Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1545/2021 TRA
, nato a [...] il [...], residente in Mondragone (CE) Parte_1 alla via Sele, elettivamente domiciliato in Mondragone (CE), via Renato Carosone n. 13, presso lo studio dell'Avv. Gianmario D'Ambrosio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti c come in atti ricorrente E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to P. Aquilone e E. Capasso presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.3.2021, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il 9.2.2021 dall' sollecito di pagamento per somme indebitamente percepite sulla CP_1 prestazione di disoccupazione nr. 06/1159 per il periodo dal 27.3.2006 al 25.9.2006, per la somma di € 2.235,00 - indebito nr. 5715810.7.2015. Deduceva, tra gli altri motivi, la irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo e per la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme. Tanto premesso, chiedeva a questo giudice di annullare il provvedimento di recupero dell'indebito; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter e delle note depositate in sostituzione dell'udienza mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Giova premettere in termini generali che la disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita.
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“prestazione pensionistica” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamento di famiglia”. In tal senso, si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a CP_1 titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. n.12146/2003) e “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la CP_ disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto dell'art. 2033 c.c., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale (cfr. Cassazione n. 17404/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. La Cassazione ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, e dell'art.1 comma 260 L.662/96 ed anche dell'art.13 L.412/91 oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v. Cass. 13 ottobre 1995, n.10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22 giugno 1999, n. 6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7 marzo 2003, n. 3488), sul rilievo della loro natura di norme di eccezione. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche. Nel caso di specie, dunque, non si verte in tema di indebito pensionistico atteso che parte ricorrente lamenta la richiesta di restituzione di somme relative all'indennità di disoccupazione che l'Istituto considera non dovute in quanto dalle verifiche effettuate dall'ente è emerso che il ricorrente, dapprima, in data 22.3.2006 presentava domanda di disoccupazione ordinaria n.1036337400081 a seguito del licenziamento avvenuto in data 17.1.2006, accolta con riconoscimento per il periodo dal 27.3.2006 al 26.10.2006 e, poi, l'1.12.2006 presentava domanda di iscrizione alla Gestione Artigiani Codice Azienda: 15757535 Codice Attività: 15812
2 (Fabbricazione di Pasticceria Fresca), con inizio attività retrodatata al 28.3.2006 (come da allegato), con conseguente perdita dello status di disoccupato (cfr. doc. . CP_1
Dunque, opera nel caso de quo la disciplina dell'indebito sopravvenuto secondo cui “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (cfr. Cass. SU n. 5624 del 9 marzo 2009). Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine prescrizionale è decennale e non può che decorrere a partire dal momento in cui l'indebito si è verificato. Orbene, costituendosi in giudizio l' ha eccepito che il ricorrente non ha adempiuto CP_1 all'obbligo di comunicare l'inizio dell'attività lavorativa, entro 5 giorni, mediante il Mod. Ds/56bis e solo in seguito a successive verifiche successive si è riscontrato l'inizio dell'attività autonoma con conseguente ridefinizione, in data 22.8./2007, dell'Indennità di Disoccupazione Ordinaria, a debito per l'importo complessivo di €.5.364,00, come da provvedimento del 30.11.2011 notificato in data 19.12.2011 (cfr.allegati), entro il termine di prescrizione ordinaria decennale. L' ha inoltre evidenziato che il ricorrente negli anni 2008 e 2009, prima ancora che CP_1
l'indebito gli venisse notificato formalmente, ha restituito l'importo complessivo di €. 3.129,00 ed è per tale ragione che l'importo residuo a debito – indicato nella comunicazione di indebito per cui è processo - ammonta ad €.2.235,00. Infatti, prima del decorso del decennio, interveniva prima la diffida del 30.11.2011(cfr. CP_1 notifica in prod. e successivamente in data 19.1.2021 veniva inviato il sollecito di CP_1 pagamento in questa sede impugnato che peraltro faceva riferimento alla precedente diffida del 2011, interrompendo il termine di prescrizione ordinaria decennale. Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta. Quanto al merito, il ricorso non può essere accolto, atteso che alcuna contestazione circa il merito della pretesa è stata avanzata dalla parte. Sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Ebbene, il ricorrente si duole esclusivamente del fatto di aver percepito le somme senza dolo e per errori imputabili all'ente facendo riferimento – sia pure senza richiamarla - alla disciplina dell'indebito previdenziale inapplicabile al caso di specie per le ragioni sopra esposte. Pertanto, non può che concludersi per il rigetto del ricorso. Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni trattate e al travagliato iter processuale, le spese di lite vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c.
3 come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, secondo quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso in S. Maria C. V., 12.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Fabiana Iorio
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