Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7519 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07519/2025REG.PROV.COLL.
N. 06410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2022, proposto dalla signora IS OP, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Agata de' Goti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 2284/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e nessuno è presente per la parte e vista l’istanza di passaggio in decisione della parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IS OP ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere edili del Comune di Sant’Agata de’ Goti, del 9 maggio 2017, n. 25.
2. La demolizione riguarda le opere pertinenziali realizzate alla località Forcina consistenti in una struttura di circa mq 34,00 e con volumetria pari a circa 90 mc per la quale si deduce che sia stata adottata senza verificare sul piano tecnico che in relazione alla funzione e la destinazione delle opere non era richiesto il permesso a costruire, ma al massimo una denuncia di inizio attività, trattandosi di opere pertinenziali all’abitazione principale non comportanti alcun incremento del carico urbanistico e facilmente amovibili.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che l’opera aveva una cubatura di circa 90 mc adiacente al fabbricato principale e quindi costituente ampliamento volumetrico necessitante di permesso di costruire e che comunque non poteva essere considerata come opera pertinenziale in senso edilizio, né volume tecnico poiché non priva di autonomia funzionale.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo contesta la qualificazione dell’intervento edilizio come necessitante del permesso di costruire; si tratta, invece, di opere pertinenziali riconducibili alla tipologia edilizia di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia ovvero di opere al massimo qualificabili in termini di pertinenzialità, necessitanti del permesso di costruire solo laddove avuto riguardo alla struttura ed all’estensione dell’area occupata possa configurarsi una modifica dell’assetto urbanistico del territorio, così da far rientrare l’opera nel novero degli interventi di nuova costruzione.
In contrario si deduce che il manufatto in questione non ha legame fisso con il suolo ed inoltre le opere di legno integrano tutti i requisiti del volume tecnico. Pertanto, le opere contestate costituiscono senz'altro un intervento di manutenzione straordinaria, riguardante opere accessorie e pertinenziali al servizio di edifici preesistenti, non soggette pertanto a permesso di costruire.
4.2. Il secondo motivo lamenta la sussunzione della presunta illiceità nell’ambito dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 con impossibilità di applicare una sanzione pecuniaria come sarebbe avvenuto se si fosse trattato di trasformazioni abusive del territorio di minore impatto, soggette al regime abilitativo della D.I.A.
Inoltre l’ingiunzione di demolizione deve essere preceduta da un doveroso accertamento tecnico dell’ufficio sulla fattibilità dell’intervento di ripristino, senza che possa derivare il difetto di produzione, da parte dei ricorrenti, di controindicazioni alla demolizione, incombendo all’amministrazione l’onere di accertare i presupposti prescritti dalla legge per l’esercizio dei poteri da questa conferitile, a prescindere dall’apporto che in sede di partecipazione al procedimento gli interessati possano dare.
4.3. Il terzo motivo ritiene che il Comune avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico alla demolizione del manufatto; se l'inerzia della Pubblica Amministrazione si protrae troppo, la misura sanzionatoria della demolizione deve essere congruamente giustificata, proprio per l'affidamento venutosi a creare in capo all’interessato.
5. Il Comune di Sant’Agata de’ Goti non si è costituito in giudizio.
6. L’appello è infondato ed i motivi possono essere affrontati unitariamente.
6.1. Il manufatto del quale è stata ordinata la demolizione era stato oggetto nel 2016 di una richiesta di sanatoria paesaggistica che era stata negata dal Comune con atto che non è stato impugnato ed in conseguenza del quale l’appellante aveva affermato di voler procedere alla demolizione con nota del 2 febbraio 2017 richiesta che venne autorizzata dal Comune.
Nell’ambito di un controllo sul territorio comunale condotto da personale dell’Ufficio tecnico unitamente ai Carabinieri Forestali, è emerso che la struttura non era stata demolita.
Pertanto l’ordine di demolizione è divenuto un atto necessitato dal momento che in assenza di sanatoria paesaggistica non era possibile valutare alcun tipo di sanatoria edilizia a prescindere dal titolo edilizio richiesto dal manufatto, che in ogni caso per il suo volume non poteva che essere il permesso di costruire.
La condotta dell’appellante esclude la sussistenza di qualsiasi affidamento tutelabile ed in ogni caso la senza 9/2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato esclude che la risalenza dell’abuso o la buona fede del proprietario siano influenti quanto alla necessità di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione.
7. In mancanza di costituzione del Comune non vi è la necessità di disporre in materia di spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO