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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1540/2023, assunta in decisione all'udienza del
21.11.2024, promossa da:
P.I. in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, dott. , con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Facello (C.F. – pec: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del medesimo in Torino, Via S. Antonio da Padova n. 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante sig.ra , con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 110, CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Porceddu (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
e Luca Larosa (C.F. – Email_2 CodiceFiscale_3
pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Email_3
Genova, via Granello n. 5/9, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 4473/2023 del Tribunale di Torino - Sez. IV, R.G. 23379/2020, emessa e pubblicata il 10.11.2023 nel giudizio promosso dalla contro la Controparte_3 [...]
Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
In via Istruttoria:
Disporre la rinnovazione della CTU officiata in primo grado sull'immobile della
[...]
con conferimento del relativo incarico ad altro e diverso Controparte_3
professionista.
Nel Merito:
In totale riforma dell'appellata sentenza,
Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dalla in persona del legale rappresentante IG.ra Controparte_3 [...]
, nei confronti della per i sovraesposti CP_3 Controparte_1
motivi di appello, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta e per l'effetto,
Condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante IG.ra , alla restituzione delle somme ad essa pagate CP_3
con animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado per ciascuno dei motivi di gravame sopra esposti, somme pari ad € 134.450,00.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte.
2 per parte appellata, Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio ritenute:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_1
i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Rigettare nel merito l'appello proposto da per i motivi di Controparte_1
cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Riformare, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Torino n. 4473/2023 nella parte in cui compensa le spese di lite nella misura del 50% per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e conseguentemente e per l'effetto condannare al pagamento integrale delle spese legali di Controparte_1
primo grado nell'ammontare di € 21.155,00 oltre accessori o, in subordine, € 14.103,00 oltre accessori, dedotto quanto versato da in Controparte_1
adempimento spontaneo della sentenza, con distrazione delle spese in favore degli scriventi difensori, nonché al pagamento integrale delle spese di CTU.
Vinte le spese di lite anche del secondo grado, con distrazione delle stesse in favore degli scriventi difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, la Controparte_3
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, al fine Controparte_1
di sentire dichiarare l'operatività della polizza per eventi atmosferici stipulata con tale
Compagnia ed ottenere il pagamento dell'importo di €. 159.200,00.=, a titolo di indennizzo assicurativo, a fronte del danneggiamento dell'immobile utilizzato dalla società quale magazzino, avvenuto in seguito a nubifragio verificatosi in data 04 luglio
2018.
A sostegno della domanda risarcitoria, la esponeva di aver stipulato in data CP_3
12.07.2005 una polizza assicurativa con (divenuta poi che CP_5 CP_1
prevedeva diverse estensioni di garanzia, tra cui anche per gli allagamenti e fenomeni
3 atmosferici, con i massimali di € 400.000,00.=, per quanto riguardava il fabbricato ed €
500.000,00.=, per quanto riguardava le merci.
Esponeva sempre la società attrice che in data 04.07.2018 un nubifragio, con forte vento e grandine, aveva colpito la zona di Trofarello dove era sito l'immobile, causando danni ingenti alla copertura del capannone adibito a uso magazzino, danneggiando, a seguito dell'allagamento interno, una consistente parte della merce ivi stoccata.
Ricevuta la denuncia dell'evento dannoso occorso, la Compagnia aveva incaricato delle verifiche un tecnico (Arch. che aveva redatto una prima perizia. Persona_1
Insoddisfatta dalle risultanze della consulenza, la Compagnia aveva commissionato una nuova perizia, incaricando all'uopo altro operatore (New Europrogetti S.r.l.) a seguito della quale era stato ritenuto che l'evento dannoso non rientrasse nelle garanzie e, pertanto, aveva negato il diritto all'indennizzo.
Si costituiva nella causa avanti al Tribunale di Torino, avente R.G. 23379/2020,
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, che riteneva infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, imputando la causa delle infiltrazioni, secondo le risultanze della perizia redatta dalla New Europrogetti S.r.l. non a brecce e lesioni della copertura, ma in un errore di costruzione della porzione di tetto dell'immobile, al confine tra la parte alta e la parte più bassa, che avrebbe creato un “canale”, nel quale si raccoglievano le acque piovane della falda del tetto alto e della falda del tetto basso. Esponeva, quindi, la Compagnia che, non essendo l'acqua piovana penetrata attraverso brecce e/o lesioni al manto di copertura come previsto dalle clausole delle condizioni generali di polizza, si doveva ritenere esclusa, nella fattispecie, l'operatività della copertura assicurativa.
All'udienza del 27.05.2021, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine per l'assolvimento di tale condizione di procedibilità e differiva la prima udienza al
15.10.2021, ove il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 01.02.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le prove per testi dedotte e si riservava sulla richiesta di CTU.
4 Alle udienze del 01.04.2022 e del 13.05.2022 venivano escussi i testi ammessi e, all'esito, il Giudice disponeva CTU sull'immobile.
Effettuata la CTU, all'udienza del 16.02.2023 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di CP_3
precisazione delle conclusioni, mentre hiedeva la rinnovazione dell'indagine CP_1
peritale.
Dopo essersi riservato sulle opposte istanze, il Giudice rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al
04.07.2023, ove tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi finali.
Con sentenza n. 4473/2023, pubblicata il 10.11.2023, il Tribunale di Torino accertava l'operatività della polizza assicurativa, condannando, per l'effetto,
[...]
al pagamento della somma di € 105.000,00.=, in favore della Controparte_1
società oltre alle spese legali liquidate in €. 3.525,75.=, ponendo a carico CP_3
delle parti le spese di C.T.U. nella misura del 50% ciascuna.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, Controparte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma.
Con il primo motivo di appello la Compagnia assicurativa deduceva l'erroneità del capo della sentenza nel quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto provato da parte dell'attrice l'accadimento storico dell'evento meteorologico, rappresentato dalla grandinata sul capannone della con le e le conseguenze dedotte CP_3 Pt_1
dalla società nell'atto di citazione di primo grado.
Esponeva l'appellante che, alla luce della contestazione operata dalla Compagnia di
Assicurazione, la società attrice avrebbe dovuto dimostrare compiutamente il coinvolgimento dell'immobile nel fenomeno atmosferico dedotto, la presenza della merce collocata nei locali, l'effettiva condizione di tale merce, oltre alla sussistenza e consistenza dei danni arrecati e al valore della merce al momento dell'asserito evento.
Tali precisi oneri probatori, ad avviso dell'appellante, non erano stati adempiuti dalla danneggiata in modo sufficiente.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la non CP_3
aveva documentato l'accadimento storico della grandinata nel luogo di ubicazione del
5 magazzino, avendo prodotto quale prova solo un articolo di giornale, che riferiva di un evento temporalesco occorso in un'area prossima a quella ove era ubicato l'immobile, senza fornire, tuttavia, una conferma del coinvolgimento di quest'ultimo nell'evento.
Secondo la Compagnia assicurativa, la avrebbe dovuto documentare con CP_3
precisione l'evento, ad esempio con una relazione confermativa dell'ARPA e/o di altri
Enti preposti al monitoraggio delle condizioni atmosferiche.
Sempre secondo l'appellante, neppure le deposizioni dei testimoni e Testimone_1
) avevano fornito la prova del fatto avvenuto, essendo essi accorsi sul Testimone_2
luogo dopo l'evento al quale, dunque, non avevano assistito.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato l'accadimento storico anche tramite le considerazioni espresse dal CTU a pag. 13 della relazione, dove aveva affermato: “Sulla base dei documenti in atti (cfr. anche doc. 03 prod. attorea) si ricostruisce che il giorno 04/07/2018 si verificava un forte nubifragio nel torinese, particolarmente intenso nell'area in cui è ubicato il capannone della e CP_3
caratterizzato da forte vento e grandine con chicchi di dimensione ingenti”.
Contestava, infatti, la Compagnia Assicuratrice, che tale affermazione appariva inconferente, posto che il riferimento alla zona del “torinese” era ampio e generico e, pertanto, era possibile che l'area dove si trovava il capannone non fosse stata raggiunta dall'evento in questione.
L'appellante riteneva che la lacuna probatoria non poteva dirsi superata nemmeno dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado dalla danneggiata, argomentando altresì che essa non era idonea a comprovare lo stato di fatto antecedente dell'immobile, né lo stato, né la presenza dei beni asseritamente ivi ubicati al momento dell'evento dannoso e il relativo valore.
Per quanto riguardava la prova del valore dei beni danneggiati, l'appellante lamentava l'insufficienza della documentazione riguardante il relativo acquisto, non essendo possibile, tramite la suddetta documentazione, stabilire che detti beni fossero tutti ancora presenti al momento dell'evento dannoso, né che lo stato di deterioramento non fosse imputabile ad altre cause.
6 Quale secondo motivo di gravame, ontestava il capo della sentenza emessa CP_1
dal Giudice di prime cure ove aveva dichiarato operativa la polizza.
Secondo l'appellante, per poter dichiarare l'operatività della polizza, dovevano essersi verificate brecce e/o lesioni sulla copertura quali causa delle infiltrazioni d'acqua, mentre dalla (ultima) relazione del Perito incaricato dall'Assicurazione risultava che il deflusso delle acque piovane del tetto fosse insufficiente, formando un canale di acqua contro la parete del fabbricato alto, che, salendo di livello, si infiltrava sotto le lastre di copertura, provocando le precipitazioni di acqua all'interno del capannone che potevano aver causato i danni riscontrati.
A supporto di quanto sostenuto, l'appellante evidenziava che dalle fotografie contenute nella perizia effettuata dal tecnico incaricato (New Europrogetti S.r.l. - doc. 4) emergeva che contro il muro della parte alta del tetto vi erano delle macchie scure costituite da ristagni di acqua che indicavano la formazione di accumuli in quella zona, a causa dell'insufficiente deflusso dei sistemi di captazione rispetto alle quantità di acqua piovana raccolte e ivi convogliate.
A sostegno di tale rilievo l'appellante evidenziava che lo stesso CTU aveva concluso la propria relazione avendo sottolineato di aver riscontrato tale elemento, scrivendo che
“nel complesso tutto il manto di copertura del capannone, è in buono stato di conservazione e manutenzione, e non presenta elementi critici a vento e grandine ma semplicemente insufficiente deflusso delle acque meteoriche”.
Pertanto, concludeva l'appellante, non essendo l'acqua piovana penetrata attraverso brecce e/o lesioni del manto di copertura come richiesto dalle condizioni di polizza,
l'evento non era indennizzabile.
Quale terzo motivo di appello, sosteneva l'erroneità della Controparte_1
sentenza impugnata per l'omessa valorizzazione e valutazione degli elementi di concausa individuati sempre nella CTU.
Secondo la Compagnia assicurativa, la CTU aveva riconosciuto la sussistenza di una concausa, rappresentata da “discontinuità e sconnessioni nella struttura".
Nonostante tale evidenza il Giudice di prime cure, tuttavia, aveva omesso di prendere posizione in relazione a tale questione: la presenza di una concausa non riconducibile
7 a brecce nel manto di copertura dell'immobile della escludeva, a parere CP_3
dell'appellante, l'operatività della polizza e, comunque, anche se tale concausa fosse stata ritenuta di secondaria importanza rispetto alla causazione delle infiltrazioni,
l'accertamento in questione avrebbe dovuto portare, almeno, a una riduzione della liquidazione del danno.
Con l'ultimo motivo di appello, ensurava il capo della sentenza in cui erano CP_1
state liquidate le spese di lite e di CTU, disponendo per le prime, la compensazione parziale e per le seconde, la ripartizione tra le stesse parti.
Tali essendo i motivi di gravame, si costituiva in data 18.04.2024, con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, la Controparte_3
che contestava la fondatezza delle deduzioni e argomentazioni avversarie,
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, chiedendo, invece, riformarsi la sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva compensato le spese di lite nella misura del 50%.
A sostegno delle proprie difese e a contestazione del motivo di gravame riguardante la prova dell'evento meteorologico, l'appellata richiamava, tra le varie argomentazioni, che anche il CTP di parte appellante, Arch. Persona_2 Controparte_6
come si desumeva dalla CTU aveva concordato “sostanzialmente, con la descrizione dei luoghi e con la quantificazione del danno”, allegando le rilevazioni della stazione meteo di Caselle, per provare la portata d'acqua dell'evento.
Pertanto, secondo l'appellata, alla luce dell'insieme del materiale probatorio acquisito al processo, correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuta fornita la prova, tenuto conto anche delle concordanti testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
nonché del fatto che i periti di in sede di CTU non avevano Controparte_1
contestato la verificazione dell'evento e il coinvolgimento dell'immobile assicurato nell'accadimento meteorologico.
In quanto al danno, la affermava che nel corso dell'istruttoria la presenza e CP_3
lo stato delle merci era stato confermato dai testi.
8 In ordine al secondo motivo di appello, la evidenziava che la CTU esperita CP_3
in causa aveva dimostrato che i danni erano effettivamente derivati da brecce e lesioni del manto di copertura causati dalla grandinata.
Per quanto riguardava l'eccezione avversaria, secondo la quale avrebbe CP_3
dovuto dimostrare la non applicabilità delle esclusioni di indennizzo, l'appellata richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, trattandosi di un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, il relativo onere probatorio faceva capo alla Compagnia.
Tale prova non era stata fornita da che, per converso, aveva Controparte_1
prodotto un documento relativo a Condizioni Generali, del quale non vi era prova alcuna che fossero riferibili al contratto stipulato tra e CP_3 CP_5
In ordine alla eccezione di secondo la quale l'allagamento del capannone era CP_1
avvenuto a seguito di un insufficiente deflusso delle acque causato da pluviali sottodimensionati, l'appellata replicava che la Compagnia non aveva fornito sufficienti considerazioni tecniche a supporto di questa tesi.
In ultimo, la esperiva appello incidentale sul capo della sentenza CP_3
riguardante la liquidazione delle spese, sostenendo che il Giudice di prime cure non aveva valorizzato il comportamento processuale dell'appellante, tra cui emergeva la mancata adesione della Compagnia al procedimento di mediazione, nonché avendo quest'ultima messo in atto una serie di atti volti a negare, in modo ingiustificato, il risarcimento del danno a chiedeva, pertanto, la riforma del capo spese, con CP_3
condanna di alla rifusione integrale delle spese di lite e al rimborso Controparte_1
della CTU.
All'udienza del 13.06.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il Consigliere
Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 21.11.2024, stabilendo i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, rivalutati i documenti e il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
I punti fondamentali del gravame riguardano:
1) la prova del fatto storico (la grandinata in data 04.07.2018) quale causa dell'evento dannoso;
2) la prova del danno (rappresentato dalla prova, sia dell'esistenza delle merci all'interno del magazzino, sia del loro valore, sia del loro danneggiamento, a seguito dell'evento);
3) la riconducibilità dell'evento dannoso alle previsioni delle condizioni di polizza, prodotte dalla Compagnia, ma, fin dalla relativa costituzione, contestate dalla appellata.
La Compagnia nei primi tre motivi di gravame censura la sussistenza degli elementi di cui sopra, affermando che l'appellata, attrice in primo grado, non avrebbe fornito allegazioni probatorie sufficienti a fondare la domanda di indennizzo.
Tuttavia: gli elementi documentali principali riguardanti, sia l'evento dannoso, sia la quantificazione del danno, sono stati dati (proprio) dalla Compagnia stessa che, nell'atto della costituzione in giudizio del primo grado, ha prodotto due diverse perizie (doc. 3 e 4) effettuate in tempi diversi, la prima a firma dell'Arch.
svolta circa un mese dopo l'evento, la seconda da una società, la New Per_1
Europrogetti S.r.l. svolta un anno dopo.
Le perizie convergono sulla quantificazione del danno, mentre divergono sulle cause dell'evento, che per la seconda perizia, redatta dalla New Europrogetti S.r.l. sarebbe da ricondurre non all'evento meteorologico affermato, ma all'insufficiente deflusso delle acque meteoriche dal tetto del capannone per un errore di costruzione.
10 Il principio di acquisizione della prova consente al Giudice di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi elemento acquisito al processo, a prescindere dalla parte che ne abbia effettuato l'allegazione.
Nella fattispecie, la Corte ritiene che debba essere valorizzata, sotto il profilo probatorio, la prima perizia commissionata dalla Compagnia e dalla stessa prodotta in causa, in quanto redatta in prossimità temporale dell'evento dannoso e assai precisa nella descrizione delle attività di verifica poste in essere dal perito, sia per quanto riguarda la causa del danno, sia per quanto concerne la ricognizione delle merci all'interno del magazzino, il loro valore e lo stato all'esito dell'evento.
In corso di causa è stata disposta CTU, che, a causa del tempo trascorso, ha avuto natura prettamente documentale, essendo fondata, salvo alcuni sopralluoghi, sulle relazioni sopra riportate e su una terza perizia, commissionata dalla CP_3
[...]
Nelle conclusioni il CTU consta aver analizzato espressamente le questioni proposte dall'appellante, ritenendo (vedi pag. 20) poco probabile che l'acqua potesse essere entrata nel capannone per l'insufficiente deflusso delle acque dal tetto, ovvero per infiltrazioni al di sotto della copertura, avuto riguardo all'impermeabilizzazione e all'assenza di tracce visibili di tali infiltrazioni, mentre le foto avevano evidenziato che la rottura dei vetri riportata era compatibile, sia come esito della grandinata, sia quale causa del passaggio dell'acqua nell'interno.
L'analisi congiunta della CTU e della prima perizia della Compagnia (a firma dell'Arch. ) confermano l'evento e il danno subito dalla Persona_1 CP_3
nei termini riconosciuti dal Giudice di prime cure.
Nell'esposizione della perizia a firma dell'Arch. su incarico della Per_1
Compagnia, risulta, in particolare, che il perito abbia proceduto allo
“smassamento” delle merci, con la disamina di tutti i capi di abbigliamento danneggiati (cfr. pag. 4 del documento).
11 Una verifica puntuale e dettagliata che non aveva successivamente la possibilità di essere replicata, che, in assenza di elementi contrari, costituisce prova sufficiente delle merci e del relativo valore.
Per quanto riguarda la causa dell'evento, si richiama la circostanza che il Perito acquisiva la documentazione fotografica precedente il ripristino della copertura danneggiata esprimendo la seguente valutazione (cfr. pag. 5):
“Ben chiara l'origine dell'occorso individuata nella rottura di diverse lastre di vetro retinato a seguito dell'impatto dei chicchi di grandine, di grandezza anche come palline da golf, e nel sollevamento di alcune scossaline dovuto alle raffiche di vento;
il tutto causava l'introduzione di un gran quantitativo di acqua piovana ed il conseguente danneggiamento delle merci poste sottotetto.”
Quanto analizzato nella perizia dell'Arch. , trovava conferma nell'ambito Per_1
delle operazioni peritali svolte in corso di causa, dove alle pagine 19 e 20 veniva esposto:
“si ritiene del tutto verosimile che un nubifragio come quello in oggetto abbia potuto provocare i danni lamentati e sopra sinteticamente descritti, nonché rappresentati dalle
Immagini in atti e riportate nei paragrafi che precedono. Più precisamente:
1) le immagini in atti mostrano una rottura di vetri reticolati compatibile con
l'impatto di una forza concentrata (come, ad esempio, il chicco di grandine che, per dimensioni peso e velocità è in grado di provocare danni gravi a materiali fragili come il vetro);
2) le medesime immagini mostrano altresì che i vetri danneggiati hanno mantenuto un corretto comportamento data la natura del vetro stesso: grazie al reticolo metallico interno, il vetro non si infrange in molti pezzi ma rimane compatto, col che la superficie. rimane sostanzialmente intatta e la quantità di acqua che può passare è pacificamente una bassa percentuale;
3) sul punto si precisa che se la quantità di precipitazioni è elevata, anche una esigua percentuale di acqua passante può essere significativa in termini quantitativi;
4) la particolare geometria del tetto, in particolare la porzione di copertura tra gli shed del tetto più basso e il muro laterale del tetto più alto, crea uno spazio geometrico
12 in cui l'azione del vento è facilmente amplificata, pertanto, risulta verosimile che le bullonature di alcune lastre o scossaline, magari già molto sollecitate in precedenza e dunque lasse, possano aver ceduto, portando così al sollevamento del faldale o della lastra di lamiera come mostrato nell'immagine 18, che mostra un lucernario ubicato sulla copertura alta;
5) di contro, si evidenzia anche come dalle immagini in atti relative all'interno del capannone all'epoca dei fatti non si evincono segni di acqua e/o umidità sulle travi del soffitto, col che si ritiene assai poco verosimile che l'acqua possa essere entrata nel capannone per infiltrazioni al di sotto della copertura che, tra l'altro, risulta impermeabilizzata con ondulina. Se, infatti, l'acqua fosse passata attraverso la copertura infiltrandosi al di sotto le lastre, sarebbe penetrata all'interno del capannone per imbibizione delle travi in calcestruzzo e, pertanto, avrebbe generato un fenomeno tipo "pioggia" interna, lasciando visibili segni di bagnatura sul soffitto.”.
Il CTU, nella relazione peritale sopra richiamata, risulta essersi espresso con ragionamento obiettivo quanto analitico, sia sulle cause dell'evento dannoso, che ha ricondotto all'effetto della grandinata sulla copertura, sia per escludere cause concorrenti e/o l'effetto del “canale” che si sarebbe creato sulla copertura;
l'esito dell'indagine peritale è stato quindi correttamente valutato dal Giudice di prime cure, recepito nella motivazione della sentenza e da tali risultanze questa Corte, avuto riguardo anche all'esito delle prove testimoniali, non ritiene avere elementi concreti per discostarsi.
La conferma della motivazione della sentenza di prime cure nella parte ove è stata identificata la causa dell'evento dannoso, comporta anche il rigetto del motivo di gravame relativo all'operatività della polizza nella fattispecie.
Ogni questione sulla riferibilità dell'evento alle condizioni generali di polizza è, infatti, assorbita dall'accertamento che l'evento dannoso non è dipeso dall'insufficiente deflusso delle acque dal tetto, ma dai danni provocati alla copertura dalla grandinata, evento, questo, che i periti della Compagnia, in sede di CTU, non hanno contestato.
Tanto premesso, il gravame principale promosso dalla Controparte_1
deve essere respinto nella sua interezza, con le conseguenze di legge in ordine alla
13 soccombenza del grado, compresa l'applicazione della sanzione ex art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR 30.05.2002.
Fondato appare, invece, il motivo di appello incidentale proposto dalla appellata, relativo alle spese processuali liquidate a favore di CP_3
A parere della Corte non paiono sussistere, nella fattispecie, i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
L'accertamento di un credito inferiore rispetto a quello oggetto di domanda nel primo grado non ha rilievo nell'ambito della liquidazione delle spese, non comportando, nel caso di specie, l'applicazione del criterio del decisum rispetto a quello del disputandum una modifica dei parametri dei compensi, ricompresi in entrambi i casi nello scaglione di valore (tra €. 52.001,00 e €. 260.000,00).
Parimenti, la Corte ritiene di accogliere anche la censura riguardante la ripartizione delle spese di CTU.
Anche se la CTU è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse delle parti (cass. civ. ord. 16074/2023) nella fattispecie l'accertamento peritale ha comportato il rigetto delle eccezioni della parte soccombente, motivo per il quale si deve ritenere opportuno disciplinarne gli oneri al pari delle spese di causa, secondo i criteri ordinari che regolano la soccombenza.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale spiegato dall'appellata CP_3
comporta, di conseguenza, la modifica della sentenza di primo grado per quanto riguarda il capo relativo alle spese di causa, che devono essere addebitate per l'intero a e liquidate secondo i valori medi. Controparte_1
La Corte ridetermina, a favore dell'appellata, i compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo il prospetto riassuntivo che segue:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00= ed euro 260.000,00=:
fase di studio della controversia 2.552,00
fase introduttiva del giudizio 1.628,00
fase istruttoria 5.670,00
fase decisionale 4.253,00
14 TOTALE 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00= ed euro 260.000,00=: fase di studio della controversia 2.977,00 fase introduttiva del giudizio 1.911,00 fase decisionale 5.103,00
TOTALE 9.991,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della Controparte_1
sentenza n. 4473/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 10.11.2023;
2) in accoglimento del gravame incidentale promosso dalla Controparte_3
idetermina la liquidazione delle spese del primo grado a favore di quest'ultima
[...]
nella misura di €. 14.103,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, modificando sul punto la sentenza appellata e condannando la al relativo pagamento;
Controparte_1
3) sempre in accoglimento del gravame incidentale promosso da Controparte_3
ondanna l rimborso a favore dell'appellata delle
[...] Controparte_1
spese di CTU del primo grado, come liquidate;
4) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
5) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese legali del presente grado di giudizio, pari a € 9.991,00= Controparte_3
oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR 30.05.2002, a carico della sola parte appellante principale
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Torino, il 13.03.2025
15 IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna BONFILIO PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1540/2023, assunta in decisione all'udienza del
21.11.2024, promossa da:
P.I. in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, dott. , con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Facello (C.F. – pec: CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del medesimo in Torino, Via S. Antonio da Padova n. 12, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante sig.ra , con sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 110, CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Porceddu (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
e Luca Larosa (C.F. – Email_2 CodiceFiscale_3
pec: ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Email_3
Genova, via Granello n. 5/9, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
1 APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 4473/2023 del Tribunale di Torino - Sez. IV, R.G. 23379/2020, emessa e pubblicata il 10.11.2023 nel giudizio promosso dalla contro la Controparte_3 [...]
Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa, previo ogni accertamento e dichiarazione di rito,
In via Istruttoria:
Disporre la rinnovazione della CTU officiata in primo grado sull'immobile della
[...]
con conferimento del relativo incarico ad altro e diverso Controparte_3
professionista.
Nel Merito:
In totale riforma dell'appellata sentenza,
Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte formulate dalla in persona del legale rappresentante IG.ra Controparte_3 [...]
, nei confronti della per i sovraesposti CP_3 Controparte_1
motivi di appello, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, mandandone, conseguentemente, la parte qui difesa integralmente assolta e per l'effetto,
Condannare la in persona del legale Controparte_3
rappresentante IG.ra , alla restituzione delle somme ad essa pagate CP_3
con animo di rivalsa in forza della sentenza di primo grado per ciascuno dei motivi di gravame sopra esposti, somme pari ad € 134.450,00.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio, con rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Con spese di CTU e CTP relative al primo grado di giudizio a carico della controparte.
2 per parte appellata, Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio ritenute:
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_1
i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Rigettare nel merito l'appello proposto da per i motivi di Controparte_1
cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Riformare, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, la sentenza del Tribunale di Torino n. 4473/2023 nella parte in cui compensa le spese di lite nella misura del 50% per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e conseguentemente e per l'effetto condannare al pagamento integrale delle spese legali di Controparte_1
primo grado nell'ammontare di € 21.155,00 oltre accessori o, in subordine, € 14.103,00 oltre accessori, dedotto quanto versato da in Controparte_1
adempimento spontaneo della sentenza, con distrazione delle spese in favore degli scriventi difensori, nonché al pagamento integrale delle spese di CTU.
Vinte le spese di lite anche del secondo grado, con distrazione delle stesse in favore degli scriventi difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020, la Controparte_3
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, al fine Controparte_1
di sentire dichiarare l'operatività della polizza per eventi atmosferici stipulata con tale
Compagnia ed ottenere il pagamento dell'importo di €. 159.200,00.=, a titolo di indennizzo assicurativo, a fronte del danneggiamento dell'immobile utilizzato dalla società quale magazzino, avvenuto in seguito a nubifragio verificatosi in data 04 luglio
2018.
A sostegno della domanda risarcitoria, la esponeva di aver stipulato in data CP_3
12.07.2005 una polizza assicurativa con (divenuta poi che CP_5 CP_1
prevedeva diverse estensioni di garanzia, tra cui anche per gli allagamenti e fenomeni
3 atmosferici, con i massimali di € 400.000,00.=, per quanto riguardava il fabbricato ed €
500.000,00.=, per quanto riguardava le merci.
Esponeva sempre la società attrice che in data 04.07.2018 un nubifragio, con forte vento e grandine, aveva colpito la zona di Trofarello dove era sito l'immobile, causando danni ingenti alla copertura del capannone adibito a uso magazzino, danneggiando, a seguito dell'allagamento interno, una consistente parte della merce ivi stoccata.
Ricevuta la denuncia dell'evento dannoso occorso, la Compagnia aveva incaricato delle verifiche un tecnico (Arch. che aveva redatto una prima perizia. Persona_1
Insoddisfatta dalle risultanze della consulenza, la Compagnia aveva commissionato una nuova perizia, incaricando all'uopo altro operatore (New Europrogetti S.r.l.) a seguito della quale era stato ritenuto che l'evento dannoso non rientrasse nelle garanzie e, pertanto, aveva negato il diritto all'indennizzo.
Si costituiva nella causa avanti al Tribunale di Torino, avente R.G. 23379/2020,
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, che riteneva infondata Controparte_1
in fatto e in diritto, imputando la causa delle infiltrazioni, secondo le risultanze della perizia redatta dalla New Europrogetti S.r.l. non a brecce e lesioni della copertura, ma in un errore di costruzione della porzione di tetto dell'immobile, al confine tra la parte alta e la parte più bassa, che avrebbe creato un “canale”, nel quale si raccoglievano le acque piovane della falda del tetto alto e della falda del tetto basso. Esponeva, quindi, la Compagnia che, non essendo l'acqua piovana penetrata attraverso brecce e/o lesioni al manto di copertura come previsto dalle clausole delle condizioni generali di polizza, si doveva ritenere esclusa, nella fattispecie, l'operatività della copertura assicurativa.
All'udienza del 27.05.2021, il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine per l'assolvimento di tale condizione di procedibilità e differiva la prima udienza al
15.10.2021, ove il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. richiesti dalle parti.
All'udienza del 01.02.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le prove per testi dedotte e si riservava sulla richiesta di CTU.
4 Alle udienze del 01.04.2022 e del 13.05.2022 venivano escussi i testi ammessi e, all'esito, il Giudice disponeva CTU sull'immobile.
Effettuata la CTU, all'udienza del 16.02.2023 l'attrice chiedeva fissarsi udienza di CP_3
precisazione delle conclusioni, mentre hiedeva la rinnovazione dell'indagine CP_1
peritale.
Dopo essersi riservato sulle opposte istanze, il Giudice rigettava la richiesta di rinnovazione della CTU, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al
04.07.2023, ove tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi finali.
Con sentenza n. 4473/2023, pubblicata il 10.11.2023, il Tribunale di Torino accertava l'operatività della polizza assicurativa, condannando, per l'effetto,
[...]
al pagamento della somma di € 105.000,00.=, in favore della Controparte_1
società oltre alle spese legali liquidate in €. 3.525,75.=, ponendo a carico CP_3
delle parti le spese di C.T.U. nella misura del 50% ciascuna.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, Controparte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma.
Con il primo motivo di appello la Compagnia assicurativa deduceva l'erroneità del capo della sentenza nel quale il Giudice di prime cure aveva ritenuto provato da parte dell'attrice l'accadimento storico dell'evento meteorologico, rappresentato dalla grandinata sul capannone della con le e le conseguenze dedotte CP_3 Pt_1
dalla società nell'atto di citazione di primo grado.
Esponeva l'appellante che, alla luce della contestazione operata dalla Compagnia di
Assicurazione, la società attrice avrebbe dovuto dimostrare compiutamente il coinvolgimento dell'immobile nel fenomeno atmosferico dedotto, la presenza della merce collocata nei locali, l'effettiva condizione di tale merce, oltre alla sussistenza e consistenza dei danni arrecati e al valore della merce al momento dell'asserito evento.
Tali precisi oneri probatori, ad avviso dell'appellante, non erano stati adempiuti dalla danneggiata in modo sufficiente.
Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la non CP_3
aveva documentato l'accadimento storico della grandinata nel luogo di ubicazione del
5 magazzino, avendo prodotto quale prova solo un articolo di giornale, che riferiva di un evento temporalesco occorso in un'area prossima a quella ove era ubicato l'immobile, senza fornire, tuttavia, una conferma del coinvolgimento di quest'ultimo nell'evento.
Secondo la Compagnia assicurativa, la avrebbe dovuto documentare con CP_3
precisione l'evento, ad esempio con una relazione confermativa dell'ARPA e/o di altri
Enti preposti al monitoraggio delle condizioni atmosferiche.
Sempre secondo l'appellante, neppure le deposizioni dei testimoni e Testimone_1
) avevano fornito la prova del fatto avvenuto, essendo essi accorsi sul Testimone_2
luogo dopo l'evento al quale, dunque, non avevano assistito.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato l'accadimento storico anche tramite le considerazioni espresse dal CTU a pag. 13 della relazione, dove aveva affermato: “Sulla base dei documenti in atti (cfr. anche doc. 03 prod. attorea) si ricostruisce che il giorno 04/07/2018 si verificava un forte nubifragio nel torinese, particolarmente intenso nell'area in cui è ubicato il capannone della e CP_3
caratterizzato da forte vento e grandine con chicchi di dimensione ingenti”.
Contestava, infatti, la Compagnia Assicuratrice, che tale affermazione appariva inconferente, posto che il riferimento alla zona del “torinese” era ampio e generico e, pertanto, era possibile che l'area dove si trovava il capannone non fosse stata raggiunta dall'evento in questione.
L'appellante riteneva che la lacuna probatoria non poteva dirsi superata nemmeno dalla documentazione fotografica prodotta in primo grado dalla danneggiata, argomentando altresì che essa non era idonea a comprovare lo stato di fatto antecedente dell'immobile, né lo stato, né la presenza dei beni asseritamente ivi ubicati al momento dell'evento dannoso e il relativo valore.
Per quanto riguardava la prova del valore dei beni danneggiati, l'appellante lamentava l'insufficienza della documentazione riguardante il relativo acquisto, non essendo possibile, tramite la suddetta documentazione, stabilire che detti beni fossero tutti ancora presenti al momento dell'evento dannoso, né che lo stato di deterioramento non fosse imputabile ad altre cause.
6 Quale secondo motivo di gravame, ontestava il capo della sentenza emessa CP_1
dal Giudice di prime cure ove aveva dichiarato operativa la polizza.
Secondo l'appellante, per poter dichiarare l'operatività della polizza, dovevano essersi verificate brecce e/o lesioni sulla copertura quali causa delle infiltrazioni d'acqua, mentre dalla (ultima) relazione del Perito incaricato dall'Assicurazione risultava che il deflusso delle acque piovane del tetto fosse insufficiente, formando un canale di acqua contro la parete del fabbricato alto, che, salendo di livello, si infiltrava sotto le lastre di copertura, provocando le precipitazioni di acqua all'interno del capannone che potevano aver causato i danni riscontrati.
A supporto di quanto sostenuto, l'appellante evidenziava che dalle fotografie contenute nella perizia effettuata dal tecnico incaricato (New Europrogetti S.r.l. - doc. 4) emergeva che contro il muro della parte alta del tetto vi erano delle macchie scure costituite da ristagni di acqua che indicavano la formazione di accumuli in quella zona, a causa dell'insufficiente deflusso dei sistemi di captazione rispetto alle quantità di acqua piovana raccolte e ivi convogliate.
A sostegno di tale rilievo l'appellante evidenziava che lo stesso CTU aveva concluso la propria relazione avendo sottolineato di aver riscontrato tale elemento, scrivendo che
“nel complesso tutto il manto di copertura del capannone, è in buono stato di conservazione e manutenzione, e non presenta elementi critici a vento e grandine ma semplicemente insufficiente deflusso delle acque meteoriche”.
Pertanto, concludeva l'appellante, non essendo l'acqua piovana penetrata attraverso brecce e/o lesioni del manto di copertura come richiesto dalle condizioni di polizza,
l'evento non era indennizzabile.
Quale terzo motivo di appello, sosteneva l'erroneità della Controparte_1
sentenza impugnata per l'omessa valorizzazione e valutazione degli elementi di concausa individuati sempre nella CTU.
Secondo la Compagnia assicurativa, la CTU aveva riconosciuto la sussistenza di una concausa, rappresentata da “discontinuità e sconnessioni nella struttura".
Nonostante tale evidenza il Giudice di prime cure, tuttavia, aveva omesso di prendere posizione in relazione a tale questione: la presenza di una concausa non riconducibile
7 a brecce nel manto di copertura dell'immobile della escludeva, a parere CP_3
dell'appellante, l'operatività della polizza e, comunque, anche se tale concausa fosse stata ritenuta di secondaria importanza rispetto alla causazione delle infiltrazioni,
l'accertamento in questione avrebbe dovuto portare, almeno, a una riduzione della liquidazione del danno.
Con l'ultimo motivo di appello, ensurava il capo della sentenza in cui erano CP_1
state liquidate le spese di lite e di CTU, disponendo per le prime, la compensazione parziale e per le seconde, la ripartizione tra le stesse parti.
Tali essendo i motivi di gravame, si costituiva in data 18.04.2024, con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, la Controparte_3
che contestava la fondatezza delle deduzioni e argomentazioni avversarie,
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario, chiedendo, invece, riformarsi la sentenza del Tribunale di Torino nella parte in cui aveva compensato le spese di lite nella misura del 50%.
A sostegno delle proprie difese e a contestazione del motivo di gravame riguardante la prova dell'evento meteorologico, l'appellata richiamava, tra le varie argomentazioni, che anche il CTP di parte appellante, Arch. Persona_2 Controparte_6
come si desumeva dalla CTU aveva concordato “sostanzialmente, con la descrizione dei luoghi e con la quantificazione del danno”, allegando le rilevazioni della stazione meteo di Caselle, per provare la portata d'acqua dell'evento.
Pertanto, secondo l'appellata, alla luce dell'insieme del materiale probatorio acquisito al processo, correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuta fornita la prova, tenuto conto anche delle concordanti testimonianze dei testi e Tes_1 Tes_2
nonché del fatto che i periti di in sede di CTU non avevano Controparte_1
contestato la verificazione dell'evento e il coinvolgimento dell'immobile assicurato nell'accadimento meteorologico.
In quanto al danno, la affermava che nel corso dell'istruttoria la presenza e CP_3
lo stato delle merci era stato confermato dai testi.
8 In ordine al secondo motivo di appello, la evidenziava che la CTU esperita CP_3
in causa aveva dimostrato che i danni erano effettivamente derivati da brecce e lesioni del manto di copertura causati dalla grandinata.
Per quanto riguardava l'eccezione avversaria, secondo la quale avrebbe CP_3
dovuto dimostrare la non applicabilità delle esclusioni di indennizzo, l'appellata richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, trattandosi di un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, il relativo onere probatorio faceva capo alla Compagnia.
Tale prova non era stata fornita da che, per converso, aveva Controparte_1
prodotto un documento relativo a Condizioni Generali, del quale non vi era prova alcuna che fossero riferibili al contratto stipulato tra e CP_3 CP_5
In ordine alla eccezione di secondo la quale l'allagamento del capannone era CP_1
avvenuto a seguito di un insufficiente deflusso delle acque causato da pluviali sottodimensionati, l'appellata replicava che la Compagnia non aveva fornito sufficienti considerazioni tecniche a supporto di questa tesi.
In ultimo, la esperiva appello incidentale sul capo della sentenza CP_3
riguardante la liquidazione delle spese, sostenendo che il Giudice di prime cure non aveva valorizzato il comportamento processuale dell'appellante, tra cui emergeva la mancata adesione della Compagnia al procedimento di mediazione, nonché avendo quest'ultima messo in atto una serie di atti volti a negare, in modo ingiustificato, il risarcimento del danno a chiedeva, pertanto, la riforma del capo spese, con CP_3
condanna di alla rifusione integrale delle spese di lite e al rimborso Controparte_1
della CTU.
All'udienza del 13.06.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il Consigliere
Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 21.11.2024, stabilendo i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito di tali incombenti, all'udienza del 21.11.2024 la causa veniva assunta in decisione.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti delle parti e la sentenza impugnata, rivalutati i documenti e il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
I punti fondamentali del gravame riguardano:
1) la prova del fatto storico (la grandinata in data 04.07.2018) quale causa dell'evento dannoso;
2) la prova del danno (rappresentato dalla prova, sia dell'esistenza delle merci all'interno del magazzino, sia del loro valore, sia del loro danneggiamento, a seguito dell'evento);
3) la riconducibilità dell'evento dannoso alle previsioni delle condizioni di polizza, prodotte dalla Compagnia, ma, fin dalla relativa costituzione, contestate dalla appellata.
La Compagnia nei primi tre motivi di gravame censura la sussistenza degli elementi di cui sopra, affermando che l'appellata, attrice in primo grado, non avrebbe fornito allegazioni probatorie sufficienti a fondare la domanda di indennizzo.
Tuttavia: gli elementi documentali principali riguardanti, sia l'evento dannoso, sia la quantificazione del danno, sono stati dati (proprio) dalla Compagnia stessa che, nell'atto della costituzione in giudizio del primo grado, ha prodotto due diverse perizie (doc. 3 e 4) effettuate in tempi diversi, la prima a firma dell'Arch.
svolta circa un mese dopo l'evento, la seconda da una società, la New Per_1
Europrogetti S.r.l. svolta un anno dopo.
Le perizie convergono sulla quantificazione del danno, mentre divergono sulle cause dell'evento, che per la seconda perizia, redatta dalla New Europrogetti S.r.l. sarebbe da ricondurre non all'evento meteorologico affermato, ma all'insufficiente deflusso delle acque meteoriche dal tetto del capannone per un errore di costruzione.
10 Il principio di acquisizione della prova consente al Giudice di porre a fondamento della propria decisione qualsiasi elemento acquisito al processo, a prescindere dalla parte che ne abbia effettuato l'allegazione.
Nella fattispecie, la Corte ritiene che debba essere valorizzata, sotto il profilo probatorio, la prima perizia commissionata dalla Compagnia e dalla stessa prodotta in causa, in quanto redatta in prossimità temporale dell'evento dannoso e assai precisa nella descrizione delle attività di verifica poste in essere dal perito, sia per quanto riguarda la causa del danno, sia per quanto concerne la ricognizione delle merci all'interno del magazzino, il loro valore e lo stato all'esito dell'evento.
In corso di causa è stata disposta CTU, che, a causa del tempo trascorso, ha avuto natura prettamente documentale, essendo fondata, salvo alcuni sopralluoghi, sulle relazioni sopra riportate e su una terza perizia, commissionata dalla CP_3
[...]
Nelle conclusioni il CTU consta aver analizzato espressamente le questioni proposte dall'appellante, ritenendo (vedi pag. 20) poco probabile che l'acqua potesse essere entrata nel capannone per l'insufficiente deflusso delle acque dal tetto, ovvero per infiltrazioni al di sotto della copertura, avuto riguardo all'impermeabilizzazione e all'assenza di tracce visibili di tali infiltrazioni, mentre le foto avevano evidenziato che la rottura dei vetri riportata era compatibile, sia come esito della grandinata, sia quale causa del passaggio dell'acqua nell'interno.
L'analisi congiunta della CTU e della prima perizia della Compagnia (a firma dell'Arch. ) confermano l'evento e il danno subito dalla Persona_1 CP_3
nei termini riconosciuti dal Giudice di prime cure.
Nell'esposizione della perizia a firma dell'Arch. su incarico della Per_1
Compagnia, risulta, in particolare, che il perito abbia proceduto allo
“smassamento” delle merci, con la disamina di tutti i capi di abbigliamento danneggiati (cfr. pag. 4 del documento).
11 Una verifica puntuale e dettagliata che non aveva successivamente la possibilità di essere replicata, che, in assenza di elementi contrari, costituisce prova sufficiente delle merci e del relativo valore.
Per quanto riguarda la causa dell'evento, si richiama la circostanza che il Perito acquisiva la documentazione fotografica precedente il ripristino della copertura danneggiata esprimendo la seguente valutazione (cfr. pag. 5):
“Ben chiara l'origine dell'occorso individuata nella rottura di diverse lastre di vetro retinato a seguito dell'impatto dei chicchi di grandine, di grandezza anche come palline da golf, e nel sollevamento di alcune scossaline dovuto alle raffiche di vento;
il tutto causava l'introduzione di un gran quantitativo di acqua piovana ed il conseguente danneggiamento delle merci poste sottotetto.”
Quanto analizzato nella perizia dell'Arch. , trovava conferma nell'ambito Per_1
delle operazioni peritali svolte in corso di causa, dove alle pagine 19 e 20 veniva esposto:
“si ritiene del tutto verosimile che un nubifragio come quello in oggetto abbia potuto provocare i danni lamentati e sopra sinteticamente descritti, nonché rappresentati dalle
Immagini in atti e riportate nei paragrafi che precedono. Più precisamente:
1) le immagini in atti mostrano una rottura di vetri reticolati compatibile con
l'impatto di una forza concentrata (come, ad esempio, il chicco di grandine che, per dimensioni peso e velocità è in grado di provocare danni gravi a materiali fragili come il vetro);
2) le medesime immagini mostrano altresì che i vetri danneggiati hanno mantenuto un corretto comportamento data la natura del vetro stesso: grazie al reticolo metallico interno, il vetro non si infrange in molti pezzi ma rimane compatto, col che la superficie. rimane sostanzialmente intatta e la quantità di acqua che può passare è pacificamente una bassa percentuale;
3) sul punto si precisa che se la quantità di precipitazioni è elevata, anche una esigua percentuale di acqua passante può essere significativa in termini quantitativi;
4) la particolare geometria del tetto, in particolare la porzione di copertura tra gli shed del tetto più basso e il muro laterale del tetto più alto, crea uno spazio geometrico
12 in cui l'azione del vento è facilmente amplificata, pertanto, risulta verosimile che le bullonature di alcune lastre o scossaline, magari già molto sollecitate in precedenza e dunque lasse, possano aver ceduto, portando così al sollevamento del faldale o della lastra di lamiera come mostrato nell'immagine 18, che mostra un lucernario ubicato sulla copertura alta;
5) di contro, si evidenzia anche come dalle immagini in atti relative all'interno del capannone all'epoca dei fatti non si evincono segni di acqua e/o umidità sulle travi del soffitto, col che si ritiene assai poco verosimile che l'acqua possa essere entrata nel capannone per infiltrazioni al di sotto della copertura che, tra l'altro, risulta impermeabilizzata con ondulina. Se, infatti, l'acqua fosse passata attraverso la copertura infiltrandosi al di sotto le lastre, sarebbe penetrata all'interno del capannone per imbibizione delle travi in calcestruzzo e, pertanto, avrebbe generato un fenomeno tipo "pioggia" interna, lasciando visibili segni di bagnatura sul soffitto.”.
Il CTU, nella relazione peritale sopra richiamata, risulta essersi espresso con ragionamento obiettivo quanto analitico, sia sulle cause dell'evento dannoso, che ha ricondotto all'effetto della grandinata sulla copertura, sia per escludere cause concorrenti e/o l'effetto del “canale” che si sarebbe creato sulla copertura;
l'esito dell'indagine peritale è stato quindi correttamente valutato dal Giudice di prime cure, recepito nella motivazione della sentenza e da tali risultanze questa Corte, avuto riguardo anche all'esito delle prove testimoniali, non ritiene avere elementi concreti per discostarsi.
La conferma della motivazione della sentenza di prime cure nella parte ove è stata identificata la causa dell'evento dannoso, comporta anche il rigetto del motivo di gravame relativo all'operatività della polizza nella fattispecie.
Ogni questione sulla riferibilità dell'evento alle condizioni generali di polizza è, infatti, assorbita dall'accertamento che l'evento dannoso non è dipeso dall'insufficiente deflusso delle acque dal tetto, ma dai danni provocati alla copertura dalla grandinata, evento, questo, che i periti della Compagnia, in sede di CTU, non hanno contestato.
Tanto premesso, il gravame principale promosso dalla Controparte_1
deve essere respinto nella sua interezza, con le conseguenze di legge in ordine alla
13 soccombenza del grado, compresa l'applicazione della sanzione ex art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR 30.05.2002.
Fondato appare, invece, il motivo di appello incidentale proposto dalla appellata, relativo alle spese processuali liquidate a favore di CP_3
A parere della Corte non paiono sussistere, nella fattispecie, i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure.
L'accertamento di un credito inferiore rispetto a quello oggetto di domanda nel primo grado non ha rilievo nell'ambito della liquidazione delle spese, non comportando, nel caso di specie, l'applicazione del criterio del decisum rispetto a quello del disputandum una modifica dei parametri dei compensi, ricompresi in entrambi i casi nello scaglione di valore (tra €. 52.001,00 e €. 260.000,00).
Parimenti, la Corte ritiene di accogliere anche la censura riguardante la ripartizione delle spese di CTU.
Anche se la CTU è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse delle parti (cass. civ. ord. 16074/2023) nella fattispecie l'accertamento peritale ha comportato il rigetto delle eccezioni della parte soccombente, motivo per il quale si deve ritenere opportuno disciplinarne gli oneri al pari delle spese di causa, secondo i criteri ordinari che regolano la soccombenza.
L'accoglimento del motivo di appello incidentale spiegato dall'appellata CP_3
comporta, di conseguenza, la modifica della sentenza di primo grado per quanto riguarda il capo relativo alle spese di causa, che devono essere addebitate per l'intero a e liquidate secondo i valori medi. Controparte_1
La Corte ridetermina, a favore dell'appellata, i compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo il prospetto riassuntivo che segue:
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00= ed euro 260.000,00=:
fase di studio della controversia 2.552,00
fase introduttiva del giudizio 1.628,00
fase istruttoria 5.670,00
fase decisionale 4.253,00
14 TOTALE 14.103,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 52.001,00= ed euro 260.000,00=: fase di studio della controversia 2.977,00 fase introduttiva del giudizio 1.911,00 fase decisionale 5.103,00
TOTALE 9.991,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della Controparte_1
sentenza n. 4473/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 10.11.2023;
2) in accoglimento del gravame incidentale promosso dalla Controparte_3
idetermina la liquidazione delle spese del primo grado a favore di quest'ultima
[...]
nella misura di €. 14.103,00= oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, modificando sul punto la sentenza appellata e condannando la al relativo pagamento;
Controparte_1
3) sempre in accoglimento del gravame incidentale promosso da Controparte_3
ondanna l rimborso a favore dell'appellata delle
[...] Controparte_1
spese di CTU del primo grado, come liquidate;
4) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
5) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
delle spese legali del presente grado di giudizio, pari a € 9.991,00= Controparte_3
oltre, sull'importo dovuto, al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater primo periodo DPR 30.05.2002, a carico della sola parte appellante principale
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Torino, il 13.03.2025
15 IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Anna BONFILIO
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