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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9946 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6766 / 2025
TRIBUNALE DI MILANO Sezione Settima civile
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell' art. 127 bis c.p.c.
Oggi, 22/12/2025 , alle ore 12:45, sono comparsi dinanzi al GOT EN DA OS in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Pietro Valerio Ciucio;
Parte_1 per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il giudice, ai sensi dell'art. 196-duodecies disp.att. c,p.c.:
- prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento;
- invita il difensore presente a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e ricorda che ne è vietata la registrazione.
Il difensore dell'attore precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e, su invito del giudice, discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il giudice, esaurita la discussione orale, assume la causa a decisione previo consenso del difensore alla lettura della sentenza anche in sua assenza e invita il difensore presente a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte del difensore presente e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, alle ore 14:45 viene data lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale
Il GOT
EN DA OS
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 22/12/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6766 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Viale Misurata n. 62, presso lo studio dell'avv. PIETRO VALERIO CIUCIO (c.f.
- pec: o), che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 per procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano n. 2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di un pergolato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/2/2025, ha evocato in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Milano, ed esposto che: a) in data 15/3/2024, ha Controparte_1 stipulato con un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un Controparte_1 pergolato, per il corrispettivo di euro 13.500,00, che ha interamente pagato versando un acconto del pagina 2 di 5 50% il 21/3/2024 e il saldo in data 12/06/2024; b) la controparte non ha eseguito l'opera, nonostante i solleciti e la formale intimazione ad adempiere inviata dal legale in data 02/08/2024, e neppure si è presentata all'incontro fissato per il 28/11/2024 avanti l'organismo adito per la mediazione.
Sulla base di tali allegazioni l'attore ha concluso chiedendo di dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto stipulato il 15/03/2024 per il grave inadempimento della convenuta, e di condannare quest'ultima a rifondergli la somma di euro 13.500,00 indebitamente pagata o, in subordine, il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto del 17/4/2025 emesso ai sensi dell'art. 171 bis secondo comma c.p.c., è stata dichiarata la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163
c.p.c., è stato assegnato all'attore il termine perentorio per la rinnovazione e fissata nuova udienza al 22/10/2025.
pur ritualmente citata in rinnovazione, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attore, mentre l'interrogatorio formale della convenuta, pure disposto, non è stato assunto, non essendosi questi presentata a renderlo;
viene ora decisa all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in udienza.
Le domande avanzate dall'attore sono fondate e vanno accolte.
Risulta provato documentalmente il contratto dedotto in giudizio, stipulato tra le parti in data
15/03/2024, in forza del quale si è obbligata ad eseguire la fornitura e posa in Controparte_1 opera di un pergolato delle specifiche dimensioni ivi indicate, verso il corrispettivo di euro
13.500,00 (doc. 1 attore).
L'ulteriore documentazione versata in atti dà evidenza che l'attore ha versato a Controparte_1
a mezzo di bonifici bancari, la somma di euro 6.750,00 in data 22/3/2024 e la somma di euro
[...]
6.750,00 in data 13/6/2024, a fronte delle corrispondenti fatture emesse, a titolo di acconto e di saldo, dalla convenuta (vd. docc. 2 e 3 attore).
La mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, unitamente alle superiori emergenze istruttorie, consente poi di ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore con il mezzo istruttorio.
Il sig. ha dedotto l'inadempimento di controparte, allegando che le opere contrattuali non Parte_1 sono mai state eseguite, neppure a seguito dell'intimazione ad adempiere trasmessale il 2/8/2024 a mezzo del difensore (doc. 4 attore).
pagina 3 di 5 Come è noto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Dunque, avendo l'attore provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere della convenuta provare di avere correttamente adempiuto alle opere a cui si è obbligato.
Nel caso di specie, invece, la convenuta nulla ha provato, preferendo rimanere contumace.
Il totale inadempimento allegato dall'attore non può che ritenersi di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c. così da giustificare la risoluzione del contratto.
La domanda attorea è dunque fondata e il contratto va risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.,
Conseguentemente, è fondata e va accolta la domanda restitutoria avanzata dal posto Parte_1 che questi ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 13.500,00, essendo venuta meno la causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti.
In conclusione, il contratto inter partes va risolto ex art. 1453 c.p.c. per inadempimento della convenuta e l'attore ha diritto a vedersi riconosciuta da a titolo di restituzione Controparte_1 dell'indebito ex art. 2033 c.c., la somma di euro 13.500,00.
Trattandosi di un debito di valuta, la somma di euro 13.500,00 sopra riconosciuta non è suscettibile di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta, essendo invece onere del creditore dimostrare gli eventuali danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
In specie, l'attore nulla ha dedotto e tanto meno dimostrato, per cui nulla può esserle riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Spettano invece all'attore gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c. dalla data della costituzione in mora, nella specie coincidente con la data della domanda di mediazione (26/11/2024, cfr, doc. 6 attore) sino alla data della domanda giudiziale (15/2/2025, data della prima notificazione, sanata ex art. 164 secondo comma c.p.c.) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Si conferma il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie non ammesse.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto pagina 4 di 5 svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 15/2/2025 e rinnovata il 25/4/2025, da nei confronti di Parte_1 nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento delle domande attoree, risolve per inadempimento della convenuta il contratto del 15/3/2024 stipulato tra le parti, e condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro
13.500,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 26/11/2024 al
15/2/2025, e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 16/2/2025 sino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 22/12/2025
Il GOT
EN DA OS
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione Settima civile
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell' art. 127 bis c.p.c.
Oggi, 22/12/2025 , alle ore 12:45, sono comparsi dinanzi al GOT EN DA OS in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Pietro Valerio Ciucio;
Parte_1 per parte convenuta già dichiarata contumace, nessuno. Controparte_1
Il giudice, ai sensi dell'art. 196-duodecies disp.att. c,p.c.:
- prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento;
- invita il difensore presente a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e ricorda che ne è vietata la registrazione.
Il difensore dell'attore precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e, su invito del giudice, discute oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi.
Il giudice, esaurita la discussione orale, assume la causa a decisione previo consenso del difensore alla lettura della sentenza anche in sua assenza e invita il difensore presente a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte del difensore presente e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, alle ore 14:45 viene data lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale
Il GOT
EN DA OS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN DA OS, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 22/12/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6766 /2025 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, Viale Misurata n. 62, presso lo studio dell'avv. PIETRO VALERIO CIUCIO (c.f.
- pec: o), che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 per procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano n. 2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di un pergolato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/2/2025, ha evocato in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Milano, ed esposto che: a) in data 15/3/2024, ha Controparte_1 stipulato con un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un Controparte_1 pergolato, per il corrispettivo di euro 13.500,00, che ha interamente pagato versando un acconto del pagina 2 di 5 50% il 21/3/2024 e il saldo in data 12/06/2024; b) la controparte non ha eseguito l'opera, nonostante i solleciti e la formale intimazione ad adempiere inviata dal legale in data 02/08/2024, e neppure si è presentata all'incontro fissato per il 28/11/2024 avanti l'organismo adito per la mediazione.
Sulla base di tali allegazioni l'attore ha concluso chiedendo di dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto stipulato il 15/03/2024 per il grave inadempimento della convenuta, e di condannare quest'ultima a rifondergli la somma di euro 13.500,00 indebitamente pagata o, in subordine, il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con decreto del 17/4/2025 emesso ai sensi dell'art. 171 bis secondo comma c.p.c., è stata dichiarata la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163
c.p.c., è stato assegnato all'attore il termine perentorio per la rinnovazione e fissata nuova udienza al 22/10/2025.
pur ritualmente citata in rinnovazione, non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_1 contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dall'attore, mentre l'interrogatorio formale della convenuta, pure disposto, non è stato assunto, non essendosi questi presentata a renderlo;
viene ora decisa all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate in udienza.
Le domande avanzate dall'attore sono fondate e vanno accolte.
Risulta provato documentalmente il contratto dedotto in giudizio, stipulato tra le parti in data
15/03/2024, in forza del quale si è obbligata ad eseguire la fornitura e posa in Controparte_1 opera di un pergolato delle specifiche dimensioni ivi indicate, verso il corrispettivo di euro
13.500,00 (doc. 1 attore).
L'ulteriore documentazione versata in atti dà evidenza che l'attore ha versato a Controparte_1
a mezzo di bonifici bancari, la somma di euro 6.750,00 in data 22/3/2024 e la somma di euro
[...]
6.750,00 in data 13/6/2024, a fronte delle corrispondenti fatture emesse, a titolo di acconto e di saldo, dalla convenuta (vd. docc. 2 e 3 attore).
La mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale, unitamente alle superiori emergenze istruttorie, consente poi di ritenere come ammessi i fatti dedotti dall'attore con il mezzo istruttorio.
Il sig. ha dedotto l'inadempimento di controparte, allegando che le opere contrattuali non Parte_1 sono mai state eseguite, neppure a seguito dell'intimazione ad adempiere trasmessale il 2/8/2024 a mezzo del difensore (doc. 4 attore).
pagina 3 di 5 Come è noto, «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Dunque, avendo l'attore provato il titolo, e altresì allegato l'avverso inadempimento, era onere della convenuta provare di avere correttamente adempiuto alle opere a cui si è obbligato.
Nel caso di specie, invece, la convenuta nulla ha provato, preferendo rimanere contumace.
Il totale inadempimento allegato dall'attore non può che ritenersi di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c. così da giustificare la risoluzione del contratto.
La domanda attorea è dunque fondata e il contratto va risolto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.,
Conseguentemente, è fondata e va accolta la domanda restitutoria avanzata dal posto Parte_1 che questi ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 13.500,00, essendo venuta meno la causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti.
In conclusione, il contratto inter partes va risolto ex art. 1453 c.p.c. per inadempimento della convenuta e l'attore ha diritto a vedersi riconosciuta da a titolo di restituzione Controparte_1 dell'indebito ex art. 2033 c.c., la somma di euro 13.500,00.
Trattandosi di un debito di valuta, la somma di euro 13.500,00 sopra riconosciuta non è suscettibile di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta, essendo invece onere del creditore dimostrare gli eventuali danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
In specie, l'attore nulla ha dedotto e tanto meno dimostrato, per cui nulla può esserle riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Spettano invece all'attore gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c. dalla data della costituzione in mora, nella specie coincidente con la data della domanda di mediazione (26/11/2024, cfr, doc. 6 attore) sino alla data della domanda giudiziale (15/2/2025, data della prima notificazione, sanata ex art. 164 secondo comma c.p.c.) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Si conferma il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie non ammesse.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto pagina 4 di 5 svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 15/2/2025 e rinnovata il 25/4/2025, da nei confronti di Parte_1 nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento delle domande attoree, risolve per inadempimento della convenuta il contratto del 15/3/2024 stipulato tra le parti, e condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro
13.500,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 26/11/2024 al
15/2/2025, e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 16/2/2025 sino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 22/12/2025
Il GOT
EN DA OS
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