16 al 30 Controparte_1 agosto 2021 e il secondo dal 5 al 19 marzo 2022 - nonché degli atti di messa in mora compiuti da “ - risalenti al 7 giugno Parte_1
2022 e al 11, 15 e 18 ottobre 2022 – nonché in virtù dell'assunzione di un'autonoma obbligazione contrattuale di durata decennale a fornire le prestazioni riparative assicurate a seguito del riconoscimento delle problematiche al furgone da parte di . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, “ si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, in violazione dell'art. 342
c.p.c. e, ferma l'operatività della disciplina legale di cui agli artt. 1490 c.c. e ss.,
l'intervenuta prescrizione della domanda attorea, essendo stato introdotto il giudizio oltre due anni dalla consegna del bene.
Parte appellata ha, poi, escluso di aver riconosciuto i vizi della cosa venduta ed ha eccepito la violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'appellante, con conseguente intervenuta decadenza della stessa dalla garanzia convenzionale, per avere fatto eseguire le riparazioni presso altra officina.
Il Giudice – su istanza di parte appellata - ha dichiarato che la memoria depositata in data 13 maggio 2025 era tamquam non esset, non potendo trovare applicazione l'art. 171 bis c.p.c. nel giudizio di impugnazione;
alla prima udienza, invitate le parti a precisare le conclusioni e, visto l'art 350 c.p.c., a discutere la causa, ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
1. In ordine alla qualificazione della garanzia
Parte appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della parte appellata al risarcimento dei danni sulla base della garanzia contrattuale stipulata dalle parti.
pag. 6/12 Resta ovviamente esclusa la disciplina consumeristica, qualificandosi le parti entrambi come professionisti.
Nemmeno la parte acquirente ha invocato la disciplina codicistica, di cui agli artt.
1492 e ss. c.c., in forza della quale, nel caso in cui la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore ha la possibilità di esperire l'azione redibitoria oppure l'azione aestimatoria, nonché chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
la
Suprema Corte, in contrasto con autorevole dottrina, ammette anche la proposizione della sola della domanda risarcitoria (cfr. Cass., 36497/2023: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”).
“ ha evocato la propria richiesta risarcitoria Parte_1 esclusivamente sulla base dell'obbligazione contrattuale1 (cfr. quanto dichiarato in 1 P. 24 dell'atto di citazione in appello:
“1) Errata qualificazione della garanzia fornita da a Controparte_1 Parte_1
Ai sensi dell'art. 1173 c.c., “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
Tra le fonti delle obbligazioni rientrano anche gli atti o promesse unilaterali. Tali sono quelle promesse che una parte fa all'altra di eseguire una data prestazione o tenere un certo comportamento ed esse sono immediatamente vincolanti se inserite in un contratto.
Nel caso di specie, risulta oltremodo evidente che la dichiarazione apposta da sulla Controparte_1 fattura inerente alla vendita del furgone oggetto di causa ( doc . 1 cit . ), dalla quale risulta l'impegno alla garanzia invocata da è riferibile proprio al corrispondente contratto Parte_1 intercorso tra quest'ultima e l'anzidetta venditrice.
Per garanzia convenzionale si deve intendere, infatti, qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti dell'acquirente, che si aggiunge agli obblighi di legge. Essa, peraltro, una volta offerta, diviene vincolante per chi la propone.
Difatti, secondo l'art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso.
Proprio al suddetto impegno “contrattuale”, che come unico limite della garanzia concessa prevede la sua durata annuale e che le prestazioni alla stessa inerenti siano eseguibili presso la sede di CP_1
si è appellata l'attrice nel momento in cui ha richiesto a quest'ultima di ottemperare all'impegno
[...] di garanzia assunto nei suoi confronti.
pag. 7/12 udienza: “l'avv. Roberto Genesin […] rileva che la garanzia è quella contrattuale e non quella legale”) materialmente contenuta nella fattura di vendita, sebbene certamente la garanzia convenzionale si cumuli a quella legale (Cass., 8578/1997).
2. In via preliminare, in ordine all'ammissibilità dell'appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei capi della sentenza impugnati, in violazione dell'art. 342 c.p.c., formulata da “ CP_1
è infondata.
[...]
Occorre precisare che, a seguito della Riforma Cartabia, ai fini dell'ammissibilità dell'appello e dell'individuazione dello specifico capo della decisione impugnata, non è necessario riportare il capo, bensì l'indicazione:
a) delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel caso di specie, non si condivide la prospettazione di parte appellata, secondo cui la appellante avrebbe censurato la sentenza di prime cure nel suo complesso, in quanto, così come evincibile dalla narrativa e dalla suddivisione dei paragrafi dell'atto di appello, “ ha specificamente Parte_1 contestato l'errata qualificazione della garanzia, e l'intervenuta prescrizione della stessa dichiarata dal Giudice di prime cure, denunciando l'erroneità della ricostruzione giuridica operata dal Giudice di Pace.
Ciò premesso, occorre valutare i presupposti della domanda così come formulata dalla parte attrice.
3. Nel merito, in ordine all'inoperatività della garanzia convenzionale
Dunque, la sentenza erra nell'identificare nella disciplina codicistica prevista per i vizi della cosa venduta
(art. 1490 e ss. c.c.) il principale fondamento dei diritti invocati da a mezzo del Parte_1 ricorso presentato avanti al Giudice di Pace di Ferrara.
Peraltro, nell'ambito del giudizio di primo grado, in più occasioni, parte attrice ha precisato di fondare le proprie pretese risarcitorie, nella detta specifica obbligazione contrattuale (ex art. 1174 c.c.), rimasta inadempiuta, che ha assunto, nei suoi confronti, al momento della vendita del veicolo Controparte_1 in oggetto”.
pag. 8/12 Come anticipato, parte appellante ha agito per il risarcimento del danno, fondando la causa petendi esclusivamente sull'operatività della garanzia convenzionale, operatività contestata da “ . Controparte_1
3.1 La garanzia pattizia, contenuta nella fattura di acquisto, ha natura contrattuale ex art. 1173 c.c. e copre i vizi per la durata di un anno dalla consegna del bene
(avvenuta in data 16 marzo 2021, con scadenza al 15 marzo 2022), con riparazione da eseguire presso la autofficina della venditrice e in assenza di “modifiche, alterazioni o manomissioni compiute da terzi”.
Se la garanzia deve ritenersi operativa per i malfunzionamenti riscontrati prima della scadenza – il guasto al motorino di avviamento, poi sostituito nel marzo 2021
(doc. 4 parte fascicolo appellante) e altre problematiche nel luglio 2021 e marzo
2022 (docc. 5 e 6 e 10 fascicolo appellante) – non vi rientrano, invece, le segnalazioni relative all'eccessivo consumo d'olio e all'inefficienza del sistema di climatizzazione e di riscaldamento, inoltrate in data 7 giugno 2022 (doc. 13 fascicolo parte appellante).
In tale caso, infatti, la garanzia è stata fatta valere oltre i dodici mesi previsti dal contratto.
3.2 Al di là del profilo temporale, deve accertarsi l'inoperatività della garanzia per violazione dei limiti pattizi, avendo la acquirente fatto eseguire le riparazioni presso altra officina.
E' documentalmente provato in giudizio che:
a) “ aveva inoltrato in data 11, 15 e 18 Parte_1 ottobre 2022 comunicazioni Whatsapp a “ , segnalando di Controparte_1 non poter attendere oltre per le riparazioni del furgone e di far riparare il mezzo dal meccanico di fiducia, addebitandole le relative spese (docc. 17 –
19 fascicolo parte appellante);
b) “ si è, poi, rivolta a “ Parte_1 [...]
per l'esecuzione degli interventi riparativi, Controparte_2 sostenendo una spesa di euro 1.777,58, oltre IVA (doc. 20 fascicolo parte appellante).
pag. 9/12 Tuttavia, come anche precisato da “ nella conversazione Controparte_1
Whatsapp, la garanzia contenuta nella fattura di acquisto precisa che: “viene esclusa ogni garanzia e responsabilità a seguito di modifiche, alterazioni o manomissioni compiute da terzi successivamente alla presa in consegna del/i mezzo/i”.
“ è, pertanto, decaduta dalla garanzia Parte_1 convenzionale.
3.5 Parte appellante ha allegato altresì la assunzione volontaria di una obbligazione riparatoria a seguito dell'asserito riconoscimento dei vizi (Cass.,
747/2011: “In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.”).
Dalla corrispondenza (docc. 17 – 19 fascicolo parte appellante), tuttavia, non emerge alcun riconoscimento da parte di della sussistenza dei Controparte_1 vizi lamentati, né una disponibilità di prendersi carico della relativa riparazione.
Emerge, invece, una mera disponibilità a verificare lo stato del veicolo per accertare l'eventuale presenza di malfunzionamenti, oltre alla chiara manifestazione di dissenso nel portare il furgone a riparare in altra officina
(“Scusami non sono proprio d'accordo se vuoi lo porti giù e vediamo il da f(v)arsi”).
4. In ordine all'inoperatività della garanzia legale
Parte appellante ha agito esclusivamente sulla base della garanzia convenzionale concessa da “ al momento della vendita;
sotto tale profilo, Controparte_1 pertanto, il Giudice ha esondato dal thema decidendum, sebbene, nel merito, si possa rilevare incidentalmente come l'eccezione di prescrizione fosse fondata in relazione alla domanda di garanzia legale non proposta giudizialmente.
pag. 10/12 Tale valutazione deriva dalla constatazione della inidoneità ad interrompere il termine prescrizionale dei messaggi whatsapp depositati, in quanto non riconducibili alle forme di cui all'art. 1219, I comma, c.c. (Cass. S.U., 11 luglio 2019,
n. 18672).
Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora deve essere un atto giuridico unilaterale ricettizio e deve avere un contenuto dichiarativo – chiara indicazione del soggetto obbligato ed esplicitazione della pretesa e intimazione ad adempiere -, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale (Cass., 7 maggio 2021, n. 12182; Cass., 31 maggio 2021, n. 15140).
Nel caso di specie, le comunicazioni inviate via whatsapp da “ Parte_1
non possono ritenersi idonee ad interrompere il termine di
[...] prescrizione, in quanto inadeguate ad esprimere l'intimazione in mora necessaria ad integrare la volontà di cui all'art. 1219, I comma, c.c.
Sebbene, infatti, possano agevolmente individuarsi il destinatario obbligato e l'avvenuta ricezione del messaggio, difetta, tuttavia, l'esplicita richiesta di intimazione ad adempiere.
Dall'esame del contenuto dei messaggi prodotti in giudizio, si evince la mera segnalazione di malfunzionamenti e gli sforzi organizzativi delle parti al fine di coordinare la consegna ed il ritiro del furgone al fine di svolgere gli interventi riparativi, ma risulta assente anche una esplicita intimazione di messa in mora
(docc. 5 ee s.s. fascicolo parte appellante).
Pertanto, anche in caso di applicazione della disciplina legale della garanzia per i vizi, l'azione proposta da “ avrebbe Parte_1 comunque dovuto ritenersi prescritta, tenuto conto che, stante la decorrenza annuale del termine e l'assenza di interruzioni, la consegna del furgone è avvenuta in data 16 marzo 2021 e l'azione, proposta solamente in data 30 marzo 2023, ben oltre due anni dopo.
5. In ordine alle spese
pag. 11/12 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi in base allo scaglione di riferimento.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.561/2025, così provvede:
A) RESPINGE l'appello;
B) CONDANNA “ in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Ferrara, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pag. 12/12