Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.1197/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa degli avv.ti DI PIERRO MICHELE -c.f. , DI C.F._2
PIERRO MATTEO -c.f. e DI PIERRO ROBERTO -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento in data CP_1
07/04/2025 della somma spettante a titolo di indennità di accompagnamento in proprio favore (con decorrenza dal 01°/03/2024 inclusi gli arretrati fino al 31/03/2025).
1
l' convenuto (ricevuta in data 07/10/2024 la notifica del CP_2 mod. AP70, dopo aver ricevuto in precedenza la notifica del decreto di omologa) ha ottemperato tardivamente alla sua obbligazione rispetto al termine di legge (120 giorni dal ricevimento della istanza completa di tutta la documentazione) nei termini sopra specificati e in data successiva rispetto a quella di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione eseguita in data 17/02/2025 (cfr. la comunicazione di liquidazione della prestazione economica datata 17/03/2025 ed il cedolino di pagamento del 07/04/2025).
Ciò detto, si evidenzia che, secondo l'autorevole orientamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso dallo scrivente,
“Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un.,
11/05/1992, n. 5597). In altri termini, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza
- art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n.
4525).
Applicando il predetto principio al caso in esame, deve concludersi che, avendo adempiuto l' alla sua obbligazione CP_1 quando il contraddittorio nei propri confronti si era già instaurato, sulla condotta dell'Istituto ha influito sicuramente
2 la pendenza della lite, di cui lo stesso aveva già avuto conoscenza prima dell'adempimento in conseguenza della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza. Ne discende che il ritardo colpevole dell' CP_2 convenuto nell'eseguire il pagamento della prestazione economica dovuta comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti degli avvocati dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi nei confronti degli avvocati dichiaratisi anticipatari.
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
3