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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa LE CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Rosalia La
AR (PEC: ) e UC AG Email_1
(PEC: ), con studio in Ferrara, via Argine Email_2
Ducale n. 12, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore attrice/opponente e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castelmassa (RO) via F.lli
Cervi n. 5, presso lo studio dell'avv. Beatrice Bimbatti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costtiuzione e risposta convenuta/opposta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2424/2023, emesso da questo
Tribunale in data 25/08/2023 su istanza di con il quale le era Controparte_1 pagina 1 di 11 stato ingiunto il pagamento della somma di €136.737,20 a titolo di corrispettivo per l'adempimento del contratto di subappalto del 31 maggio 2022, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: di aver Parte_1
stipulato un contratto - anch'esso di subappalto - con Controparte_2
per la realizzazione di alcune opere nell'ambito del cantiere per la
[...]
nuova costruzione di un immobile sito in Fiscaglia (FE), loc. Migliarino, via
Travaglio n. 45; che parte di tali opere sono state da subappaltate a Parte_1
nella specie le opere in cemento armato e quelle necessarie per la Controparte_1
realizzazione delle strutture;
che, in corso d'opera, “sono emerse criticità esecutive che hanno portato ad eseguire maggiori e diverse lavorazioni rispetto a quello previste sia nel contratto di subappalto tra e sia nel contratto tra quest'ultima e CP_1 Parte_1 CP_2
A ciò si è aggiunto l'ingente incremento dei prezzi che i materiali edili hanno subito nel 2022.
Ciò ha ovviamente comportato un aumento dei costi rispetto a quanto previsto in contratto, immediatamente segnalato da alla Direzione dei Lavori nominata da ...”; Parte_1 CP_2
che, in particolare, “sia pure con incredibile ritardo, la Direzione dei Lavori ha formulato le proprie osservazioni ritenendo riconoscibili lavorazioni ed oneri per soli 179.358,53, a fronte dei 237.548,48 richiesti da sulla base di quanto indicato da (doc. 3)”; Parte_1 CP_1
che, inoltre, terminate le opere, “in fase di collaudo delle stesse, la Direzione dei Lavori ha contestato, con mail del 12.12.2022 indirizzata anche a (doc. 4), la sussistenza CP_1
di un difetto di carattere strutturale, consistente in una lesione del calcestruzzo per distacco sulle armature in corrispondenza del pilastro centrale, nonché in una differenza nel solaio di copertura di circa 2 cm. tra la quota in gronda e quella in corrispondenza del detto pilastro centrale”; che “ , a quanto consta, si sarebbe recata in cantiere ed avrebbe eseguito gli CP_1
interventi richiesti dalla Direzione dei Lavori, ma -stante quanto si dirà in prosieguo tali interventi, evidentemente, non hanno risolto il problema, visto che ha contestato, in sede CP_2
giudiziale, il vizio ed il conseguente inadempimento”; che, invero, “… tenuto conto che il committente non aveva provveduto a saldare nemmeno l'importo previsto nel contratto di CP_2
subappalto con la detta società, qui opponente, ha avviato un'azione giudiziale per Parte_1
pagina 2 di 11 il recupero del proprio credito, concordando anche in questo caso le proprie iniziative giudiziali con . Ha quindi presentato ricorso con ingiunzione davanti al Tribunale di Ferrara, CP_1
che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo n. 426/2023, notificato a il CP_2
22.5.2023 (doc. 5)”; che avverso tale decreto ha proposto opposizione CP_2
“contestando la sussistenza di difetti nell'esecuzione delle opere, nonché l'entità delle somme richieste, corrispondenti a quanto vantato da nei confronti di (doc. 6)”; CP_1 Parte_1
che le contestazioni mosse da “visto quanto chiaramente affermato dalla CP_2
Cassazione circa la natura derivata del contratto di subappalto”, si riverberano “sul sottostante rapporto tra e , che, quindi, non può essere esaminato e definito Parte_1 CP_1
se prima non vengono decise le contestazioni mosse da nei confronti di con CP_2 Parte_1
riferimento ai lavori eseguiti da ”. CP_1
Ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio promosso davanti al Tribunale di Ferrara da nei confronti di in CP_2 Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo;
nel merito, previo espletamento di opportuna
CTU, di accertare l'inadempimento di per vizi delle opere eseguite Controparte_1
e comunque la non debenza delle somme richieste, revocando il decreto ingiuntivo n. 2424/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 25/08/2023.
Attivato il contraddittorio, ha contestato l'opposizione Controparte_1
avversaria, deducendo l'autonomia del contratto di subappalto rispetto a all'appalto principale e la conseguente inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c.; in ogni caso, l'insussistenza dei vizi eccepiti dall'opponente e la già completata attività di eliminazione delle problematiche lamentate.
Per tali ragioni ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle eccezioni e domande avversarie.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, la causa è pervenuta all'udienza del 1°/10/2025 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*** pagina 3 di 11 Tali i fatti controversi, nel merito l'opposizione va respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (così per tutte Cass. n. 25584 del
12/10/2018). ha prodotto copia del preventivo con cui – Controparte_1 Parte_1
come da lei espressamente ammesso anche nel presente giudizio – subappaltava l'esecuzione di opere strutturali per demolizione e nuova costruzione di un edificio sito in Fiscaglia (FE), loc. Migliarino, via Travaglio n. 45 (cfr. all. sub doc.
5 “primo preventivo” alla comparsa); l'offerta del 10/05/2022 (sottoscritta) di revisione prezzi preventivati inizialmente (cfr. all. sub doc. 4 alla comparsa); un preventivo (sottoscritto) del 16/08/2022 per nuovi lavori di carpenteria (cfr. all. sub doc. 3 alla comparsa), che sono titolo del contendere ed ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento della controparte.
Peraltro, non è in discussione che le somme oggetto dell'intimazione non siano state versate.
Ne consegue che l'ingiungente (attrice sostanziale) ha dato prova esaustiva del titolo e scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, spettando al debitore di eccepire e dimostrare l'intervenuto pagamento, ad estinzione dell'obbligazione, ovvero altro fatto impeditivo/modificativo od estintivo, idoneo a paralizzare la pretesa avversaria
L'opponente non ha messo in dubbio l'inadempimento al contratto di subappalto (art. 115 c.p.c.), né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito che il pagina 4 di 11 committente principale, per il tramite Controparte_2
della Direzione dei Lavori, aveva riconosciuto lavorazioni ed oneri per soli
€179.358,53, a fronte dei €237.548,48 richiesti da sulla base di quanto Parte_1
indicato da e che contestando, anche in sede Controparte_1 CP_2
giudiziale, la sussistenza di difetti nell'esecuzione delle opere e l'entità delle somme richieste, “corrispondenti a quanto vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1
(doc. 6)”.
***
Orbene, le deduzioni fatte valere dall'opponente verso la convenuta non trovano adeguata prova nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata l'opposizione.
Invero, l'opposta ha assolto agli oneri di prova che incombevano sulla stessa ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio un preventivo predisposto da CP_1
espressamente riconosciuto da per l'esecuzione, in favore
[...] Parte_1
di quest'ultima, di un subappalto a misura, da cui emerge che un prezzo pari ad
€91.132,50 oltre iva;
un'offerta di revisione dei prezzi posti a base del “primo preventivo”, sottoscritta da da cui emerge un corrispettivo, pari ad Parte_1
€96.373,98, oltre iva;
un preventivo (sottoscritto) per i nuovi lavori a misura di carpenteria per un importo di €20.500,00 oltre iva.
Ha inoltre prodotto copia di due comunicazioni in cui si indica la necessità di utilizzare un camion con autogrù e di installare ponteggi (all. sub doc. 2 alla comparsa).
Che trattasi di un subappalto a misura emerge dall'esame della documentazione offerta in giudizio: il “primo preventivo” del 12/11/2021 (non contestato e, anzi, espressamente riconosciuto dall'odierna opponente) reca l'indicazione di “LAVORI A MISURA”; segue l'offerta del 10/05/2022
(sottoscritta da di revisione dei prezzi dei medesimi lavori a misura Parte_1
oggetto del “primo preventivo”; il preventivo (sottoscritto) del 16/08/2022 per pagina 5 di 11 nuovi lavori di carpenteria reca l'indicazione “Ogni variazione di misure può comportare la revisione della presente offerta”.
Diversamente dal contratto a corpo, l'appalto a misura prevede che il prezzo dell'opera sia calcolato in base alle quantità effettive di lavoro o materiali impiegati: il compenso è determinato applicando un prezzo unitario per ogni voce (ad esempio, metro quadro, metro cubo, ora di lavoro, pezzo realizzato) e moltiplicandolo per le quantità realmente eseguite.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, inoltre, il committente è estraneo rispetto al rapporto di subappalto intercorrente tra appaltatore e subappaltatore. Infatti, in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23633 del 28/09/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 15786 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n.
8853 del 05/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 17/02/2017; Sez. 2, Sentenza
n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5806 del 12/04/2012; Sez. 2,
Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).
Proprio per tali ragioni non può ravvedersi, nella documentazione versata in atti, la prova sufficiente dell'interpretazione che avrebbe dovuto essere provata dalla difesa opponente (convenuta sostanziale), giacché quest'ultima non ha prodotto, a corredo del fascicolo, nessun documento o altra prova consacrante un accordo sul pagamento del prezzo diverso da quello di cui ai preventivi e pagina 6 di 11 successive modifiche inter-partes, che subordini il pagamento a quanto effettivamente riconosciuto dal committente principale, ovvero all'esito dell'azione proposta dal committente verso l'appaltatore per i vizi dell'opera appaltata.
Va escluso, poi, che l'opponente abbia dato prova dei vizi delle lavorazioni subappaltate e, quindi, della consequenziale elisione, se non azzeramento, della pretesa relativa al corrispettivo, atteso che la contestazione relativa alle lavorazioni subappaltate a è effettuata apoditticamente, Controparte_1
semplicemente richiamando l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da in diverso e separato giudizio, senza la minima CP_2
indicazione di inadempimenti specifici a carico di Controparte_1
A ben vedere, infatti, nelle controversie in materia di appalto e di contratti d'opera è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando
– in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Al riguardo, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da in diverso e separato giudizio, prodotto da parte attrice, non CP_2
soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. La giurisprudenza
è assolutamente consolidata in tale senso (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia
7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib. Velletri 18.6.2019; Trib. Roma
20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib. Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli
13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Tale tecnica espositiva è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite – ossia le pagina 7 di 11 dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti Cass., Sez.
Un., 8077/2012).
Tantomeno risulta che, nel corso dei lavori, parte opponente abbia contestato alla subappaltatrice la presenza di vizi e difetti, ad eccezione della mail del 12/12/2022, prodotta da parte opponente sub doc.
4. Emerge, però, dalle stesse allegazioni di parte opponente che , a quanto consta, si sarebbe recata CP_1
in cantiere ed avrebbe eseguito gli interventi richiesti dalla Direzione dei Lavori”, salvo poi eccepire, di nuovo del tutto apoditticamente, che “evidentemente, non hanno risolto il problema, visto che ha contestato, in sede giudiziale, il vizio ed il conseguente CP_2
inadempimento”. L'allegazione contenuta in citazione di nuovo riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, nonché frutto di una valutazione unilaterale dell'attrice e non più verificabile.
Già questi elementi valgono da soli a far ritenere infondata l'opposizione.
Invero, la genericità delle allegazioni di parte opponente, se da un lato esclude la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., dall'altro lato espone l'attrice alle preclusioni assertive e alle conseguenze derivanti dalla carenza di allegazione imposta dagli articoli 99 e 115 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie relative.
***
In conclusione, respinte tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti di l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo per l'importo di €136.737,20 oltre agli interessi di cui al D.lgs. 231/2002. pagina 8 di 11 Invero, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal
D.lgs. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del D.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.
Ai sensi del citato art. 4, D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Periodo di pagamento che, nel caso di specie, non può superare il termine di “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
***
Parte opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la pagina 9 di 11 necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
***
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€52.001,00 a €260.000,00) per la fase di studio e introduttiva e con riferimento ai valori minimi per la fase istruttoria e decisionale (senza istruttori orale e con deposito di note conclusive), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Cassazione
(sent. 07/02/2006, n. 2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ.
22/03/2007, n.6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA”
(Cass. 22/05/2007, n. 11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n.
7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA pagina 10 di 11 – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera
“partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 2424/2023, emesso dal Tribunale di Monza in data 25/08/2023 in favore di e lo dichiara definitivamente Controparte_1
esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in €6.399,40, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e Controparte_1
C.P.A. come per legge.
31/10/2025 il giudice
LE CI
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