TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1273 del 2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1273/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CERRITO PAOLA, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “1) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore Scolastico prima del passaggio al superiore profilo di Assistente Amministrativo , mediante l'applicazione della ricostruzione di carriera secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 ; 2) Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 (che tenga conto, ai fini delle progressioni stipendiali, anche dell'anno 2013
) con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-dal 1 settembre 1.9.2000 ed economica dal 1.9.2001 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del nel profilo CP_2 professionale di Collaboratore scolastico;
-che prima di tale immissione in ruolo aveva prestato servizi a tempo determinato per un totale di per un totale di 2 anni , 4 mesi e 22 giorni nel profilo di cui sopra;
- che con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2021 quale vincitrice di concorso, è passata nel profilo professionale superiore di Assistente Amministrativo;
- che, pertanto, la ricorrente aveva ed ha diritto all'inquadramento nel nuovo profilo professionale di Assistente Amministrativo con l'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera ex art. 4 comma 13 del DPR 399 del 1988 e, quindi, con il riconoscimento di tutti i servizi di pre ruolo (di 2 anni , 4 mesi e 22 giorni ) e di ruolo ( 20 anni) prestati nel precedente profilo di Collaboratore Scolastico;
- che, invece, con il Decreto di ricostruzione di carriera n. 265 del 2.12.2022 alla ricorrente è stato applicato il meccanismo, di gran lunga meno favorevole, della temporizzazione e dal 1.9.2021 è stata quindi inserita nella fascia stipendiale 9 con un'anzianità complessiva di 11 anni, mesi 10, e 8 giorni –per poi passare quindi alla fascia stipendiale 15 alla data del 30 settembre 2025 , così come si legge nel cedolino paga di settembre 2024 che pure si allega ( doc. n. 2);
- che, invece, la ricorrente con l'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera già alla data del 1.9.2021 avrebbe avuto un'anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni (vedasi il decreto di ricostruzione di carriera -art. 2- ) , e dunque già alla data del 1 ottobre 2022 sarebbe passata alla fascia stipendiale 15 ( e poi alla fascia stipendiale 21 alla data del 1 ottobre 2027 ) quindi in sostanza 3 anni prima rispetto a quanto avviene con l'applicazione della temporizzazione;
-che infatti, la ricorrente, a partire dal 1 ottobre 2027 (con 20 anni di anzianità) avrebbe recuperato il periodo accantonato ai fini economici di 5 anni , mesi 5 e giorni 26 - vedasi il decreto di ricostruzione di carriera all'art. 2- ( ex art. 4 comma 3 del DPR 399/1988) e quindi alla data del 1 ottobre 2027 avrebbe avuto un'anzianità di anni 25 mesi 5 e giorni 26 e sarebbe quindi passata alla classe 21;
- che, infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 399 del 1998 per gli Assistenti Amministrativi al compimento dei 20 anni di anzianità, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
- che pertanto la ricorrente ha subito e subisce evidenti danni in termini di progressione stipendiale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto, previa revoca e/o disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n. 265 del 2022, al riconoscimento mediante la ricostruzione di carriera di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore scolastico.
Il , pur se regolarmente citato, non Controparte_1 si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Con le note di trattazione scritta del 25.11.2025, parte ricorrente ha rinunziato alla domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle successive classi stipendiali. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 10.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie. Come è noto, ai sensi dell'art. 14 del DPR 275 del 99 ( Norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) al Dirigente Scolastico dell'istituto presso il quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera che ha la finalità di inquadrare il dipendente, in base alle anzianità di carriera possedute, e alla tabella retributiva cui corrisponde il relativo trattamento economico.
L'art. 4, DPR 399/88 prevede poi, al comma 8 , che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale”. Il successivo comma 9 prevede poi che
“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”. Il comma 10 prevede poi che “I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”.
Infine, il comma 13 prevede che “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall' art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
In sostanza, la temporizzazione è il procedimento mediante il quale il cosiddetto valore economico (la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo.
In altri termini, con l'assegno ad personam si garantisce la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità
“temporizzata”.
L'art. 4 cit. stabilisce, quindi, che il dipendente che transita a diversa qualifica riceve il trattamento economico corrispondente alla posizione del nuovo inquadramento conseguito, maggiorato sulla base del sistema degli scatti e, qualora tale livello si collochi tra due posizioni stipendiali, la differenza gli viene erogata tramite un assegno ad personam che verrà riassorbito in futuro e detta differenza viene temporizzata cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera. Si tratta di un sistema di calcolo “convenzionale” e non integrale dell'anzianità di servizio.
Invece, la ricostruzione di carriera, prevista ex lege in via alternativa, se più favorevole, prevede il riconoscimento di tutti i servizi di pre ruolo e di ruolo prestati prima del passaggio al nuovo profilo. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato e dedotto che il meccanismo della ricostruzione della carriera di cui all'art. 4, comma 13 DPR 399 cit sia più favorevole rispetto al meccanismo della cd temporizzazione di cui all'art. 6 D.p.r. 345/83 in quanto le consentirebbe di vedersi riconosciuta una maggiore anzianità di servizio, con diritto al passaggio alla successiva fascia e con incremento della posizione stipendiale.
In particolare, la ricorrente ha allegato che con l'applicazione della temporizzazione alla data del 1.9.2021 avrebbe avuto un'anzianità complessiva , ai fini giuridici ed economici, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni ( vedasi il decreto di ricostruzione di carriera -art. 2- ) , e dunque già alla data del 1 ottobre 2022 sarebbe passata alla fascia stipendiale 15 ( e poi alla fascia stipendiale 21 alla data del 1 ottobre 2027 ) quindi in sostanza 3 anni prima rispetto a quanto avviene con l'applicazione della temporizzazione.
Il MIM, rimasto contumace, non ha evidenziato alcun elemento di segno contrario e ha calcolato con il decreto di ricostruzione oggetto di causa il trattamento economico con il meccanismo della cd. temporizzazione, di cui all'art. 4, comma 10 D.P.R. 399/88.
Ad avviso del Giudicante, la norma contenuta nell'art. 4, comma 10 del Dpr 399/1988 cit. va interpretata nel senso di ritenere non cumulabili i benefici da ricostruzione di carriera con quelli da temporizzazione. In altri termini, si deve ritenere che la temporizzazione non escluda la ricostruzione di carriera, ove questa sia più favorevole.
Tale valutazione in ordine al trattamento più favorevole, nella specie invece è stata di fatto negata alla ricorrente con l'applicazione dell'istituto della temporizzazione.
A ulteriore conferma di tale impostazione, si osserva che anche la Circolare ministeriale n. 36 del 28/01/1989, nella sezione dedicata alle disposizioni particolari per il personale ATA stabilisce che “L'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 dispone che ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale ATA va determinata valutando anche il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali anche in diverse qualifiche e l'eventuale servizio di ruolo prestato in carriere inferiori nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. n. 370/1970, convertito, con modificazioni nella Legge n. 576/1970 e succ. mod. e integ., e cioè nella misura di quattro anni più 2/3 ai fini giuridici ed economici. L'articolo stesso dispone peraltro che, ove più favorevoli, restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche già riconosciute a norma delle preesistenti disposizioni.
Nei confronti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, per poter effettuare il nuovo inquadramento contrattuale, è pertanto necessario rideterminare preliminarmente l'anzianità giuridica ed economica al 30.06.1988 secondo le disposizioni previste dal citato art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, comparandola con l'analoga anzianità maturata alla stessa data per effetto dei precedenti riconoscimenti, al fine di individuare quella più favorevole. Per anzianità più favorevole deve intendersi quella che all'atto dell'inquadramento determina un maggiore trattamento economico. Qualora, tuttavia, pur in presenza di anzianità diversa l'inquadramento dia luogo, in entrambi i casi, a trattamento economico di medesimo importo al fine di individuare l'anzianità più favorevole dovrà aversi riguardo all'anzianità giuridica maggiore.”
Ad avviso del Giudicante, infatti, l'art. 4 del DPR 399 cit. non ha previsto alcuna specificazione in ordine al momento in cui deve essere valutato il “maggior favore” di un meccanismo rispetto ad un altro. Ne consegue che la scelta tra un sistema o l'altro, deve essere rimesso esclusivamente al dipendente.
Nel caso in esame, risulta che per la ricorrente l'istituto della ricostruzione di carriera è più favorevole rispetto a quello della temporizzazione, in quanto l'applicazione di detto istituto le conferisce un maggiore trattamento economico e fa si che la stessa raggiunga prima la maggiore posizione stipendiale, come detto.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene quindi che parte ricorrente abbia diritto di esercitare la scelta per il trattamento più favorevole, nel caso di specie costituito dalla ricostruzione di carriera ai sensi dell'art 4, comma 13 cit. poiché la normativa in esame non prevede alcun termine per l'esercizio di diritto in questione, fermo restando che i connessi benefici non sono cumulabili con quelli derivanti dalla “Temporizzazione”.
Il ricorso, in conclusione è fondato emerita di essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...] [...]
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 1273/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore Scolastico prima del passaggio al superiore profilo di Assistente Amministrativo, mediante l'applicazione della ricostruzione di carriera secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988; b) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1273/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CERRITO PAOLA, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “1) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore Scolastico prima del passaggio al superiore profilo di Assistente Amministrativo , mediante l'applicazione della ricostruzione di carriera secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 ; 2) Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 (che tenga conto, ai fini delle progressioni stipendiali, anche dell'anno 2013
) con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-dal 1 settembre 1.9.2000 ed economica dal 1.9.2001 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del nel profilo CP_2 professionale di Collaboratore scolastico;
-che prima di tale immissione in ruolo aveva prestato servizi a tempo determinato per un totale di per un totale di 2 anni , 4 mesi e 22 giorni nel profilo di cui sopra;
- che con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2021 quale vincitrice di concorso, è passata nel profilo professionale superiore di Assistente Amministrativo;
- che, pertanto, la ricorrente aveva ed ha diritto all'inquadramento nel nuovo profilo professionale di Assistente Amministrativo con l'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera ex art. 4 comma 13 del DPR 399 del 1988 e, quindi, con il riconoscimento di tutti i servizi di pre ruolo (di 2 anni , 4 mesi e 22 giorni ) e di ruolo ( 20 anni) prestati nel precedente profilo di Collaboratore Scolastico;
- che, invece, con il Decreto di ricostruzione di carriera n. 265 del 2.12.2022 alla ricorrente è stato applicato il meccanismo, di gran lunga meno favorevole, della temporizzazione e dal 1.9.2021 è stata quindi inserita nella fascia stipendiale 9 con un'anzianità complessiva di 11 anni, mesi 10, e 8 giorni –per poi passare quindi alla fascia stipendiale 15 alla data del 30 settembre 2025 , così come si legge nel cedolino paga di settembre 2024 che pure si allega ( doc. n. 2);
- che, invece, la ricorrente con l'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera già alla data del 1.9.2021 avrebbe avuto un'anzianità complessiva, ai fini giuridici ed economici, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni (vedasi il decreto di ricostruzione di carriera -art. 2- ) , e dunque già alla data del 1 ottobre 2022 sarebbe passata alla fascia stipendiale 15 ( e poi alla fascia stipendiale 21 alla data del 1 ottobre 2027 ) quindi in sostanza 3 anni prima rispetto a quanto avviene con l'applicazione della temporizzazione;
-che infatti, la ricorrente, a partire dal 1 ottobre 2027 (con 20 anni di anzianità) avrebbe recuperato il periodo accantonato ai fini economici di 5 anni , mesi 5 e giorni 26 - vedasi il decreto di ricostruzione di carriera all'art. 2- ( ex art. 4 comma 3 del DPR 399/1988) e quindi alla data del 1 ottobre 2027 avrebbe avuto un'anzianità di anni 25 mesi 5 e giorni 26 e sarebbe quindi passata alla classe 21;
- che, infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 399 del 1998 per gli Assistenti Amministrativi al compimento dei 20 anni di anzianità, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
- che pertanto la ricorrente ha subito e subisce evidenti danni in termini di progressione stipendiale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto, previa revoca e/o disapplicazione del Decreto di ricostruzione di carriera n. 265 del 2022, al riconoscimento mediante la ricostruzione di carriera di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore scolastico.
Il , pur se regolarmente citato, non Controparte_1 si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Con le note di trattazione scritta del 25.11.2025, parte ricorrente ha rinunziato alla domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle successive classi stipendiali. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 10.12.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie. Come è noto, ai sensi dell'art. 14 del DPR 275 del 99 ( Norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) al Dirigente Scolastico dell'istituto presso il quale l'interessato è titolare compete l'emanazione del decreto di ricostruzione di carriera che ha la finalità di inquadrare il dipendente, in base alle anzianità di carriera possedute, e alla tabella retributiva cui corrisponde il relativo trattamento economico.
L'art. 4, DPR 399/88 prevede poi, al comma 8 , che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale”. Il successivo comma 9 prevede poi che
“Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”. Il comma 10 prevede poi che “I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”.
Infine, il comma 13 prevede che “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall' art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
In sostanza, la temporizzazione è il procedimento mediante il quale il cosiddetto valore economico (la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo.
In altri termini, con l'assegno ad personam si garantisce la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità
“temporizzata”.
L'art. 4 cit. stabilisce, quindi, che il dipendente che transita a diversa qualifica riceve il trattamento economico corrispondente alla posizione del nuovo inquadramento conseguito, maggiorato sulla base del sistema degli scatti e, qualora tale livello si collochi tra due posizioni stipendiali, la differenza gli viene erogata tramite un assegno ad personam che verrà riassorbito in futuro e detta differenza viene temporizzata cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera. Si tratta di un sistema di calcolo “convenzionale” e non integrale dell'anzianità di servizio.
Invece, la ricostruzione di carriera, prevista ex lege in via alternativa, se più favorevole, prevede il riconoscimento di tutti i servizi di pre ruolo e di ruolo prestati prima del passaggio al nuovo profilo. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato e dedotto che il meccanismo della ricostruzione della carriera di cui all'art. 4, comma 13 DPR 399 cit sia più favorevole rispetto al meccanismo della cd temporizzazione di cui all'art. 6 D.p.r. 345/83 in quanto le consentirebbe di vedersi riconosciuta una maggiore anzianità di servizio, con diritto al passaggio alla successiva fascia e con incremento della posizione stipendiale.
In particolare, la ricorrente ha allegato che con l'applicazione della temporizzazione alla data del 1.9.2021 avrebbe avuto un'anzianità complessiva , ai fini giuridici ed economici, di 14 anni, 11 mesi e 23 giorni ( vedasi il decreto di ricostruzione di carriera -art. 2- ) , e dunque già alla data del 1 ottobre 2022 sarebbe passata alla fascia stipendiale 15 ( e poi alla fascia stipendiale 21 alla data del 1 ottobre 2027 ) quindi in sostanza 3 anni prima rispetto a quanto avviene con l'applicazione della temporizzazione.
Il MIM, rimasto contumace, non ha evidenziato alcun elemento di segno contrario e ha calcolato con il decreto di ricostruzione oggetto di causa il trattamento economico con il meccanismo della cd. temporizzazione, di cui all'art. 4, comma 10 D.P.R. 399/88.
Ad avviso del Giudicante, la norma contenuta nell'art. 4, comma 10 del Dpr 399/1988 cit. va interpretata nel senso di ritenere non cumulabili i benefici da ricostruzione di carriera con quelli da temporizzazione. In altri termini, si deve ritenere che la temporizzazione non escluda la ricostruzione di carriera, ove questa sia più favorevole.
Tale valutazione in ordine al trattamento più favorevole, nella specie invece è stata di fatto negata alla ricorrente con l'applicazione dell'istituto della temporizzazione.
A ulteriore conferma di tale impostazione, si osserva che anche la Circolare ministeriale n. 36 del 28/01/1989, nella sezione dedicata alle disposizioni particolari per il personale ATA stabilisce che “L'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 dispone che ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale ATA va determinata valutando anche il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali anche in diverse qualifiche e l'eventuale servizio di ruolo prestato in carriere inferiori nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. n. 370/1970, convertito, con modificazioni nella Legge n. 576/1970 e succ. mod. e integ., e cioè nella misura di quattro anni più 2/3 ai fini giuridici ed economici. L'articolo stesso dispone peraltro che, ove più favorevoli, restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche già riconosciute a norma delle preesistenti disposizioni.
Nei confronti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, per poter effettuare il nuovo inquadramento contrattuale, è pertanto necessario rideterminare preliminarmente l'anzianità giuridica ed economica al 30.06.1988 secondo le disposizioni previste dal citato art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, comparandola con l'analoga anzianità maturata alla stessa data per effetto dei precedenti riconoscimenti, al fine di individuare quella più favorevole. Per anzianità più favorevole deve intendersi quella che all'atto dell'inquadramento determina un maggiore trattamento economico. Qualora, tuttavia, pur in presenza di anzianità diversa l'inquadramento dia luogo, in entrambi i casi, a trattamento economico di medesimo importo al fine di individuare l'anzianità più favorevole dovrà aversi riguardo all'anzianità giuridica maggiore.”
Ad avviso del Giudicante, infatti, l'art. 4 del DPR 399 cit. non ha previsto alcuna specificazione in ordine al momento in cui deve essere valutato il “maggior favore” di un meccanismo rispetto ad un altro. Ne consegue che la scelta tra un sistema o l'altro, deve essere rimesso esclusivamente al dipendente.
Nel caso in esame, risulta che per la ricorrente l'istituto della ricostruzione di carriera è più favorevole rispetto a quello della temporizzazione, in quanto l'applicazione di detto istituto le conferisce un maggiore trattamento economico e fa si che la stessa raggiunga prima la maggiore posizione stipendiale, come detto.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene quindi che parte ricorrente abbia diritto di esercitare la scelta per il trattamento più favorevole, nel caso di specie costituito dalla ricostruzione di carriera ai sensi dell'art 4, comma 13 cit. poiché la normativa in esame non prevede alcun termine per l'esercizio di diritto in questione, fermo restando che i connessi benefici non sono cumulabili con quelli derivanti dalla “Temporizzazione”.
Il ricorso, in conclusione è fondato emerita di essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...] [...]
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 1273/2025, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel profilo di Collaboratore Scolastico prima del passaggio al superiore profilo di Assistente Amministrativo, mediante l'applicazione della ricostruzione di carriera secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988; b) Per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 13 D.P.R. 399 del 1988 con condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento tenuto conto del C.C.N.L. relativo al personale Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 11/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore