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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13000/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 13000/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
MASSATANI elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
VILLANOVA e dell'avv. YASMINE LAACHIR elettivamente domiciliato presso i difensori;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO LOMBARDI CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ) (già ), con il Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. ANDREA RUSSO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
(C.F. ), CP_5 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_4
(nata ) (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. CP_7 CP_5 P.IVA_5
MARCO CRUCIANI e dell'avv. GIANLUCA TRABALZA) elettivamente domiciliati presso i difensori. terzi chiamati
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 1 di 15 Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta CP_8
Come da comparsa di costituzione del 24.02.2021 richiamata all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024.
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Terzi chiamati
Come da comparsa di costituzione del 18.01.2022 richiamata all'udienza del 04.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
deduceva che: Parte_1
- in Manfredonia in data 15.10.2018 si scontravano il veicolo LF con targa bulgara
KH9531AM, di proprietà di e condotto da , e il veicolo Fiat 16 CP_9 P_ con targa italiana DK500WA di proprietà e condotto da e assicurato con CP_2
Controparte_4
- a seguito del sinistro, e la di lei figlia , trasportate Persona_1 Persona_2 sulla LF condotta da (convivente more uxorio di e padre di P_ Persona_1
), decedevano pressoché immediatamente;
Persona_2
- il sinistro doveva ascriversi alla concorrente responsabilità di entrambi i conducenti: il P_ per non aver concesso la precedenza al e quest'ultimo per procedere a velocità CP_2 eccessiva;
agiva sia in proprio sia quale procuratore speciale di cinque congiunti delle defunte: Parte_1
, madre della defunta e ava materna della defunta : Persona_3 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
CP_5 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
Controparte_6 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
CP_11 Per_1 Persona_2
(nata e coniugata con ), sorella della defunta e CP_7 CP_5 Controparte_12 Per_1 zio materno della defunta . Persona_2
pagina 2 di 15 Egli azionava dunque il diritto di costoro al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con entrambe le vittime del sinistro e agiva, per metà del credito risarcitorio, in rappresentanza dei congiunti, in forza di procure notarili romene prodotte in atti e munite di Apostille, nonché in proprio quale cessionario della residua metà del credito risarcitorio, in forza di contratto di Contr cessione concluso, mediante atto notarile romeno in atti, con i predetti congiunti e notificato ad in data 27.08.2019 come da PEC in atti. Controparte_4
L , ciò dedotto, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale, da un lato, e il Pt_1 CP_2 Contr Contr suo assicuratore e, dall'altro lato, lo domiciliato ex lege presso e CP_13 CP_9 stesso, ai sensi dell'art. 126 cod. ass., chiedendo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la condanna in solido sia di Contr he di e al risarcimento del danno patito dai cinque congiunti delle vittime del CP_2 CP_4 sinistro, da liquidare a sé per metà in qualità di rappresentante dei congiunti e per metà in qualità di cessionario della metà del credito risarcitorio.
Il e si costituivano eccependo la responsabilità esclusiva del e dunque CP_2 CP_13 P_ chiedevano ampio rigetto delle domande di parte attrice nei loro confronti. Contr Nella contumacia dello si costituiva invece eccependo la revoca delle procure speciali CP_9 degli attori sostanziali a nonché la nullità e annullabilità della cessione di metà del Parte_1 credito da costoro all' , con conseguente inammissibilità e infondatezza in limine delle domande Pt_1 attoree.
Eccepiva poi cessata materia del contendere con i congiunti delle vittime, per transazioni tombali Contr concluse a inizio 2020 (doc. 5), in forza del quale veva corrisposto somme a tutti i cinque odierni attori sostanziali.
Nel merito, previa ritenuta applicabilità della legge romena, eccepiva concorso di colpa delle vittime
(per aver accettato il trasporto da parte del , privo di patente, e per non aver indossato cinture di P_ sicurezza) e dunque, in via subordinata, riduzione del risarcimento dovuto, da contenersi nei limiti della quota di responsabilità di ciascun convenuto.
Formulava poi domanda riconvenzionale trasversale verso il e per il rimborso, CP_2 CP_4 secondo accertanda percentuale di responsabilità, di quanto già pagato ai congiunti delle vittime.
Infine, chiedeva autorizzazione a chiamare in causa i cinque congiunti romeni al fine di proporre nei loro confronti, in caso di accoglimento delle domande dell' quale procuratore speciale, Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito.
Limitata la narrazione a quanto ancora di rilevanza in questa sede, deve darsi atto che ha Parte_1 nel corso del giudizio rinunziato all'azione proposta come procuratore speciale dei cinque congiunti delle vittime (cfr. foglio di p.c. 03.12.2024), sicché l'unica domanda di parte attrice mantenuta è quella formulata in proprio, quale cessionario parziale del credito risarcitorio, per il 50% del danno patito dai congiunti.
Con ordinanza dell'8 aprile 2021 veniva dunque autorizzata la chiamata in causa dei cinque congiunti.
pagina 3 di 15 Si costituivano in giudizio con comparsa del 18.01.2022 tre di loro: ; : CP_5 Controparte_6
(fratelli della de cuius ), i quali confermavano la revoca della procura speciale CP_7 Per_1 all' ; eccepivano la nullità della cessione parziale del credito;
confermavano i pagamenti ricevuti Pt_1 Contr da (17.500 euro ciascuno) ma in relazione soltanto a metà del credito;
chiedevano, pertanto, la Contr condanna di l pagamento della residua metà, pari a 17.500 euro ciascuno.
La causa veniva poi riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e chiamata all'udienza del 21.09.2023 ancora sostanzialmente per incombenti di prima udienza.
Con ordinanza del 27.09.2023, per le ragioni ampiamente colà indicate e quivi richiamate, veniva revocata l'autorizzazione alla chiamata di e , cui la citazione non era ancora Per_3 CP_11 stata fruttuosamente notificata.
Concessi dunque i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva infine trattenuta a decisione all'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
Come dianzi esposto, ha rinunziato alle domande originariamente proposte come Parte_1 procuratore speciale dei congiunti delle vittime sicché deve semplicemente darsi atto di ciò e null'altro deve statuirsi sul punto.
Quanto alla residua domanda proposta come cessionario parziale del credito, il Tribunale osserva quanto segue.
1. Legge applicabile
Occorre premettere che all'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è applicabile la legge italiana, quale legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (il sinistro stradale).
L'art. 4 Reg. CE 864/2007 (c.d. Roma II) prevede, infatti, che alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito si applichi la legge “del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Tale articolo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza del
10.12.2015 in causa C350-14), deve interpretarsi nel senso che il paese in cui si verifica il danno è il paese in cui si verifica il danno-evento, cioè il sinistro stradale foriero di danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali.
La legge italiana trova dunque applicazione al credito risarcitorio dei congiunti della vittima in quanto il danno patito da costoro è una conseguenza indiretta del danno-evento e, pertanto, è irrilevante che essi risiedano in Romania, rilevando unicamente che il danno-evento (o “danno diretto” secondo
CGUE 10.12.2015) sia occorso in Italia.
A riguardo, mette conto di richiamare quanto espresso dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza: “L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi pagina 4 di 15 dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni. Alle considerazioni che precedono discende che si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro
Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.”
Né possono trovare applicazione, al caso di specie, i commi 2 e 3 dell'art. 4 del Reg. 864/2007, nel senso di una applicazione della legge romena, in quanto, sia le vittime primarie e sia il che il P_
, asseriti responsabili, risiedevano in Italia (cfr. rapporto incidente prodotto con citazione CP_2 nonché doc. 2 al momento del sinistro, sicché è esclusa l'applicazione del comma 2, né può CP_4 rinvenirsi un collegamento manifestamente più stretto con la Romania.
Poiché il credito risarcitorio è regolato dalla legge italiana, anche la cessione del credito dai congiunti romeni all' , in assenza di diversa scelta nell'atto notarile di cessione, è regolata dal diritto Pt_1 italiano per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 Reg. 593/2008, salva l'applicazione della legge romena in punto validità formale dell'atto.
2. Eccezioni di invalidità della cessione parziale del credito a Parte_1
Contr Sia he i terzi chiamati eccepiscono a vario titolo l'invalidità del contratto di cessione del credito, stipulato dai cinque congiunti romeni con atto del notaio romeno del 9 luglio 2019, Persona_4 prodotto in allegato all'atto di citazione con traduzione in italiano e regolare Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961. Contr ccepisce l'annullabilità della cessione per vizio del consenso dei congiunti romeni e l'eccezione è evidentemente infondata in quanto l'annullamento del contratto potrebbe essere richiesto ed eccepito soltanto dai cedenti, il cui consenso si presume viziato, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ., e non certamente dal debitore ceduto.
I tre cedenti terzi chiamati, pur deducendo di non aver compreso il significato dell'atto firmato, non eccepiscono tuttavia l'annullabilità del contratto di cessione del credito ma solo la sua nullità per mancanza di causa, sostanzialmente in ragione dello squilibrio del sinallagma (ritenendo eccessiva la cessione del 50% del credito risarcitorio a fronte di modeste prestazioni dell' ). Pt_1
Contr Anche ccepisce la nullità della cessione del credito per difetto di causa, in ragione della revoca della procura speciale, cui era funzionalmente collegata.
Le eccezioni di nullità del contratto di cessione del credito non sono fondate.
Al di là di un certo margine di confusione sui dedotti vizi del contratto, in quanto i terzi chiamati eccepiscono la sola nullità del contratto deducendo nondimeno quello che pare essere un vizio del pagina 5 di 15 consenso per errore, osserva il Tribunale che il contratto di cessione parziale del credito è stato stipulato con atto notarile nel quale il notaio romeno dà atto che l'atto fu letto ai comparenti, “che costoro hanno dichiarato di averne capito il contenuto, che quanto compreso nell'atto rappresenta la loro volontà ed hanno acconsentito all'autenticazione della presente scrittura” (contratto prodotto con l'atto di citazione).
Il consenso dei due comparenti analfabeti ( e fu acquisito altresì alla Persona_3 CP_5 presenza di due testimoni.
Dal notaio romeno è stata dunque attestata una consapevole prestazione di consenso da parte dei congiunti delle vittime alla cessione parziale del credito, secondo quanto contenuto nell'atto notarile e loro illustrato.
Di questi fatti l'atto notarile fa piena prova, anche secondo l'ordinamento romeno, salvo doglianza di falsità dell'atto stesso, che nessuno ha sollevato nel presente giudizio né in giudizio ad hoc in Romania sulla veridicità dell'atto pubblico.
Non vi è dunque alcuna prova né di un consenso viziato dei cedenti né financo di una incomprensione da parte di costoro del contenuto del contratto di cessione.
La censura sulla sproporzione e l'eccessività della quota del credito ceduto (50% a fronte di asserite modeste prestazioni dell' ) è censura che attiene al sinallagma contrattuale e all'adeguatezza del Pt_1
“prezzo” pattuito, peraltro in modo molto chiaro (cfr. art. 5 contratto cessione) tra le parti, insindacabile dal Giudice, considerato che la controprestazione dell' non era in ogni caso irrisoria (non si è Pt_1 dunque nel caso di scuola della vendita nummo uno), in quanto, come si ricava dalla lettura combinata sia della cessione che della procura, egli, in cambio del 50% del credito, avrebbe curato tutte le lunghe e complesse procedure stragiudiziali e giudiziali in Italia per la richiesta del risarcimento del danno, sopportandone tutti i costi nonché sopportando altresì l'alea di un eventuale diniego di risarcimento.
La cessione del credito non diviene nemmeno priva di causa in ragione della sopravvenuta revoca della procura.
Deve, infatti, osservarsi che la procura notarile conferita dai cedenti all' lo stesso giorno della Pt_1 cessione del credito (09.07.2019), collegata a mandato con rappresentanza per gestire la vertenza e promuovere azioni per il risarcimento del danno patito, (cfr. procura tradotta e apostillata prodotta con atto di citazione) è stata pattuita tra le parti come irrevocabile.
La procura e il mandato – cui si ritiene debba applicarsi la legge italiana sia in quanto connessi a rapporto sostanziale (l'obbligazione risarcitoria) governato dalla legge italiana, sia in quanto la procura stessa menziona articoli del codice civile italiano, sia ai sensi dell'art. 4 comma 2 Reg. UE 593/2008, essendo il mandatario (cioè colui che deve effettuare la prestazione caratteristica) residente in Pt_1
Italia, sia infine, per quanto occorrere possa, ai sensi dell'art. 60 l. 218/95 – sono stati conferiti all' anche nel suo interesse in quanto egli aveva un evidente interesse nell'esecuzione del Pt_1 mandato, interesse derivante dalla causalmente collegata cessione del 50% del credito oggetto dell'incarico stesso.
pagina 6 di 15 Egli, infatti, aveva un interesse che non si esauriva nell'interesse all'esecuzione dell'incarico ma che si rinveniva in un sottostante rapporto tra mandanti e mandatario, cioè nella parallela e causalmente connessa cessione del credito risarcitorio, la cui gestione costituiva l'oggetto del mandato (cfr. Cass.
22753/2017).
Trattandosi dunque di mandato anche in rem propriam la procura è irrevocabile nei rapporti interni tra le parti (cfr. Cass. 7038/2015) e il mandato non si estingue per revoca (art. 1723 comma 2 c.c.) salvo giusta causa, ipotesi espressamente pattuita anche dalle parti. Nel caso di specie, non è stata provata alcuna giusta causa per la revoca del mandato, non costituendo giusta causa l'allegazione (pag. 5 comparsa costituzione – ) circa il venir meno di stima e fiducia nel rappresentante CP_5 CP_7 mandatario e la sopravvenuta consapevolezza dell'inidoneità del contratto alla tutela dei propri interessi.
In assenza dunque di giusta causa di revoca del mandato e in presenza di pattuita irrevocabilità della procura, nei rapporti interni, la cessione parziale del credito mantiene la sua causa anche successivamente alla revoca (non per giusta causa) della procura da parte dei mandanti all' . Pt_1
Tutto ciò premesso, deve dunque ritenersi che l'attore sia validamente legittimato, in qualità di Pt_1 cessionario parziale del credito, ad agire per il 50% del credito risarcitorio vantato dai cinque congiunti delle vittime in conseguenza del decesso di queste ultime.
3. Accertamento della responsabilità del sinistro
Occorre ora esaminare il merito della controversia e la fondatezza della domanda risarcitoria azionata, come cessionario del credito, dall' . Pt_1
Quanto alla responsabilità del sinistro, ritiene il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'esatta attribuzione di responsabilità tra i due conducenti alla luce delle reciproche domande trasversali di Contr Contr e di accertamento delle rispettive quote di responsabilità e, quanto a anche di CP_4 domanda di regresso verso e ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., che il sinistro vada CP_2 CP_4 ascritto alla responsabilità esclusiva del conducente . P_
Dalla relazione di incidente stradale, prodotta con l'atto di citazione, e dalla consulenza tecnica della
Procura di Foggia (doc. 1 , emerge che l'urto si è verificato all'intersezione tra due strade a CP_4 causa dell'omessa precedenza concessa dal al . P_ CP_2
Emerge, infatti, che il , nell'attraversare l'intersezione, non si avvedeva del sopraggiungere da P_ destra del veicolo del , cui doveva dare precedenza (cfr. pag. 51 ss. CT PM e dichiarazioni CP_2
, pag. 12 relazione incidente stradale). P_
Il , inoltre, guidava senza aver mai conseguito patente di guida (cfr. relazione incidente). P_
La colpa del , dunque, che guidava senza patente, non concedeva la dovuta precedenza (art. 145 P_ cod. strada) e dunque attraversava una intersezione senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e intralcio è di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze del pagina 7 di 15 (di cui peraltro non emerge una prova sufficiente, come a breve si dirà) a circostanze CP_2 giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento anche della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006). Contr ccepisce velocità eccessiva e inadeguata del . CP_2
Tuttavia, ritiene il Tribunale che di tale velocità eccessiva non possa ritenersi raggiunta sufficiente prova.
La polizia locale ha sanzionato il per violazione dell'art. 141 cod. strada deducendo velocità CP_2 non particolarmente moderata “dall'entità dei danni provocati”.
Anche il CT del PM quantifica in circa 90 km/h la velocità del a fronte di un limite CP_2 regolamentare di 70 km/h ma le conclusioni del CT, seppur tecnicamente motivate, non appaiono di forza tale da consentire di ritenere adeguatamente provata la violazione del limite di velocità.
I complessi calcoli matematici per quantificare la velocità dei veicoli, infatti, non si basano né su video dell'incidente (non disponibili) né su tracce oggettive al suolo (residui frenata, scarrocciamento etc., non presenti, cfr. pag. 39 CT).
Essi (pag. 43 ss. CT) si basano sostanzialmente soltanto su complesse elaborazioni matematiche a partire da peso veicoli e deformazioni degli stessi. Anche i rilievi planimetrici in relazione alla posizione di quiete dei veicoli non risultano dirimenti in punto calcolo velocità, considerato che entrambi i veicoli hanno fatto dei testacoda e la LF urtava anche una base in cemento (pag 19-20 CT) sicché anche la posizione di quiete non appare particolarmente utile, in termini sufficientemente precisi, per il calcolo della velocità all'urto.
Come si evince dalla lettura della consulenza, si tratta di calcoli che, pur nel loro rigore, si fondano su elementi variabili e grandezze di cui non vi è certezza processuale, a partire dal peso degli occupanti i veicoli. Lo stesso CT rappresenta come i complessi calcoli matematici hanno portato a due soluzioni molto diverse tra loro (pag. 49 CT), una delle quali scartata per valori poco aderenti alla realtà fenomenica.
Egli, ancora, assume l'assenza di frenata prima dell'urto (pag. 49-50) ma trattasi appunto di mera assunzione.
In conclusione, ciò che intende affermare questo Tribunale è che le conclusioni tecniche della consulenza del PM in punto velocità del , pur condotte con rigore scientifico, risultano poggiare CP_2 su dati oggettivi di partenza eccessivamente limitati e incerti, sicché non può ritenersi processualmente raggiunta la prova di una velocità inadeguata ed eccessiva del , a fronte invece di una prova CP_2 evidente di una grave imprudenza del . P_
Dagli atti risulta, dunque, dimostrato che il procedeva regolarmente su strada con diritto di CP_2 precedenza, in orario diurno e buona visibilità e non si può ritenere raggiunta, per le ragioni dianzi esposte, la prova di una sua velocità eccessiva, risultando anzi provata la gravemente imprudente e improvvisa condotta del , di tale gravità da rendere inevitabile il sinistro e da assurgere a causa P_ esclusiva ed assorbente del sinistro stesso.
pagina 8 di 15 Il è responsabile pertanto dei danni cagionati alle vittime terze trasportate ai sensi dell'art. 2054 P_ Contr comma 1 c.c. (Cass. 12704/2019) e di tali danni risponde i sensi degli articoli 126 e 144 cod. ass.
Nondimeno, deve riconoscersi anche un concorso ex art. 1227 comma 1 c.c. in capo sia a Per_1 che a , in quanto può ritenersi dimostrato che la prima non aveva le cinture
[...] Persona_2 allacciate e la seconda, di pochi mesi di vita, non era assicurata con i sistemi di ritenuta previsti dall'art. 172 codice strada (seggiolino), condotta anche sanzionata dalla Polizia locale (cfr. verbale incidente).
Tale omissione può ritenersi dimostrata dal fatto che le vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo in conseguenza dell'urto, a differenza degli occupanti i sedili anteriori (pag. 3 relazione incidente;
pag
52 CT del PM).
Sul punto, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. S.U. 351/1964 e poi cfr. ex multis Cass. 2704/2005; Cass. 2483/2018; Cass. 3557/2020) secondo cui la valutazione del
“fatto colposo” di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. attiene esclusivamente al piano oggettivo della causalità materiale tra fatto contrario a norme cautelari o a regole di prudenza e fatto lesivo, senza che possa venire in rilievo l'incapacità del soggetto danneggiato, pacifica nel caso di specie in cui la vittima aveva pochi mesi di vita.
L'omesso utilizzo sia delle cinture di sicurezza che del seggiolino per neonati (la era in braccio P_ alla madre , cfr. dichiarazioni pag. 10 relazione incidente) assume sicuro rilievo Per_1 P_ causale in relazione alle lesioni e al decesso delle vittime, in quanto esse, non contenute con i sistemi di sicurezza, sono state sbalzate dall'abitacolo subendo gravi lesioni. Può ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta avrebbe impedito la fuoriuscita delle vittime dall'abitacolo e avrebbe verosimilmente evitato il decesso.
Un'ulteriore quota di responsabilità deve essere riconosciuta in capo alla sola per aver Persona_1 accettato il trasporto da soggetto privo di patente di guida, dovendo necessariamente presumersi che ella, convivente more uxorio del , fosse a conoscenza di tale circostanza. P_
Comparate la gravità delle colpe e l'entità dei danni derivati, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il
Tribunale ritiene congruo quantificare il concorso di responsabilità delle vittime e Persona_1
rispettivamente in misura del 35% e del 30%. Persona_2
Contr quale rappresentante ex art. 126 cod. ass. della compagnia assicurativa bulgara del veicolo di proprietà di e condotto dal , deve dunque essere condannato al risarcimento CP_9 P_ della residua percentuale di danno, nei limiti di quanto infra accertato.
Contr Considerato che l' agisce quale cessionario di metà del credito risarcitorio, deve essere Pt_1 condannato a pagare a costui soltanto la metà del danno effettivamente risarcibile ai congiunti (nella specie, soltanto il 32,5% dei danni complessivi patiti dai congiunti di , come infra Persona_1 illustrato). Contr Le domande dell'attore verso e (ora sono invece integralmente CP_2 CP_13 rigettate per esclusione di responsabilità del . CP_2
pagina 9 di 15
4. Quantificazione del danno risarcibile
L'attore domanda, quale cessionario del credito, il risarcimento della sola voce di danno da perdita del rapporto parentale, vantata iure proprio dai cinque congiunti delle vittime.
A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, deve escludersi la prova di un effettivo danno patito dai cinque congiunti danti cause dell'attore per la morte di , trattandosi di zii e ava materna, soggetti per i quali Persona_2 non può ritenersi operante la predetta presunzione, considerato in particolare che zii e ava materna vivevano in Romania mentre la minore, con i genitori, viveva in Italia e non è stata offerta alcuna prova da parte dell'attore dell'effettività del rapporto parentale tra i congiunti e la minore, di pochi mesi di età.
Non essendo strato dimostrato se gli zii e l'ava materna fossero in rapporti – e con quale frequenza e intensità – con e la di lei figlia, nonostante la distanza, non può ritenersi Persona_1 sufficientemente dimostrato un danno da sofferenza interiore di costoro per il decesso della neonata
. Persona_5
Contr Soccorre invece la presunzione dianzi richiamata, e non vinta da in ordine al danno patito dai cinque congiunti per la morte di , figlia e sorella dei cedenti e, dunque, prossimi Persona_1 congiunti della vittima.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
pagina 10 di 15 Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente
(nel caso di specie, si vedano i dati riportati nella procura notarile romena in atti nonché i certificati di nascita prodotti).
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dai congiunti di può essere quantificato come segue. Persona_1
Deve escludersi per tutti il riconoscimento di punti per il parametro E delle Tabelle, non essendo state in alcun modo provate le modalità, la frequenza e l'intensità della relazione parentale, prova vieppiù rigorosa se si considera la residenza in Stati diversi.
pagina 11 di 15 Nessun punto può essere riconosciuto nemmeno per il parametro C, essendo pacifico che nessuno convivesse con la defunta, né per il parametro D, in quanti tutti i congiunti possono contare sul supporto di almeno quattro altri congiunti superstiti (i figli (fratelli della de cuius) per la signora nonché la madre e gli altri fratelli per ciascun fratello della de cuius). Per_3
Possono dunque essere riconosciuti soltanto i punti per i parametri A e B, come segue.
, madre della defunta : 22 punti per l'età del congiunto al momento Persona_3 Persona_1 del decesso (32 anni); 16 punti per la propria età (classe 1952).
Totale 48 punti: 187.728 euro (48 * 3.911). 32,5% (pari al 50% del 65% del danno, alla luce del dedotto concorso di colpa) = 61.011,60 euro dovuti all'attore , quale cessionario della metà del Pt_1 credito.
(classe 1979) e (classe 1983), fratelli della defunta : CP_11 CP_5 Per_1
16 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (32 anni); 16 punti per la propria età.
Totale 32 punti: 54.336 euro (32 * 1.698). 32,5% = 17.659,20 euro ciascuno, per complessivi
35.318,40 euro dovuti all'attore . Pt_1
(classe 1971) e (nata ) (classe 1974), fratello e sorella Controparte_6 CP_7 CP_5 della defunta : Per_1
16 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (32 anni); 14 punti per la propria età.
Totale 30 punti: 50.940 euro (32 * 1.698). 32,5% = 16.555,50 euro ciascuno, per complessivi 33.111 euro dovuti all'attore . Pt_1
Contr deve dunque essere condannato a pagare la somma complessiva di 129.441 euro (61.011,60 +
17.659,20 + 17.659,20 + 16.555,50 + 16.555,50) all'attore , cessionario parziale del credito. Pt_1
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Contr Non può opporre all'attore (e dedurre da quanto a lui dovuto) il pagamento di somme versate direttamente ai congiunti delle vittime in forza delle transazioni in atti, sulla base di un'allegata buona fede nel pagare a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento, per la semplice ragione che, come Contr documentalmente dimostrato dai terzi chiamati (doc. 7 – 8 – 9), ha pagato soltanto il 50% dell'importo pattuito in transazione proprio in quanto destinataria della presente azione dell , Pt_1 sicché esso ha pagato ai terzi chiamati soltanto la quota del credito rimasta in capo a loro e non ceduta all' . Pt_1
Contr Quanto agli altri due congiunti ( e ), educe (ma non dimostra) di aver Per_3 CP_11 pagato l'intera somma pattuita in transazione (cfr. pag. 18-19 concl.).
pagina 12 di 15 Contr Sebbene appaia poco verosimile che bbia pagato soltanto metà del pattuito a , e CP_5 CP_6
– che hanno dimostrato documentalmente il pagamento della sola metà – e l'intera Persona_6 somma agli altri due congiunti, non chiamati in causa (e in ogni caso la circostanza poteva essere
Contr agevolmente provata da n via contabile), occorre nondimeno rilevare che la revoca della procura
Contr all' , con conferimento di procura a nuovo rappresentante (doc. 1 e 4 non faceva per se Pt_1 venire meno la cessione parziale del credito (che tra cedente e cessionario è un contratto e dunque
Contr come tale certamente non risolvibile per mera “revoca” unilaterale) notificata a all'attore Pt_1
Contr in data 27.08.2019, sicché se anche vesse pagato l'intero a e non ne Per_3 CP_11 sarebbe comunque liberata ex art. 1189 c.c. nei confronti dell'attore, a fronte di una previamente notificata cessione del credito.
5. Altre domande
Contr Le domande trasversali di ontro e in via di regresso pro quota sono rigettate CP_2 CP_4 per esclusione di responsabilità del e accertamento dell'esclusiva responsabilità del . CP_2 P_
Per la stessa ragione, è assorbita la domanda di manleva del verso il proprio assicuratore CP_2
Controparte_14 elle conclusioni precisate (quelle della comparsa di costituzione del 24.02.2021, non modificate
[...] nell'atto di citazione dei terzi, che richiama – pag. 45 – meramente le conclusioni della comparsa) formula domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti dei terzi chiamati soltanto nel subordinato
Contr caso di condanna di pagare somme all'attore in qualità di procuratore dei congiunti delle vittime.
Contr Rinunziata tale domanda dall'attore, la domanda subordinata di erso i terzi è del tutto assorbita.
Contr Infondata è anche la domanda dei terzi chiamati verso per il pagamento della residua metà dell'importo pattuito nelle transazioni, essendo stato accertato che metà del credito fu ceduta all'odierno attore e di essa infatti, nei limiti di quanto accertato e provato, è stato stabilito il pagamento
Contr da parte di all'attore stesso, sicché i terzi chiamati una metà del proprio credito l'hanno già
Contr ottenuta da n via transattiva e l'altra metà l'hanno invece ceduta. Non possono dunque chiedere
Contr ulteriori somme a
6. Spese di lite
Contr Le spese dei convenuti e (ora sono poste a carico dell'attore, soccombente nei CP_2 CP_4 loro confronti, e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M.
55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminabile ma rilevante (scaglione tra 260.000 e
520.000 euro), in base al petitum, nella misura di cui al dispositivo (con riduzione degli importi ed esclusione della fase istruttoria per , in assenza di memorie e considerata l'estrema semplicità CP_2 delle difese). Distrazione a favore del difensore del , dichiaratosi antistatario. CP_2
Le spese tra e in relazione alla domanda di manleva sono compensate in assenza di CP_2 CP_4 alcuna opposizione di all'operatività della polizza. CP_4
pagina 13 di 15 Contr Le spese tra l'attore e ono compensate per metà in ragione del rigetto della domanda relativa al danno per la morte di , dell'accertato concorso di responsabilità delle vittime e Persona_2 dunque dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, e sono poste per
Contr la residua metà a carico di e liquidate in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con accentuata riduzione per la fase decisionale, in assenza di comparsa conclusionale. Distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Contr Spese integralmente compensate tra i terzi chiamati, alla luce dell'assorbimento della domanda di ripetizione dell'indebito e del rigetto delle domande dei terzi chiamati per una ragione (la validità
Contr della parziale cessione del credito) tuttavia osteggiata da tesso.
Il rifiuto da parte dell'attore della proposta conciliativa del Giudice non è risultato in definitiva ingiustificato, essendo stato liquidato risarcimento in misura superiore, sicché di esso non si può tenere conto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto della rinunzia di alle domande proposte in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , e (nata ALECSA), Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7
previo accertamento della validità della cessione a del 50% del credito risarcitorio Parte_1 vantato da , , , e in relazione al decesso delle Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7 congiunte e , Persona_1 Persona_2
in applicazione della legge italiana, visti gli articoli 1227 e 2054 c.c. e gli articoli 126 e 144 cod. ass.,
DICHIARA la responsabilità concorrente di e in misura P_ Persona_1 rispettivamente del 65% e del 35% per i danni patiti da in conseguenza del sinistro Persona_1 di cui è causa, occorso in Manfredonia il 15.10.2018;
DICHIARA la responsabilità concorrente di e in misura P_ Persona_2 rispettivamente del 70% e del 30% per i danni patiti da in conseguenza del Persona_2 sinistro di cui è causa, occorso in Manfredonia il 15.10.2018;
RIGETTA tutte le domande di contro e (già Parte_1 CP_2 Controparte_3
); Controparte_4
CONDANNA a pagare a , quale cessionario del 50% del Controparte_15 Parte_1 credito risarcitorio, la somma complessiva di euro 129.441, pari al 32,5% del danno non patrimoniale complessivamente patito dai cedenti , , , e Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7 per il decesso di , oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 15.10.2018 e Persona_1 rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 14 di 15 Contr RIGETTA le ulteriori domande di verso Parte_1 Contr RIGETTA le domande di ontro e;
CP_2 Controparte_3
DICHIARA assorbite la domanda di manleva di verso nonché le CP_2 Controparte_3 Contr domande di ontro e e;
CP_6 CP_5 CP_7
Contr RIGETTA le domande di e e contro CP_6 CP_5 CP_7
CONDANNA a rimborsare a e le spese di lite, Parte_1 CP_2 Controparte_3 che si liquidano, per , in complessivi euro 7.000 (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.500 per CP_2 fase introduttiva;
3.500 per fase decisionale) e per HDI in complessivi euro 15.000 per compensi (euro
3.000 per fase di studio;
euro 2.000 per fase introduttiva;
euro 5.500 per fase istruttoria ed euro 4.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione, quanto a , a favore dell'avv. Matteo Lombardi, dichiaratosi antistatario;
CP_2
Contr COMPENSA le spese di lite tra e er metà; Parte_1
Contr CONDANNA a rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 5.500 per Parte_1 compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 1.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Maurizio Massatani, dichiaratosi antistatario;
Contr Contr COMPENSA le spese di lite tra e n relazione alla domanda di manleva nonché tra CP_2
e e in relazione al loro rapporto processuale. CP_6 CP_5 CP_7
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 13000/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
MASSATANI elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
VILLANOVA e dell'avv. YASMINE LAACHIR elettivamente domiciliato presso i difensori;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO LOMBARDI CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ) (già ), con il Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 patrocinio dell'avv. ANDREA RUSSO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte convenuta
(C.F. ), CP_5 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_6 P.IVA_4
(nata ) (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. CP_7 CP_5 P.IVA_5
MARCO CRUCIANI e dell'avv. GIANLUCA TRABALZA) elettivamente domiciliati presso i difensori. terzi chiamati
CONCLUSIONI
Parte attrice
pagina 1 di 15 Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta CP_8
Come da comparsa di costituzione del 24.02.2021 richiamata all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024.
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 03.12.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Terzi chiamati
Come da comparsa di costituzione del 18.01.2022 richiamata all'udienza del 04.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
deduceva che: Parte_1
- in Manfredonia in data 15.10.2018 si scontravano il veicolo LF con targa bulgara
KH9531AM, di proprietà di e condotto da , e il veicolo Fiat 16 CP_9 P_ con targa italiana DK500WA di proprietà e condotto da e assicurato con CP_2
Controparte_4
- a seguito del sinistro, e la di lei figlia , trasportate Persona_1 Persona_2 sulla LF condotta da (convivente more uxorio di e padre di P_ Persona_1
), decedevano pressoché immediatamente;
Persona_2
- il sinistro doveva ascriversi alla concorrente responsabilità di entrambi i conducenti: il P_ per non aver concesso la precedenza al e quest'ultimo per procedere a velocità CP_2 eccessiva;
agiva sia in proprio sia quale procuratore speciale di cinque congiunti delle defunte: Parte_1
, madre della defunta e ava materna della defunta : Persona_3 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
CP_5 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
Controparte_6 Per_1 Persona_2
, fratello della defunta e zio materno della defunta;
CP_11 Per_1 Persona_2
(nata e coniugata con ), sorella della defunta e CP_7 CP_5 Controparte_12 Per_1 zio materno della defunta . Persona_2
pagina 2 di 15 Egli azionava dunque il diritto di costoro al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con entrambe le vittime del sinistro e agiva, per metà del credito risarcitorio, in rappresentanza dei congiunti, in forza di procure notarili romene prodotte in atti e munite di Apostille, nonché in proprio quale cessionario della residua metà del credito risarcitorio, in forza di contratto di Contr cessione concluso, mediante atto notarile romeno in atti, con i predetti congiunti e notificato ad in data 27.08.2019 come da PEC in atti. Controparte_4
L , ciò dedotto, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale, da un lato, e il Pt_1 CP_2 Contr Contr suo assicuratore e, dall'altro lato, lo domiciliato ex lege presso e CP_13 CP_9 stesso, ai sensi dell'art. 126 cod. ass., chiedendo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la condanna in solido sia di Contr he di e al risarcimento del danno patito dai cinque congiunti delle vittime del CP_2 CP_4 sinistro, da liquidare a sé per metà in qualità di rappresentante dei congiunti e per metà in qualità di cessionario della metà del credito risarcitorio.
Il e si costituivano eccependo la responsabilità esclusiva del e dunque CP_2 CP_13 P_ chiedevano ampio rigetto delle domande di parte attrice nei loro confronti. Contr Nella contumacia dello si costituiva invece eccependo la revoca delle procure speciali CP_9 degli attori sostanziali a nonché la nullità e annullabilità della cessione di metà del Parte_1 credito da costoro all' , con conseguente inammissibilità e infondatezza in limine delle domande Pt_1 attoree.
Eccepiva poi cessata materia del contendere con i congiunti delle vittime, per transazioni tombali Contr concluse a inizio 2020 (doc. 5), in forza del quale veva corrisposto somme a tutti i cinque odierni attori sostanziali.
Nel merito, previa ritenuta applicabilità della legge romena, eccepiva concorso di colpa delle vittime
(per aver accettato il trasporto da parte del , privo di patente, e per non aver indossato cinture di P_ sicurezza) e dunque, in via subordinata, riduzione del risarcimento dovuto, da contenersi nei limiti della quota di responsabilità di ciascun convenuto.
Formulava poi domanda riconvenzionale trasversale verso il e per il rimborso, CP_2 CP_4 secondo accertanda percentuale di responsabilità, di quanto già pagato ai congiunti delle vittime.
Infine, chiedeva autorizzazione a chiamare in causa i cinque congiunti romeni al fine di proporre nei loro confronti, in caso di accoglimento delle domande dell' quale procuratore speciale, Pt_1 domanda di ripetizione dell'indebito.
Limitata la narrazione a quanto ancora di rilevanza in questa sede, deve darsi atto che ha Parte_1 nel corso del giudizio rinunziato all'azione proposta come procuratore speciale dei cinque congiunti delle vittime (cfr. foglio di p.c. 03.12.2024), sicché l'unica domanda di parte attrice mantenuta è quella formulata in proprio, quale cessionario parziale del credito risarcitorio, per il 50% del danno patito dai congiunti.
Con ordinanza dell'8 aprile 2021 veniva dunque autorizzata la chiamata in causa dei cinque congiunti.
pagina 3 di 15 Si costituivano in giudizio con comparsa del 18.01.2022 tre di loro: ; : CP_5 Controparte_6
(fratelli della de cuius ), i quali confermavano la revoca della procura speciale CP_7 Per_1 all' ; eccepivano la nullità della cessione parziale del credito;
confermavano i pagamenti ricevuti Pt_1 Contr da (17.500 euro ciascuno) ma in relazione soltanto a metà del credito;
chiedevano, pertanto, la Contr condanna di l pagamento della residua metà, pari a 17.500 euro ciascuno.
La causa veniva poi riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, e chiamata all'udienza del 21.09.2023 ancora sostanzialmente per incombenti di prima udienza.
Con ordinanza del 27.09.2023, per le ragioni ampiamente colà indicate e quivi richiamate, veniva revocata l'autorizzazione alla chiamata di e , cui la citazione non era ancora Per_3 CP_11 stata fruttuosamente notificata.
Concessi dunque i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva infine trattenuta a decisione all'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni dianzi richiamate.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
Come dianzi esposto, ha rinunziato alle domande originariamente proposte come Parte_1 procuratore speciale dei congiunti delle vittime sicché deve semplicemente darsi atto di ciò e null'altro deve statuirsi sul punto.
Quanto alla residua domanda proposta come cessionario parziale del credito, il Tribunale osserva quanto segue.
1. Legge applicabile
Occorre premettere che all'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è applicabile la legge italiana, quale legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (il sinistro stradale).
L'art. 4 Reg. CE 864/2007 (c.d. Roma II) prevede, infatti, che alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatto illecito si applichi la legge “del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Tale articolo, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza del
10.12.2015 in causa C350-14), deve interpretarsi nel senso che il paese in cui si verifica il danno è il paese in cui si verifica il danno-evento, cioè il sinistro stradale foriero di danni-conseguenza patrimoniali e non patrimoniali.
La legge italiana trova dunque applicazione al credito risarcitorio dei congiunti della vittima in quanto il danno patito da costoro è una conseguenza indiretta del danno-evento e, pertanto, è irrilevante che essi risiedano in Romania, rilevando unicamente che il danno-evento (o “danno diretto” secondo
CGUE 10.12.2015) sia occorso in Italia.
A riguardo, mette conto di richiamare quanto espresso dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza: “L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa quindi pagina 4 di 15 dell'obiettivo, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni. Alle considerazioni che precedono discende che si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro
Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.”
Né possono trovare applicazione, al caso di specie, i commi 2 e 3 dell'art. 4 del Reg. 864/2007, nel senso di una applicazione della legge romena, in quanto, sia le vittime primarie e sia il che il P_
, asseriti responsabili, risiedevano in Italia (cfr. rapporto incidente prodotto con citazione CP_2 nonché doc. 2 al momento del sinistro, sicché è esclusa l'applicazione del comma 2, né può CP_4 rinvenirsi un collegamento manifestamente più stretto con la Romania.
Poiché il credito risarcitorio è regolato dalla legge italiana, anche la cessione del credito dai congiunti romeni all' , in assenza di diversa scelta nell'atto notarile di cessione, è regolata dal diritto Pt_1 italiano per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 Reg. 593/2008, salva l'applicazione della legge romena in punto validità formale dell'atto.
2. Eccezioni di invalidità della cessione parziale del credito a Parte_1
Contr Sia he i terzi chiamati eccepiscono a vario titolo l'invalidità del contratto di cessione del credito, stipulato dai cinque congiunti romeni con atto del notaio romeno del 9 luglio 2019, Persona_4 prodotto in allegato all'atto di citazione con traduzione in italiano e regolare Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961. Contr ccepisce l'annullabilità della cessione per vizio del consenso dei congiunti romeni e l'eccezione è evidentemente infondata in quanto l'annullamento del contratto potrebbe essere richiesto ed eccepito soltanto dai cedenti, il cui consenso si presume viziato, ai sensi dell'art. 1441 cod. civ., e non certamente dal debitore ceduto.
I tre cedenti terzi chiamati, pur deducendo di non aver compreso il significato dell'atto firmato, non eccepiscono tuttavia l'annullabilità del contratto di cessione del credito ma solo la sua nullità per mancanza di causa, sostanzialmente in ragione dello squilibrio del sinallagma (ritenendo eccessiva la cessione del 50% del credito risarcitorio a fronte di modeste prestazioni dell' ). Pt_1
Contr Anche ccepisce la nullità della cessione del credito per difetto di causa, in ragione della revoca della procura speciale, cui era funzionalmente collegata.
Le eccezioni di nullità del contratto di cessione del credito non sono fondate.
Al di là di un certo margine di confusione sui dedotti vizi del contratto, in quanto i terzi chiamati eccepiscono la sola nullità del contratto deducendo nondimeno quello che pare essere un vizio del pagina 5 di 15 consenso per errore, osserva il Tribunale che il contratto di cessione parziale del credito è stato stipulato con atto notarile nel quale il notaio romeno dà atto che l'atto fu letto ai comparenti, “che costoro hanno dichiarato di averne capito il contenuto, che quanto compreso nell'atto rappresenta la loro volontà ed hanno acconsentito all'autenticazione della presente scrittura” (contratto prodotto con l'atto di citazione).
Il consenso dei due comparenti analfabeti ( e fu acquisito altresì alla Persona_3 CP_5 presenza di due testimoni.
Dal notaio romeno è stata dunque attestata una consapevole prestazione di consenso da parte dei congiunti delle vittime alla cessione parziale del credito, secondo quanto contenuto nell'atto notarile e loro illustrato.
Di questi fatti l'atto notarile fa piena prova, anche secondo l'ordinamento romeno, salvo doglianza di falsità dell'atto stesso, che nessuno ha sollevato nel presente giudizio né in giudizio ad hoc in Romania sulla veridicità dell'atto pubblico.
Non vi è dunque alcuna prova né di un consenso viziato dei cedenti né financo di una incomprensione da parte di costoro del contenuto del contratto di cessione.
La censura sulla sproporzione e l'eccessività della quota del credito ceduto (50% a fronte di asserite modeste prestazioni dell' ) è censura che attiene al sinallagma contrattuale e all'adeguatezza del Pt_1
“prezzo” pattuito, peraltro in modo molto chiaro (cfr. art. 5 contratto cessione) tra le parti, insindacabile dal Giudice, considerato che la controprestazione dell' non era in ogni caso irrisoria (non si è Pt_1 dunque nel caso di scuola della vendita nummo uno), in quanto, come si ricava dalla lettura combinata sia della cessione che della procura, egli, in cambio del 50% del credito, avrebbe curato tutte le lunghe e complesse procedure stragiudiziali e giudiziali in Italia per la richiesta del risarcimento del danno, sopportandone tutti i costi nonché sopportando altresì l'alea di un eventuale diniego di risarcimento.
La cessione del credito non diviene nemmeno priva di causa in ragione della sopravvenuta revoca della procura.
Deve, infatti, osservarsi che la procura notarile conferita dai cedenti all' lo stesso giorno della Pt_1 cessione del credito (09.07.2019), collegata a mandato con rappresentanza per gestire la vertenza e promuovere azioni per il risarcimento del danno patito, (cfr. procura tradotta e apostillata prodotta con atto di citazione) è stata pattuita tra le parti come irrevocabile.
La procura e il mandato – cui si ritiene debba applicarsi la legge italiana sia in quanto connessi a rapporto sostanziale (l'obbligazione risarcitoria) governato dalla legge italiana, sia in quanto la procura stessa menziona articoli del codice civile italiano, sia ai sensi dell'art. 4 comma 2 Reg. UE 593/2008, essendo il mandatario (cioè colui che deve effettuare la prestazione caratteristica) residente in Pt_1
Italia, sia infine, per quanto occorrere possa, ai sensi dell'art. 60 l. 218/95 – sono stati conferiti all' anche nel suo interesse in quanto egli aveva un evidente interesse nell'esecuzione del Pt_1 mandato, interesse derivante dalla causalmente collegata cessione del 50% del credito oggetto dell'incarico stesso.
pagina 6 di 15 Egli, infatti, aveva un interesse che non si esauriva nell'interesse all'esecuzione dell'incarico ma che si rinveniva in un sottostante rapporto tra mandanti e mandatario, cioè nella parallela e causalmente connessa cessione del credito risarcitorio, la cui gestione costituiva l'oggetto del mandato (cfr. Cass.
22753/2017).
Trattandosi dunque di mandato anche in rem propriam la procura è irrevocabile nei rapporti interni tra le parti (cfr. Cass. 7038/2015) e il mandato non si estingue per revoca (art. 1723 comma 2 c.c.) salvo giusta causa, ipotesi espressamente pattuita anche dalle parti. Nel caso di specie, non è stata provata alcuna giusta causa per la revoca del mandato, non costituendo giusta causa l'allegazione (pag. 5 comparsa costituzione – ) circa il venir meno di stima e fiducia nel rappresentante CP_5 CP_7 mandatario e la sopravvenuta consapevolezza dell'inidoneità del contratto alla tutela dei propri interessi.
In assenza dunque di giusta causa di revoca del mandato e in presenza di pattuita irrevocabilità della procura, nei rapporti interni, la cessione parziale del credito mantiene la sua causa anche successivamente alla revoca (non per giusta causa) della procura da parte dei mandanti all' . Pt_1
Tutto ciò premesso, deve dunque ritenersi che l'attore sia validamente legittimato, in qualità di Pt_1 cessionario parziale del credito, ad agire per il 50% del credito risarcitorio vantato dai cinque congiunti delle vittime in conseguenza del decesso di queste ultime.
3. Accertamento della responsabilità del sinistro
Occorre ora esaminare il merito della controversia e la fondatezza della domanda risarcitoria azionata, come cessionario del credito, dall' . Pt_1
Quanto alla responsabilità del sinistro, ritiene il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'esatta attribuzione di responsabilità tra i due conducenti alla luce delle reciproche domande trasversali di Contr Contr e di accertamento delle rispettive quote di responsabilità e, quanto a anche di CP_4 domanda di regresso verso e ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., che il sinistro vada CP_2 CP_4 ascritto alla responsabilità esclusiva del conducente . P_
Dalla relazione di incidente stradale, prodotta con l'atto di citazione, e dalla consulenza tecnica della
Procura di Foggia (doc. 1 , emerge che l'urto si è verificato all'intersezione tra due strade a CP_4 causa dell'omessa precedenza concessa dal al . P_ CP_2
Emerge, infatti, che il , nell'attraversare l'intersezione, non si avvedeva del sopraggiungere da P_ destra del veicolo del , cui doveva dare precedenza (cfr. pag. 51 ss. CT PM e dichiarazioni CP_2
, pag. 12 relazione incidente stradale). P_
Il , inoltre, guidava senza aver mai conseguito patente di guida (cfr. relazione incidente). P_
La colpa del , dunque, che guidava senza patente, non concedeva la dovuta precedenza (art. 145 P_ cod. strada) e dunque attraversava una intersezione senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e intralcio è di tale gravità da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze del pagina 7 di 15 (di cui peraltro non emerge una prova sufficiente, come a breve si dirà) a circostanze CP_2 giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento anche della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006). Contr ccepisce velocità eccessiva e inadeguata del . CP_2
Tuttavia, ritiene il Tribunale che di tale velocità eccessiva non possa ritenersi raggiunta sufficiente prova.
La polizia locale ha sanzionato il per violazione dell'art. 141 cod. strada deducendo velocità CP_2 non particolarmente moderata “dall'entità dei danni provocati”.
Anche il CT del PM quantifica in circa 90 km/h la velocità del a fronte di un limite CP_2 regolamentare di 70 km/h ma le conclusioni del CT, seppur tecnicamente motivate, non appaiono di forza tale da consentire di ritenere adeguatamente provata la violazione del limite di velocità.
I complessi calcoli matematici per quantificare la velocità dei veicoli, infatti, non si basano né su video dell'incidente (non disponibili) né su tracce oggettive al suolo (residui frenata, scarrocciamento etc., non presenti, cfr. pag. 39 CT).
Essi (pag. 43 ss. CT) si basano sostanzialmente soltanto su complesse elaborazioni matematiche a partire da peso veicoli e deformazioni degli stessi. Anche i rilievi planimetrici in relazione alla posizione di quiete dei veicoli non risultano dirimenti in punto calcolo velocità, considerato che entrambi i veicoli hanno fatto dei testacoda e la LF urtava anche una base in cemento (pag 19-20 CT) sicché anche la posizione di quiete non appare particolarmente utile, in termini sufficientemente precisi, per il calcolo della velocità all'urto.
Come si evince dalla lettura della consulenza, si tratta di calcoli che, pur nel loro rigore, si fondano su elementi variabili e grandezze di cui non vi è certezza processuale, a partire dal peso degli occupanti i veicoli. Lo stesso CT rappresenta come i complessi calcoli matematici hanno portato a due soluzioni molto diverse tra loro (pag. 49 CT), una delle quali scartata per valori poco aderenti alla realtà fenomenica.
Egli, ancora, assume l'assenza di frenata prima dell'urto (pag. 49-50) ma trattasi appunto di mera assunzione.
In conclusione, ciò che intende affermare questo Tribunale è che le conclusioni tecniche della consulenza del PM in punto velocità del , pur condotte con rigore scientifico, risultano poggiare CP_2 su dati oggettivi di partenza eccessivamente limitati e incerti, sicché non può ritenersi processualmente raggiunta la prova di una velocità inadeguata ed eccessiva del , a fronte invece di una prova CP_2 evidente di una grave imprudenza del . P_
Dagli atti risulta, dunque, dimostrato che il procedeva regolarmente su strada con diritto di CP_2 precedenza, in orario diurno e buona visibilità e non si può ritenere raggiunta, per le ragioni dianzi esposte, la prova di una sua velocità eccessiva, risultando anzi provata la gravemente imprudente e improvvisa condotta del , di tale gravità da rendere inevitabile il sinistro e da assurgere a causa P_ esclusiva ed assorbente del sinistro stesso.
pagina 8 di 15 Il è responsabile pertanto dei danni cagionati alle vittime terze trasportate ai sensi dell'art. 2054 P_ Contr comma 1 c.c. (Cass. 12704/2019) e di tali danni risponde i sensi degli articoli 126 e 144 cod. ass.
Nondimeno, deve riconoscersi anche un concorso ex art. 1227 comma 1 c.c. in capo sia a Per_1 che a , in quanto può ritenersi dimostrato che la prima non aveva le cinture
[...] Persona_2 allacciate e la seconda, di pochi mesi di vita, non era assicurata con i sistemi di ritenuta previsti dall'art. 172 codice strada (seggiolino), condotta anche sanzionata dalla Polizia locale (cfr. verbale incidente).
Tale omissione può ritenersi dimostrata dal fatto che le vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo in conseguenza dell'urto, a differenza degli occupanti i sedili anteriori (pag. 3 relazione incidente;
pag
52 CT del PM).
Sul punto, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. S.U. 351/1964 e poi cfr. ex multis Cass. 2704/2005; Cass. 2483/2018; Cass. 3557/2020) secondo cui la valutazione del
“fatto colposo” di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. attiene esclusivamente al piano oggettivo della causalità materiale tra fatto contrario a norme cautelari o a regole di prudenza e fatto lesivo, senza che possa venire in rilievo l'incapacità del soggetto danneggiato, pacifica nel caso di specie in cui la vittima aveva pochi mesi di vita.
L'omesso utilizzo sia delle cinture di sicurezza che del seggiolino per neonati (la era in braccio P_ alla madre , cfr. dichiarazioni pag. 10 relazione incidente) assume sicuro rilievo Per_1 P_ causale in relazione alle lesioni e al decesso delle vittime, in quanto esse, non contenute con i sistemi di sicurezza, sono state sbalzate dall'abitacolo subendo gravi lesioni. Può ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta avrebbe impedito la fuoriuscita delle vittime dall'abitacolo e avrebbe verosimilmente evitato il decesso.
Un'ulteriore quota di responsabilità deve essere riconosciuta in capo alla sola per aver Persona_1 accettato il trasporto da soggetto privo di patente di guida, dovendo necessariamente presumersi che ella, convivente more uxorio del , fosse a conoscenza di tale circostanza. P_
Comparate la gravità delle colpe e l'entità dei danni derivati, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., il
Tribunale ritiene congruo quantificare il concorso di responsabilità delle vittime e Persona_1
rispettivamente in misura del 35% e del 30%. Persona_2
Contr quale rappresentante ex art. 126 cod. ass. della compagnia assicurativa bulgara del veicolo di proprietà di e condotto dal , deve dunque essere condannato al risarcimento CP_9 P_ della residua percentuale di danno, nei limiti di quanto infra accertato.
Contr Considerato che l' agisce quale cessionario di metà del credito risarcitorio, deve essere Pt_1 condannato a pagare a costui soltanto la metà del danno effettivamente risarcibile ai congiunti (nella specie, soltanto il 32,5% dei danni complessivi patiti dai congiunti di , come infra Persona_1 illustrato). Contr Le domande dell'attore verso e (ora sono invece integralmente CP_2 CP_13 rigettate per esclusione di responsabilità del . CP_2
pagina 9 di 15
4. Quantificazione del danno risarcibile
L'attore domanda, quale cessionario del credito, il risarcimento della sola voce di danno da perdita del rapporto parentale, vantata iure proprio dai cinque congiunti delle vittime.
A riguardo, il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano.
Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, deve escludersi la prova di un effettivo danno patito dai cinque congiunti danti cause dell'attore per la morte di , trattandosi di zii e ava materna, soggetti per i quali Persona_2 non può ritenersi operante la predetta presunzione, considerato in particolare che zii e ava materna vivevano in Romania mentre la minore, con i genitori, viveva in Italia e non è stata offerta alcuna prova da parte dell'attore dell'effettività del rapporto parentale tra i congiunti e la minore, di pochi mesi di età.
Non essendo strato dimostrato se gli zii e l'ava materna fossero in rapporti – e con quale frequenza e intensità – con e la di lei figlia, nonostante la distanza, non può ritenersi Persona_1 sufficientemente dimostrato un danno da sofferenza interiore di costoro per il decesso della neonata
. Persona_5
Contr Soccorre invece la presunzione dianzi richiamata, e non vinta da in ordine al danno patito dai cinque congiunti per la morte di , figlia e sorella dei cedenti e, dunque, prossimi Persona_1 congiunti della vittima.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
pagina 10 di 15 Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle
Tabelle a punti 2024 in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla
Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza con il de cuius, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.911 euro e 1.698 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in
391.103,18 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in
169.830,60 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente
(nel caso di specie, si vedano i dati riportati nella procura notarile romena in atti nonché i certificati di nascita prodotti).
La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2024 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dai congiunti di può essere quantificato come segue. Persona_1
Deve escludersi per tutti il riconoscimento di punti per il parametro E delle Tabelle, non essendo state in alcun modo provate le modalità, la frequenza e l'intensità della relazione parentale, prova vieppiù rigorosa se si considera la residenza in Stati diversi.
pagina 11 di 15 Nessun punto può essere riconosciuto nemmeno per il parametro C, essendo pacifico che nessuno convivesse con la defunta, né per il parametro D, in quanti tutti i congiunti possono contare sul supporto di almeno quattro altri congiunti superstiti (i figli (fratelli della de cuius) per la signora nonché la madre e gli altri fratelli per ciascun fratello della de cuius). Per_3
Possono dunque essere riconosciuti soltanto i punti per i parametri A e B, come segue.
, madre della defunta : 22 punti per l'età del congiunto al momento Persona_3 Persona_1 del decesso (32 anni); 16 punti per la propria età (classe 1952).
Totale 48 punti: 187.728 euro (48 * 3.911). 32,5% (pari al 50% del 65% del danno, alla luce del dedotto concorso di colpa) = 61.011,60 euro dovuti all'attore , quale cessionario della metà del Pt_1 credito.
(classe 1979) e (classe 1983), fratelli della defunta : CP_11 CP_5 Per_1
16 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (32 anni); 16 punti per la propria età.
Totale 32 punti: 54.336 euro (32 * 1.698). 32,5% = 17.659,20 euro ciascuno, per complessivi
35.318,40 euro dovuti all'attore . Pt_1
(classe 1971) e (nata ) (classe 1974), fratello e sorella Controparte_6 CP_7 CP_5 della defunta : Per_1
16 punti per l'età del congiunto al momento del decesso (32 anni); 14 punti per la propria età.
Totale 30 punti: 50.940 euro (32 * 1.698). 32,5% = 16.555,50 euro ciascuno, per complessivi 33.111 euro dovuti all'attore . Pt_1
Contr deve dunque essere condannato a pagare la somma complessiva di 129.441 euro (61.011,60 +
17.659,20 + 17.659,20 + 16.555,50 + 16.555,50) all'attore , cessionario parziale del credito. Pt_1
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass.
19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo. Contr Non può opporre all'attore (e dedurre da quanto a lui dovuto) il pagamento di somme versate direttamente ai congiunti delle vittime in forza delle transazioni in atti, sulla base di un'allegata buona fede nel pagare a chi appariva legittimato a ricevere il pagamento, per la semplice ragione che, come Contr documentalmente dimostrato dai terzi chiamati (doc. 7 – 8 – 9), ha pagato soltanto il 50% dell'importo pattuito in transazione proprio in quanto destinataria della presente azione dell , Pt_1 sicché esso ha pagato ai terzi chiamati soltanto la quota del credito rimasta in capo a loro e non ceduta all' . Pt_1
Contr Quanto agli altri due congiunti ( e ), educe (ma non dimostra) di aver Per_3 CP_11 pagato l'intera somma pattuita in transazione (cfr. pag. 18-19 concl.).
pagina 12 di 15 Contr Sebbene appaia poco verosimile che bbia pagato soltanto metà del pattuito a , e CP_5 CP_6
– che hanno dimostrato documentalmente il pagamento della sola metà – e l'intera Persona_6 somma agli altri due congiunti, non chiamati in causa (e in ogni caso la circostanza poteva essere
Contr agevolmente provata da n via contabile), occorre nondimeno rilevare che la revoca della procura
Contr all' , con conferimento di procura a nuovo rappresentante (doc. 1 e 4 non faceva per se Pt_1 venire meno la cessione parziale del credito (che tra cedente e cessionario è un contratto e dunque
Contr come tale certamente non risolvibile per mera “revoca” unilaterale) notificata a all'attore Pt_1
Contr in data 27.08.2019, sicché se anche vesse pagato l'intero a e non ne Per_3 CP_11 sarebbe comunque liberata ex art. 1189 c.c. nei confronti dell'attore, a fronte di una previamente notificata cessione del credito.
5. Altre domande
Contr Le domande trasversali di ontro e in via di regresso pro quota sono rigettate CP_2 CP_4 per esclusione di responsabilità del e accertamento dell'esclusiva responsabilità del . CP_2 P_
Per la stessa ragione, è assorbita la domanda di manleva del verso il proprio assicuratore CP_2
Controparte_14 elle conclusioni precisate (quelle della comparsa di costituzione del 24.02.2021, non modificate
[...] nell'atto di citazione dei terzi, che richiama – pag. 45 – meramente le conclusioni della comparsa) formula domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti dei terzi chiamati soltanto nel subordinato
Contr caso di condanna di pagare somme all'attore in qualità di procuratore dei congiunti delle vittime.
Contr Rinunziata tale domanda dall'attore, la domanda subordinata di erso i terzi è del tutto assorbita.
Contr Infondata è anche la domanda dei terzi chiamati verso per il pagamento della residua metà dell'importo pattuito nelle transazioni, essendo stato accertato che metà del credito fu ceduta all'odierno attore e di essa infatti, nei limiti di quanto accertato e provato, è stato stabilito il pagamento
Contr da parte di all'attore stesso, sicché i terzi chiamati una metà del proprio credito l'hanno già
Contr ottenuta da n via transattiva e l'altra metà l'hanno invece ceduta. Non possono dunque chiedere
Contr ulteriori somme a
6. Spese di lite
Contr Le spese dei convenuti e (ora sono poste a carico dell'attore, soccombente nei CP_2 CP_4 loro confronti, e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M.
55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore indeterminabile ma rilevante (scaglione tra 260.000 e
520.000 euro), in base al petitum, nella misura di cui al dispositivo (con riduzione degli importi ed esclusione della fase istruttoria per , in assenza di memorie e considerata l'estrema semplicità CP_2 delle difese). Distrazione a favore del difensore del , dichiaratosi antistatario. CP_2
Le spese tra e in relazione alla domanda di manleva sono compensate in assenza di CP_2 CP_4 alcuna opposizione di all'operatività della polizza. CP_4
pagina 13 di 15 Contr Le spese tra l'attore e ono compensate per metà in ragione del rigetto della domanda relativa al danno per la morte di , dell'accertato concorso di responsabilità delle vittime e Persona_2 dunque dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum, e sono poste per
Contr la residua metà a carico di e liquidate in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al decisum), nella misura di cui al dispositivo, con accentuata riduzione per la fase decisionale, in assenza di comparsa conclusionale. Distrazione a favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
Contr Spese integralmente compensate tra i terzi chiamati, alla luce dell'assorbimento della domanda di ripetizione dell'indebito e del rigetto delle domande dei terzi chiamati per una ragione (la validità
Contr della parziale cessione del credito) tuttavia osteggiata da tesso.
Il rifiuto da parte dell'attore della proposta conciliativa del Giudice non è risultato in definitiva ingiustificato, essendo stato liquidato risarcimento in misura superiore, sicché di esso non si può tenere conto in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dato atto della rinunzia di alle domande proposte in qualità di procuratore speciale di Parte_1
, , , e (nata ALECSA), Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7
previo accertamento della validità della cessione a del 50% del credito risarcitorio Parte_1 vantato da , , , e in relazione al decesso delle Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7 congiunte e , Persona_1 Persona_2
in applicazione della legge italiana, visti gli articoli 1227 e 2054 c.c. e gli articoli 126 e 144 cod. ass.,
DICHIARA la responsabilità concorrente di e in misura P_ Persona_1 rispettivamente del 65% e del 35% per i danni patiti da in conseguenza del sinistro Persona_1 di cui è causa, occorso in Manfredonia il 15.10.2018;
DICHIARA la responsabilità concorrente di e in misura P_ Persona_2 rispettivamente del 70% e del 30% per i danni patiti da in conseguenza del Persona_2 sinistro di cui è causa, occorso in Manfredonia il 15.10.2018;
RIGETTA tutte le domande di contro e (già Parte_1 CP_2 Controparte_3
); Controparte_4
CONDANNA a pagare a , quale cessionario del 50% del Controparte_15 Parte_1 credito risarcitorio, la somma complessiva di euro 129.441, pari al 32,5% del danno non patrimoniale complessivamente patito dai cedenti , , , e Per_3 CP_6 CP_11 CP_5 CP_7 per il decesso di , oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 15.10.2018 e Persona_1 rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 14 di 15 Contr RIGETTA le ulteriori domande di verso Parte_1 Contr RIGETTA le domande di ontro e;
CP_2 Controparte_3
DICHIARA assorbite la domanda di manleva di verso nonché le CP_2 Controparte_3 Contr domande di ontro e e;
CP_6 CP_5 CP_7
Contr RIGETTA le domande di e e contro CP_6 CP_5 CP_7
CONDANNA a rimborsare a e le spese di lite, Parte_1 CP_2 Controparte_3 che si liquidano, per , in complessivi euro 7.000 (euro 2.000 per fase di studio;
euro 1.500 per CP_2 fase introduttiva;
3.500 per fase decisionale) e per HDI in complessivi euro 15.000 per compensi (euro
3.000 per fase di studio;
euro 2.000 per fase introduttiva;
euro 5.500 per fase istruttoria ed euro 4.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge, con distrazione, quanto a , a favore dell'avv. Matteo Lombardi, dichiaratosi antistatario;
CP_2
Contr COMPENSA le spese di lite tra e er metà; Parte_1
Contr CONDANNA a rimborsare a la residua metà, che si liquida in euro 5.500 per Parte_1 compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 2.000 per fase istruttoria ed euro 1.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 272,50 per esborsi (metà C.U. e marca), con distrazione a favore dell'avv. Maurizio Massatani, dichiaratosi antistatario;
Contr Contr COMPENSA le spese di lite tra e n relazione alla domanda di manleva nonché tra CP_2
e e in relazione al loro rapporto processuale. CP_6 CP_5 CP_7
Così deciso in Milano, il 20 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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