Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
I Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6038/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte 1
(), rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegato al ricorso,, C.F. 1
), presso il cui studio elettivamente domiciliadall' Avv. Fioravante Somma (C.F. C.F. 2
in Lettere (NA) alla Via Sant'Alfonso n. 18 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email 1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ), CP 1
rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Angelo Marino (C.F. ) e dall'avv. Caterina Romano, presso il cui C.F. 4
studio elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via Giovanni Giolitti n.7 (indirizzi di p.e.c. per le comunicazioni: Email 2
Email 3
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il P.M. in data 8.11.2024 ha concluso perché sia pronunciata la separazione alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Con ricorso depositato in data 21.12.2023, Parte 1 chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge CP 1 con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in
Castellammare di ST (NA) in data 20.09.2018 (atto n. 255, parte II, seria A, anno 2018) e dal quale non erano nati figli. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'infedeltà del marito (dapprima sospettata alla luce delle frequenti assenze e del distacco del coniuge, successivamente accertata attraverso indagini commissionate ad un'agenzia di investigazioni) e del fatto che quest'ultimo non le avesse prestato la dovuta assistenza morale e materiale durante il decorso della grave malattia da cui era stata affetta a partire dall'estate 2021, allorchè le venne diagnosticato un carcinoma della cervice uterina, in ragione del quale nei mesi successivi era stata sottoposta a lunghi cicli di cura ed a plurimi interventi chirurgici mentre il coniuge si era trasferito a casa dei propri genitori, senza più rientrare nella casa coniugale. La ricorrente concludeva dunque chiedendo di pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e contestuale condanna dello stesso ex art. 2059 c.c. al risarcimento dei danni alla salute, all'onore ed alla dignità personale della moglie dallo stesso causati, vinte le spese di lite.
1.2. Costituitosi tardivamente in giudizio CP 1 aderiva alla domanda di separazione, ma contestava la fondatezza della richiesta di addebito, essendo la crisi coniugale era imputabile alla moglie per avergli nascosto di soffrire di attacchi d'ansia e depressone, ed eccepiva altresì l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata ex art. 2059 c.c. dalla ricorrente in quanto non rientrante tra le competenze del giudice della separazione. Il resistente adduceva inoltre di essere intenzionato ad agire con separato giudizio per la ripetizione della somma di euro 33.378,50 corrisposta alla moglie per l'acquisto di un'abitazione poi intestata soltanto alla stessa oltre che delle rate del mutuo contratto per tale acquisto pagate dal resistente in costanza di matrimonio per un totale di circa euro
40.000,00. Il CP 1 concludeva dunque per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e per il rigetto sia della domanda di addebito che di risarcimento danni.
1.3. Nella memoria di replica ex art. 473 bis 17 c.p.c. depositata in data 08.05.2024, la ricorrente a parziale modifica del ricorso per separazione giudiziale ritualmente depositato in Parte 1
,
data 21.12.2023, chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 1.500,00 ex art. 156 c.c.
1.4. All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.10.2024 il giudice preliminarmente revocava l'assegnazione dei termini a ritroso per il deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. disposta alla precedente udienza del 22.04.2024 in ragione della tardiva costituzione del resistente ed evidenziava che, pertanto, nel prosieguo del giudizio si sarebbe tenuto conto esclusivamente delle circostanze e delle conclusioni dalla Parte_1 dedotte e formulate nel ricorso introduttivo così come delle difese spiegate dal convenuto nella comparsa di costituzione, risultando tardive e quindi inammissibili le memorie successivamente depositate da entrambe le parti.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, alla medesima udienza le parti addivenivano ad un accordo in forza del quale la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione e di risarcimento danni mentre il resistente rinunciava a recuperare il credito di circa euro 40.000,00 vantato nei confronti della moglie;
quindi, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiuto dai coniugi per regolare le condizioni della separazione e della rinuncia alla discussione orale, autorizzava i coniugi a vivere separatamente disponendo che i rapporti tra gli stessi fossero regolati secondo l'accordo raggiuto in udienza e rimetteva la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per la formulazione delle sue conclusioni
2.1. Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi CP 1 e che le condizioni dagli stessi Parte 1 e concordate, non contrastando con norme inderogabili, ben possono essere poste alla base della presente decisione.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il tempo decorso dall'inizio della loro separazione di fatto (asseritamente risalente al 2021-2022), la gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi, l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.2. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, in forza dell'accordo raggiunto, la ricorrente ha rinunciato sia alla domanda di addebito della separazione al marito sia alla domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. mentre il resistente ha rinunciato a qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della Parte 1 legata al mutuo contratto ed agli altri esborsi sostenuti per l'acquisto della casa intestata alla ricorrente).
Dunque, tale essendo il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, nulla deve essere statuito in ordine ai rapporti di natura economica delle parti.
3.- Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta con ricorso depositato in data 21.12.2023 nei confronti di CP 1 cosìda Parte_1 provvede:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi1. Parte_1 (nata a [...]re di
ST il 03.06.1982) e CP 1 (nato a [...] il [...]), alle condizioni dagli stessi concordate e di seguito trascritte:
a) I coniugi vivranno separatamente;
b) La ricorrente Parte 1 rinuncia alla domanda di addebito della separazione ed alla domanda di risarcimento del danno proposte nel ricorso e il resistente CP 1 accetta la rinuncia;
c) Il resistente CP 1 rinuncia a qualsiasi pretesa creditoria nei confronti della sig. Parte_1 relativa all'acquisto della casa in Castellammare di ST alla via G. Cosenza n. 12 e in particolare relativa alla somma di euro 30.000,00 impiegata per l'acquisto dell'abitazione e dallo stesso acquisita mediante finanziamento ancora in corso con addebito degli interessi maturati nel tempo nonché agli importi dal CP 1 versati in costanza di matrimonio per il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione e delle spese relative ai lavori straordinari eseguiti nel fabbricato ed a qualunque altro esborso sostenuto dallo stesso CP 1 in costanza di matrimonio per la casa e per ogni altra possibile causale;
per effetto di tale rinuncia, che la ricorrente dichiara di accettare, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione a rapporti di natura economica sorti nel corso e a causa del matrimonio;
d) Spese del giudizio compensate interamente tra le parti.
2.-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di ST (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 255, parte II, seria A, anno 2018); compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano