TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2024, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 357/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
MARZI NICOLETTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 3 5 24 chiedeva: Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 306/2011 in data 21 ottobre 2011, successivamente modificate con decreto in data 3 luglio 2014, con l'aumento dell'assegno divorzile in favore di sino ad euro 400. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di competenze e spese di causa.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la Controparte_1
statuizione della misura in euro 250 dell'assegno mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, con vittoria di spese.
Così incardinatosi il contraddittorio, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza 9 10 24 la causa veniva trattenuta in decisione:
“viene tentata la conciliazione;
parte ricorrente asserisce di avere una pensione di euro 670 mensili e di dover pagare un canone di locazione di 400 euro mensili;
parte resistente asserisce di essere attualmente disoccupato
e di avere da parte euro 115000 vincolati in gran parte ad una polizza in favore del figlio;
vive in casa di comproprietà; la conciliazione non riesce e il Giudice dato atto, riserva la decisione”.
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Le statuizioni in merito all'assegno divorzile sono state oggetto di plurime pronunce, con relativi aggiustamenti delle somme dovute dal resistente.
Dall'ultima modifica, a ben vedere, intervenuta nel 2014, con la statuizione della contrazione a 200 euro mensili dell'assegno divorzile, le circostanze non si sono modificate in modo tale da fondare una revisione al rialzo del detto assegno, posto che le condizioni del resistente, lavoratore precario con contratto a termine, titolare di un reddito pari ad € 19.487,00, non appaiono certo più floride rispetto all'epoca del divorzio o delle ultime modifiche, come emerso all'udienza 9 10 24.
Il ricorso viene pertanto respinto con conseguente statuizione in ordine alle spese, sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte resistente, liquidate in euro 2906
(valore indeterminabile, complessità bassa, senza fase istruttoria), oltre spese generali, accessori di legge e successive.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sondrio, nella camera di consigli0 12 11 24
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 357/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARTINELLI ELENA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
MARZI NICOLETTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso 3 5 24 chiedeva: Parte_1
che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio così come stabilite con la sentenza n. 306/2011 in data 21 ottobre 2011, successivamente modificate con decreto in data 3 luglio 2014, con l'aumento dell'assegno divorzile in favore di sino ad euro 400. Parte_1
pagina 1 di 3 Con vittoria di competenze e spese di causa.
Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la Controparte_1
statuizione della misura in euro 250 dell'assegno mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente, con vittoria di spese.
Così incardinatosi il contraddittorio, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza 9 10 24 la causa veniva trattenuta in decisione:
“viene tentata la conciliazione;
parte ricorrente asserisce di avere una pensione di euro 670 mensili e di dover pagare un canone di locazione di 400 euro mensili;
parte resistente asserisce di essere attualmente disoccupato
e di avere da parte euro 115000 vincolati in gran parte ad una polizza in favore del figlio;
vive in casa di comproprietà; la conciliazione non riesce e il Giudice dato atto, riserva la decisione”.
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Le statuizioni in merito all'assegno divorzile sono state oggetto di plurime pronunce, con relativi aggiustamenti delle somme dovute dal resistente.
Dall'ultima modifica, a ben vedere, intervenuta nel 2014, con la statuizione della contrazione a 200 euro mensili dell'assegno divorzile, le circostanze non si sono modificate in modo tale da fondare una revisione al rialzo del detto assegno, posto che le condizioni del resistente, lavoratore precario con contratto a termine, titolare di un reddito pari ad € 19.487,00, non appaiono certo più floride rispetto all'epoca del divorzio o delle ultime modifiche, come emerso all'udienza 9 10 24.
Il ricorso viene pertanto respinto con conseguente statuizione in ordine alle spese, sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte resistente, liquidate in euro 2906
(valore indeterminabile, complessità bassa, senza fase istruttoria), oltre spese generali, accessori di legge e successive.
pagina 2 di 3 Così deciso in Sondrio, nella camera di consigli0 12 11 24
Il Presidente estensore pagina 3 di 3