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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott. Raffaele Miele Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere ha emesso, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4719 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(CF. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Giambattista Vico n. 1, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Meliadò (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , nella qualità di erede con beneficio di Controparte_1 C.F._3 inventario di , elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista Vico n. 1, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Giovanni Meliadò (C.F. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2 giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nella qualità di erede con beneficio Controparte_2 C.F._4 di inventario di , elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII 350, presso Parte_1 lo studio legale degli Avv.ti Manuela Di Sario (C.F. ) e Alfredo Cirillo CodiceFiscale_5
(C.F. ) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, CodiceFiscale_6 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
1 CF ) e CF. Controparte_3 CodiceFiscale_7 Controparte_4 [...]
), nella qualità di eredi con beneficio di inventario di C.F._8 Parte_1 elettivamente domiciliate in Roma al viale delle Milizie 38 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aprile
(CF ) che le rappresenta e difende giuste procure in atti CodiceFiscale_9
APPELLANTI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._10 Controparte_6
), e (C.F. ), elettivamente C.F._11 CP_7 C.F._12 domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio legale dell'Avv. Antonio D'Alessio
(C.F. , che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._13
APPELLATE- APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_8 C.F._14 dall'Avv. Maria Saracino (cod. fisc. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._15 studio di quest'ultima sito in Roma, Viale Carlo Felice 89
INTERVENIENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e esponevano dinanzi al Tribunale di Roma che il genitore CP_6 Parte_2
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 21.4.2012, aveva contratto _1 matrimonio con la loro madre, , dalla quale aveva divorziato e aveva sposato Controparte_9
in data 19.9.1990, designandola erede, con il testamento olografo pubblicato il Parte_1
30.4.2012, con verbale del notaio Dott. (repertorio n. 217.327, raccolta n. 65.982), Persona_2 recante il tenore letterale: "Roma, 14-1-2011 erede universale mia moglie Controparte_10
in In fede . Gli attori esponevano che, a causa di Parte_1 CP_5 _1 questa disposizione, avevano subito la lesione della quota di legittima, avuto riguardo alle donazioni effettuate a favore di da il quale, nel periodo da febbraio 1978 a Parte_1 _1 giugno 1992, aveva dismesso il proprio patrimonio immobiliare, con la vendita a terzi dei beni immobili siti in Anzio, Via Biferno n. 4 e in Roma, Via Margutta n. 65, Via del Babuino n. 8 e n. 84,
Largo Amilcare Ponchielli n. 4; che da tali vendite il genitore aveva ricavato il corrispettivo di lire
1.796.500.000 (pari a € 927.814,82) e aveva conseguito il trattamento di fine rapporto dalla
[...]
che, in data 21.12.1990, aveva acquistato il 35% del diritto di Parte_3 Parte_1 nuda proprietà di una villa in Fregene, Viale Nettuno, angolo Via Bonaria e Viale Lerici, di cui la sorella aveva acquistato la quota del 65% della proprietà, e aveva CP_11 _1 condotto la trattativa, aveva indicato che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato da Pt_1
2 si era occupato della ristrutturazione del bene immobile, mediante la richiesta del permesso Pt_1
a costruire e il pagamento del corrispettivo;
che, in data 26.1.2007, aveva acquistato Parte_1 la proprietà del bene immobile sito in Roma, Via Londra n. 36, di cui aveva poi effettuato la donazione al fratello, per procedere all'acquisto dell'immobile in Roma, Via del Monte Oppio n. 12 dalla S.C.I.P.
- Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., previa dimostrazione dei requisiti della mancanza della titolarità di altre proprietà immobiliari nel Comune di Roma e della pregressa propria residenza in tale appartamento;
che, in data 19.3.2008, aveva acquistato la proprietà Parte_1 dell'immobile in Roma, Via Monte Oppio n. 12, con assegni circolari emessi il 28.1.2008 per l'importo di € 257.583,29, indicati nell'atto di acquisto e tratti dal conto corrente n. 1000/0005328 cointestato a sé e ad presso Intesa San PA (Cariplo), agenzia di Piazza di Spagna;
_1 che "L'estratto conto immediatamente precedente sul piano temporale a quello utilizzato per il pagamento del prezzo evidenziava versamenti sul conto corrente somme di contanti per € 210.000,00 ed un giroconto in favore di dal conto della Popolare di Milano, cointestato tra i _1 coniugi di € 108.000,00. Doveva essere aggiunto che l'estratto conto mostrava anche una sottoscrizione di fondi per € 100.000,00"; che aveva acquistato un bene immobile _1 sito in New York, appartamento n. 31 G della Trump Tower, che aveva intestato alla società AL Per_ OR "(anagramma del nome ) società costituita a Panama"; che, all'apertura della successione ereditaria de qua, il suindicato conto corrente aveva registrato il saldo pari a € 17.292,47
e movimentazioni di consistenti importi, comprensive di un bonifico in uscita dell'importo di
€108.800 a favore di da correlare all'acquisto dell'appartamento in Via Monte _1
Oppio, il versamento in contati di € 210.000,00 ed risultato in suo possesso "un importante portafoglio titoli", essendo emersi presso tale Banca il deposito titoli n. 9900/997869, chiuso nel 2011, e il fondo titoli n.3100/200540099, con firma anche di;
che, con atto del 5.4.2011, registrato Parte_1 il successivo giorno 7, e avevano venduto un compendio di beni _1 Parte_1 mobili di loro proprietà ad , fratello di , con un'operazione simulata Controparte_1 Parte_1
e volta a privare il patrimonio di dei beni mobili acquistati nel corso degli anni, _1 quale collezionista ed esperto di opere d'arte, come risultava dalle ricevute prodotte e rilasciate dalla
Casa d'Aste Babuino, sita in Roma, Via dei Greci n. 2/a, recanti la descrizione delle opere acquistate e i prezzi corrisposti da (documento n. 6); che, alla data di apertura della _1 successione ereditaria, era titolare di un trattamento d'invalidità civile dell'INPS e _1 di una pensione erogata dal Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione, i cui importi mensili ammontavano, rispettivamente, a € 500 e € 300; che i coniugi e _1 Pt_1 avevano abitato in un prestigioso appartamento sito in Via del Babuino, angolo Piazza di
[...]
Spagna, concesso in locazione al canone anno di € 40.000 da di cui il Parte_3
3 primo era stato agente;
che tali attività negoziali poste in essere da dissimulavano _1 donazioni a favore della coniuge , designata erede universale, e ciò aveva comportato Parte_1 una grave lesione dei diritti di legittima dei figli, i quali avevano mantenuto sempre buoni rapporti con il padre;
che le donazioni indirette a beneficio della convenuta erano state effettuate con la stipulazione di contratti di compravendita e il versamento di ciascun corrispettivo da
[...]
contratti che avevano costituito lo strumento per trasferire la proprietà dei beni e Per_1 arricchire il patrimonio della destinataria con donazioni dissimulate, la cui riduzione non riguardava la titolarità dei beni donati, ma l'insorgenza del diritto di credito per il ripristino del valore della quota di legittima lesa;
che era stato promosso nei confronti della convenuta il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, concluso con esito negativo.
Ciò premesso, e in primo grado rassegnavano le seguenti CP_5 CP_6 Parte_2 conclusioni: "Piaccia all 'Ecc. mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa a) dichiarare l'apertura della successione del IG. deceduto in Roma il 21 _1 aprile 2012; b) accertare e dichiarare la simulazione relativa degli atti di acquisto rispettivamente del
35% della nuda proprietà della villa sita in Fregene Viale Nettuno - angolo Via Bonaria - Viale Lerici
- (atto del 21.12.1990) e del restante 35% della nuda proprietà della predetta villa (atto del 26.2.2001), accertando e dichiarando in realtà l'esistenza di una donazione del IG. in favore _1 della IG.ra ; c) accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di acquisto del Parte_1
26.01.2007 dell'immobile di Via Londra 36, accertando e dichiarando, per l'effetto, che tale atto simula in realtà una donazione del IG. in favore della IG.ra ; d) _1 Parte_1 accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di acquisto del 19 marzo 2008 dell'immobile sito in Roma Via del Monte Oppio n. 12 accertando e dichiarando per l'effetto che tale atto dissimula, in realtà, una donazione fatta dal IG. in favore della IG.ra ; e) _1 Parte_1 ordinare ex art. 210 c.p.c. agli Istituti Bancari riportati ed indicati analiticamente nell'atto di citazione l'esibizione di tutta la documentazione bonaria relativa ai conti correnti intestati e/o cointestati ai
IGg.ri e;
f) accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto _1 Parte_1 di vendita registrato il 17 aprile 2011 con il quale i IGg.ri e hanno _1 Parte_1 venduto un compendio di beni mobili di loro appartenenza al IG. ; g) previa Controparte_1 valutazione, anche mediante eventuale CTU, del valore degli immobili di cui ai punti precedenti che hanno formato oggetto di donazione indiretta da parte del IG. in favore della IG.ra _1
, e previa ricostruzione, anche attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi Parte_1 relativi ai beni immobili, ai beni mobili ed alle disponibilità finanziarie comunque riconducibili al
IG. dell'effettivo asse e compendio ereditario dello stesso, accertare e dichiarare, _1 previa determinazione della quota disponibile del patrimonio del defunto IG. la _1
4 lesione della quota di riserva degli attori (legittimari del "de cuius ") e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente e nei limiti della disponibile e della rispettiva quota di legittima e le donazioni effettuate dal "de cuius" in favore della IG.ra , condannando quest'ultima al Parte_1 pagamento in favore degli attori delle somme corrispondenti al controvalore monetario per le rispettive quote di legittima, ivi comprese - pro-quota - le somme risultanti dai conti correnti bancari intestati e/o cointestati ai IGg.ri e In via istruttoria si depositano Parte_1 _1
i documenti citati nel presente atto debitamente elencati e si fa espressa riserva di ogni ulteriore istanza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."
si costituiva in giudizio e contestava la domanda avversaria, di cui chiedeva il Parte_1 rigetto, invocando la reintegrazione della quota di legittima, di cui lamentava la lesione per donazioni effettuate da a favore degli attori. In particolare, la parte convenuta confermava che _1 il compendio ereditario relitto da era costituito dal saldo attivo del conto corrente _1 bancario, dell'importo di circa € 16.000; esponeva che, nel giugno 1990, aveva _1 donato la somma di €100.000 a ciascun figlio, in adempimento dell'accordo patrimoniale concluso con nel corso della causa civile di divorzio, e produceva il testo dattiloscritto Controparte_9 intitolato "Scrittura privata" privo di sottoscrizioni e copia di assegni circolari, assumendo che questa operazione aveva comportato la lesione della propria quota di legittima, e aggiungeva che il
24.11.2009 aveva prestato al figlio la somma di € 20.000, riservandosi di _1 Pt_2 agire per il recupero;
assumeva che non era simulato l'atto del 5.4.2011, intitolato "Cessione di diritti e contratto di mantenimento", di cui al rogito del notaio Dott. (rep. 215.446, racc. Persona_2
64.656), con cui, insieme al coniuge , non aveva venduto al proprio fratello, _1 CP_1
beni mobili per il corrispettivo dell'importo di € 100.000, ma entrambi gli avevano ceduto
[...] beni mobili, il cui valore "ai fini fiscali" era stato indicato pari a questo importo, ed egli si era obbligato a prestare a loro favore "assistenza morale e materiale per tutta la durata della vita dei medesimi vitaliziati"; argomentava "che mentre il contratto di rendita vitalizia (stipulato per atto pubblico) [era] intervenuto nel 2011, gli acquisti degli immobili da parte di Parte_1 data[va]no al 2011 (villa di Fregene) ed al 2008 (appartamento in via Monte Oppio), per cui [era] del tutto impossibile sostenere che [avesse] venduto beni immobili ed arredi di sua _1 proprietà nel 2011, per finanziare gli acquisti di immobili effettuati da , in parte tre Parte_1
e in parte dieci anni prima (2001 e 2008)"; sosteneva che il denaro impiegato per l'acquisto di tali beni immobili era stato prelevato dai conti correnti bancari cointestati a sé e al coniuge e si doveva presumere la contitolarità delle giacenze di denaro e gli acquisti della villa in Fregene e dell'appartamento in Via Monte Oppio erano stati effettuati, rispettivamente, negli anni 2001 e 2008,
"direttamente dalla stessa , pagati con denaro suo, senza alcuna donazione, né Parte_1
5 diretta né indiretta, da parte di " e assumeva che gli elementi indiziari addotti dalla _1 controparte erano "del tutto insignificanti". La parte convenuta così concludeva: "Si chiede il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori e, in via riconvenzionale, si chiede la condanna dei medesimi
a reintegrare la quota legittima di degli importi delle donazioni da essi ricevute da Parte_1
nel giugno 1990 rivalutati alla data di apertura della successione, per la quota _1 eccedente la legittima a ciascuno di essi spettante. Si chiede inoltre la condanna degli attori alle spese del giudizio, direttamente in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc."
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9682/2018, pubblicata in data 12.05.2018 così statuiva: “- accerta che , e sono stati pretermessi Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 dall'eredità del padre (nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il 21.4.2012), e _1 dispone la reintegrazione nei loro diritti di legittima ex art. 542, comma 2°, c.c., condannando la convenuta a pagare a loro favore la complessiva somma di euro 1.424.861,23, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat dal 21.4.2012 alla data della presente decisione e interessi legali sull'originario importo rivalutato anno per anno all'attualità, nonché i successivi interessi legali sull'intero importo dovuto dalla data odierna al saldo;
condanna Pt_1
a rifondere agli attori le spese processuali, liquidate in euro 27.340,00 (500 anticipazioni,
[...]
5.000 fase di studio, 3.200 fase introduttiva, 10.000 fase istruttoria e di trattazione, 8.640 fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge;
pone a definitivo carico di le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate,-con decreto reso in Parte_1 data 14.11.2016.”
La sentenza è motivata come segue.
“L'azione giudiziale esercitata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio va qualificata
a norma dell'art. 555 c.c., in quanto , e hanno affermato di essere CP_5 CP_6 Parte_2 stati pretermessi dalla successione ereditaria del padre , per effetto di donazioni _1 indirette di beni immobili, che hanno accresciuto il patrimonio della coniuge in seconde nozze,
. Al riguardo, va osservato che al giudice compete il potere o dovere di qualificare Parte_1 giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, considerando il petitum e la causa petendi enunciati dalla parte attrice, per consentirle di conseguire il bene richiesto, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione ex art. 554 e 555 c.c. ha carattere unitario: "È d'uopo premettere che gli artt. 554 e 555 c.c. non prevedono e regolano due distinte azioni, bensì un'unica azione, e cioè l'azione di riduzione, concessa ai legittimari, a tutela dei diritti che la legge ad essi riserva, qualora siano lesi da disposizioni testamentarie (artt. 554 c.c.) ovvero da donazioni (art. 555 c.c.), prevedendosi per entrambe che "sono soggette a riduzione". L'unicità dell'azione, emergente dalla
6 menzionata uniformità di previsione normativa, trova altresì conferma nella unitaria disciplina dettata, ai fini della trascrizione, dall'art. 2652, n. 8 c.c., per le domande di riduzione delle donazioni
e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Va ancora precisato che le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità lesivi della legittima non sono nulli né annullabili, ma soltanto soggetti a riduzione, e cioè ad essere privati di efficacia in via giudiziale, nella misura sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario (sent. n. 8780-87).
Per quanto concerne la natura dell'azione in esame, deve osservarsi che l'azione di riduzione è azione personale di accertamento costitutivo (sent. n. 8780-87). La legge riserva invero al legittimario
l'intangibile diritto su di una determinata quota dell'eredità - e precisamente su una quota di valore della massa, costituita dalla riunione fittizia (art. 556 c.c.) del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum, quota dalla quale vanno detratte le donazioni ed i legati atti al legittimario (imputatio ex se: art. 564, comma 2, c.c.) -, e con l'azione di riduzione si tende ad attuare in concreto il suindicato diritto, mediante l'accertamento dell'ammontare della quota disponibile, e della complementare quota di riserva, e della sussistenza, o no, della lesione, e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la legittima.
Riduzione che deve riguardare, in primo luogo, le disposizioni testamentarie e, solo dopo
l'esaurimento del valore dei beni di cui si è disposto per testamento, le donazioni (artt. 555, comma
2, c.c.)." (Cass., Sez. 2, sentenza n. 11873 del 1993).
E' fondata la domanda di accertamento delle donazioni indirette dei beni immobili indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio effettuate da a favore di , _1 Parte_1 essendo stati prospettati e dimostrati i relativi fatti costitutivi, avuto particolare riguardo alla controversa titolarità in capo all'acquirente del denaro impiegato per il pagamento dei corrispettivi, della lesione della quota di riserva determinata per effetto di tali atti, in riferimento al valore dei beni oggetto delle disposizioni, da considerare con riferimento alla data di apertura della successione ereditaria (21.4.2012). La parte attrice ha fornito gli elementi necessari per la configurazione dell'azione di riduzione e, al riguardo, è stato chiarito che: "Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 cod civ, egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori." (Cass., Sez. 2 sentenza n. 3661 del 29/10/1975, ivi, Rv. 377871; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 14473 del
7 30.6.2011, n. 20830 del 14.10.2016 e n. 1357 del 19.1.2017).
Vanno anche considerati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali:
"Qualora il 'de cuius' abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché - non sorgendo alcuna comunione ereditaria in assenza di un asse da dividere - egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario;
pertanto, salva l'ipotesi in cui il legittimario totalmente pretermesso, facendo valere la nullità delle donazioni, anche eventualmente dissimulate sotto la figura di un negozio oneroso, intenda dimostrare che i beni non sono usciti dal patrimonio ereditario, deve essere qualificata come azione di riduzione quella dal medesimo esercitata per la declaratoria dell'inefficacia del trasferimento della proprietà dei beni anche se ad altro erede necessario, oltre che ad un terzo, non potendo egli agire nella mera qualità di successore legittimo del 'de cuius', per il recupero all'asse ereditario di beni validamente donati." (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 19527 del
7.10.2005, ivi, Rv. 583416; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24134 del 13.11.2009; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8215 del 4.4.2013).
E' stato affermato, inoltre: "Il legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'anzidetto principio, aveva escluso che potesse assumere valore dirimente, al fine di escludere la dissimulazione della donazione, l'attestazione, contenuta nell'atto pubblico di compravendita immobiliare, del pagamento del prezzo tramite assegno, consegnato
"salvo buon fine")." (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15346 del 25.6.2010, ivi, Rv. 613743; Cass., Sez.
2 civ., sentenza n. 12496 del 29.5.2007) e: "La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti." (Cass, Sez. 2 civ., sentenza n. 22454 del 22.10.2014, ivi, Rv. 632953; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 11372 del
30.5.2005 e n. 5326 del 2.3.2017).
8 Non è controverso che il compendio ereditario alla data di apertura della successione de qua è consistito nel saldo attivo di € 17.292,47 del conto corrente bancario intestato al de cuius e va escluso che a ciascun figlio abbia donato la somma di euro 100.000, non essendo stata _1 fornita la prova del controverso titolo della consegna di questa somma di denaro. Al riguardo, va considerata la "Scrittura privata" prodotta dalla parte convenuta (documento n. 2), ancorché priva di sottoscrizioni, la cui premessa contiene l'indicazione dei numerosi procedimenti giudiziari in corso tra i coniugi separati e , nonché la manifestazione di volontà Controparte_9 _1 delle parti e dei figli, titolari del diritto al contributo al mantenimento, di "transigere tutte le azioni giudiziarie in corso" e, in vista di questo esito, l'obbligazione assunta da di _1 corrispondere a ciascun figlio la somma di lire 100.000.000 (pari a € 51.645,69). Va esclusa la causa donativa di questa dazione, la cui causa è stata indicata nel paragrafo 4 della scrittura privata, in cui è stato precisato: "Il dott. , con le modalità ed i tempi previsti nel paragrafo _1 seguente, corrisponderà a ciascuno dei tre figli la somma di Lit. 100.000.000 (centomilioni) cadauno: con la corresponsione ditali somme, e si intenderanno tacitati, Parte_4 Controparte_6 in via amichevole e transattiva nonché a saldo e stralcio definitivo, anche di tutte le somme che a qualsiasi titolo potrebbero vantare quale credito nei confronti del Padre (ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non tassativo arretrati di mantenimento, rivalutazioni, interessi, ecc. ecc.)."
In difetto di alcun elemento di prova circa la dedotta natura simulata dell'operazione di vendita dei beni mobili dei coniugi e di stipulazione della "Cessione di diritti e contratto di CP_5 mantenimento", di cui all'atto rogato il 5.4.2011 dal notaio Dott. (rep. 215.446 - Persona_2 documento n. 4 di parte convenuta), non può essere ricondotta alcuna efficacia di donazione a favore di , la quale non è stata destinataria dei beni ceduti. Parte_1
La quota dei diritti di legittima riservata agli attori è prevista dall'art. 542, comma 2°, c.c., rubricato
Concorso di coniuge e figli, che prevede: "Quanto i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali."
L'esito dell'attività istruttoria svolta ha escluso la riconducibilità all'attuale convenuta del denaro impiegato per effettuare gli acquisti immobiliari indicati nell'atto di citazione, non essendo stato allegato, né dimostrato, che abbia effettuato alcun apporto al denaro depositato Parte_1 sul conto corrente bancario cointestato ad . _1
Al riguardo, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui:
"Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante
i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e
9 credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo)." (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 4066 del 19.2.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 606974-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3241 del 9.7.1989).
Mediante il pagamento del corrispettivo dei suindicati acquisti immobiliari, ha _1 effettuato a favore dell'attuale parte convenuta donazioni indirette dei beni immobili, che hanno comportato l'effetto di attribuzioni patrimoniali a favore della beneficiaria esclusiva. Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato e descritto i seguenti beni immobili, ai quali ha attribuito i valori di stima avuto riguardo alla data dell'apertura della successione ereditaria di _1
(21.4.2012), con la relazione tecnica d'ufficio depositata in atti il 20.10.2016, che si richiama integralmente, anche con riferimento alla documentazione allegata (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642): - Piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via del Monte Oppio n. 12, piano 5°, interno n. 21: euro
1.110.000 (pag. 15 della relazione tecnica d'ufficio) - Piena proprietà dell'appartamento sito in
Roma, Viale Londra n. 22, scala F, piani 3° e Si interno n. 6, rispettivamente, euro 473.280 (pag. 36)
- Quota indivisa pari al 35% dell'intera proprietà della villa trifamiliare sita in Fiumicino (Rm), località Fregene, Viale Nettuno n. 68, 70 e 72: euro 1.249.150 pari al 35% del complessivo importo di euro 3.569.000 in cui è stato stimato il valore dell'intera proprietà (pag. 57). A questi valori va aggiunto l'importo di euro 17.292,47 pari al saldo del conto corrente intestato ad _1 risultante alla data del 12.4.2012 e la metà dei valori appena indicati risulta pari a euro
1.424.861,23. Va considerato che: "Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza
e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti
10 ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda."
(Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10564 del 19.5.2005, ivi, Rv. 582480-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 6709 del 19.3.2010; Cass. sentenza n. 5320 del 17.3.2016).
Per conseguenza, in difetto di prova in ordine alla donazione (in)diretta di ulteriori beni, la convenuta deve essere condannata alla reintegrazione in denaro della quota di Parte_1 riserva agli attori legittimari, mediante il pagamento a loro favore della complessiva somma di euro
1.424.861,23, oltre la rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat, dal 12.4.2012 alla data della presente decisione, e gli interessi legali sull'originario importo rivalutato anno per anno all'attualità e poi al saldo, con il metodo, ritenuto corretto dalla Corte di Cassazione con le sentenze
n. 16237/2005, n. 5234/2006, n. 5054/2009, n. 3931/2010, n. 18028/2010 e n. 23232 del 14.10.2013).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e le spese inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a definitivo carico della parte convenuta.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., ricorrendo gli esposti motivi d'urgenza, disporre provvisoriamente la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata nr. 9682/2018 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio tra , , e RG. Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_1
4019/2014 e fissare, se necessario, l'udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio in
Camera di Consiglio. - Nel merito, accogliere il presente appello, in totale riforma della sentenza appellata, e rigettare le domande dei IGnori , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova dichiarando che gli immobili
[...] descritti dalla CTU non hanno formato oggetto di donazioni indirette;
in via meramente subordinata, fermo restando quanto sopra per gli altri immobili, e limitatamente all'immobile di Via di Colle
Oppio, dichiarare, ai fini dell'accertamento delle donazioni eventualmente lesive dei diritti dei legittimari, che l'importo di € 125.557,42 ovvero il diverso, e maggiore importo di € 251.014,84 versato in occasione dell'acquisto di Via di Colle Oppio, ha costituito donazione diretta di denaro tra il de cuius e la appellante. - Il tutto con condanna dei IG.ri , , Controparte_5 Controparte_6
alle spese del doppio grado del giudizio.” Parte_2
e nel costituirsi proponevano appello Controparte_5 Controparte_6 CP_7 incidentale e formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Roma: a) respingere perché inammissibile ed infondata l'istanza di inibitoria formulata "ex adverso";
b) dichiarare inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
e/o rigettarlo nel merito per le ragioni tutte esposte nel presente atto;
c) accogliere l'appello
[...] incidentale proposto con il presente atto, riformando il parte qua la sentenza n. 9682/2018 del
11 Tribunale di Roma riconoscendo in favore dei sigg.ri , e CP_5 CP_6 Parte_5
(quest'ultima nella qualità di erede di ) le maggiori somme corrispondenti, come Parte_2 sopra indicato, al controvalore monetario dell'immobile di Viale Londra (v. CTU) ed alle somme e valori corrispondenti ai beni mobili, arredi e gioielli di cui alla scrittura del 5 aprile 2011. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".
In data 20.11.2020 si costituiva in giudizio , in seguito al decesso dell'appellante, Controparte_1 facendo proprie le conclusioni da questa formulate e formulando le seguenti conclusioni: “che la S.V.
Ill.ma Voglia prendere atto della ritualità del presente atto di costituzione e di conseguenza, disporre rinvio ad altra udienza emettendo i provvedimenti del caso al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi come sopra indicati. " . Rappresentava di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario.
In data 20.11.2020 si costituiva in giudizio in seguito al decesso Controparte_2 dell'appellante, facendo proprie le conclusioni da questa formulate e chiedendo: “Voglia Codesta
Ill.ma Corte adita accogliere il gravame proposto dal de cuius dell'Esponente e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con conseguente rigetto, in toto o, quantomeno, in parte, di ogni pretesa attorea in quanto infondata e improvata. Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.”. Rappresentava di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Con ordinanza del 28.11.2018 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
Con ordinanza del 25.2.2025, questa Corte, rilevato che in seguito al decesso di si Parte_1 sono costituiti quali eredi (con beneficio di inventario) e ex Controparte_1 Controparte_2 art. 299 c.p.c. e che questi nel costituirsi hanno dato conto di ulteriori eredi, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori eredi (cfr. Cass. n. 28447/2020).
Si sono quindi costituite e figlie di chiedendo Controparte_3 Controparte_4 Parte_6 che “l'Ecc.ma Corte di Appello voglia rilevare, accertare e dichiarare e Controparte_3 eredi beneficiati di per essersi consolidata anche nei loro Controparte_4 Parte_1 confronti l'accettazione con beneficio resa dalla loro dante causa . Si rimettono a Parte_7 giustizia per tutte le domande svolte dalle Parti”.
Si costituiva anche formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_12 adito, dato atto della rinuncia all'eredità della de cuius da parte della sig.ra Parte_1
: Controparte_8
1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra e, per Controparte_8
l'effetto, estromettere la medesima dal presente giudizio.
2) Con condanna alle spese e agli onorari di lite”.
12 All'udienza del 24.6.2025 i difensori delle parti (ad eccezione del difensore di , non Controparte_8 comparso) precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e discutevano oralmente la causa, che è stata posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. — Innanzitutto va dato atto come il difensore di non ha dichiarato il Parte_1 decesso della stessa – anzi con dichiarazione del 23.4.2024 ha dichiarato l'interesse alla decisione. E ai sensi dell'art. 300 c.p.c. la morte della parte produce effetti interruttivi unicamente nel caso di dichiarazione del difensore, che ha natura negoziale (cfr. Cass. n. 29042/2024).
Va tuttavia evidenziato come essendosi in seguito al decesso costituiti e Controparte_1
eredi con beneficio di inventario di , secondo Controparte_2 Parte_1
l'insegnamento della S.C. “nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi” (Cass.
n. 28447/2020), sicchè gli eredi assumono la veste di litisconsorti necessari, e in tal senso è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e gli eredi (con beneficio di inventario) Controparte_3
e si sono costituite. Controparte_4
§ 3. — Va dichiarato il difetto di legittimazione di , che non ha accettato Controparte_8
l'eredità come documentazione in atti, e quindi non è erede di . Parte_1
§ 4. — Va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello nel suo complesso. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità
13 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
§ 5. — L'appello principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 c.c. mancato assolvimento dell'onere della prova ed inadeguata valutazione delle prove e delle presunzioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 724 e ss., 737 cc, 769 e ss. c.c., 809 c.c., 1414 ss.. c.c. laddove viene ravvisata nella fattispecie una donazione indiretta di beni immobili per gli immobili di Viale Londra e Fregene, e, per l'immobile di Via Colle Oppio, una donazione indiretta di bene immobile e non una subordinatamente donazione diretta del denaro utilizzato per l'acquisto del bene. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.”
Secondo l'appellante erroneamente il giudice di primo grado ha considerato oggetto di donazione indiretta tre immobili documentalmente acquistati con i fondi della stessa appellante. Nello specifico,
l'appartamento con accesso da Viale Londra n.36, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, è estato acquistato dalla la quale ha ricevuto in assegnazione l'immobile de quo in qualità di Pt_1 socia di una cooperativa costituita nel 1971. Gran parte del mutuo, pertanto, è stato pagato esclusivamente con denaro dell'appellante prima del matrimonio. È evidente che anche le rate successive al matrimonio (nel periodo 1990-2006) siano state pagate dalla in quanto Pt_1
l'importo risultava del tutto compatibile con il reddito risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi depositate in giudizio. Controparte, invece, non ha assolto l'onere probatorio circa il pagamento delle rate di mutuo con i propri fondi nel medesimo periodo.
Relativamente al Villino di Viale Nettuno 68, situato a Fregene, secondo l'appellante il giudice trascura di considerare che tre mesi dopo il matrimonio tra il de cuius e la le parti Pt_1 affermavano "di aver convenuto il prezzo della vendita in £ 420. 000. 000, che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente alla quale ne rilascia ampia quietanza", senza che controparte ha provato di aver versato prima dell'atto un importo parti al circa 25% del valore del bene. E' evidente che la ha acquistato con i propri fondi il bene, anche in ragione del Pt_1
CP_1 fatto che le trattative erano state intrattenute da e da sua sorella Parte_1
In relazione all'immobile sito in Roma a Via del Monte Oppio n.12, secondo l'appellante la sentenza di primo grado ha erroneamente valutato la produzione documentale, da cui si evince che l'INPS ha venduto a prezzo agevolato all'appellante il suddetto appartamento, a fronte della corresponsione di euro 251.014,84.
Con il secondo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Violazione e falsa applicazione, sotto altri profili, del combinato disposto dall'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p. Mancato assolvimento dell'onere della prova. Omessa e/o inadeguata valutazione delle prove. Omessa ed
14 insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 laddove la sentenza espone il proprio convincimento senza un adeguato riferimento ai fatti specifici ed alle risultanze istruttorie accogliendo la domanda di riduzione a danno della IG.a che vede leso il proprio diritto di Pt_1 successione derivante dalla volontà testamentaria del de cuius.”
L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ritiene fondata la domanda di accertamento delle donazioni indirette dei beni immobili di cui supra (ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione) e provata la riferibilità al de cuius del denaro impiegato per il pagamento del prezzo di tutti e tre gli immobili. Il giudice di prime cure, infatti, ritiene raggiunta la prova senza indicare gli elementi su cui fonda il proprio convincimento, giungendo, peraltro, ad invertire l'onere probatorio laddove afferma che “l'esito della attività istruttoria svolta ha escluso la riconducibilità all'attuale convenuta del denaro impiegato per effettuare gli acquisti immobiliari".
§ 5.1. — I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e vanno trattati distintamente in relazione ai tre diversi immobili per i quali il giudice di primo grado ha ritenuto una donazione indiretta.
Nello specifico:
A) Appartamento sito in Roma, Viale Londra n. 36.
L'appellante evidenzia come la ha assegnato in data 28.12.2006 alla Controparte_13 Pt_1
l'immobile in questione quale socio di una cooperativa che era stata costituita nel 1971. Al momento dell'assegnazione dell'immobile l'appellante/socio aveva già versato la maggior parte del prezzo (€
42.314,83) dalla costituzione della cooperativa alla data di accollo del mutuo corrispondente al residuo prezzo prima del matrimonio, pagando poi le modeste rate residue.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va evidenziato come in primo grado la aveva dedotto che tale bene, così come Pt_1 gli altri beni, era stato acquistato con soldi del conto cointestato, riconoscendo quindi implicitamente che il versamento è stato effettuato sulla base di somme prelevate sul conto corrente cointestato.
E in relazione a tale profilo il giudice di primo grado ha evidenziato come secondo l'insegnamento della S.C. “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la
15 presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo)." (Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 4066 del 19.2.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 606974-01; conf. Cass.,
Sez. 1 civ., sentenza n. 3241 del 9.7.1989)”, ritenendo quindi che fosse superata la presunzione. In tal senso anche successivamente si è evidenziato in giurisprudenza come “la cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo
a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass.
n. 29324/2021). E sul punto – in particolare sul superamento della presunzione - l'appellante non formula alcuna censura a dimostrare l'erroneità di quanto ritenuto. A ciò va aggiunto che condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto superata la presunzione, stante il diverso rilevante reddito tra le parti. Infatti, a fronte di rilevanti redditi del de cuius quanto meno derivanti dalla vendita di propri beni (in tal senso gli atti prodotti) - e la rilevante capacità reddituale è dimostrata anche dalla locazione di un immobile in via del Babuino con il pagamento di un canone di affitto annuo di € 40.000 nel 2010 -, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte della risulta Pt_1 un reddito che non pare compatibile con il versamento di tali somme. Infatti dalle dichiarazioni risulta un reddito annuo tra il 1999 e il 2013 di circa 15.000 annui, tale da giustificare la sola possibilità di far fronte alle proprie esigenze di mantenimento.
A fronte di ciò il fatto che tale bene è stato assegnato alla quale socio di una cooperativa Pt_1 edilizia non assume di per sé rilevanza, non dimostrando nulla in ordine alla provenienza dei soldi.
Se nell'atto di assegnazione del 28.12.2006 si dà conto del precedente versamento della somma di €
42.314,83, nulla viene specificato in ordine al momento del versamento e comunque ciò non esclude il versamento con somme corrisposte dal (considerando la deduzione della in CP_5 Pt_1 primo grado circa la provenienza complessiva dal conto cointestato e che l'assegnazione è avvenuta ben dopo il matrimonio).
Quanto al prezzo residuo, con accollo del mutuo, vale quanto sopra osservato in ordine al prelevamento delle somme dal conto cointestato, come dedotto dalla in primo grado. A ciò Pt_1 va aggiunto che, a fronte dell'ordine di esibizione da parte della delle dichiarazioni dei Pt_1 redditi, non risulta prodotta quella del 1990 e comunque dalle ulteriori dichiarazioni risulta un reddito che come sopra osservato non può giustificare il versamento di tali somme. Pertanto condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto l'acquisto effettuato (in via presuntiva) con
16 proventi del de cuius.
B) Villino di Viale Nettuno 68 a Fregene.
L'appellante sostiene che, tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 dell'atto di compravendita del
21.12.1990 le parti davano conto che il prezzo di vendita pari a € 420.000 era stato ricevuto prima della stipula dell'atto, controparte non ha provato il versamento da parte del de cuius prima dell'atto di € 140.000 (pari al 25%) ed inoltre che l'acquisito del bene da parte della con propri fondi Pt_1 risulta comprovato da un lato dalla trattativa effettuata dalle due sorelle e dall'altro dal fatto che è inverosimile che prima del matrimonio o subito dopo il matrimonio sia stata versata una somma così ingente, tanto più che era stata versata la somma di € 100.000 a ciascuno dei figli.
Il motivo d'appello è infondato.
Pacifico che il bene è stato trasferito alla dopo il matrimonio, va innanzitutto evidenziato Pt_1 come la ha dedotto in primo grado che i beni, tra cui quello in esame erano stati pagati con Pt_1 somme proveniva da conti correnti cointestati. E sul punto si rinvia a quanto dedotto al punto A) in ordine al superamento della presunzione.
Il fatto che nell'atto di compravendita si dia conto del versamento del prezzo prima della stipula dell'atto non esclude in alcun modo che il versamento del prezzo sia stato effettuato dal de cuius, considerato che peraltro il matrimonio è del 9.9.1990 e quindi anteriore all'atto, potendo quindi essere stato versato nei successivi tre mesi (e ciò al di là di ogni ulteriore questione).
Quanto poi al versamento della somma da parte dal de cuius, contestato dall'appellante, va osservato come contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non pare inverosimile il fatto che una somma così ingente sia stata versata poco prima o dopo il matrimonio, considerata la portata del vincolo contratto.
L'appellante non indica da quali elementi si possa poi ritenere che le trattative in ordine all'acquisito CP_1 del bene siano state tenute dalle due sorelle (soprattutto da . Al contrario, risulta che il venditore ha dichiarato che la trattativa è stata condotta dal de cuius che aveva dichiarato Persona_3 esplicitamente che l'atto sarebbe stato posto in essere dalla ed inoltre l'architetto Pt_1 Tes_1 ha dichiarato che sia il progetto di ristrutturazione con le relative richieste sia tutti pagamenti dei compensi sono stati effettuati dal de cuius (in tal senso le dichiarazioni prodotte e la ammissione della
. Pt_1
C) Appartamento sito in Roma, via del Monte Oppio n. 12.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado ha erroneamente valutato la produzione documentale, da cui si evince che l'INPS ha venduto a prezzo agevolato all'appellante il suddetto appartamento, a fronte della corresponsione di euro 251.014,84. Inoltre il giudice non ha considerato che le somme venivano dal conto cointestato che per il 50% era dell'appellante e che le somme sono
17 state versate in un lungo arco temporale.
Il motivo è infondato.
L'affermazione dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado erroneamente non ha considerato che il 50% delle somme del conto cointestato erano sue si scontra con quanto sopra osservato da parte del giudice di primo grado in ordine al fatto che l'art. 1298, comma 2, c.c. introduce solo una presunzione in ordine alla ripartizione interna;
presunzione che è stata ritenuta superata dal giudice di primo grado. E sul punto vale quanto osservato in ordine al punto A). Né si vede come possa rilevare sul punto in senso contrario l'importo della somma versata (€ 210.000 in contati e €
108.000 attraverso un giroconto del conto).
Il fatto poi che l'immobile sia stato acquistato a mezzo di assegni tratti sul conto cointestato vale a dimostrare la donazione indiretta dell'immobile, non rilevando in senso contrario che i versamenti delle somme in contanti nel conto siano avvenute in un arco temporale, atteso che sono effettuati in un arco temporale limitato ed evidentemente in funzione dell'acquisto dell'immobile (Cass. n.
18541/2014 e Cass. n. 3642/20024, che evidenzia come “si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione, nel qual caso oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione”).
Relativamente poi al fatto che solo la condizione soggettiva dell'appellante, quale conduttrice dell'immobile, abbia consentito l'acquisto del bene, va osservato come questo non incide sulla qualificazione del trasferimento dell'immobile quale donazione indiretta a fronte del pagamento del prezzo con i soldi del cuius.
Circa poi la deduzione secondo cui buona parte del prezzo di vendita era stato versato dalla Pt_1 quale conduttrice dell'immobile, innanzitutto essa si scontra con quanto dedotto in primo grado secondo cui il prezzo di vendita è stato corrisposto con somme prelevate dal conto cointestato. Inoltre nell'atto di acquisto viene indicato il prezzo di vendita di € 251.014,84 e il pagamento a mezzo di tre assegni bancari. La circostanza che il trasferimento sia avvenuto ai conduttori dell'immobile a prezzo agevolato ai sensi della L. n. 351/2001 non incide sul fatto che nel prezzo di vendita non sono scomputati i canoni di locazione (peraltro neanche indicati dall'appellante).
In definitiva l'appello è infondato.
§ 6. — L'appello incidentale di e Controparte_5 Controparte_6 CP_7
è articolato in un unico motivo con il quale la sentenza viene censurata per non aver applicato correttamente i principi in tema di onere probatorio delle donazioni indirette da parte degli eredi pretermessi che agiscono in riduzione a tutela della legittima. Nello specifico, il giudice di prime cure
18 avrebbe errato nel aver inopinatamente escluso, il valore di stima di Viale Londra pari rispettivamente
(per la quota di spettanza agli attuali appellati e appellanti incidentali) ad euro 473.280,00 (allo stato di apertura della successione) e ad euro 411.156,00 (all'attualità), importo che deve essere quindi aggiunto a quello di euro 1.424.861,23, liquidato dalla sentenza, dopo aver affermato che "l'esito dell'attività istruttoria svolta ha escluso la riconducibilità all'attuale convenuta del denaro impiegato per effettuare gli acquisti immobiliari indicati nell'atto di citazione". Erroneamente poi non è stata ritenuta la natura simulata dell'operazione di vendita dei beni mobili dei coniugi e della CP_5 cessione di diritto e contratto di mantenimento.
Per quanto attiene alla operazione di vendita dei beni mobili dei coniugi e alla cessione CP_5 di diritto e contratto di mantenimento, a fronte del fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la natura simulata, non risultando la destinataria dei beni ceduti, l'appellante si Pt_1 limita ad affermare del tutto genericamente di avere provato la simulazione avendo dimostrato che i beni oggetto della scrittura facevano parte degli acquisiti effettuati in vita del così come CP_5
l'esistenza di arredi e gioielli appartenenti al de cuius e spariti nel nulla, senza fornire alcun elemento volto a dimostrare che destinataria dei beni fosse la (come dedotto dal giudice di primo Pt_1 grado e non censurato). Pertanto il motivo è infondato.
Relativamente all'immobile di Viale Londra, va osservato come il giudice di primo grado ha dato conto di aver considerato i seguenti beni: “- Piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via del
Monte Oppio n. 12, piano 5°, interno n. 21: euro 1.110.000 (pag. 15 della relazione tecnica d'ufficio)
- Piena proprietà dell'appartamento sito in Roma, Viale Londra n. 22, scala F, piani 3° e Si interno
n. 6, rispettivamente, euro 473.280 (pag. 36) - Quota indivisa pari al 35% dell'intera proprietà della villa trifamiliare sita in Fiumicino (Rm), località Fregene, Viale Nettuno n. 68, 70 e 72: euro
1.249.150 pari al 35% del complessivo importo di euro 3.569.000 in cui è stato stimato il valore dell'intera proprietà (pag. 57). A questi valori va aggiunto l'importo di euro 17.292,47 pari al saldo del conto corrente intestato ad risultante alla data del 12.4.2012 e la metà dei valori _1 appena indicati risulta pari a euro 1.424.861,23” ricomprendendo quindi, a differenza di quanto dedotto dall'appellante incidentale, anche il valore del bene di Viale Londra. Né l'appellante formula ulteriori censure in ordine alla valutazione effettuata degli immobili (e ritenuta dal giudice di primo grado.
§ 7. — Spese.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado anche per quanto attiene alla fase cautelare (cfr. Cass. n. 33925/2022 secondo cui “in tema di spese giudiziali civili, il principio della soccombenza, in forza del quale si attribuisce l'onere di pagamento delle spese, deve essere apprezzato in base all'esito finale della lite, alla stregua di una valutazione globale
19 ed unitaria, senza considerare le varie fasi o i vari gradi del giudizio, sicché non può considerarsi
(nemmeno in minima parte) soccombente la parte la cui domanda sia stata integralmente accolta, pur dopo (e nonostante) il rigetto di una istanza cautelare formulata in corso di causa”).
Nei confronti di , che ha rinunciato all'eredità di sussistono del Controparte_8 Parte_1 pari i presupposti per la compensazione, essendo estranea al giudizio ed essendo stata chiamata solo per integrare il contraddittorio.
Poiché le impugnazioni sono respinte, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 avverso la sentenza n. 9682/2018 del Tribunale di Roma, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione di;
Controparte_8 rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante e da parte appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 24.06.2025
Il presidente est.
Giulia Spadaro
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