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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1560/2024 introdotto con atto di citazione
15.10.2024
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avvocato Marco C.F._2
Sgroi del foro di Piacenza, con domicilio fisico in 40123 Bologna,
Piazza Galileo, 4, presso l'avvocato Sandro Mainardi del foro di Bologna
e con domicilio digitale alla p.e.c. dell'Avv. Marco Sgroi,
Email_1 appellanti
CONTRO
( rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Giorgio Reggiani ed Annalisa Reggiani del Foro di Piacenza e domiciliato in Piacenza via Borghetto 2H appellato
E, CONTRO
( , CP_2 C.F._3 CP_3
( , entrambi in qualità di figli ed eredi legittimi di C.F._4
deceduto a Parma il 10 luglio 2005, Persona_1 CP_4
( ) e ( , C.F._5 CP_5 CodiceFiscale_6 entrambe in qualità di figlie ed eredi legittime del defunto Persona_2 deceduto a LLAT (Pc) il 20 marzo 2017, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Losi del Foro di Bologna, con Studio in via Siepelunga 7, il quale difensore dichiara, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
t> o al numero di fax 051/5884174 Email_2 Email_3 appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza non definitiva n. 626/2024 del
26.7.2024 Tribunale di Piacenza
Conclusioni parte appellante in totale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Civile di
Piacenza n. 626/2024, pronunziata nella causa n. 2142/2023 RG, pubblicata il 26.7.2024, respingere la domanda formulata dagli attori in primo grado SI.ri (nato a [...] – PC, il CP_2
17.9.1952, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc.
, (nata a [...] – PC, il C.F._3 CP_3
18.10.1955, ivi residente in loc. Costa Scaramuzza di Vigolo Marchese, cod. fisc. , (nata a [...] – C.F._4 CP_4
PC, il 17.11.1953, ivi residente in strada Bacedasco, 5, cod. fisc.
) e (nata a [...] – PC, il C.F._5 CP_5
2.4.1955, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc.
, nelle già illustrate qualità, odierni appellati, C.F._7 perché inammissibile, improcedibile, lesiva del principio del ne bis in idem, infondata, non provata, temeraria e defatigatoria, e, comunque, per le ragioni tutte svolte in esposto;
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza:
-di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la sentenza Trib.
Piacenza 26.7.2024 n. 6262, repertorio n. 724/2024, trascritta in data
12.9.2024, relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di
LLAT (PC) attualmente contraddistinto al Catasto Terreni del pag. 2/12 ridetto Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e
199;
-di revocare, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., trascritta in data 13.03.2017, e la conseguente sentenza Tribunale di Piacenza n. 387/2023, trascritta in data 26.10.2023 al Reg. gen. n. 15274 e al Reg. part. n. 11494, anch'essa relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di LLAT
(PC) attualmente contraddistinto al locale Catasto Terreni del ridetto
Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 184,
186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e 199.
Condannando altresì i predetti attori in primo grado SI.ri CP_2
(nato a [...] – PC, il 17.9.1952, ivi residente in strada
[...]
Bacedasco, 1, cod. fisc. , (nata a C.F._3 CP_3
LLAT – PC, il 18.10.1955, ivi residente in loc. Costa
Scaramuzza di Vigolo Marchese, cod. fisc. , C.F._4 CP_4
(nata a [...] – PC, il 17.11.1953, ivi residente in strada
[...]
Bacedasco, 5, cod. fisc. ) e (nata a C.F._5 CP_5
LLAT – PC, il 2.4.1955, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc. , per le ragioni tutte indicate in esposto, C.F._7 in solido fra loro, al risarcimento in favore dei convenuti SI.ri e dei danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ., da liquidarsi Pt_2 Pt_1 come ivi disposto e, in particolare, in ogni ipotesi di loro con -danna alla rifusione delle spese ex art. 91 Cod. Proc. Civ., come e nei termini di cui al comma terzo del ridetto art. 96 Cod. Proc. Civ.; con vittoria delle competenze e delle spese legali del giudizio di primo grado e, in ogni caso, del presente.
Conclusioni del Comune
Rigettare l'appello; con vittoria di spese.
Conclusioni parte appellata CP_2
pag. 3/12 Confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 626/2024 del 26.7.2024 il Tribunale di
Piacenza, premesso che “con atto di citazione ritualmente notificato,
e in qualità di figli ed eredi legittimi del CP_2 CP_3 defunto ed hanno convenuto in Persona_1 CP_4 CP_5 giudizio ed nonché il Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato Controparte_1 inefficace il trasferimento per aggiudicazione del fondo c.d.
“Monterosso”, sito nel Comune di LLAT (PC), contraddistinto al locale Catasto Terreni al foglio 38, mappali 65, 84, 85 , 91, 93, 94,
95, 96, 97, 184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38, mappali 198 e 199, avvenuto in favore di ed Parte_1 Pt_2 in data 24.08.2002 a seguito di pubblico incanto e che fosse
[...] dichiarato, ex art. 8 della L. n. 590 del 26.05.1965, il trasferimento di tale complesso immobiliare in loro favore, che ciò perché almeno dal
1942 e TR ZI avevano condotto quali coltivatori diretti Persona_1 il podere indicato che 21.7.1969 era stato sottoscritto altro contratto con la proprietà”, che “in vigenza di quel contratto, nell'anno 1994, con accordo ex art. 45 della L. n. 203 del 03.05.1982, le parti regolavano separatamente la conduzione dei mappali 92, 93, 94 e 187 (di ha
8.47.80, pari a pp. 111 circa), fissando, in deroga, la scadenza del rapporto al 10.11.2000”, che “nel 2002 la precedente proprietà aveva messo in vendita il compendio che i conduttori il 21.9.2002 avevano chiesto di esercitare la prelazione agraria ex art. 8 legge n. 590/1965”, che del contenzioso avviato si occupava anche la Sezione agraria della
Corte d'Appello di Bologna che, con la sentenza n. 385/2016 del
5.5.2016, rigettava la richiesta di rilascio del fondo promossa dal
Comune di LLAT (attuale proprietario), perché i signori CP_2 conducevano legittimamente i mappali del fondo nn. 65 e 95 del foglio pag. 4/12 38, che “il Consiglio Comunale, con atto n. 25 del 28.09.2016, adottava la delibera di alienazione del fondo in loro favore, fissando, quale prezzo, la somma di € 283.886,72, corrispondente a quella di aggiudicazione dell'asta, che provvedevano subito a versare”, che, però,
“nel marzo 2017, ed aggiudicatari Parte_1 Parte_2 dell'asta nel 2002, proponevano domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti del ” e che “in data 27.06.2023, il Tribunale Controparte_1 di Piacenza pronunciava la sentenza n. 387/2023, con cui definiva il suddetto giudizio accogliendo la domanda proposta e trasferendo agli odierni convenuti la piena proprietà del fondo c.d. “Monterosso”, che avviata la presente controversia gli attuali appellanti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, che alla luce della documentazione in atti, “accertata la mancata comunicazione della vendita agli affittuari coltivatori, ciò che ha impedito loro di esercitare il diritto di prelazione, vi è da ritenere che, con la presente azione, questi ultimi abbiamo validamente esercitato il retratto contro gli acquirenti, peraltro entro l'anno dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Piacenza n. 387/2023, resa ex art. 2932 c.c.., statuiva l'inefficacia del trasferimento del bene a e Parte_1 Parte_2 dichiarava avvenuto il trasferimento a favore di CP_2 CP_3
e per il prezzo già pagato, dava gli
[...] CP_4 CP_5 ulteriori provvedimenti e disponeva la prosecuzione della causa.
Con atto di citazione 15.10.2024 ed Parte_3 Parte_4 impugnavano la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.
Lamentavano la violazione della regola del ne bis in idem per effetto della sentenza del Tribunale di Piacenza, pronunciata ex art. 2932 cc., il
27.6.2023 nei confronti degli attuali appellati.
Lamentavano l'erronea affermazione secondo cui per i mappali nn. 65 e
95 vi era stata proroga del contratto 21.7.1969.
pag. 5/12 Lamentavano l'inammissibilità de retratto, poichè i convenuti erano decaduti dalla prelazione.
Lamentavano che i terreni detenuti dai convenuti (bosco) non avrebbero legittimato l'esercizio della prelazione.
Lamentavano l'erroneo ordine di trascrizione della sentenza e la mancata condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente citati si costituivano i convenuti chi edendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza 9.9.2025
Motivi della decisione
La questione preliminare di rito appare fondata.
Con l'atto d'intervento formulato ex art. 105 c.p.c. il 16.9.2017
ed ricordato che il 24.8.2002 CP_2 CP_4 CP_5 la proprietà aveva messo in vendita il fondo come libero e che il
21.9.2002, ritenendo di essere ancora affittuari degli altri terreni avevano inviato la richiesta di prelazione agraria, che il 28.9.2016 il
Consiglio Comunala di LLAT aveva deliberato la vendita a loro favore, che l'azione intrapresa ex art. 2932 cc. da Parte_1 ed era del tutto infondata, chiedevano il rigetto della Parte_2 relativa domanda.
Intervento, in tutta evidenza, adesivo dipendente rispetto alla richiesta di rigetto della domanda attorea da parte del Domanda attorea che, CP_1 prendendo le mosse dal dato definitivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 385/2016, la quale secondo i proponenti aveva accertato l'assenza di qualunque contratto di affitto agrario in capo ai e di qualunque prelazione agraria, chiedeva al Tribunale di CP_2 statuire ex art. 2932 cc.
Occorre subito ricordare che “l'intervento da questa norma previsto consente l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri e costituisce uno dei modi con cui si attua il litisconsorzio facoltativo successivo” (in questo modo il terzo acquisisce la qualità di pag. 6/12 parte e il giudicato si estenderà a lui, cfr. Cass. 10.1.2014 n. 364 a spiegazione che l'intervento è a tutela di un interesse giuridico del terzo).
Ciò premesso, la sentenza n. 387/2023 che pronunciava su tale domanda con l'intervento dei convenuti precisava “In particolare, non può CP_6 ritenersi che il giudicato – che copre il dedotto e il deducibile – determini il riconoscimento di un diritto di prelazione a suo tempo mai esercitato dai ZI (come già riconosciuto dal Tribunale di Piacenza nella sentenza predetta): quando la Corte d'Appello evidenzia come i
“hanno inteso fare riferimento ad un affitto esercitato CP_2 concretamente ed ancora in corso e non ad una occupazione di mero fatto” lo fa dopo aver chiarito che essi erano in errore, nutrendo
l'erroneo convincimento della vigenza o ultrattività del contratto del
1969, espressamente sconfessate dalla Corte nella sua ampia ed esaustiva motivazione circa l'esclusione di quei mappali dal secondo contratto e dunque l'efficacia novativa dello stesso anche, e forse soprattutto, in considerazione della natura non agraria dei mappali in questione, boschivi. Non potendosi certo ritenere che il contratto del
1969, superato da quello del 1994 per una porzione del fondo, potesse sopravvivere limitatamente ai mappali esclu si: è un ragionamento che non ha molto senso. Non si comprende infatti perché mai le parti dovessero sentire l'esigenza di disciplinare la sorte di singoli beni, ai quali hanno inteso con tutta evidenza restringere il contratto di affitto agrario, per poi smentirsi (e infatti la Corte, puntualmente, coglie tale rilievo evocando l'istituto della simulazione) ritenendo (secondo la tesi degli intervenuti e del ultrattivo o comunque prorogato il CP_1 contratto del 1969 perché formalmente non disdettato. Un c ontratto, dunque che proseguirebbe senza un titolo formale (scaduto), senza un rinnovo (dunque contra legem), senza facta concludentia (al di là dell'animus possidendi), e nonostante la contraria manifestazione di volontà sopravvenuta per alcune parti del fondo (oggetto del contratto pag. 7/12 del 1994): in una “zona grigia” (più che “zona bianca” come prospettata dagli attori) che sul piano teorico -dogmatico appare di difficile inquadramento. La legittimità della signoria sulla res discende
o da un titolo formale, o da comportamenti concludenti conformi al contenuto del diritto rivendicato;
quindi o c'è un titolo (formale o apparente), o non c'è: tertium non datur. In ogni caso, anche a voler superare – e non si vede come – tali profili, emerge in atti il rilievo della infondatezza nel merito della domanda di accertamento del (la validità ed efficacia dell'atto di esercizio del) diritto di prelazione sostanzialmente prospettata da parte dei essendo documentato e CP_2 non contestato che la relativa dichiarazione risalga al 16.9.2002, il trimestre per l'esercizio (art. 8 della L. 590/1965) è scaduto il
16.12.2002 dunque ben prima della proposizione di qualsiasi iniziativa giudiziale (la prima, quella definita con sentenza n. 717/2007 del
Tribunale di Piacenza, è stata promossa con citazione del 27.12.2002), sicché risulta inequivocabilmente documentata la decadenza da ogni prelazione. Pur con il massimo sforzo diligente sul piano ermeneutico, questo Giudice non riesce davvero a comprendere quale sia la fonte del titolo di proprietà che si sarebbe consolidato in capo ai che si CP_2 sono visti rigettare una domanda di usucapione, che è stato accertato definitivamente abbiano occupato sine titulo la porzione di fondo rivendicata dagli odierni attori, e che dovrebbero – a loro dire – oggi risultare immuni alle statuizioni giudicate favorevoli agli attori aggiudicatari”.
Ne deriva che la sentenza, definitiva e mai impugnata dagli interessati
(se sarebbe stato possibile farlo, è altra questione), ha definito la vicenda nei confronti di tutte le parti, escludendo la possibilità per i di avvalersi della prelazione e dei suoi effetti. CP_2
Sotto questo profilo la sentenza oggi impugnata non contiene una motivazione convincente, limitandosi ad affermare che era stato spiegato CP_
“ (da un lato) un intervento adesivo dipendente di CP_2
pag. 8/12 ed i quali si limitavano a chiedere il CP_2 CP_4 CP_5 rigetto della domanda;
dall'altro, che gli effetti della sentenza ex art.
2932 c.c. (avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare in favore dei convenuti alla luce dell'esito del pubblico incanto del 2002) non possono pregiudicare l'esercizio del diritto ex art. 8 della L. n. 590/1965, la cui operatività consiste nel consentire all'affittuario coltivatore diretto di sostituirsi, a parità di condizioni, all'acquirente di un fondo agricolo. Da quest'ultimo punto di vista, si può affermare, anzi, che il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. costituisca il presupposto legittimante la presente azione, che mira all'accertamento della sussistenza del diritto di prelazione esercitato dagli attori. L'eccezione svolta da Pt_1 ed deve, quindi, essere rigettata”.
[...] Parte_2
Il che non è, poiché la statuizione della sentenza n. 387/2023 precisa come la prelazione non sia affatto possibile e, perciò, la esclude, ricostruendo la vicenda anche alla luce della sentenza n. 385/2016 della
Corte d'Appello di Bologna, Sezione agraria. Con il che tutto il ragionamento che fa il Tribunale nella sentenza oggi impugnata perde valore, perché tutte e le stesse questioni sono comprese dal giudicato del
2023.
L'affermazione fatta dalla sentenza impugnata secondo cui “giova precisare che, benché il suddetto giudicante abbia escluso la sussistenza del diritto di prelazione in capo agli odierni attori, pronunciandosi incidentalmente sull'inesistenza del contratto di affitto al momento dell'asta, il thema decidendum della causa ex art. 2932 c.c., promossa da ed solamente nei confronti del Parte_1 Parte_2
, non anche di Controparte_1 CP_2 CP_3 ed non comprendeva la suddetta questione, in CP_4 CP_5 quanto non era stata formulata alcuna domanda in ordine ai diritti di prelazione/riscatto agrari, ragione per la quale difficilmente può ritenersi che, sulla questione, sia sceso un qualche giudicato” è in pag. 9/12 conflitto con l'affermazione per cui “Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per “petitum” e “causa petendi” da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione.”
(cfr. Cass. 11.1.2024 n. 1259 e giurisprudenza ivi citata.).
Nel caso, dunque, è erroneo ritenere che non si sia formato il giudicato poiché nessuna specifica domanda (relativa alla posizione veniva CP_2 proposta, atteso che già l'atto di citazione del Parte_5
9.3.2017 poneva bene in evidenza tra le circostanze allegate la richiesta di accertamento della mancanza di qualunque diritto in capo ai CP_2
Non solo, ma la stessa comparsa di costituzione del precisava CP_1 che “così riassunto il lungo iter processuale, si tratta ora di verificare se la decisione assunta dal in esito alla Controparte_1 conoscenza della decisione resa dalla Corte d'Appello il 5.6.2016 di ritenere legittimamente esercitato a suo tempo dai Signori il diritto CP_2 di prelazione sul fondo oggetto d'asta sia stata correttamente assunta”, precisando poi ed anche che “ed è in adesione alle argomentazioni qui evidenziate che il prendendo atto della Controparte_1
pag. 10/12 accertata (dalla Corte) appartenenza dei mappali 65 e 95 al contratto
d'affitto risalente al 1969 mai disdettato e quindi vigente all'epoca dell'incanto e della conseguente qualità dei Signori di affittuari di CP_2 tale mappale all'epoca dell'incanto e dell'avvenuto esercizio da parte dei medesimi del diritto di prelazione loro spettante in forza di tale qualità, si è determinato al riconoscimento di tale diritto e quindi all'assunzione della delibera”.
Cosicchè, la comparsa di intervento chiedeva proprio di accertare CP_2 il legittimo esercizio del diritto di prelazione, affermando che “
l'odierna lagnanza da parte dei signori e sulla Pt_1 Pt_2 mancata prova dei presupposti per l'esercizio della prelazione, appare del tutto strumentale e defatigatoria…”(così, a pag. 6 e a pag 7), tanto da concludere “la Corte è stata chiara: i signori rifere ndosi al CP_2 contratto del 1969 ancora in corso, hanno legittimamente esercitato la prelazione”.
In sintesi, dunque, la questione del “diritto” dei convenuti non è CP_2 affatto questione estranea al giudicato, ma questione connessa intimamente, attraverso le affermazioni e le allegazioni fatte, all'oggetto della statuizione (cioè quello che la Cassazione supra citata esprime col dire “costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti”).
La scelta processuale di intervenire nella causa promossa dagli odierni attori, come tutte le scelte processuali implicava l'assunzione del rischio del giudicato sulla propria ( posizione ed è inutile affermare, oggi, CP_2 che la statuizione ex art. 2932 cc. costituisce la premessa per la prelazione, perché il Tribunale di Piacenza nel 2023, affermando l'applicazione della norma del codice civile richiamata, negava che ed potessero CP_2 CP_4 CP_3 CP_5 avvalersi della prelazione. pag. 11/12 L'alternativa sarebbe quella di un inammissibile conflitto di giudicati.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva Tribunale di Piacenza pubblicata il 26.7.2024, rigetta la domanda formulata dagli attori in primo grado CP_2 CP_3
e perché inammissibile;
[...] CP_4
-ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza:
-di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la sentenza Trib.
Piacenza 26.7.2024 n. 6262, repertorio n. 724/2024, trascritta in data
12.9.2024, relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di
LLAT (PC) attualmente contraddistinto al Catasto Terreni del ridetto Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e
199;
-condanna e al pagamento delle CP_2 CP_3 CP_4 spese di lite liquidate in complessivi euro 8.600 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge;
-compensa le spese tra e ed il CP_2 CP_3 CP_4
. Controparte_1
Bologna, lì 9 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 12/12
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1560/2024 introdotto con atto di citazione
15.10.2024
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avvocato Marco C.F._2
Sgroi del foro di Piacenza, con domicilio fisico in 40123 Bologna,
Piazza Galileo, 4, presso l'avvocato Sandro Mainardi del foro di Bologna
e con domicilio digitale alla p.e.c. dell'Avv. Marco Sgroi,
Email_1 appellanti
CONTRO
( rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Giorgio Reggiani ed Annalisa Reggiani del Foro di Piacenza e domiciliato in Piacenza via Borghetto 2H appellato
E, CONTRO
( , CP_2 C.F._3 CP_3
( , entrambi in qualità di figli ed eredi legittimi di C.F._4
deceduto a Parma il 10 luglio 2005, Persona_1 CP_4
( ) e ( , C.F._5 CP_5 CodiceFiscale_6 entrambe in qualità di figlie ed eredi legittime del defunto Persona_2 deceduto a LLAT (Pc) il 20 marzo 2017, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Losi del Foro di Bologna, con Studio in via Siepelunga 7, il quale difensore dichiara, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
t> o al numero di fax 051/5884174 Email_2 Email_3 appellati
Oggetto: impugnazione della sentenza non definitiva n. 626/2024 del
26.7.2024 Tribunale di Piacenza
Conclusioni parte appellante in totale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale Civile di
Piacenza n. 626/2024, pronunziata nella causa n. 2142/2023 RG, pubblicata il 26.7.2024, respingere la domanda formulata dagli attori in primo grado SI.ri (nato a [...] – PC, il CP_2
17.9.1952, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc.
, (nata a [...] – PC, il C.F._3 CP_3
18.10.1955, ivi residente in loc. Costa Scaramuzza di Vigolo Marchese, cod. fisc. , (nata a [...] – C.F._4 CP_4
PC, il 17.11.1953, ivi residente in strada Bacedasco, 5, cod. fisc.
) e (nata a [...] – PC, il C.F._5 CP_5
2.4.1955, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc.
, nelle già illustrate qualità, odierni appellati, C.F._7 perché inammissibile, improcedibile, lesiva del principio del ne bis in idem, infondata, non provata, temeraria e defatigatoria, e, comunque, per le ragioni tutte svolte in esposto;
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza:
-di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la sentenza Trib.
Piacenza 26.7.2024 n. 6262, repertorio n. 724/2024, trascritta in data
12.9.2024, relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di
LLAT (PC) attualmente contraddistinto al Catasto Terreni del pag. 2/12 ridetto Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e
199;
-di revocare, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., trascritta in data 13.03.2017, e la conseguente sentenza Tribunale di Piacenza n. 387/2023, trascritta in data 26.10.2023 al Reg. gen. n. 15274 e al Reg. part. n. 11494, anch'essa relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di LLAT
(PC) attualmente contraddistinto al locale Catasto Terreni del ridetto
Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 184,
186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e 199.
Condannando altresì i predetti attori in primo grado SI.ri CP_2
(nato a [...] – PC, il 17.9.1952, ivi residente in strada
[...]
Bacedasco, 1, cod. fisc. , (nata a C.F._3 CP_3
LLAT – PC, il 18.10.1955, ivi residente in loc. Costa
Scaramuzza di Vigolo Marchese, cod. fisc. , C.F._4 CP_4
(nata a [...] – PC, il 17.11.1953, ivi residente in strada
[...]
Bacedasco, 5, cod. fisc. ) e (nata a C.F._5 CP_5
LLAT – PC, il 2.4.1955, ivi residente in strada Bacedasco, 1, cod. fisc. , per le ragioni tutte indicate in esposto, C.F._7 in solido fra loro, al risarcimento in favore dei convenuti SI.ri e dei danni ex art. 96 Cod. Proc. Civ., da liquidarsi Pt_2 Pt_1 come ivi disposto e, in particolare, in ogni ipotesi di loro con -danna alla rifusione delle spese ex art. 91 Cod. Proc. Civ., come e nei termini di cui al comma terzo del ridetto art. 96 Cod. Proc. Civ.; con vittoria delle competenze e delle spese legali del giudizio di primo grado e, in ogni caso, del presente.
Conclusioni del Comune
Rigettare l'appello; con vittoria di spese.
Conclusioni parte appellata CP_2
pag. 3/12 Confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 626/2024 del 26.7.2024 il Tribunale di
Piacenza, premesso che “con atto di citazione ritualmente notificato,
e in qualità di figli ed eredi legittimi del CP_2 CP_3 defunto ed hanno convenuto in Persona_1 CP_4 CP_5 giudizio ed nonché il Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato Controparte_1 inefficace il trasferimento per aggiudicazione del fondo c.d.
“Monterosso”, sito nel Comune di LLAT (PC), contraddistinto al locale Catasto Terreni al foglio 38, mappali 65, 84, 85 , 91, 93, 94,
95, 96, 97, 184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38, mappali 198 e 199, avvenuto in favore di ed Parte_1 Pt_2 in data 24.08.2002 a seguito di pubblico incanto e che fosse
[...] dichiarato, ex art. 8 della L. n. 590 del 26.05.1965, il trasferimento di tale complesso immobiliare in loro favore, che ciò perché almeno dal
1942 e TR ZI avevano condotto quali coltivatori diretti Persona_1 il podere indicato che 21.7.1969 era stato sottoscritto altro contratto con la proprietà”, che “in vigenza di quel contratto, nell'anno 1994, con accordo ex art. 45 della L. n. 203 del 03.05.1982, le parti regolavano separatamente la conduzione dei mappali 92, 93, 94 e 187 (di ha
8.47.80, pari a pp. 111 circa), fissando, in deroga, la scadenza del rapporto al 10.11.2000”, che “nel 2002 la precedente proprietà aveva messo in vendita il compendio che i conduttori il 21.9.2002 avevano chiesto di esercitare la prelazione agraria ex art. 8 legge n. 590/1965”, che del contenzioso avviato si occupava anche la Sezione agraria della
Corte d'Appello di Bologna che, con la sentenza n. 385/2016 del
5.5.2016, rigettava la richiesta di rilascio del fondo promossa dal
Comune di LLAT (attuale proprietario), perché i signori CP_2 conducevano legittimamente i mappali del fondo nn. 65 e 95 del foglio pag. 4/12 38, che “il Consiglio Comunale, con atto n. 25 del 28.09.2016, adottava la delibera di alienazione del fondo in loro favore, fissando, quale prezzo, la somma di € 283.886,72, corrispondente a quella di aggiudicazione dell'asta, che provvedevano subito a versare”, che, però,
“nel marzo 2017, ed aggiudicatari Parte_1 Parte_2 dell'asta nel 2002, proponevano domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti del ” e che “in data 27.06.2023, il Tribunale Controparte_1 di Piacenza pronunciava la sentenza n. 387/2023, con cui definiva il suddetto giudizio accogliendo la domanda proposta e trasferendo agli odierni convenuti la piena proprietà del fondo c.d. “Monterosso”, che avviata la presente controversia gli attuali appellanti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, che alla luce della documentazione in atti, “accertata la mancata comunicazione della vendita agli affittuari coltivatori, ciò che ha impedito loro di esercitare il diritto di prelazione, vi è da ritenere che, con la presente azione, questi ultimi abbiamo validamente esercitato il retratto contro gli acquirenti, peraltro entro l'anno dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Piacenza n. 387/2023, resa ex art. 2932 c.c.., statuiva l'inefficacia del trasferimento del bene a e Parte_1 Parte_2 dichiarava avvenuto il trasferimento a favore di CP_2 CP_3
e per il prezzo già pagato, dava gli
[...] CP_4 CP_5 ulteriori provvedimenti e disponeva la prosecuzione della causa.
Con atto di citazione 15.10.2024 ed Parte_3 Parte_4 impugnavano la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.
Lamentavano la violazione della regola del ne bis in idem per effetto della sentenza del Tribunale di Piacenza, pronunciata ex art. 2932 cc., il
27.6.2023 nei confronti degli attuali appellati.
Lamentavano l'erronea affermazione secondo cui per i mappali nn. 65 e
95 vi era stata proroga del contratto 21.7.1969.
pag. 5/12 Lamentavano l'inammissibilità de retratto, poichè i convenuti erano decaduti dalla prelazione.
Lamentavano che i terreni detenuti dai convenuti (bosco) non avrebbero legittimato l'esercizio della prelazione.
Lamentavano l'erroneo ordine di trascrizione della sentenza e la mancata condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente citati si costituivano i convenuti chi edendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza 9.9.2025
Motivi della decisione
La questione preliminare di rito appare fondata.
Con l'atto d'intervento formulato ex art. 105 c.p.c. il 16.9.2017
ed ricordato che il 24.8.2002 CP_2 CP_4 CP_5 la proprietà aveva messo in vendita il fondo come libero e che il
21.9.2002, ritenendo di essere ancora affittuari degli altri terreni avevano inviato la richiesta di prelazione agraria, che il 28.9.2016 il
Consiglio Comunala di LLAT aveva deliberato la vendita a loro favore, che l'azione intrapresa ex art. 2932 cc. da Parte_1 ed era del tutto infondata, chiedevano il rigetto della Parte_2 relativa domanda.
Intervento, in tutta evidenza, adesivo dipendente rispetto alla richiesta di rigetto della domanda attorea da parte del Domanda attorea che, CP_1 prendendo le mosse dal dato definitivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 385/2016, la quale secondo i proponenti aveva accertato l'assenza di qualunque contratto di affitto agrario in capo ai e di qualunque prelazione agraria, chiedeva al Tribunale di CP_2 statuire ex art. 2932 cc.
Occorre subito ricordare che “l'intervento da questa norma previsto consente l'ingresso di un terzo in una causa originariamente instaurata da altri e costituisce uno dei modi con cui si attua il litisconsorzio facoltativo successivo” (in questo modo il terzo acquisisce la qualità di pag. 6/12 parte e il giudicato si estenderà a lui, cfr. Cass. 10.1.2014 n. 364 a spiegazione che l'intervento è a tutela di un interesse giuridico del terzo).
Ciò premesso, la sentenza n. 387/2023 che pronunciava su tale domanda con l'intervento dei convenuti precisava “In particolare, non può CP_6 ritenersi che il giudicato – che copre il dedotto e il deducibile – determini il riconoscimento di un diritto di prelazione a suo tempo mai esercitato dai ZI (come già riconosciuto dal Tribunale di Piacenza nella sentenza predetta): quando la Corte d'Appello evidenzia come i
“hanno inteso fare riferimento ad un affitto esercitato CP_2 concretamente ed ancora in corso e non ad una occupazione di mero fatto” lo fa dopo aver chiarito che essi erano in errore, nutrendo
l'erroneo convincimento della vigenza o ultrattività del contratto del
1969, espressamente sconfessate dalla Corte nella sua ampia ed esaustiva motivazione circa l'esclusione di quei mappali dal secondo contratto e dunque l'efficacia novativa dello stesso anche, e forse soprattutto, in considerazione della natura non agraria dei mappali in questione, boschivi. Non potendosi certo ritenere che il contratto del
1969, superato da quello del 1994 per una porzione del fondo, potesse sopravvivere limitatamente ai mappali esclu si: è un ragionamento che non ha molto senso. Non si comprende infatti perché mai le parti dovessero sentire l'esigenza di disciplinare la sorte di singoli beni, ai quali hanno inteso con tutta evidenza restringere il contratto di affitto agrario, per poi smentirsi (e infatti la Corte, puntualmente, coglie tale rilievo evocando l'istituto della simulazione) ritenendo (secondo la tesi degli intervenuti e del ultrattivo o comunque prorogato il CP_1 contratto del 1969 perché formalmente non disdettato. Un c ontratto, dunque che proseguirebbe senza un titolo formale (scaduto), senza un rinnovo (dunque contra legem), senza facta concludentia (al di là dell'animus possidendi), e nonostante la contraria manifestazione di volontà sopravvenuta per alcune parti del fondo (oggetto del contratto pag. 7/12 del 1994): in una “zona grigia” (più che “zona bianca” come prospettata dagli attori) che sul piano teorico -dogmatico appare di difficile inquadramento. La legittimità della signoria sulla res discende
o da un titolo formale, o da comportamenti concludenti conformi al contenuto del diritto rivendicato;
quindi o c'è un titolo (formale o apparente), o non c'è: tertium non datur. In ogni caso, anche a voler superare – e non si vede come – tali profili, emerge in atti il rilievo della infondatezza nel merito della domanda di accertamento del (la validità ed efficacia dell'atto di esercizio del) diritto di prelazione sostanzialmente prospettata da parte dei essendo documentato e CP_2 non contestato che la relativa dichiarazione risalga al 16.9.2002, il trimestre per l'esercizio (art. 8 della L. 590/1965) è scaduto il
16.12.2002 dunque ben prima della proposizione di qualsiasi iniziativa giudiziale (la prima, quella definita con sentenza n. 717/2007 del
Tribunale di Piacenza, è stata promossa con citazione del 27.12.2002), sicché risulta inequivocabilmente documentata la decadenza da ogni prelazione. Pur con il massimo sforzo diligente sul piano ermeneutico, questo Giudice non riesce davvero a comprendere quale sia la fonte del titolo di proprietà che si sarebbe consolidato in capo ai che si CP_2 sono visti rigettare una domanda di usucapione, che è stato accertato definitivamente abbiano occupato sine titulo la porzione di fondo rivendicata dagli odierni attori, e che dovrebbero – a loro dire – oggi risultare immuni alle statuizioni giudicate favorevoli agli attori aggiudicatari”.
Ne deriva che la sentenza, definitiva e mai impugnata dagli interessati
(se sarebbe stato possibile farlo, è altra questione), ha definito la vicenda nei confronti di tutte le parti, escludendo la possibilità per i di avvalersi della prelazione e dei suoi effetti. CP_2
Sotto questo profilo la sentenza oggi impugnata non contiene una motivazione convincente, limitandosi ad affermare che era stato spiegato CP_
“ (da un lato) un intervento adesivo dipendente di CP_2
pag. 8/12 ed i quali si limitavano a chiedere il CP_2 CP_4 CP_5 rigetto della domanda;
dall'altro, che gli effetti della sentenza ex art.
2932 c.c. (avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare in favore dei convenuti alla luce dell'esito del pubblico incanto del 2002) non possono pregiudicare l'esercizio del diritto ex art. 8 della L. n. 590/1965, la cui operatività consiste nel consentire all'affittuario coltivatore diretto di sostituirsi, a parità di condizioni, all'acquirente di un fondo agricolo. Da quest'ultimo punto di vista, si può affermare, anzi, che il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. costituisca il presupposto legittimante la presente azione, che mira all'accertamento della sussistenza del diritto di prelazione esercitato dagli attori. L'eccezione svolta da Pt_1 ed deve, quindi, essere rigettata”.
[...] Parte_2
Il che non è, poiché la statuizione della sentenza n. 387/2023 precisa come la prelazione non sia affatto possibile e, perciò, la esclude, ricostruendo la vicenda anche alla luce della sentenza n. 385/2016 della
Corte d'Appello di Bologna, Sezione agraria. Con il che tutto il ragionamento che fa il Tribunale nella sentenza oggi impugnata perde valore, perché tutte e le stesse questioni sono comprese dal giudicato del
2023.
L'affermazione fatta dalla sentenza impugnata secondo cui “giova precisare che, benché il suddetto giudicante abbia escluso la sussistenza del diritto di prelazione in capo agli odierni attori, pronunciandosi incidentalmente sull'inesistenza del contratto di affitto al momento dell'asta, il thema decidendum della causa ex art. 2932 c.c., promossa da ed solamente nei confronti del Parte_1 Parte_2
, non anche di Controparte_1 CP_2 CP_3 ed non comprendeva la suddetta questione, in CP_4 CP_5 quanto non era stata formulata alcuna domanda in ordine ai diritti di prelazione/riscatto agrari, ragione per la quale difficilmente può ritenersi che, sulla questione, sia sceso un qualche giudicato” è in pag. 9/12 conflitto con l'affermazione per cui “Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi ed a quelli comportanti un mutamento del “petitum” e della “causa petendi”, fermo restando il requisito dell'identità delle persone. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per “petitum” e “causa petendi” da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione.”
(cfr. Cass. 11.1.2024 n. 1259 e giurisprudenza ivi citata.).
Nel caso, dunque, è erroneo ritenere che non si sia formato il giudicato poiché nessuna specifica domanda (relativa alla posizione veniva CP_2 proposta, atteso che già l'atto di citazione del Parte_5
9.3.2017 poneva bene in evidenza tra le circostanze allegate la richiesta di accertamento della mancanza di qualunque diritto in capo ai CP_2
Non solo, ma la stessa comparsa di costituzione del precisava CP_1 che “così riassunto il lungo iter processuale, si tratta ora di verificare se la decisione assunta dal in esito alla Controparte_1 conoscenza della decisione resa dalla Corte d'Appello il 5.6.2016 di ritenere legittimamente esercitato a suo tempo dai Signori il diritto CP_2 di prelazione sul fondo oggetto d'asta sia stata correttamente assunta”, precisando poi ed anche che “ed è in adesione alle argomentazioni qui evidenziate che il prendendo atto della Controparte_1
pag. 10/12 accertata (dalla Corte) appartenenza dei mappali 65 e 95 al contratto
d'affitto risalente al 1969 mai disdettato e quindi vigente all'epoca dell'incanto e della conseguente qualità dei Signori di affittuari di CP_2 tale mappale all'epoca dell'incanto e dell'avvenuto esercizio da parte dei medesimi del diritto di prelazione loro spettante in forza di tale qualità, si è determinato al riconoscimento di tale diritto e quindi all'assunzione della delibera”.
Cosicchè, la comparsa di intervento chiedeva proprio di accertare CP_2 il legittimo esercizio del diritto di prelazione, affermando che “
l'odierna lagnanza da parte dei signori e sulla Pt_1 Pt_2 mancata prova dei presupposti per l'esercizio della prelazione, appare del tutto strumentale e defatigatoria…”(così, a pag. 6 e a pag 7), tanto da concludere “la Corte è stata chiara: i signori rifere ndosi al CP_2 contratto del 1969 ancora in corso, hanno legittimamente esercitato la prelazione”.
In sintesi, dunque, la questione del “diritto” dei convenuti non è CP_2 affatto questione estranea al giudicato, ma questione connessa intimamente, attraverso le affermazioni e le allegazioni fatte, all'oggetto della statuizione (cioè quello che la Cassazione supra citata esprime col dire “costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti”).
La scelta processuale di intervenire nella causa promossa dagli odierni attori, come tutte le scelte processuali implicava l'assunzione del rischio del giudicato sulla propria ( posizione ed è inutile affermare, oggi, CP_2 che la statuizione ex art. 2932 cc. costituisce la premessa per la prelazione, perché il Tribunale di Piacenza nel 2023, affermando l'applicazione della norma del codice civile richiamata, negava che ed potessero CP_2 CP_4 CP_3 CP_5 avvalersi della prelazione. pag. 11/12 L'alternativa sarebbe quella di un inammissibile conflitto di giudicati.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva Tribunale di Piacenza pubblicata il 26.7.2024, rigetta la domanda formulata dagli attori in primo grado CP_2 CP_3
e perché inammissibile;
[...] CP_4
-ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Piacenza:
-di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la sentenza Trib.
Piacenza 26.7.2024 n. 6262, repertorio n. 724/2024, trascritta in data
12.9.2024, relativa al podere c.d. “Monterosso”, sito in Comune di
LLAT (PC) attualmente contraddistinto al Catasto Terreni del ridetto Comune al foglio 38, mappali 65, 84, 85, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
184, 186, 187, ed al locale Catasto Fabbricati al foglio 38 mappali 198 e
199;
-condanna e al pagamento delle CP_2 CP_3 CP_4 spese di lite liquidate in complessivi euro 8.600 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di legge;
-compensa le spese tra e ed il CP_2 CP_3 CP_4
. Controparte_1
Bologna, lì 9 settembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 12/12