Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi
Magistrati:
1) Dott. Liborio FAZZI -Presidente
2) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3037 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del 15.02.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 12.05.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenica Cuzzola, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Argine Dx Calopinace, 20, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] C.F._2
Reggio Calabria il 29.09.1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Giuffrè, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n.34, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
1
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-preso atto che con istanza depositata in data 18.12.2023 le parti, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da
[...]
nei confronti di , hanno dichiarato di aver Pt_1 RO
raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale;
-rilevato che con decreto del 18.01.2024 il Giudice, prendendo atto dell'intervenuto accordo tra le parti, disponeva che il procedimento fosse trattato secondo le norme del rito congiunto, fissando all'uopo l'udienza del 24.09.2024 e assegnando alle parti termine fino al 19.09.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
-rilevato altresì che con provvedimento del 27.09.2024 il Giudice disponeva che le parti precisassero il contenuto delle condizioni stabilite, con specifico riferimento a quelle di contenuto patrimoniale afferenti alla cessione della proprietà di beni immobili, rinviando alla successiva udienza del 25.03.2025 per tali adempimenti e assegnando termine fino al
20.03.2025 per il deposito di note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- osservato che con decreto del 30.10.2024 è stata disposta l'anticipazione della suddetta udienza al 21.01.2025, assegnando termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte e che, con successivo provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025, il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
2 - rilevato che le parti, con note depositate il 16.01.2025 hanno chiesto che venisse omologato l'accordo di separazione secondo le condizioni già depositate in data 18.12.2024, chiarendo che “a mezzo le predette condizioni i coniugi si sono esplicitamente obbligati al trasferimento degli immobili a mezzo atti notarili, e ciò sia per la divisione tra essi dei beni in comunione, sia con riferimento agli immobili da trasferire in favore dei figli, provvedendo altresì a disciplinare puntualmente gli obblighi di divisione materiale, frazionamento e regolarizzazione che sono propedeutici alla formalizzazione dei predetti atti pubblici.” e che, pertanto, il Giudice, con provvedimento del 15.02.2025, ha rimesso la causa alla decisione collegiale;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 28/01/1984, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria Atto N. 53 parte 2 serie A - anno 1984; b) dal matrimonio sono nati i figli (17.02.1985) (29.03.1990), Persona_1 Persona_2
e (11.06.1995), ad oggi tutti economicamente Persona_3
autosufficienti;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che lo ha vistato in data 30.01.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale formulata con istanza
3 depositata il 18.12.2023 da e , Parte_1 RO
così provvede:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 RO
il cui matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 53 parte 2 serie A - anno 1984, alle seguenti condizioni, da intendersi secondo i chiarimenti forniti dalle parti in data 16.01.2025:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Il OR verserà alla moglie, a titolo di contributo al rispettivo Pt_1
mantenimento, la somma di € 1.700,00 mensili, da versarsi entro il 20
(venti) di ciascun mese successivo a quello del deposito del presente ricorso;
il versamento dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che la RA indicherà al marito con CP_1
atto separato;
3) I coniugi stabiliscono che il marito riconosca alla moglie, una somma forfettaria di €9.700,00 ( novemilasettecento//00) a titolo di contributo al mantenimento per i mesi antecedenti il deposito del presente ricorso, in cui gli stessi risultano separati di fatto che verrà versata a mezzo bonifico bancario istantaneo da effettuarsi alla data di sottoscrizione del presente atto;
4) I coniugi con il presente atto intendono anche procedere allo scioglimento della comunione legale sul fabbricato, corte e relative pertinenze, sito in Reggio Calabria, alla Via Saracinello 133/D, distinto in catasto del Comune di Reggio Calabria, sezione urbanistica GNA foglio
15, particella 1267, disponendo la divisione delle varie unità immobiliari di cui lo stesso è composto, assumendo l'obbligo di procedere alla
4 donazione di porzioni di detto fabbricato, in favore dei figli nei termini ed alle condizioni che seguono:
a) La RA cede al marito OR RO [...]
, che pertanto ne diviene proprietario esclusivo, la rispettiva Pt_1
quota di proprietà, pari ad ½ dell'intero:
- delle unità immobiliari poste al piano terra del fabbricato sito in Reggio
Calabria, alla Via Saracinello n. 133/D, distinte in catasto al foglio di mappa 15, sezione Urbanistica GNA, particella 1267, sub 3 e sub 4, categoria F/3, in parte;
nello specifico della porzione di piano terra che oggi ospita la cucina e che risulta immediatamente adiacente al detto sub. 3; dette porzioni di piano terra risultano delineate nella piantina dello stato di progetto del piano terra dello stabile, allegata al presente atto e che costituisce parte integrante del presente accordo;
- della unità immobiliare posta al primo piano, distinta in catasto al sub
5 categoria F/3.
- Ad ogni utile effetto di legge i coniugi dichiarano che il fabbricato sito in Reggio Calabria, alla Via Saracinello n. 133/D, è stato edificato su terreno dai predetti coniugi acquistato in regime di comunione legale con atto di compravendita stipulata in Reggio Calabria, col ministero del
Notaio dottor in data 5 settembre 1990, di repertorio n. Persona_4
5 - Il OR , pertanto, si assume l'obbligo di procedere Parte_1
alla regolarizzazione urbanistica dei cespiti in argomento, attraverso l'ottenimento dei titoli urbanistici conformi alla destinazione di fatto dei suddetti beni divenuti di proprietà esclusiva. In particolare, allo stesso ricorrente è data facoltà di realizzare una scala ( descritta in rosso nella piantina allegata) che gli consenta di accedere a porzione del primo piano del fabbricato direttamente dal piano terra, conformemente alla piantina dello stato di progetto, riferita al piano terra ed al primo piano, che costituiscono parte integrante del presente accordo e vengono dai coniugi sottoscritti. Il ricorrente altresì eseguirà a propria cura e spese, le opere per procedere alla delimitazione dell'area cortilizia del fabbricato, immediatamente prospiciente agli accessi ai locali posti al piano terra di sua esclusiva proprietà. Detta porzione di area cortilizia riservata in proprietà esclusiva al OR , sarà separata dalla restante corte Pt_1
da un muro divisorio, secondo la linea di delimitazione raffigurata nella piantina allegata, sarà dotata di un cancello automatico, attraverso il quale il OR accederà alle porzioni di proprietà esclusiva, come Pt_1
appena descritte. Il OR sarà dunque onerato a tutti gli Pt_1
adempimenti urbanistici ed amministrativi, per la realizzazione delle opere divisorie di cui si è detto e di adeguamento dello stato di fatto, riferito alle unità immobiliari di cui si riserva la esclusiva proprietà, conformemente a quanto descritto nella piantina allegata
- Il IG si obbliga a concedere il temporaneo uso gratuito alla Pt_1
moglie, delle porzioni di proprietà esclusiva sopra descritte, per la durata di un anno decorrente dalla omologa della separazione;
decorso detto termine il diritto di uso si intenderà cessato e non più prorogabile, ed il
6 OR potrà avviare le opere divisorie per dividere la porzione di Pt_1
primo piano da accorpare al piano terra e la realizzazione di altro sub inerente la restante unità immobiliare al piano primo da donare al figlio
; la RA dovrà garantire la massima Persona_2 CP_1
collaborazione, senza frapporre ostacolo alcuno, affinchè il OR
, decorso l'anno di cui appena detto, possa avviare, eseguire, e Pt_1
ultimare le opere divisorie.
- Il OR , ed i suoi eventi causa, avrà diritto di accesso pedonale Pt_1
e carrabile nella restante porzione di area cortilizia posta a servizio dello stabile condominiale, e si assume sin da ora, compatibilmente con le rispettive possibilità economiche, gli obblighi di installazione dell'impianto di illuminazione, di installazione di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza dell'intero plesso, di realizzazione di siepi e piante ornamentali, ottenendo, con la sottoscrizione del presente atto, ampia autorizzazione della coniuge alla effettuazione di tutti gli interventi, come appena descritti.
b) Il OR cede alla RA , Parte_1 RO
che pertanto diviene proprietaria esclusiva, la quota di proprietà pari ad
½ dell'intero, sulla unità immobiliare, posta al piano secondo dell'immobile sito in Reggio Calabria, alla Via Saracinello 133/D, distinto in catasto alla sezione urbanistica GNA, foglio 15, particella 1267, sub 6, cat. A/2, classe 2, consistenza 6,0 vani, superficie catastale 131 metri quadri, rendita € 371,85.
- Posto che detto appartamento, attualmente non risulta dotato di cucina, avendo durante la convivenza i coniugi predisposto tale ambiente al piano terra (divenuto con il presente ricorso di proprietà esclusiva del OR
7 ), sarà cura del OR procedere all'acquisto e successiva Pt_1 Pt_1
installazione, nella porzione di detto appartamento originariamente predisposta al detto fine, una cucina completa di elettrodomestici, per un esborso massimo a suo carico di € 5.000,00.
- Il Sig. assume l'obbligo di donare con atto separato al Parte_1
figlio nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
l'immobile adibito ad uso ufficio, ove il figlio C.F._3
svolge la propria attività lavorativa, sito in Reggio Calabria alla Via
Baracca n. 10/ A, distinto in catasto al foglio RC 70, particella 2756, sub.
30, zona cens. 1, categoria A/10, classe 1, consistenza 1,5 vani, superficie catastale 21 m2, rendita € 398,96.
c) Il OR , inoltre, si assume l'obbligo di donare al Parte_1
figlio , l'appartamento posto al piano primo del Persona_2
fabbricato di Via Saracinello n. 133/D, così come verrà definito e delimitato all'esito della realizzazione delle opere divisorie (che consentiranno l'accessione di porzione di detto primo piano al piano terra) meglio descritte nella planimetria corredante il presente atto.
I coniugi e , assumono con la Parte_1 RO
presente scrittura l'obbligo di donare al Figlio nato a [...]
Reggio Calabria l 17 febbraio 1985, c.f. C.F._3
l'appartamento, posto al piano terzo del fabbricato di Via Saracinello n.
133/D, distinto in catasto al foglio 15, sezione urbana GNA, particella n.
1267, sub. 8, zona cens. 2, categoria A/2, Classe 2, consistenza 6,0 vani, superficie catastale 133 metri quadri, rendita catastale € 371,85. Detto cespite era già stato oggetto di contratto di concessione di diritto d'uso in
8 favore del predetto figlio, formalizzato tra le parti e regolarmente registrato nell'anno 2014.
d) I coniugi e , assumono con la Parte_1 RO
presente scrittura l'obbligo di donare al Figlio nato a [...]
Reggio Calabria l'11 giugno 1993, c.f. , la unità C.F._4
immobiliare, posta al piano quarto del fabbricato di Via Saracinello n.
133/D, distinto in catasto al foglio di mappa 15, sezione urbanista GNA, sub. 9, cat. F/3, nonché il terrazzo del citato stabile, con possibilità e susseguente costituzione di servitù in favore del condominio, di destinare una porzione del lastrico solare per la realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio dei condomini;
una porzione del lastrico solare, da cui si accede mediante realizzazione di un varco in corrispondenza dell'ultimo pianerottolo, verrà destinata al posizionamento delle antenne
TV di tutti i condomini;
il tutto come da corrispondente pianta del terrazzo pure allegata.
- I coniugi danno atto di avere presentato pratica urbanistica n. 145/06 inerente un progetto di ampliamento del piano quinto del fabbricato in argomento, di avere proceduto al versamento degli oneri concessori;
detto progetto pur avendo ottenuto parere favorevole ed il nulla osta paesaggistico ambientale ad oggi non è stato esitato con il rilascio di titolo urbanistico.
e) I coniugi e , inoltre, Parte_1 RO
doneranno ai figli e , porzioni del piano terra, Per_3 Persona_1
ricadenti attualmente nel sub 4, che ospitano dei garage;
segnatamente a verrà riconosciuta la proprietà esclusiva della porzione posta Per_1
al piano terra denominata “garage 2” e tratteggiata in colore giallo al
9 piano terra, mentre al figlio verrà riservata la proprietà esclusiva Per_3
della porzione posta al piano terra, denominata “garage 1”, e tratteggiata in colore rosso, nella piantina di cui al piano terra. Sarà onere del ricorrente procedere alla regolarizzazione sotto il profilo urbanistico dei cespiti in argomento, come pure al frazionamento necessario per la divisione materiale e di diritto.
f) Nell'area cortilizia comune verranno realizzati, secondo i colori e la posizione individuata nella piantina corrispondente, dei posti auto scoperti, di cui uno per il figlio uno per il figlio due per Per_3 Per_1
l'appartamento di proprietà della RA , due RO
per l'appartamento posto al piano primo di proprietà . Persona_2
g) Il OR si assume tutti gli oneri economici ed Parte_1
amministrativi per regolarizzare le porzioni di fabbricato attraverso l'ottenimento dei titoli urbanistici in sanatoria, e ciò al fine di ottenere l'agibilità per l'intero stabile;
saranno a suo carico anche le spese da sostenere per i rogiti in favore dei famigliari così come descritti. Nelle more ed in ogni caso, in ordine all'uso delle parti comuni, dovranno essere realizzati contatori autonomi per le utenze di luce, gas ed inerenti il servizio idrico, che servano le porzioni di fabbricato oggetto di divisione,
e ciascun proprietario e o possessore dovrà procedere al pagamento delle utenze come pure le imposte e tasse, riferite ai cespiti di cui gode in modo esclusivo in conformità del predetto accordo.
h) Verrà inoltre realizzato un contatore autonomo per luce ed idrico per le parti comuni i cui oneri saranno ripartiti tra i condomini conformemente a legge.
10 5) I coniugi convengono, infine, che ciascuno di essi procederà al pagamento dei compensi al rispettivo legale di fiducia, conformemente al mandato conferito, senza pretendere dall'altro alcuna partecipazione e o rimborso;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente dott. Liborio Fazzi
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9368 di Raccolta n. 4763, ed in forza di concessione edilizia n. 43 del 22 giugno 1993. Vero è che successivamente all'ottenimento del citato titolo urbanistico, è stata realizzata la tettoia posta al piano terra, attualmente distinta in catasto al sub. 3 cat. F/3, che è stata oggetto di domanda di condono edilizio n. 1349/2003 ancora in corso di definizione.