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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2024, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], domiciliato in Palermo via V.E. Parte_1
Orlando, 14/A, c.f.: , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Santomarco Terrano,
- appellante -
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in [...]
G. Paratore, 26, c.f.: , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cefalù,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2762 del 9.7.2014 col quale, su ricorso di
[...] CP_1
, il medesimo Tribunale aveva intimato all'opponente il pagamento della
[...]
n. 1043/2019 r.g. 2
somma di euro 300.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 1961 del 15.4.2019 revocava il decreto ingiuntivo, accertava l'intervenuta risoluzione ex art. 1463 c.c. del contratto preliminare stipulato il
18.2.2018 tra la e , condannava Parte_2 CP_1 Pt_1
, quale garante dell'adempimento degli obblighi restitutori della predetta
[...] società, al pagamento della somma di euro 150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, compensava per metà le spese di lite e condannava l'opponente alla restante metà.
ha interposto appello, di cui , costituendosi, ha Parte_1 CP_1 invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, il giorno 12.9.2023, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto preliminare del 18.2.2008, legale rappresentante Parte_3
della aveva promesso di vendere a Parte_2 CP_1
sette box auto da realizzare in un complesso immobiliare di prossima costruzione in Palermo, via Bonagia, per il prezzo di euro 150.000,00. Venuta meno la disponibilità dell'area, che la avrebbe dovuto acquisire Parte_2
dalla società destinataria di un sequestro di Controparte_2
prevenzione e poi di una confisca da parte del Tribunale di Palermo, il CP_1
aveva agito in monitorio per ottenere il doppio della caparra nei confronti di coniuge della legale rappresentante della Parte_1 [...]
il quale al momento della stipula del preliminare aveva emesso Parte_2
tre assegni bancari di 100.000,00 euro ciascuno a garanzia del buon esito dell'operazione.
Il primo giudice, ritenuti pacifici oltre che provati per tabulas i passaggi di cui sopra e il pagamento della caparra nella misura di euro 150.000,00 indicata dal creditore ingiungente, ha recepito l'eccezione di estinzione dell'obbligazione n. 1043/2019 r.g. 3
assunta dalla sul rilievo della sopravvenuta risoluzione Parte_2
del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e ha condannato il alla restituzione della caparra. Pt_2
Col primo motivo dell'impugnazione si lamenta che sia stato ritenuto provato il versamento alla promittente venditrice da parte del Parte_2
promittente compratore , della somma di euro 150.000,00 a titolo di CP_1
caparra confirmatoria. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato che dalla documentazione allegata si evinceva che era stata corrisposta soltanto la somma di euro 100.000,00.
Il motivo è infondato.
Reputa la Corte che l'entità della somma versata dal promittente acquirente a titolo di caparra confirmatoria non sia dubbia. Oltre al versamento di 100.000,00 euro da parte del al momento della sottoscrizione del preliminare, CP_1
confermato dal rilascio di apposita quietanza, il rilascio dei cinque assegni di
10.000,00 euro ciascuno che il sostiene di aver consegnato alla CP_1 [...]
nel periodo compreso tra il 30.09.2008 e il 30.01.2009, prima Parte_2
dello scadere del termine 31.12.2009 fissato per la stipula del rogito notarile, trova riscontro nella quietanza rilasciata dal legale rappresentante della società che ne reca l'imputazione al prezzo della vendita dei sette box di cui alla scrittura del
18.02.2008.
Col secondo motivo, parimenti da disattendere, si critica la sentenza là dove, a fronte della specifica contestazione del creditore, ha escluso che il pagamento della somma di euro 102.890,00 mediante assegni effettuato dalla
[...]
fosse ascrivibile a restituzione della caparra confirmatoria. Parte_2
Ad avviso del Collegio determinante valore riveste sul punto, per il suo contenuto inequivoco e la datazione successiva alla negoziazione degli assegni con cui assume essere stato assolto l'obbligo di restituzione della Parte_1
caparra, il contenuto della lettera del 29/03/2009 con la quale la mittente Pt_2
n. 1043/2019 r.g. [..
ha dato atto di aver rimesso al destinatario la Organizzazione_1 CP_1
somma di euro 100.000,00, parte in titoli di giro provenienti da clienti di essa società per euro 72.500,00, e parte in titoli a traenza, in conseguenza della risoluzione ipso iure dell'accordo del 18.2.2008, e che il promissario acquirente ha restituito i titoli manifestando l'intenzione di avvalersi, per il recupero, degli assegni consegnatigli in garanzia da . Parte_1
Il documento attesta con la forza di una dichiarazione d'indole confessoria e l'efficacia di una stringente inferenza logica che ancora alla data della missiva l'obbligazione di restituzione della caparra non era stata estinta. Pertanto, gli assegni allegati da , di data e negoziazione anteriore, non sono Parte_1
sufficienti a dimostrare il contrario né lo sarebbero nell'improbabile e probatoriamente non decisiva eventualità di un esito favorevole della prova orale dedotta e condivisibilmente non ammessa dal Tribunale.
Col terzo motivo di appello, a rigore logicamente prioritario rispetto agli altri sin qui esaminati, si sostiene che la garanzia prestata dall'appellante concerneva l'adempimento dell'obbligazione contrattuale della società promittente e postulava dunque la validità e permanenza del contratto, di tal che l'estinzione dell'obbligazione principale per impossibilità sopravvenuta avrebbe travolto l'obbligazione accessoria di garanzia in conseguenza del venir meno della causa giustificatrice di essa.
La tesi non è convincente. La garanzia personale prestata dal terzo in favore del promissario acquirente che abbia versato una caparra confirmatoria non può – secondo un'interpretazione di buona fede – che estendersi anche all'obbligo di restituzione dell'indebito nel caso di risoluzione incolpevole del contratto stesso, essendo volta a proteggere il contraente garantito da qualunque rischio connesso alla mancata attuazione, colpevole o incolpevole purché a lui non imputabile, del programma contrattuale.
L'esito della lite comporta la condanna di alla rifusione delle Parte_1
n. 1043/2019 r.g. 5
spese di appello, che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.990,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palermo n. 1961 del 15.4.2019; condanna a rifondere le spese di appello, che Parte_1 CP_1 liquida nella complessiva somma di euro 9.990,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il 20.3.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1043/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], domiciliato in Palermo via V.E. Parte_1
Orlando, 14/A, c.f.: , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Santomarco Terrano,
- appellante -
CONTRO
, nato a [...], il [...], residente in [...]
G. Paratore, 26, c.f.: , C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cefalù,
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 2762 del 9.7.2014 col quale, su ricorso di
[...] CP_1
, il medesimo Tribunale aveva intimato all'opponente il pagamento della
[...]
n. 1043/2019 r.g. 2
somma di euro 300.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 1961 del 15.4.2019 revocava il decreto ingiuntivo, accertava l'intervenuta risoluzione ex art. 1463 c.c. del contratto preliminare stipulato il
18.2.2018 tra la e , condannava Parte_2 CP_1 Pt_1
, quale garante dell'adempimento degli obblighi restitutori della predetta
[...] società, al pagamento della somma di euro 150.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, compensava per metà le spese di lite e condannava l'opponente alla restante metà.
ha interposto appello, di cui , costituendosi, ha Parte_1 CP_1 invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta, il giorno 12.9.2023, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con contratto preliminare del 18.2.2008, legale rappresentante Parte_3
della aveva promesso di vendere a Parte_2 CP_1
sette box auto da realizzare in un complesso immobiliare di prossima costruzione in Palermo, via Bonagia, per il prezzo di euro 150.000,00. Venuta meno la disponibilità dell'area, che la avrebbe dovuto acquisire Parte_2
dalla società destinataria di un sequestro di Controparte_2
prevenzione e poi di una confisca da parte del Tribunale di Palermo, il CP_1
aveva agito in monitorio per ottenere il doppio della caparra nei confronti di coniuge della legale rappresentante della Parte_1 [...]
il quale al momento della stipula del preliminare aveva emesso Parte_2
tre assegni bancari di 100.000,00 euro ciascuno a garanzia del buon esito dell'operazione.
Il primo giudice, ritenuti pacifici oltre che provati per tabulas i passaggi di cui sopra e il pagamento della caparra nella misura di euro 150.000,00 indicata dal creditore ingiungente, ha recepito l'eccezione di estinzione dell'obbligazione n. 1043/2019 r.g. 3
assunta dalla sul rilievo della sopravvenuta risoluzione Parte_2
del contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e ha condannato il alla restituzione della caparra. Pt_2
Col primo motivo dell'impugnazione si lamenta che sia stato ritenuto provato il versamento alla promittente venditrice da parte del Parte_2
promittente compratore , della somma di euro 150.000,00 a titolo di CP_1
caparra confirmatoria. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato che dalla documentazione allegata si evinceva che era stata corrisposta soltanto la somma di euro 100.000,00.
Il motivo è infondato.
Reputa la Corte che l'entità della somma versata dal promittente acquirente a titolo di caparra confirmatoria non sia dubbia. Oltre al versamento di 100.000,00 euro da parte del al momento della sottoscrizione del preliminare, CP_1
confermato dal rilascio di apposita quietanza, il rilascio dei cinque assegni di
10.000,00 euro ciascuno che il sostiene di aver consegnato alla CP_1 [...]
nel periodo compreso tra il 30.09.2008 e il 30.01.2009, prima Parte_2
dello scadere del termine 31.12.2009 fissato per la stipula del rogito notarile, trova riscontro nella quietanza rilasciata dal legale rappresentante della società che ne reca l'imputazione al prezzo della vendita dei sette box di cui alla scrittura del
18.02.2008.
Col secondo motivo, parimenti da disattendere, si critica la sentenza là dove, a fronte della specifica contestazione del creditore, ha escluso che il pagamento della somma di euro 102.890,00 mediante assegni effettuato dalla
[...]
fosse ascrivibile a restituzione della caparra confirmatoria. Parte_2
Ad avviso del Collegio determinante valore riveste sul punto, per il suo contenuto inequivoco e la datazione successiva alla negoziazione degli assegni con cui assume essere stato assolto l'obbligo di restituzione della Parte_1
caparra, il contenuto della lettera del 29/03/2009 con la quale la mittente Pt_2
n. 1043/2019 r.g. [..
ha dato atto di aver rimesso al destinatario la Organizzazione_1 CP_1
somma di euro 100.000,00, parte in titoli di giro provenienti da clienti di essa società per euro 72.500,00, e parte in titoli a traenza, in conseguenza della risoluzione ipso iure dell'accordo del 18.2.2008, e che il promissario acquirente ha restituito i titoli manifestando l'intenzione di avvalersi, per il recupero, degli assegni consegnatigli in garanzia da . Parte_1
Il documento attesta con la forza di una dichiarazione d'indole confessoria e l'efficacia di una stringente inferenza logica che ancora alla data della missiva l'obbligazione di restituzione della caparra non era stata estinta. Pertanto, gli assegni allegati da , di data e negoziazione anteriore, non sono Parte_1
sufficienti a dimostrare il contrario né lo sarebbero nell'improbabile e probatoriamente non decisiva eventualità di un esito favorevole della prova orale dedotta e condivisibilmente non ammessa dal Tribunale.
Col terzo motivo di appello, a rigore logicamente prioritario rispetto agli altri sin qui esaminati, si sostiene che la garanzia prestata dall'appellante concerneva l'adempimento dell'obbligazione contrattuale della società promittente e postulava dunque la validità e permanenza del contratto, di tal che l'estinzione dell'obbligazione principale per impossibilità sopravvenuta avrebbe travolto l'obbligazione accessoria di garanzia in conseguenza del venir meno della causa giustificatrice di essa.
La tesi non è convincente. La garanzia personale prestata dal terzo in favore del promissario acquirente che abbia versato una caparra confirmatoria non può – secondo un'interpretazione di buona fede – che estendersi anche all'obbligo di restituzione dell'indebito nel caso di risoluzione incolpevole del contratto stesso, essendo volta a proteggere il contraente garantito da qualunque rischio connesso alla mancata attuazione, colpevole o incolpevole purché a lui non imputabile, del programma contrattuale.
L'esito della lite comporta la condanna di alla rifusione delle Parte_1
n. 1043/2019 r.g. 5
spese di appello, che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.990,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Palermo n. 1961 del 15.4.2019; condanna a rifondere le spese di appello, che Parte_1 CP_1 liquida nella complessiva somma di euro 9.990,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il 20.3.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1043/2019 r.g.