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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1614/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. COMI CLAUDIA, presso il cui studio sito in VIA SALVEMINI, 1/B
20097 SAN DONATO MILANESE è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito CP_1 C.F._2
e difeso dell'avv. COMI CLAUDIA, presso il cui studio sito in VIA SALVEMINI, 1/B 20097 SAN
DONATO MILANESE è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nata il [...] e , nata il [...] e Per_1 Per_2 Persona_3
nato il [...], maggiorenni economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 10.02.2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.7033/2012, emessa in data 09.05.2012 dal Tribunale di Milano, già riformata dal decreto di modifica del 23.01.2019, n. cron.1672/2019, pubblicato il 25.01.2019; in particolare, dando atto che anche il figlio si era reso economicamente indipendente, chiedevano di accogliere le Per_3 condizioni congiunte indicate in ricorso e di seguito riportate:
“• Preso atto che il figlio delle parti, nato a [...] il [...], di anni 24, è Persona_3 economicamente indipendente ed autosufficiente da circa sei anni,
• Dichiarare che nessuna somma è più dovuta dal sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento e a titolo di spese straordinarie per il figlio e, per l'effetto, revocare Persona_3 ogni obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti del figlio , di cui alla Per_3 Per_3 sentenza di divorzio n. 7033/2012, riconfermato dal decreto n.1672/2019, e ciò con decorrenza dalla data della emananda sentenza.
• Dare atto che la signora dichiara di nulla avere più a pretendere dal sig. a CP_1 Per_3 titolo di mantenimento e spese straordinarie per il figlio a fare data dalla sentenza. Persona_3
• Spese del presente procedimento a carico del sig. ” Per_3
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere poste a carico del sig. atteso Per_3
l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.7033/2012, emessa in data 09.05.2012 dal
Tribunale di Milano, già riformata dal decreto di modifica del 23.01.2019, n. cron.1672/2019, pubblicato il 25.01.2019:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva,
da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) pone le spese di lite a carico di . Parte_1
Pagina 2 Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
10/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. COMI CLAUDIA, presso il cui studio sito in VIA SALVEMINI, 1/B
20097 SAN DONATO MILANESE è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito CP_1 C.F._2
e difeso dell'avv. COMI CLAUDIA, presso il cui studio sito in VIA SALVEMINI, 1/B 20097 SAN
DONATO MILANESE è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nata il [...] e , nata il [...] e Per_1 Per_2 Persona_3
nato il [...], maggiorenni economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 10.02.2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.7033/2012, emessa in data 09.05.2012 dal Tribunale di Milano, già riformata dal decreto di modifica del 23.01.2019, n. cron.1672/2019, pubblicato il 25.01.2019; in particolare, dando atto che anche il figlio si era reso economicamente indipendente, chiedevano di accogliere le Per_3 condizioni congiunte indicate in ricorso e di seguito riportate:
“• Preso atto che il figlio delle parti, nato a [...] il [...], di anni 24, è Persona_3 economicamente indipendente ed autosufficiente da circa sei anni,
• Dichiarare che nessuna somma è più dovuta dal sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento e a titolo di spese straordinarie per il figlio e, per l'effetto, revocare Persona_3 ogni obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti del figlio , di cui alla Per_3 Per_3 sentenza di divorzio n. 7033/2012, riconfermato dal decreto n.1672/2019, e ciò con decorrenza dalla data della emananda sentenza.
• Dare atto che la signora dichiara di nulla avere più a pretendere dal sig. a CP_1 Per_3 titolo di mantenimento e spese straordinarie per il figlio a fare data dalla sentenza. Persona_3
• Spese del presente procedimento a carico del sig. ” Per_3
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere poste a carico del sig. atteso Per_3
l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 CP_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.7033/2012, emessa in data 09.05.2012 dal
Tribunale di Milano, già riformata dal decreto di modifica del 23.01.2019, n. cron.1672/2019, pubblicato il 25.01.2019:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva,
da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) pone le spese di lite a carico di . Parte_1
Pagina 2 Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3