Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9946
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inadempimento della convenuta

    L'attore ha provato la fonte del suo diritto (il contratto) e ha allegato l'inadempimento della controparte. La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito prova del proprio adempimento. L'inadempimento è considerato di non scarsa importanza.

  • Accolto
    Pagamento indebito a seguito di risoluzione contrattuale

    A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, viene meno la causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti. La convenuta è condannata alla restituzione dell'intero importo versato dall'attore.

  • Accolto
    Interessi legali e rivalutazione monetaria

    La somma riconosciuta è un debito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione. L'attore non ha fornito prova di danni ulteriori (art. 1224 c.c.). Vengono riconosciuti gli interessi legali dalla data della costituzione in mora fino alla domanda giudiziale, e al saggio legale dal giorno successivo fino al saldo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9946
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9946
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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