TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11898 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG.12153\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12153/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Parte_1 C.F._1
TO Lo NC n. 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo d'Angelo (C.F. ) CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa in forza di procura generale a Controparte_1 P.IVA_1 notar datata 08.05.2025 dall'Avv.to Monica Traversa (C.F. ) di Persona_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n.c. 13. Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 12.03.2024 notificato in data
17.05.2024, si ingiungeva a il pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.123,45 oltre interessi, quale residuo dovuto sul contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n. 300100002477 del 12.08.2005 stipulato dall'opponente con la CP_3 successivamente . CP_4
Avverso il suddetto decreto la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando Parte_1 questo giudizio.
1 La parte opponente deduceva la carenza di prova circa la titolarità del credito azionato in capo alla
[...]
non avendo la stessa prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato con la CP_1 CP_5 vente ad oggetto tutti i crediti indicati nell'allegato A, nonché l'elenco indicante il nominativo della
[...] debitrice e gli elementi qualificativi del credito ceduto. Pt_1
Eccepiva, altresì, l'opponente l'inidoneità della documentazione prodotta in monitorio a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato, essendo stata allegata una lista movimenti priva di certificazione e di una indicazione analitica dei movimenti necessari per la ricostruzione delle partite di dare ed avere nel rapporto tra le parti e dunque in quanto tale insufficiente a dare prova dell'esatta quantificazione del saldo rimanente.
Ancora l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale in considerazione del fatto che l'ultima operazione effettuata dalla relativa all'apertura di credito di cui al contratto concluso con la Pt_1
risalirebbe al 31.08.2010 e l'unico atto interruttivo della prescrizione sarebbe rappresentato CP_3 dalla lettera di messa in mora ricevuta dalla stessa il 03.11.2009.
Eccepiva altresì l'errata e\o illegittima imputazione dei versamenti fatti dalla nel corso dello Pt_1 svolgimento del rapporto, la capitalizzazione mensile degli interessi e la vessatorietà ai sensi dell'art.33 lett. f) Cod. Consumo della clausola relativa all'imputazione dei pagamenti di cui all'art.5 del contratto fonte del credito ingiunto e nello specifico lamenta l'opponente che la società opposta avrebbe effettuato, in maniera del tutto arbitraria e illegittima, un addebito mensile della quota interesse finendo per far lievitare sempre più il costo del finanziamento rotativo, anziché conteggiare i pagamenti mensili in favore della finanziaria a riduzione di capitale, atteso il divieto di capitalizzazione mensile degli interessi che invece dovrebbero essere calcolati e addebitati su base annua, con la conseguenza che l'imputazione delle rate mensili alla riduzione del capitale determinerebbe una forte diminuzione degli interessi.
Concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di titolarità delle posizioni cedute dell'opposta società; nel merito revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli del 12.03.2024 per le motivazioni esposte in citazione con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Resisteva in giudizio la , la quale deduceva: Controparte_1
- quanto all'eccezione di carenza di prova circa la titolarità del credito azionato, di aver depositato a riprova della vicenda circolatoria del credito de quo il contratto di cessione e precisamente la proposta di l'accettazione di l'elenco dei crediti ceduti omissato in cui è indicato CP_5 CP_1 quello vantato nei confronti della l'estratto autentico delle scritture contabili della Pt_1 [...]
nonché la comunicazione di cessione del credito all'opponente prodotta nel fascicolo CP_1 monitorio sub doc. 5;
2 - in merito all'inidoneità paventata dall'opponente della documentazione prodotta a corredo del D.I. opposto, ne evidenziava l'infondatezza per aver prodotto nel fascicolo monitorio tutta la documentazione attestante l'esistenza del credito e l'ammontare dello stesso, e nello specifico il contratto concluso tra le parti in cui sono specificamente indicate le condizioni economiche e le Condizioni Generali applicate allo stesso e l'estratto conto dall'inizio del rapporto alla sua conclusione;
- l'infondatezza dell'eccepita prescrizione decennale del credito, essendosi verificati più atti interruttivi oltre e successivamente alla ricezione della lettera del 03.11.2009 avendo la effettuato dei Pt_1 pagamenti spontanei a decorrere dal 2012 e fino al 2022, come evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando gli stessi un riconoscimento del debito valido ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
- la non abusività della clausola di cui all'art.5 del contratto in quanto la stessa, in ossequio al regime legale, prevederebbe la facoltà per il debitore di dichiarare quale debito o quale parte di debito intende soddisfare e solo in mancanza di tale dichiarazione spetta all'intermediario / creditore la facoltà di scegliere a cosa imputare il pagamento, anche in deroga ai criteri legali stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193 c.c.
In forza di tutto quanto detto, concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c. ed in ogni caso accertare e dichiarare che l'opponente è debitrice nei confronti di della complessiva Controparte_1 somma di € 12.123,45 oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23,30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 09.02.2024 sino al saldo e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di detta somma in favore della convenuta opposta ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23,30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 09.02.2024 sino al saldo, con vittoria di spese e compenso.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rifiutata dall'opposta la proposta conciliativa formulata ex officio ai sensi dell'art. 185 bis, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c. e stimolato d'ufficio il contraddittorio sulla vessatorietà dell'art.7 del contratto oggetto del presente giudizio, all' udienza del 16.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva id est titolarità del credito relativa al rapporto giuridico de quo in capo all'odierna opposta.
Nel caso di specie agli atti risulta allegato sia il contratto di cessione del credito in blocco intercorso tra e recante i criteri per posizione cedute così come specificati CP_5 Controparte_1 nell'allegato A che forma parte integrante della cessione stessa e che veniva prodotto omissato, dalla cui disamina emerge che nello stesso è indicato il nominativo della debitrice ceduta – , il Parte_1 numero del contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving)n. 300100002477,
3 corrispondente a quello presente sul contratto sottoscritto dall'opponente, nonché l'ammontare del credito ceduto pari a quello chiesto in monitorio a titolo di capitale sia la comunicazione alla debitrice della intervenuta cessione ai fini della efficacia della stessa.
A tale riguardo si osserva che se è vero che tale comunicazione risulta notificata con racc. A\R ricevuta da soggetto diverso dalla e senza indicazione alcuna sulla qualifica del soggetto ricevente, ciò Pt_1 non di meno, ai fini dell'efficacia, stante il richiamo della vicenda circolatoria nel corpo del ricorso monitorio, la notifica del decreto ingiuntivo tiene luogo della comunicazione ex art 1264 c.c.
La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è atto a forma libera che può consistere in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
a tal fine anche la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. costituiscono validi atti di notifica della cessione. CP A ciò si aggiunga, quale elemento indiziario della titolarità in capo alla del credito oggetto del presente giudizio, la disponibilità materiale in capo alla stessa di tutta la specifica documentazione inerente la posizione contrattuale della debitrice, come richiamata nello stesso contratto di cessione al punto 4, in cui è previsto la messa a disposizione di detta documentazione dalla cedente alla cessionaria e precisamente : “copia originale dei contratti su supporto cartaceo ( eventualmente anche magnetico) stipulati tra la società cedente ed i propri clienti debitori ceduti e di cui la società Cedente è in possesso;
file contenente l'anagrafica dei debitori ceduti e la relativa anagrafica contabile degli stessi;
eventuale documentazione intercorsa tra la società cedente e i debitori ceduti;
documentazione dei mezzi di pagamento che certificano l'avvenuta erogazione del finanziamento ( assegni o bonifici) da parte della cedente ”.
Tutta questa documentazione complessivamente esaminata è certamente idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Passando all'esame del merito, va disattesa la doglianza di parte opponente in merito mancanza di prova del credito azionato considerato che dalla disamina della documentazione prodotta da CP_1 emerge che il credito de quo trova la propria fonte nel contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n. 300100002477 del 12.08.2005 stipulato dall'opponente con la (poi CP_3
, prodotto agli atti, già in fase monitoria, unitamente all'estratto conto dettagliato dal CP_4
12.08.2005 ( primo utilizzo) e sino al 28.10.2010 data della cessione a CP_1
Sul punto giova rammentare che per granitica giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito e tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
4 Onere probatorio che nel caso in esame può certamente dirsi adempiuto dall'opposta Controparte_1
[...]
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente.
In punto di diritto si osserva che nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve. Il dies a quo del termine prescrizionale può individuarsi unicamente nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento.
Ebbene l'ultima operazione per stessa ammissione della opponente risale alla data del 31/08/2010 ma diversamente da quanto prospettato dall'opponente prima della notifica del ricorso monitorio
(17.05.2024) risulta che lo stesso avesse ottenuto nell'anno 2019 una dilazione di pagamento di detto suo debito, che aveva in parte onerato dal gennaio 2019 all'Ottobre 2019 mediante pagamento rateale mensile di € 30,00 ( giusti bollettini in atti - All.10 fasc opposta), dilazione dalla quale veniva dichiarata poi decaduta con missiva a\r del 19.10.2019 debitamente ricevuta dalla stessa ( All. 3 fasc monitorio) e il cui contenuto non lascia dubbi in ordine alla riferibilità al suddetto contratto individuato con il proprio numero ed al credito vantato dalla indicato anche nell'ammontare – € 3.824,72, che CP_1 coincide con l'importo chiesto in monitorio a titolo di capitale.
Ne consegue dunque che non può ritenersi maturato il termine decennale di prescrizione e pertanto la relativa eccezione va disattesa, infatti il pagamento a cura dell'opponente, seppur parziale ma pur sempre riferito al contratto n. 300100002477 così come riportato a penna in ogni singolo bollettino postale rappresenta senza dubbio una manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito proveniente dal debitore stesso e dunque il riconoscimento del diritto di credito successivamente vantato in monitorio, che a norma dell' art. 2944 c.c. costituisce interruzione della prescrizione da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (Cassazione civile , sez. III , 20/08/2024 , n. 22948; Tribunale ,
Cuneo , sez. I , 15/07/2024 n. 541).
Ad ogni modo la missiva a\r inviata da parte creditrice il 19.10.2019 e ricevuta dalla debitrice in data
02.11.2019, del cui specifico contenuto si è detto poc'anzi, deve considerarsi già da sola atto sufficiente ad interrompere il decorso della prescrizione con conseguente nuova decorrenza dello stesso.
Prima di vagliare la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5 e 7 del contratto de quo, va detto, altresì, che l'opponente ha agito quale consumatore non risultando dal tenore del contratto che la stessa abbia agito per scopi inerenti attività professionali o commerciali alla stessa riconducibili.
Sul punto, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo “ sono presuntivamente vessatorie le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede”.
5 La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_2 Persona_3
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Facendo applicazione di tali principi che regolano la tutela consumeristica e passando all'esame le singole clausole contrattuali oggetto di contestazione va dichiarata la vessatorietà della clausola n. 7 del contratto, che dunque va disapplicata, in quanto contiene la previsione di interessi di mora per ritardato pagamento eccessivamente penalizzanti per il consumatore essendo determinati nella misura del 2,5% mensile ovvero
30% annuo sulla quota capitale del debito residuo a fronte di un TAN pari al 21,48% e dunque ben al di sopra della maggiorazione media statistica (applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti percentuali rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita (TAN 21,48%), e ciò rende di talchè la clausola stessa abusiva.
Ciò detto, dalla disamina della documentazione allegata agli atti emerge un credito così strutturato:
6 - € 3.824,72 per capitale residuo;
- € 8.298,73 a titolo di interessi calcolati al tasso del 23.30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 maturati dal 28 ottobre 2010 sino alla redazione del ricorso per D.I ( 8 febbraio 2024) già decurtati della somma versata a titolo di versamenti spontanei ( € 3.100,00), a cui dovranno aggiungersi i successivi interessi di mora al tasso del 23.30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 9 febbraio
2024 al saldo e, comunque, nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96;
e così complessivamente la somma di € 12.123,45.
Ai sensi dell'art.36 Cod. Cons., dalla nullità e inapplicabilità della clausola abusiva di cui all'art.7 del contratto n. 300100002477 deriva che le somme richieste in monitorio a titolo di interessi di mora devono essere elise dal dovuto ed in particolare devono detrarsi € 8.298,73 quali interessi moratori chiesti ed ottenuti, così complessivamente ricalcolato il dovuto in € 3.824,72.
Quanto alla clausola numero 5 del contratto che attribuisce alla creditrice la possibilità di stabilire a quali partite imputare i pagamenti in espressa deroga alla disposizione di cui all'art. 1193 c.c. si osserva che la stessa deve essere interpretata nel senso che, salva la facoltà del debitore di dichiarare quale debito o quale parte di debito intende soddisfare, in mancanza di tale dichiarazione, spetta all'intermediario / creditore la facoltà di scegliere a cosa imputare il pagamento, anche in deroga ai criteri legali stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193 c.c.
Tale interpretazione non pone un problema di vessatorietà, essendo, in realtà, riproduttiva del regime legale.
Infatti la disposizione sopra richiamata deve essere letta unitamente al disposto di cui all'art. 1195 c.c.
(per il quale “chi avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento
a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore”).
Nel caso di specie non vengono in rilievo più rapporti ma un solo rapporto
A ben vedere ciò di cui si lamenta la opponente è che nel caso di specie la deroga al regime dell'imputazione dei pagamenti realizzata nella forma della estinzione prima della obbligazione degli interessi e poi del capitale abbia di fatto determinato una capitalizzazione mensile degli interessi.
Tale affermazione non trova riscontro in quanto la circostanza che gli interessi siano stati calcolati unicamente sul capitale si evince dall'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio;
infatti tale documento dimostra che gli interessi, benché liquidati mensilmente come la rata da rimborsare, vengono tuttavia contabilizzati separatamente dal capitale utilizzato così da evitarne la capitalizzazione mensile e quindi l'anatocismo.
Alla declaratoria di abusività della clausola n. 7 consegue l'accoglimento parziale della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma rideterminata in € 3.824,72 (somma ingiunta epurata dagli illegittimi interessi di mora), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
7 Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza anche in considerazione dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata in corso di causa e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 12.03.2024 ;
2. Condanna al pagamento della somma di € 3.824,72 oltre interessi legali ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo in favore di in persona Controparte_1 del l.r.p.t.;
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Angelo procuratore Parte_1 antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 16.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12153/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Parte_1 C.F._1
TO Lo NC n. 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo d'Angelo (C.F. ) CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa in forza di procura generale a Controparte_1 P.IVA_1 notar datata 08.05.2025 dall'Avv.to Monica Traversa (C.F. ) di Persona_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n.c. 13. Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 12.03.2024 notificato in data
17.05.2024, si ingiungeva a il pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 12.123,45 oltre interessi, quale residuo dovuto sul contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n. 300100002477 del 12.08.2005 stipulato dall'opponente con la CP_3 successivamente . CP_4
Avverso il suddetto decreto la proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., instaurando Parte_1 questo giudizio.
1 La parte opponente deduceva la carenza di prova circa la titolarità del credito azionato in capo alla
[...]
non avendo la stessa prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato con la CP_1 CP_5 vente ad oggetto tutti i crediti indicati nell'allegato A, nonché l'elenco indicante il nominativo della
[...] debitrice e gli elementi qualificativi del credito ceduto. Pt_1
Eccepiva, altresì, l'opponente l'inidoneità della documentazione prodotta in monitorio a fornire una quantificazione certa del diritto di credito azionato, essendo stata allegata una lista movimenti priva di certificazione e di una indicazione analitica dei movimenti necessari per la ricostruzione delle partite di dare ed avere nel rapporto tra le parti e dunque in quanto tale insufficiente a dare prova dell'esatta quantificazione del saldo rimanente.
Ancora l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale in considerazione del fatto che l'ultima operazione effettuata dalla relativa all'apertura di credito di cui al contratto concluso con la Pt_1
risalirebbe al 31.08.2010 e l'unico atto interruttivo della prescrizione sarebbe rappresentato CP_3 dalla lettera di messa in mora ricevuta dalla stessa il 03.11.2009.
Eccepiva altresì l'errata e\o illegittima imputazione dei versamenti fatti dalla nel corso dello Pt_1 svolgimento del rapporto, la capitalizzazione mensile degli interessi e la vessatorietà ai sensi dell'art.33 lett. f) Cod. Consumo della clausola relativa all'imputazione dei pagamenti di cui all'art.5 del contratto fonte del credito ingiunto e nello specifico lamenta l'opponente che la società opposta avrebbe effettuato, in maniera del tutto arbitraria e illegittima, un addebito mensile della quota interesse finendo per far lievitare sempre più il costo del finanziamento rotativo, anziché conteggiare i pagamenti mensili in favore della finanziaria a riduzione di capitale, atteso il divieto di capitalizzazione mensile degli interessi che invece dovrebbero essere calcolati e addebitati su base annua, con la conseguenza che l'imputazione delle rate mensili alla riduzione del capitale determinerebbe una forte diminuzione degli interessi.
Concludeva chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di titolarità delle posizioni cedute dell'opposta società; nel merito revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli del 12.03.2024 per le motivazioni esposte in citazione con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Resisteva in giudizio la , la quale deduceva: Controparte_1
- quanto all'eccezione di carenza di prova circa la titolarità del credito azionato, di aver depositato a riprova della vicenda circolatoria del credito de quo il contratto di cessione e precisamente la proposta di l'accettazione di l'elenco dei crediti ceduti omissato in cui è indicato CP_5 CP_1 quello vantato nei confronti della l'estratto autentico delle scritture contabili della Pt_1 [...]
nonché la comunicazione di cessione del credito all'opponente prodotta nel fascicolo CP_1 monitorio sub doc. 5;
2 - in merito all'inidoneità paventata dall'opponente della documentazione prodotta a corredo del D.I. opposto, ne evidenziava l'infondatezza per aver prodotto nel fascicolo monitorio tutta la documentazione attestante l'esistenza del credito e l'ammontare dello stesso, e nello specifico il contratto concluso tra le parti in cui sono specificamente indicate le condizioni economiche e le Condizioni Generali applicate allo stesso e l'estratto conto dall'inizio del rapporto alla sua conclusione;
- l'infondatezza dell'eccepita prescrizione decennale del credito, essendosi verificati più atti interruttivi oltre e successivamente alla ricezione della lettera del 03.11.2009 avendo la effettuato dei Pt_1 pagamenti spontanei a decorrere dal 2012 e fino al 2022, come evidenziato nel ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando gli stessi un riconoscimento del debito valido ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
- la non abusività della clausola di cui all'art.5 del contratto in quanto la stessa, in ossequio al regime legale, prevederebbe la facoltà per il debitore di dichiarare quale debito o quale parte di debito intende soddisfare e solo in mancanza di tale dichiarazione spetta all'intermediario / creditore la facoltà di scegliere a cosa imputare il pagamento, anche in deroga ai criteri legali stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193 c.c.
In forza di tutto quanto detto, concludeva per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ex art 648 c.p.c. ed in ogni caso accertare e dichiarare che l'opponente è debitrice nei confronti di della complessiva Controparte_1 somma di € 12.123,45 oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23,30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 09.02.2024 sino al saldo e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di detta somma in favore della convenuta opposta ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia oltre ai successivi interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 23,30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 09.02.2024 sino al saldo, con vittoria di spese e compenso.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rifiutata dall'opposta la proposta conciliativa formulata ex officio ai sensi dell'art. 185 bis, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c. e stimolato d'ufficio il contraddittorio sulla vessatorietà dell'art.7 del contratto oggetto del presente giudizio, all' udienza del 16.12.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva id est titolarità del credito relativa al rapporto giuridico de quo in capo all'odierna opposta.
Nel caso di specie agli atti risulta allegato sia il contratto di cessione del credito in blocco intercorso tra e recante i criteri per posizione cedute così come specificati CP_5 Controparte_1 nell'allegato A che forma parte integrante della cessione stessa e che veniva prodotto omissato, dalla cui disamina emerge che nello stesso è indicato il nominativo della debitrice ceduta – , il Parte_1 numero del contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving)n. 300100002477,
3 corrispondente a quello presente sul contratto sottoscritto dall'opponente, nonché l'ammontare del credito ceduto pari a quello chiesto in monitorio a titolo di capitale sia la comunicazione alla debitrice della intervenuta cessione ai fini della efficacia della stessa.
A tale riguardo si osserva che se è vero che tale comunicazione risulta notificata con racc. A\R ricevuta da soggetto diverso dalla e senza indicazione alcuna sulla qualifica del soggetto ricevente, ciò Pt_1 non di meno, ai fini dell'efficacia, stante il richiamo della vicenda circolatoria nel corpo del ricorso monitorio, la notifica del decreto ingiuntivo tiene luogo della comunicazione ex art 1264 c.c.
La notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. è atto a forma libera che può consistere in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio;
a tal fine anche la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. costituiscono validi atti di notifica della cessione. CP A ciò si aggiunga, quale elemento indiziario della titolarità in capo alla del credito oggetto del presente giudizio, la disponibilità materiale in capo alla stessa di tutta la specifica documentazione inerente la posizione contrattuale della debitrice, come richiamata nello stesso contratto di cessione al punto 4, in cui è previsto la messa a disposizione di detta documentazione dalla cedente alla cessionaria e precisamente : “copia originale dei contratti su supporto cartaceo ( eventualmente anche magnetico) stipulati tra la società cedente ed i propri clienti debitori ceduti e di cui la società Cedente è in possesso;
file contenente l'anagrafica dei debitori ceduti e la relativa anagrafica contabile degli stessi;
eventuale documentazione intercorsa tra la società cedente e i debitori ceduti;
documentazione dei mezzi di pagamento che certificano l'avvenuta erogazione del finanziamento ( assegni o bonifici) da parte della cedente ”.
Tutta questa documentazione complessivamente esaminata è certamente idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Passando all'esame del merito, va disattesa la doglianza di parte opponente in merito mancanza di prova del credito azionato considerato che dalla disamina della documentazione prodotta da CP_1 emerge che il credito de quo trova la propria fonte nel contratto di apertura di linea di credito ad uso rotativo (revolving) n. 300100002477 del 12.08.2005 stipulato dall'opponente con la (poi CP_3
, prodotto agli atti, già in fase monitoria, unitamente all'estratto conto dettagliato dal CP_4
12.08.2005 ( primo utilizzo) e sino al 28.10.2010 data della cessione a CP_1
Sul punto giova rammentare che per granitica giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito e tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
4 Onere probatorio che nel caso in esame può certamente dirsi adempiuto dall'opposta Controparte_1
[...]
Parimenti va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente.
In punto di diritto si osserva che nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato mediante la concessione di una carta di credito revolving deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale, trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve. Il dies a quo del termine prescrizionale può individuarsi unicamente nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento.
Ebbene l'ultima operazione per stessa ammissione della opponente risale alla data del 31/08/2010 ma diversamente da quanto prospettato dall'opponente prima della notifica del ricorso monitorio
(17.05.2024) risulta che lo stesso avesse ottenuto nell'anno 2019 una dilazione di pagamento di detto suo debito, che aveva in parte onerato dal gennaio 2019 all'Ottobre 2019 mediante pagamento rateale mensile di € 30,00 ( giusti bollettini in atti - All.10 fasc opposta), dilazione dalla quale veniva dichiarata poi decaduta con missiva a\r del 19.10.2019 debitamente ricevuta dalla stessa ( All. 3 fasc monitorio) e il cui contenuto non lascia dubbi in ordine alla riferibilità al suddetto contratto individuato con il proprio numero ed al credito vantato dalla indicato anche nell'ammontare – € 3.824,72, che CP_1 coincide con l'importo chiesto in monitorio a titolo di capitale.
Ne consegue dunque che non può ritenersi maturato il termine decennale di prescrizione e pertanto la relativa eccezione va disattesa, infatti il pagamento a cura dell'opponente, seppur parziale ma pur sempre riferito al contratto n. 300100002477 così come riportato a penna in ogni singolo bollettino postale rappresenta senza dubbio una manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito proveniente dal debitore stesso e dunque il riconoscimento del diritto di credito successivamente vantato in monitorio, che a norma dell' art. 2944 c.c. costituisce interruzione della prescrizione da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (Cassazione civile , sez. III , 20/08/2024 , n. 22948; Tribunale ,
Cuneo , sez. I , 15/07/2024 n. 541).
Ad ogni modo la missiva a\r inviata da parte creditrice il 19.10.2019 e ricevuta dalla debitrice in data
02.11.2019, del cui specifico contenuto si è detto poc'anzi, deve considerarsi già da sola atto sufficiente ad interrompere il decorso della prescrizione con conseguente nuova decorrenza dello stesso.
Prima di vagliare la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5 e 7 del contratto de quo, va detto, altresì, che l'opponente ha agito quale consumatore non risultando dal tenore del contratto che la stessa abbia agito per scopi inerenti attività professionali o commerciali alla stessa riconducibili.
Sul punto, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo “ sono presuntivamente vessatorie le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede”.
5 La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_2 Persona_3
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Facendo applicazione di tali principi che regolano la tutela consumeristica e passando all'esame le singole clausole contrattuali oggetto di contestazione va dichiarata la vessatorietà della clausola n. 7 del contratto, che dunque va disapplicata, in quanto contiene la previsione di interessi di mora per ritardato pagamento eccessivamente penalizzanti per il consumatore essendo determinati nella misura del 2,5% mensile ovvero
30% annuo sulla quota capitale del debito residuo a fronte di un TAN pari al 21,48% e dunque ben al di sopra della maggiorazione media statistica (applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti percentuali rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita (TAN 21,48%), e ciò rende di talchè la clausola stessa abusiva.
Ciò detto, dalla disamina della documentazione allegata agli atti emerge un credito così strutturato:
6 - € 3.824,72 per capitale residuo;
- € 8.298,73 a titolo di interessi calcolati al tasso del 23.30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 maturati dal 28 ottobre 2010 sino alla redazione del ricorso per D.I ( 8 febbraio 2024) già decurtati della somma versata a titolo di versamenti spontanei ( € 3.100,00), a cui dovranno aggiungersi i successivi interessi di mora al tasso del 23.30% sulla sola sorte capitale di € 3.680,97 dal 9 febbraio
2024 al saldo e, comunque, nei limiti dei tassi soglia rilevati trimestralmente ex Legge 108/96;
e così complessivamente la somma di € 12.123,45.
Ai sensi dell'art.36 Cod. Cons., dalla nullità e inapplicabilità della clausola abusiva di cui all'art.7 del contratto n. 300100002477 deriva che le somme richieste in monitorio a titolo di interessi di mora devono essere elise dal dovuto ed in particolare devono detrarsi € 8.298,73 quali interessi moratori chiesti ed ottenuti, così complessivamente ricalcolato il dovuto in € 3.824,72.
Quanto alla clausola numero 5 del contratto che attribuisce alla creditrice la possibilità di stabilire a quali partite imputare i pagamenti in espressa deroga alla disposizione di cui all'art. 1193 c.c. si osserva che la stessa deve essere interpretata nel senso che, salva la facoltà del debitore di dichiarare quale debito o quale parte di debito intende soddisfare, in mancanza di tale dichiarazione, spetta all'intermediario / creditore la facoltà di scegliere a cosa imputare il pagamento, anche in deroga ai criteri legali stabiliti dal secondo comma dell'art. 1193 c.c.
Tale interpretazione non pone un problema di vessatorietà, essendo, in realtà, riproduttiva del regime legale.
Infatti la disposizione sopra richiamata deve essere letta unitamente al disposto di cui all'art. 1195 c.c.
(per il quale “chi avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento
a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore”).
Nel caso di specie non vengono in rilievo più rapporti ma un solo rapporto
A ben vedere ciò di cui si lamenta la opponente è che nel caso di specie la deroga al regime dell'imputazione dei pagamenti realizzata nella forma della estinzione prima della obbligazione degli interessi e poi del capitale abbia di fatto determinato una capitalizzazione mensile degli interessi.
Tale affermazione non trova riscontro in quanto la circostanza che gli interessi siano stati calcolati unicamente sul capitale si evince dall'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio;
infatti tale documento dimostra che gli interessi, benché liquidati mensilmente come la rata da rimborsare, vengono tuttavia contabilizzati separatamente dal capitale utilizzato così da evitarne la capitalizzazione mensile e quindi l'anatocismo.
Alla declaratoria di abusività della clausola n. 7 consegue l'accoglimento parziale della opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma rideterminata in € 3.824,72 (somma ingiunta epurata dagli illegittimi interessi di mora), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
7 Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza anche in considerazione dell'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa formulata in corso di causa e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione di e per l'effetto revoca nei suoi confronti il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1376/2024 emesso dal Tribunale di Napoli il 12.03.2024 ;
2. Condanna al pagamento della somma di € 3.824,72 oltre interessi legali ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo in favore di in persona Controparte_1 del l.r.p.t.;
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Angelo procuratore Parte_1 antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 16.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
8