TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 215/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Rita BRANDI (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio legale l'Avv. Dario GHIONE (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._4 per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto con rito civile in data 6 maggio 2000 in Fossano (CN) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.49 e art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge, esponendo:
- di aver contratto matrimonio con rito civile il 6 maggio 2000 in Fossano (CN), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 4, parte I, dell'anno 2000;
- che dal matrimonio erano nate le figlie , nata il [...] (maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente) e , nata il [...] (maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente);
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 6 febbraio 2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata, pertanto, omologata con sentenza n. 318/2024, pubblicata il 29/03/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 20 gennaio
2025 e le parti hanno provveduto in conformità confermando le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fossano;
2. laddove la FI non abbia raggiunto l'indipendenza economica, confermare il sostenimento da parte del Per_2 padre, nella misura del 100% del mantenimento ordinario e straordinario della FI stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
3. confermare che le spese straordinarie nell'interesse della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente siano poste a carico del padre nella misura del 100%;
4. confermare l'impegno del SI di versare alla SIa la somma € Controparte_1 Parte_1
15.000,00 in caso di vendita a terzi della casa già coniugale;
5. il SI , qualora permangano i presupposti di legge, ovvero vi sia ancora disparità di Controparte_1 reddito tra i coniugi, verserà a titolo di concorso nel mantenimento della ex moglie, la somma di € 250,00 mensili, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data
29/01/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché
l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve darsi atto che per la FI , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, sono state Per_2 concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Il Collegio prende atto, pertanto, delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta e stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] Fossano (CN), celebrato in Fossano (CN) il 06/05/2000, matrimonio trascritto CP_1 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte I dell'anno 2000;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Fossano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 215/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Rita BRANDI (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._2 per procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio legale l'Avv. Dario GHIONE (c.f. , che lo rappresenta e difende C.F._4 per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, chiedendo l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto con rito civile in data 6 maggio 2000 in Fossano (CN) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis.49 e art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge, esponendo:
- di aver contratto matrimonio con rito civile il 6 maggio 2000 in Fossano (CN), matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 4, parte I, dell'anno 2000;
- che dal matrimonio erano nate le figlie , nata il [...] (maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente) e , nata il [...] (maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente);
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 6 febbraio 2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione è stata, pertanto, omologata con sentenza n. 318/2024, pubblicata il 29/03/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 20 gennaio
2025 e le parti hanno provveduto in conformità confermando le condizioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e di seguito riportate:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fossano;
2. laddove la FI non abbia raggiunto l'indipendenza economica, confermare il sostenimento da parte del Per_2 padre, nella misura del 100% del mantenimento ordinario e straordinario della FI stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
3. confermare che le spese straordinarie nell'interesse della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente siano poste a carico del padre nella misura del 100%;
4. confermare l'impegno del SI di versare alla SIa la somma € Controparte_1 Parte_1
15.000,00 in caso di vendita a terzi della casa già coniugale;
5. il SI , qualora permangano i presupposti di legge, ovvero vi sia ancora disparità di Controparte_1 reddito tra i coniugi, verserà a titolo di concorso nel mantenimento della ex moglie, la somma di € 250,00 mensili, mediante bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data
29/01/2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.
898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché
l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Deve darsi atto che per la FI , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, sono state Per_2 concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Il Collegio prende atto, pertanto, delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta e stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] Fossano (CN), celebrato in Fossano (CN) il 06/05/2000, matrimonio trascritto CP_1 nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte I dell'anno 2000;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Fossano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3