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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 30/01/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1489/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE CO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15508/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARSU 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1445/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata il 3.9.2025, cui sono sottese 17 cartelle di pagamento, ma limita la propria impugnazione alla sola cartella n.07120110229662936000.
Eccepisce l'omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione e l'omessa indicazione dell'immobile su cui graverebbe l'iscrizione.
Si è costituita ADER che ha preliminarmente richiesto la riunione con giudizio di quello recante rg n. 15517/25 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, avendo ad oggetto la medesima comunicazione ma cartelle differenti. Evidenzia, nel merito, la regolarità della notifica della cartella presupposta e la successiva notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che, relativamente alla cartella di pagamento n.07120110229662936000, regolarmente notificata in data 13.5.2014 e sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000 notificata il 3.9.2025 ed oggetto di impugnativa, sono state notificate dal concessionario due successive intimazioni di pagamento e precisamente: a) intimazione n.07120189046644156000, notificata il 18/6/2019 ai sensi dell'art. 140 cpc;
b) intimazione n.07120219019621032000, notificata il 01/02/2022 mediante raccomandata A/R ritirata dal portiere.
Detti atti, benché regolarmente notificati, non risultano impugnati, determinandosi così il consolidamento del credito in capo all'Ente creditore.
In relazione alla mancata indicazione dell'immobile nella comunicazione preventiva di ipoteca, si richiama la recente ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025, della Corte di Cassazione, che detta il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.”
In conformità a quanto assunto dal Giudice di legittimità nella richiamata ordinanza anche tale motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE CE CO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15508/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500010233000 TARSU 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110229662936000 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1445/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000, notificata il 3.9.2025, cui sono sottese 17 cartelle di pagamento, ma limita la propria impugnazione alla sola cartella n.07120110229662936000.
Eccepisce l'omessa notifica della cartella presupposta, la prescrizione e l'omessa indicazione dell'immobile su cui graverebbe l'iscrizione.
Si è costituita ADER che ha preliminarmente richiesto la riunione con giudizio di quello recante rg n. 15517/25 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, avendo ad oggetto la medesima comunicazione ma cartelle differenti. Evidenzia, nel merito, la regolarità della notifica della cartella presupposta e la successiva notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 28.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che, relativamente alla cartella di pagamento n.07120110229662936000, regolarmente notificata in data 13.5.2014 e sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500010233000 notificata il 3.9.2025 ed oggetto di impugnativa, sono state notificate dal concessionario due successive intimazioni di pagamento e precisamente: a) intimazione n.07120189046644156000, notificata il 18/6/2019 ai sensi dell'art. 140 cpc;
b) intimazione n.07120219019621032000, notificata il 01/02/2022 mediante raccomandata A/R ritirata dal portiere.
Detti atti, benché regolarmente notificati, non risultano impugnati, determinandosi così il consolidamento del credito in capo all'Ente creditore.
In relazione alla mancata indicazione dell'immobile nella comunicazione preventiva di ipoteca, si richiama la recente ordinanza n. 25456, pubblicata il 17 settembre 2025, della Corte di Cassazione, che detta il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare.”
In conformità a quanto assunto dal Giudice di legittimità nella richiamata ordinanza anche tale motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 300,00