Sentenza 14 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il personale di comunità socio-assistenziale (nella specie, educatore professionale e consulente psicologo), che operi presso strutture accreditate con la Regione, siccome svolgente, in favore dei ricoverati, funzioni pubblicistiche preordinate alla tutela della salute individuale e collettiva e dotato del potere di adottare, in autonomia, provvedimenti conformativi dei comportamenti degli utenti, finalizzati al percorso terapeutico-riabilitativo di lungo periodo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che le minacce profferite contro tali operatori per indurli a desistere dallo svolgimento dei compiti d'istituto integrino il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.).
Commentario • 1
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Rassegna giurisprudenziale Valutazione della prova (art. 192) Prova diretta In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello sia che riformi la decisione di condanna di primo grado, sia che riformi una decisione assolutoria, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Si è, infatti, osservato che, in tali fattispecie, la motivazione della sentenza di appello si caratterizza per un obbligo peculiare e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2021, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
Testo completo
03932-22 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. 2196/2021 Angelo Costanzo -Presidente- C.C. 14/12/2021 -Relatore Emilia Anna Giordano R.G.N. 35843/2021 Ercole Aprile Riccardo Amoroso Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CO, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 6/9/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.CO NO impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 336 cod. pen., commessi in danno del personale sanitario del CRAP ( Casa Famiglia o Casa Per La Vita Per Persone Con Problematiche Psico-Sociali) tenendo un reiterato comportamento aggressivo finalizzato ad ottenere deroghe ed eccezioni alle regole di vita del contesto comunitario in cui era inserito quali utilizzare il telefono cellulare oltre le modalità previste;
decidere sulle uscite riabilitative e ricoveri presso altre strutture di degenza.
2.Il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi ed alla valutazione del compendio probatorio nella parte in cui vengono in rilievo le condizioni psichiche dell'imputato, in particolare le dichiarazioni rese dalla dottoressa FA Bucci che ne descrive le condizioni di scompenso psicotico. Irragionevole anche la condivisione delle conclusioni rese dal DSM dell'ASL di Bari, che copiano esattamente le relazioni della Comunità, ma non quelle del CSM territorialmente competente. Sono dunque, erronee le conclusioni del Tribunale sul movente predatorio piuttosto che psicopatologico delle condotte aggressive dell'indagato;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'educatore professionale che fa parte dello staff della Comunità, al più da qualificare come soggetto esercente un'attività di pubblica necessità. La qualifica di incaricato di pubblico servizio non può, indifferentemente applicarsi a tutti i dipendenti della Comunità;
2.3. illogiche e contraddittorie sono anche le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza del pericolo di recidiva: si trascura che l'indagato non ha gravi precedenti penali;
non ha commesso un fatto grave e che l'entità della pena che può essergli applicata non potrà essere superiore a tre anni di reclusione. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
2.Non si prestano a cesure le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame in merito alla ricostruzione dei fatti ed al giudizio di attendibilità, nell'attuale fase cautelare limitato alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle dichiarazioni rese dal personale sanitario della struttura presso la quale l'indagato è ricoverato, vittima dei reiterati episodi oggetto di specifiche contestazioni. Le persone offese hanno riferito dei ricorrenti episodi aggressivi e minatori dispiegati dall'indagato finalizzati ad ottenere un trattamento "privilegiato", rispetto agli altri degenti, nella fruizione dei servizi della struttura e della utilizzazione del telefono cellulare, oltre i limiti di tempo e di luogo in cui tale utilizzazione era consentita o nella fruizione delle uscite riabilitative sul territorio e ricovero presso un reparto di degenza. Particolarmente accurata, tenuto conto della personale condizione soggettiva dell'indagato in quanto affetto da "disturbo bipolare in personalità borderline", e, del resto, conclamata anche dal suo ricovero presso la struttura socioassistenziale, è stata la verifica delle effettive condizioni di capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del fatto. I giudici della cautela, a 2 questo riguardo, hanno esaminato (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata) le conclusioni della più recente nota redatta dal competente personale sanitario della Direzione D.S.M. nella quale si evidenziano le condizioni psichiatriche del NO - escludendosene l'incapacità- e il loro movente, non quale agito della patologia da cui è affetto 0 e che, in generale, non si connota come patologia psichiatrica di entità tale da escludere la capacità di intendere e di volere ma determinato da finalità esplicitamente predatorie, da ricondursi alle difficoltà di rispettare le regole della comunità psico-assistenziale nella quale è inserito. Generiche si appalesano, invece, le osservazioni della difesa nella parte in cui in mancanza di documentazione giustificativa - - richiamano le valutazioni del CSM competente non meglio precisate rispetto al momento della presunta diagnosi ed efficacia incidente sulla capacità di intendere e di volere.
3.Non hanno fondamento le argomentazioni in diritto sulla natura di incaricato di pubblico servizio del personale del della Comunità socioassistenziale destinatario delle minacce dell'indagato: si tratta, infatti, di educatori professionali - quanto a CO CU e AL NO e di consulente psicologa, quanto ad LE CO, che svolgono interventi - terapeutico-riabilitativi in favore dei soggetti ricoverati presso le Comunità accreditate con la Regione -nel caso la Regione Puglia - in regime di ospitalità extra ospedaliera e pertanto incaricati di attuare percorsi riabilitativi personalizzati degli ospiti. Nell'ordinanza impugnata sono richiamati i provvedimenti, di natura regolamentare, che disciplinano il rapporto della struttura con la Regione e con il Servizio Sanitario nazionale ma, soprattutto, in ossequio ai connotati oggettivi che, secondo l'art. 358 cod. pen. devono sussistere per riconoscere lo svolgimento di funzioni pubblicistiche degli agenti, l'ordinanza impugnata ha individuato in capo agli operatori lo svolgimento di specifiche funzioni pubblicistiche, connesse alle attività svolte e consistenti non in attività generica di cura della persona in adempimento delle prescrizioni del personale medico della struttura - ma anche nel potere di adottare, in autonomia, provvedimenti conformativi dei comportamenti degli utenti della struttura stessa in quanto finalizzati al percorso riabilitativo di lungo periodo dell'assistito. Ed è proprio con riferimento all'esercizio di tali poteri conformativi che si è registrata la netta opposizione dell'indagato e le minacce proferite contro gli operatori per indurli a desistere dai loro compiti. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte per vero calibrata sull' attività di natura documentale quali la redazione della scheda infermieristica svolta dall'infermiere professionale - secondo la quale l'infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta, come evidenziato anche dall'art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 9393 del 16/12/2019, dep. 2020, Feleppa, Rv. 278665). 3 Rileva il Collegio che il percorso formativo dell'educatore professionale e del consulente psicologo e la individuazione dei loro compiti, recati, per il primo dal d.m. 8 ottobre 1998 n. 520 (quale quello di predisporre e mettere in atto nonché verificare, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da una équipe multidisciplinare, "interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia"; operare nell'ambito "di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie- riabilitative e socio educative" integrandosi con altre figure professionali, "allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità") al pari di quello del consulente psicologo (precisato nell'articolo 1 della L.56/89) descrivono in capo all'educatore professionale e, vieppiù in capo al consulente psicologo, lo svolgimento di funzioni che hanno incidenza diretta e preordinata alla tutela della salute, bene di primario rilievo costituzionale e oggetto di tutela pubblicistica, sicché l'esercizio dei compiti connessi, rimessi a tali categorie professionali, è attratto e regolate dallo statuto pubblicistico, in funzione di tutela del bene salute delle persone che ne sono destinatarie.
4.Sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari le conclusioni dei giudici del riesame, incentrate sulla valorizzazione dei precedenti e della reiterazione delle condotte aggressive, sono incensurabili in questa sede perché logiche e aderenti alle risultanze processuali.
5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila)..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordano Angelp Costanzo-ngelp Costanz ĮDEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB 2022 IL CICA IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio 4