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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa VI di I grado iscritta al n. r.g. 2439/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Donatella di Leo, del Foro di Lodi, presso il cui studio in
Cassano d'Adda (MI), Via Manzoni n.12 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1976, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Raimonda Aliu, del Foro di Lodi, presso il cui studio in
Melegnano (MI), Piazza IV Novembre n.13 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Pag. 1 di 16 Nel merito :
1) pronunciare la separazione personale della ricorrente dal proprio coniuge SI.
[...]
, con addebito a carico del medesimo, per avere violato gli obblighi che CP_2 discendono dal rapporto di coniugio, causando l'impossibilità di proseguire la convivenza per i motivi tutti esposti in atti.
2) Disporre l'affido esclusivo cd. rafforzato o “ super esclusivo “del minore alla madre Per_1 con riferimento a tutte le questioni fondamentali di vita del medesimo ( salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e con espressa esclusione del padre da tutti gli atti di straordinaria amministrazione e maggiore interesse per il figlio.
3) Disporre che gli eventuali incontri tra il minore ed il padre avvengano secondo tempi Per_1
e modi correlati alla formula di affido richiesta e solo se ritenuti ammissibili secondo la valutazione dei Servizi Sociali di Carugate, disponendo in ogni caso che si svolgano in spazio neutro e protetto e regolati a cura dei medesimi Servizi;
4) Disporre in ogni caso che i Servizi Sociali di Carugate :
• provvedano a far completare la Valutazione NPI di così come suggerito dalla D.ssa Per_1
con espressa indicazione delle attuali necessità di cura del minore, nonché a far Per_2 completare la valutazione psicomotoria del minore, adottando gli interventi eventualmente ritenuti opportuni, mantenendo attiva la presa in carico NPI di con Per_1 tutti i sostegni necessari;
• provvedano a tutti gli interventi di monitoraggio e supporto necessari per il nucleo familiare.
5) Porre a carico del SI. un contributo periodico per il mantenimento dei figli , CP_2 Per_3 non ancora autonoma, ed in misura pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun Per_1 figlio) così come già determinato in fase presidenziale, ovvero di una somma maggiore o minore che Codesto Tribunale reputerà di giustizia, somma da versarsi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT automatica, e poste a Parte_1 carico del resistente dalla data della domanda, oltre al 100% dell' assegno unico che dovrà essere versato direttamente in favore della stessa SI.ra ovvero – ove ciò non Parte_1 fosse possibile - corrisposto a quest'ultima mensilmente unitamente al contributo di cui sopra.
6) Porre a carico del padre l'onere di contribuire alle spese straordinarie mediche, dentistiche
e sportive da sostenersi per i figli nella misura del 100 %.
Pag. 2 di 16 7) Ritenuti ed accertati i comportamenti inadempienti del SI. quanto agli Controparte_2 obblighi di mantenimento dei propri figli ed inosservanti a tutt'oggi delle disposizioni presidenziali, assumere nei confronti del medesimo i più opportuni provvedimenti già previsti dai nn. 1,2,3,4 dell'art. 709 ter c.p.c. ed in particolare, ove ritenuto :
Condannare il SI.ra l risarcimento del danno cagionato alla SI.ra CP_2 Parte_1 ed ai figli e in ragione dei comportamenti inadempienti ed inosservanti Per_3 Per_1 delle disposizioni presidenziali, da liquidarsi in via equitativa e tenuto conto delle capacità economiche della stesso.
disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente affinché proceda a carico del SI. ex art. 570 bis c.p.” Controparte_2
Conclusioni di parte resistente
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia , accogliere le seguenti conclusioni
- Dichiarare l' Affidamento condiviso del minore e che le decisioni di maggiore interesse Per_1 per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell' inclinazione naturale e delle aspirazione del figlio.
- A titolo di mantenimento dei figli porre a carico del SI. un assegno di mantenimento CP_1 nella misura di euro 300,00 trecento ( €150,00 ) per ciascuno dei figli da versare entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario del conto corrente della madre con la rivalutazione annuale e con adeguamento in base all'indice ISTAT
- A titolo di pagamento delle spese straordinarie di porre a carico del padre 50% delle spese straordinarie concordate se superano l'importo di euro 100,00
- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento della SI.ra , Parte_1
- Rigettare la richiesta di pagamento di 100% delle spese straordinarie ridimensionando nella quota di 50%
- Rigettare la richiesta di addebito , perché il procedimento non è stato definito per addebitare la responsabilità penale e la controparte non ha prodotto altri mezzi istruttori che possano provare la responsabilità
- Con la richiesta di compensazione delle spese legali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Pag. 3 di 16 La presente causa ha ad oggetto la domanda di separazione personale presentata da Parte_1 nei confornti di , con addebito a carico del medesimo. La ricorrente ha
[...] Controparte_1 chiesto altresì l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre;
la regolamentazione Per_1 degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro a cura dei Servizi Sociali;
un assegno di mantenimento a suo favore da porre a carico del coniuge dell'importo da determinarsi in base alla condizione patrimoniale e reddituale accertata in corso di causa;
la corresponsione da parte del marito di un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne ma non Per_3 economicamente autosufficiente) e oltre al 100% delle spese straordinarie;
l'attribuzione Per_1 integrale dell'assegno unico alla madre.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• i coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 (Repertorio n. 60 -
Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003);
• dall'unione coniugale sono nati due figli: nata a [...] il Per_3
10.09.2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente e nato a [...] Per_1
DA (MI) il 17.06.2021;
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile condotto in locazione sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Francesco Baracca n.13/C;
• la convivenza con il coniuge è sempre stata alquanto difficile a causa del carattere prepotente, irascibile ed aggressivo di;
dall'arrivo in Italia (il Controparte_2
01.03.2019) la situazione è ulteriormente peggiorata, essendosi la ricorrente trovata priva anche del sostegno morale della propria famiglia, in totale balia dei comportamenti violenti del marito;
• in data 27.12.2021, a seguito dell'ennesimo litigio con il marito, l'odierna ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai propri figli. Nell'occasione
, infastidito dal pianto del piccolo di appena 6 mesi, ordinava alla Controparte_2 Per_1 moglie di farlo smettere, ma poiché la stessa non riusciva nell'intento di calmare il figlio, il marito afferrava bruscamente il bambino e lo scaraventava con violenza sul letto. Poco dopo il non tollerando la reazione della moglie che gli intimava di non trattare in CP_2 quel modo il figlio in quanto ancora molto piccolo, reagiva recandosi in cucina, afferrava un grosso coltello e lo puntava al fianco sinistro della moglie, la quale, solo per mera fortuna, riusciva a divincolarsi, ad afferrare il piccolo e ad uscire di casa in cerca di aiuto, portando con sé anche la figlia maggiore che aveva assistito all'accaduto;
Pag. 4 di 16 • in esito all'accaduto, la ricorrente ed i propri figli minori sono stati accolti presso una casa rifugio, dove sono alloggiati a tutt'oggi;
• a seguito dei fatti sopra descritti la ricorrente ha sporto denuncia-querela nei confronti del marito da cui è sorto il procedimento n. 4237/2021 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi;
• con ricorso del Pubblico Ministero del 10.02.2022 promosso ex art. 330 ss. c.c. è stato aperto il procedimento n. 219/22 RG/E avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito del quale con decreto n. 989/22 cron. emesso in data 11.02.2022 è stato disposto in via provvisoria: “1) l'affido dei minori al Comune di San Giuliano Mil.se; 2) il collocamento dei minori con la madre presso una struttura protetta e ad indirizzo riservato;
3) gli incontri dei minori con il padre e i familiari che ne facessero richiesta in spazio neutro e protetto e con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali 4) una indagine psicologica con psicodiagnosi per entrambi i genitori e descrizione delle condizioni psicoemotive dei minori 5) indagini tossicologiche da eseguirsi presso il NOA/SERT sulla persona del SI. ; CP_2
• il resistente, dopo un primo tentativo di incontro con i propri figli, avendo egli compreso che non era intenzione della moglie riprendere la convivenza coniugale, si è completamente disinteressato ai figli e a qualsivoglia programma di incontri sia con Per_3 che con il piccolo Per_1
• a far data dal dicembre 2021, inoltre, non ha contribuito in alcun modo Controparte_2 al mantenimento dei figli;
• la ricorrente non dispone al momento di alcuna fonte di reddito né ha la possibilità di reperire una occupazione neanche saltuaria, essendo impegnata ad accudire il piccolo
Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.01.2023 si è costituito
[...]
, contestando quanto dedotto e argomentato da controparte e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda di addebito della separazione a proprio carico;
l'affido condiviso del figlio minorenne la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 300,00 (€ Per_1
150,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese Per_3 Per_1 straordinarie;
il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
A fondamento delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
• egli è disponibile a vedere il figlio minore in spazio protetto e secondo i calendari Per_1 organizzati dai servizi sociali del Comune di San Giuliano Milanese;
Pag. 5 di 16 • è altresì disponibile a riprende gli incontri anche con la figlia maggiore Per_3
• il resistente, attualmente disoccupato, non percepisce alcun reddito ed è in cerca di lavoro;
• l'ultimo reddito percepito risale a settembre 2022, quando ha potuto beneficiare dell'indennità di disoccupazione;
• a causa delle difficoltà economiche, l'odierno resistente ha ricevuto la notifica di sfratto ed a breve dovrà lasciare la casa familiare.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.01.2023, in cui sono state sentite le parti, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole: “1)
Conferma l'affido del figlio all'ente con collocamento presso la madre (allo stato in comunità protetta) e visite in spazio neutro secondo la regolamentazione resa dai Servizi sociali 2) pone
a carico del padre un mantenimento per i figli di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie 3) dispone come in motivazione quanto al mantenimento per la moglie
4) Confermo l'Incarico ai servizi sociali di San Giuliano Milanese della presa in carico del nucleo di ogni attività di monitoraggio e supporto psicologico e degli interventi più opportuni in favore del minore come da provvedimenti del TM 5) nomina G.I. il dott. Matteo Aranci e fissa per la comparizione delle parti avanti al medesimo l'udienza del 26.5.2023 ad ore 9,30;
[omissis]”.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 (Repertorio n. 60 -
Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003).
Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Per_3 Per_1 nato a [...] il [...].
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre che le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di addebito della separazione
Pag. 6 di 16 ha attribuito la responsabilità della genesi della crisi coniugale al marito, Parte_1 per gravi e reiterate condotte di violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, domandando l'addebito al resistente della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Deve quindi osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento del matrimonio, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi
i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n.
2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Secondo il constante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/08/2024, n. 22294; ass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 19/02/2018, n. 3925; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 22/03/2017, n. 7388).
Nel caso di specie, deve osservarsi che, nelle more del procedimento, in data 28.10.2023 è divenuta irrevocabile la sentenza n. 1135/23 emessa dal Tribunale di Lodi in data 10.10.2023 con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al Controparte_2 pagamento del risarcimento dei danni patiti dalle persone offese, costituitesi parte VI, liquidati in complessivi 15.000 Euro, per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno alla moglie e ai figli (fatti commessi dal marzo 2019 al 27.12.2021).
Pag. 7 di 16 Deve quindi ritenersi provato per tabulas che con la sua condotta il resistente abbia imposto alla moglie e ai figli condizioni di vita vessatorie ed umilianti e cagionato ripetute sofferenze fisiche e morali fino alla loro messa in sicurezza in struttura protetta.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di può trovare accoglimento. Parte_1 Controparte_1
4. Sull'affidamento e collocamento del minore e sul regime delle visite paterne Per_1
Parte ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status con addebito al marito, ha chiesto l'affido super-esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé. Per_1
In ordine all'affido e al collocamento del minore occorre premettere che, con decreto n. 989/22 emesso in data 11.02.2022, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto, in via provvisoria, l'affido dei minori all'ente (Comune di San Giuliano Milanese), con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario, educativo e scolastico, il collocamento in casa protetta del minore insieme alla madre e visite paterne in spazio neutro.
Tale regime di affidamento e collocamento è stato confermato all'esito dell'udienza presidenziale.
Nel corso del giudizio sono state acquisite diverse relazioni dei Servizi Sociali che hanno avuto in carico il nucleo familiare.
Con una prima relazione del 21.06.2023 i Servizi Sociali del Comune di San Giuliano Milanese hanno evidenziato la mancanza di presenza e di adesione al percorso da parte di
[...]
, il quale ha dichiarato il suo netto rifiuto ad incontrare i figli. Diversamente, CP_2 ha accolto le proposte di sostegno formulate dai Servizi ed è stata descritta Parte_1 come una madre premurosa e in grado di occuparsi di entrambi i figli. Peraltro, si segnalava che la donna, analfabeta e senza riferimenti sul territorio, si esprime con fatica nella lingua italiana e ha manifestato un atteggiamento spesso passivo e richiedente nei confronti degli operatori o della figlia maggiore per lo svolgimento di azioni quotidiane come l'interlocuzione con le maestre dell'asilo nido di La valutazione psichiatrica svolta ha evidenziato inoltre Per_1 le fragilità della donna, con difficoltà legate all'adattamento ed all'integrazione, unite a vissuti traumatici del suo passato, la fatica ad alimentarsi e la paura ad aprirsi ad esperienze nuove. Cont Non è comunque stata ritenuta necessaria una presa in carico da parte del
Con relazione del 08.11.2023 i Servizi Sociali hanno dato atto di un netto miglioramento della ricorrente nella capacità di cura e gestione dei figli, pur permanendo la necessità di potenziare le sue capacità linguistiche e le sue autonomie.
Pag. 8 di 16 Nelle relazioni del 21.05.2024 e del 18.10.2024 si riporta che ed i suoi figli Parte_1 sono stati dimessi in data 28.03.2024 dalla Comunità “Casa del pane e delle rose” presso cui sono stati ospitati sin dal 2021, avendo esaurito il percorso intrapreso presso detta struttura. La ricorrente è riuscita a reperire, grazie all'aiuto del datore di lavoro e di un parroco, un'abitazione a Carugate, che, dalla visita domiciliare effettuata, è risultata adeguata alle esigenze del nucleo, pulita e ben tenuta. La donna si alterna con la figlia maggiore nella gestione quotidiana di Per_1
Nel corso del monitoraggio, tuttavia, gli operatori hanno rilevato talune modalità disadattive del minore dinnanzi alle frustrazioni e alle richieste degli adulti a casa e a scuola. Tale atteggiamento sembrava rientrato grazie alla frequentazione del nido nel periodo di permanenza comunitaria del nucleo.
Dalla relazione di aggiornamento del 18.08.2025 dei Servizi Sociali del Comune di Carugate emerge che ha trovato un'occupazione lavorativa con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso una cooperativa per la quale svolge attività di pulizie, per alcune ore al giorno e due sabati al mese. La donna presenta ancora difficoltà con la lingua italiana ed ha espresso moderate preoccupazioni in merito alla costante condizione di agitazione psico- motoria del figlio, in relazione alla quale ha chiesto aiuto per meglio comprenderlo e sostenerlo.
La figlia ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato (scadenza fine agosto 2025) Per_3 presso l'azienda di Carugate. Nel corso della visita domiciliare, gli operatori Parte_2 hanno rilevato nel minore uno stato di agitazione costante, che si manifesta con Per_1 comportamenti come correre da una stanza all'altra, saltare sui divani, fino ad arrivare a picchiare la testa contro il muro. La medesima situazione è stata riportata dall'insegnante di la quale ha evidenziato altresì difficoltà relazionali nel bambino, comportamenti Per_1 aggressivi verso se stesso e gli altri, assenza di consapevolezza del pericolo e ancora non autonomo nell'uso del bagno. Rispetto alla situazione del minore, sia la madre che la sorella maggiore hanno segnalato difficoltà nella gestione quotidiana e senso di inadeguatezza. In conclusione, i Servizi hanno segnalato di aver inviato una richiesta di collaborazione presso la
NPI del territorio e di ritenere opportuno proseguire il monitoraggio sul nucleo.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che la condotta di
[...]
, il quale ha interrotto qualsivoglia contatto con i propri figli e ed ha CP_1 Per_3 Per_1 dichiarato esplicitamente ai Servizi Sociali incaricati la propria indisponibilità a svolgere i colloqui di valutazione richiesti dalla Autorità Giudiziaria, riveli una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Pag. 9 di 16 La carenza genitoriale del padre si è anche concretizzata nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento indiretto della prole, a cui si aggiunge il contegno processuale tenuto, essendosi lo stesso sottratto dall'integrazione della documentazione reddituale/patrimoniale, oltre a non essersi più presentato alle udienze rendendosi altresì irreperibile al proprio difensore.
Per contro, secondo quanto può evincersi dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, Parte_1 ha mostrato sin da subito buone capacità di accudimento dei propri figli, ha frequentato
[...] un corso di italiano e ha seguito le indicazioni dei Servizi incaricati, intraprendendo un percorso per poter potenziare le proprie autonomie, tanto che a far data dal 28.03.2024, la ricorrente ed i figli sono stati dimessi dalla comunità presso cui erano ospitati sin dal 2021, per trasferirsi presso un'abitazione autonoma sita in Carugate.
Fermo restando i notevoli progressi ottenuti dalla ricorrente, anche in ordine all'inserimento lavorativo, è necessario evidenziare che il percorso volto ad acquisire una propria autonomia non può peraltro dirsi compiutamente realizzato. mostra ancora alcune difficoltà personali e nel far fronte alle esigenze Parte_1 sanitarie, educative e scolastiche del piccolo Per_1
Risultano, infatti, ancora attuali le difficoltà della ricorrente nell'esprimersi e comprendere la lingua italiana e, come dalla stessa rappresentato agli operatori, difficoltà nella gestione del minore, i cui gravi comportamenti, segnalati dai Servizi Sociali di Carugate e dagli insegnanti, destano preoccupazione e richiedono interventi tempestivi ed adeguati. Non può non rilevarsi poi che, essendo la valutazione neuropsichiatrica del minore ancora in corso, la sua situazione sanitaria appare ancora ignota e non definita.
Per le ragioni suesposte, l'affidamento super-esclusivo richiesto dalla madre risulterebbe, allo stato, contrario all'interesse del minore e, in ragione delle risultanze delle relazioni dei Servizi
Sociali, ritiene il Collegio di confermare l'affido del minore all'Ente, con collocamento presso la residenza materna.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazione del minore con il padre, per l'eventualità in cui ne faccia richiesta, la stessa potrà avvenire, con modalità protetta in Controparte_1
Spazio Neutro, secondo le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di Carugate, al quale il padre dovrà rivolgersi.
Infine, attese le problematiche emergenti dagli atti di causa, deve essere confermato anche integralmente l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Carugate, in quanto territorialmente competenti, per il monitoraggio e il supporto al minore e all'intero nucleo familiare, con
Pag. 10 di 16 contestuale apertura ex art. 337 c.c. della vigilanza da parte del Giudice Tutelare territorialmente competente.
5. Sul mantenimento dei figli e Per_3 Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento dei figli e corrispondendo l'importo mensile da Per_3 Per_1 determinarsi in base alla condizione patrimoniale e reddituale del marito accertata in corso di causa, oltre al 100% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla stessa.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 peer ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato che da giugno 2023 lavora come addetta alle pulizie presso la società Green Solutions S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, ha documentato di aver percepito nell'anno 2024, quale Parte_1 reddito da lavoro dipendente, l'importo di € 9.920,17.
Ha altresì dichiarato si sostenere da sola qualsiasi spesa per la cura e la crescita dei figli, non ricevendo dal marito alcun contributo.
Parte resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di vivere grazie ai soldi della buonuscita per € 32.000,00 e di aver percepito la PI (l'ultimo reddito percepito dall'indennità di disoccupazione risale a settembre 2022). Ha altresì dichiarato di corrispondere a titolo di affitto la somma mensile di € 600,00.
Pag. 11 di 16 Atteso che HK non ha provveduto nel corso del giudizio ad integrare la propria CP_2 documentazione reddituale, all'udienza del 17.01.2024 il Giudice relatore ha incaricato la
Guardia di Finanza di Lodi di effettuare un'indagine economico/reddituale sul resistente, al fine di attestare l'entità e la natura del reddito percepito.
In particolare, dalla documentazione reddituale trasmessa, egli risulta aver percepito i seguenti redditi per lavoro dipendente e assimilati:
- per l'anno d'imposta 2022, € 10.369,10;
- per l'anno d'imposta 2021, € 12.531,42;
- per l'anno d'imposta 2020, € 11.768,51.
Occorre ancora rilevare che la figlia maggiorenne ha dichiarato di lavorare da agosto Per_3
2024 presso l'azienda di Carugate, per otto ore al giorno, con contratto a tempo Parte_2 determinato della durata di un anno. Stante la precarietà della situazione lavorativa nonché la giovane età della ragazza, deve ritenersi pacifica la non autosufficienza economica della medesima.
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra padre e figli, nonché della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo – a modifica dell'ordinanza presidenziale del 26.01.2023 – che Controparte_1 contribuisca, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, al mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 250,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di una quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, ed al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Per_3 pari a € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, anch'essa già comprensiva di una quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano.
Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di vedersi attribuito il 100% dell'assegno unico, deve osservarsi che, sebbene l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che ha istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, stabilisca che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione, la relativa disciplina deve essere interpretata in modo conforme alla ratio e alla finalità sociale dell'istituto stesso. Infatti, la finalità della norma citata è quella di prevedere una procedura
Pag. 12 di 16 diretta e semplificata per ottenere l'immediato pagamento dall'Ente preposto anche in caso di eventuali contrasti con il genitore non affidatario e non può essere intesa come una preclusione per il giudice di stabilire, anche in caso di affidamento condiviso, che l'assegno unico venga attribuito al genitore collocatario quando lo impongano analoghe esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole che conviva con un genitore il quale provvede ai loro bisogni e esigenze immediate. Deve, pertanto, ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672).
Nel caso che ci occupa, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti perché l'assegno unico per il figlio minore venga percepito al 100% dalla madre in qualità di Per_1 Parte_1 genitore collocatario del minore e unica a provvedere ai suoi bisogni ed esigenze, stante l'assoluto disinteresse dimostrato dal padre.
Infine, quanto al mantenimento di nulla si dispone in merito, non avendo Parte_1 parte ricorrente reiterato la relativa domanda in sede di discussione.
6. Sul risarcimento dei danni endofamiliari e sulle altre richieste della ricorrente
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna di al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni endofamiliari, morali e psicologici, da liquidarsi in via equitativa, per i gravi pregiudizi subiti dalla stessa e dai figli e a causa dei comportamenti violenti Per_3 Per_1 del marito, il quale altresì si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento, facendo così mancare alla propria famiglia i necessari mezzi di sussistenza.
Sul punto occorre premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.Lgs n. 164/24 cd. correttivo IA VI (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Peraltro, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante”
(Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, n. 6518).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria di parte ricorrente debba essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria integrativa
Pag. 13 di 16 ex art. 709 co. III–163 c.p.c., depositata successivamente all'udienza presidenziale del
23.01.2024, e non essendo nemmeno allegato alcun concreto danno di cui si chieda il ristoro, anche considerato che la ricorrente si è costituita parte VI nel procedimento penale per maltrattamenti a carico del marito e che con la sentenza n. 1135/23 emessa in data 10.10.2023, irr. il 28.10.2023, il Tribunale di Lodi ha condannato anche al pagamento del Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dalla moglie e figli, liquidati in via definitiva in complessivi 15.000
Euro.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente affinché proceda a carico di ai sensi dell'art. 570 bis c.p., deve Controparte_2 essere dichiarato non luogo a provvedere atteso che gli atti sono già stati trasmessi al Pubblico
Ministero ex art. 70 c.p.c. nel corso del presente giudizio.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente. Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lodi del 01.06.2022 (istanza del 24.05.2022 - protocollo Reg. n. 127/2022), le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002. Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice VI, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo
Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 CP_1
(Repertorio n. 60 - Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003);
2) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
3) conferma l'affido del figlio minore all'Ente territorialmente competente sulla base Per_1 del luogo di residenza dello stesso (Comune di Carugate), per le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni;
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone che, per l'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, le Controparte_1 frequentazioni con il figlio minore possano avvenire con le modalità e le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di Carugate, al quale il padre dovrà rivolgersi, ed in ogni caso, da svolgersi in Spazio Neutro;
6) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
7) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare territorialmente competente (Tribunale di Monza) per l'apertura della vigilanza sul minore;
8) dispone che, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, il padre
[...]
concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro CP_1 Per_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensivo di quota forfettaria di spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, ed al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 100,00, Per_3 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
9) dispone che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito nella misura del Per_1
100% dalla madre anche per la quota paterna;
Parte_1
10) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata da parte ricorrente;
Pag. 15 di 16 11) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica competente formulata dalla ricorrente;
12) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, che Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate (Comune di residenza della ricorrente) , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del per il monitoraggio sul nucleo ed al Controparte_4
Giudice Tutelare del Tribunale di Monza per l'apertura della vigilanza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Luisa DALLA VIA Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa VI di I grado iscritta al n. r.g. 2439/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Donatella di Leo, del Foro di Lodi, presso il cui studio in
Cassano d'Adda (MI), Via Manzoni n.12 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1976, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Raimonda Aliu, del Foro di Lodi, presso il cui studio in
Melegnano (MI), Piazza IV Novembre n.13 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Pag. 1 di 16 Nel merito :
1) pronunciare la separazione personale della ricorrente dal proprio coniuge SI.
[...]
, con addebito a carico del medesimo, per avere violato gli obblighi che CP_2 discendono dal rapporto di coniugio, causando l'impossibilità di proseguire la convivenza per i motivi tutti esposti in atti.
2) Disporre l'affido esclusivo cd. rafforzato o “ super esclusivo “del minore alla madre Per_1 con riferimento a tutte le questioni fondamentali di vita del medesimo ( salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e con espressa esclusione del padre da tutti gli atti di straordinaria amministrazione e maggiore interesse per il figlio.
3) Disporre che gli eventuali incontri tra il minore ed il padre avvengano secondo tempi Per_1
e modi correlati alla formula di affido richiesta e solo se ritenuti ammissibili secondo la valutazione dei Servizi Sociali di Carugate, disponendo in ogni caso che si svolgano in spazio neutro e protetto e regolati a cura dei medesimi Servizi;
4) Disporre in ogni caso che i Servizi Sociali di Carugate :
• provvedano a far completare la Valutazione NPI di così come suggerito dalla D.ssa Per_1
con espressa indicazione delle attuali necessità di cura del minore, nonché a far Per_2 completare la valutazione psicomotoria del minore, adottando gli interventi eventualmente ritenuti opportuni, mantenendo attiva la presa in carico NPI di con Per_1 tutti i sostegni necessari;
• provvedano a tutti gli interventi di monitoraggio e supporto necessari per il nucleo familiare.
5) Porre a carico del SI. un contributo periodico per il mantenimento dei figli , CP_2 Per_3 non ancora autonoma, ed in misura pari ad € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun Per_1 figlio) così come già determinato in fase presidenziale, ovvero di una somma maggiore o minore che Codesto Tribunale reputerà di giustizia, somma da versarsi alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT automatica, e poste a Parte_1 carico del resistente dalla data della domanda, oltre al 100% dell' assegno unico che dovrà essere versato direttamente in favore della stessa SI.ra ovvero – ove ciò non Parte_1 fosse possibile - corrisposto a quest'ultima mensilmente unitamente al contributo di cui sopra.
6) Porre a carico del padre l'onere di contribuire alle spese straordinarie mediche, dentistiche
e sportive da sostenersi per i figli nella misura del 100 %.
Pag. 2 di 16 7) Ritenuti ed accertati i comportamenti inadempienti del SI. quanto agli Controparte_2 obblighi di mantenimento dei propri figli ed inosservanti a tutt'oggi delle disposizioni presidenziali, assumere nei confronti del medesimo i più opportuni provvedimenti già previsti dai nn. 1,2,3,4 dell'art. 709 ter c.p.c. ed in particolare, ove ritenuto :
Condannare il SI.ra l risarcimento del danno cagionato alla SI.ra CP_2 Parte_1 ed ai figli e in ragione dei comportamenti inadempienti ed inosservanti Per_3 Per_1 delle disposizioni presidenziali, da liquidarsi in via equitativa e tenuto conto delle capacità economiche della stesso.
disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente affinché proceda a carico del SI. ex art. 570 bis c.p.” Controparte_2
Conclusioni di parte resistente
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia , accogliere le seguenti conclusioni
- Dichiarare l' Affidamento condiviso del minore e che le decisioni di maggiore interesse Per_1 per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell' inclinazione naturale e delle aspirazione del figlio.
- A titolo di mantenimento dei figli porre a carico del SI. un assegno di mantenimento CP_1 nella misura di euro 300,00 trecento ( €150,00 ) per ciascuno dei figli da versare entro il giorno
5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario del conto corrente della madre con la rivalutazione annuale e con adeguamento in base all'indice ISTAT
- A titolo di pagamento delle spese straordinarie di porre a carico del padre 50% delle spese straordinarie concordate se superano l'importo di euro 100,00
- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento della SI.ra , Parte_1
- Rigettare la richiesta di pagamento di 100% delle spese straordinarie ridimensionando nella quota di 50%
- Rigettare la richiesta di addebito , perché il procedimento non è stato definito per addebitare la responsabilità penale e la controparte non ha prodotto altri mezzi istruttori che possano provare la responsabilità
- Con la richiesta di compensazione delle spese legali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Pag. 3 di 16 La presente causa ha ad oggetto la domanda di separazione personale presentata da Parte_1 nei confornti di , con addebito a carico del medesimo. La ricorrente ha
[...] Controparte_1 chiesto altresì l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre;
la regolamentazione Per_1 degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro a cura dei Servizi Sociali;
un assegno di mantenimento a suo favore da porre a carico del coniuge dell'importo da determinarsi in base alla condizione patrimoniale e reddituale accertata in corso di causa;
la corresponsione da parte del marito di un importo mensile a titolo di mantenimento dei figli (maggiorenne ma non Per_3 economicamente autosufficiente) e oltre al 100% delle spese straordinarie;
l'attribuzione Per_1 integrale dell'assegno unico alla madre.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• i coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 (Repertorio n. 60 -
Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003);
• dall'unione coniugale sono nati due figli: nata a [...] il Per_3
10.09.2004, maggiorenne ma non economicamente indipendente e nato a [...] Per_1
DA (MI) il 17.06.2021;
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile condotto in locazione sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Francesco Baracca n.13/C;
• la convivenza con il coniuge è sempre stata alquanto difficile a causa del carattere prepotente, irascibile ed aggressivo di;
dall'arrivo in Italia (il Controparte_2
01.03.2019) la situazione è ulteriormente peggiorata, essendosi la ricorrente trovata priva anche del sostegno morale della propria famiglia, in totale balia dei comportamenti violenti del marito;
• in data 27.12.2021, a seguito dell'ennesimo litigio con il marito, l'odierna ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai propri figli. Nell'occasione
, infastidito dal pianto del piccolo di appena 6 mesi, ordinava alla Controparte_2 Per_1 moglie di farlo smettere, ma poiché la stessa non riusciva nell'intento di calmare il figlio, il marito afferrava bruscamente il bambino e lo scaraventava con violenza sul letto. Poco dopo il non tollerando la reazione della moglie che gli intimava di non trattare in CP_2 quel modo il figlio in quanto ancora molto piccolo, reagiva recandosi in cucina, afferrava un grosso coltello e lo puntava al fianco sinistro della moglie, la quale, solo per mera fortuna, riusciva a divincolarsi, ad afferrare il piccolo e ad uscire di casa in cerca di aiuto, portando con sé anche la figlia maggiore che aveva assistito all'accaduto;
Pag. 4 di 16 • in esito all'accaduto, la ricorrente ed i propri figli minori sono stati accolti presso una casa rifugio, dove sono alloggiati a tutt'oggi;
• a seguito dei fatti sopra descritti la ricorrente ha sporto denuncia-querela nei confronti del marito da cui è sorto il procedimento n. 4237/2021 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi;
• con ricorso del Pubblico Ministero del 10.02.2022 promosso ex art. 330 ss. c.c. è stato aperto il procedimento n. 219/22 RG/E avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito del quale con decreto n. 989/22 cron. emesso in data 11.02.2022 è stato disposto in via provvisoria: “1) l'affido dei minori al Comune di San Giuliano Mil.se; 2) il collocamento dei minori con la madre presso una struttura protetta e ad indirizzo riservato;
3) gli incontri dei minori con il padre e i familiari che ne facessero richiesta in spazio neutro e protetto e con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali 4) una indagine psicologica con psicodiagnosi per entrambi i genitori e descrizione delle condizioni psicoemotive dei minori 5) indagini tossicologiche da eseguirsi presso il NOA/SERT sulla persona del SI. ; CP_2
• il resistente, dopo un primo tentativo di incontro con i propri figli, avendo egli compreso che non era intenzione della moglie riprendere la convivenza coniugale, si è completamente disinteressato ai figli e a qualsivoglia programma di incontri sia con Per_3 che con il piccolo Per_1
• a far data dal dicembre 2021, inoltre, non ha contribuito in alcun modo Controparte_2 al mantenimento dei figli;
• la ricorrente non dispone al momento di alcuna fonte di reddito né ha la possibilità di reperire una occupazione neanche saltuaria, essendo impegnata ad accudire il piccolo
Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.01.2023 si è costituito
[...]
, contestando quanto dedotto e argomentato da controparte e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda di addebito della separazione a proprio carico;
l'affido condiviso del figlio minorenne la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 300,00 (€ Per_1
150,00 ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese Per_3 Per_1 straordinarie;
il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
A fondamento delle proprie domande il resistente ha dedotto quanto segue:
• egli è disponibile a vedere il figlio minore in spazio protetto e secondo i calendari Per_1 organizzati dai servizi sociali del Comune di San Giuliano Milanese;
Pag. 5 di 16 • è altresì disponibile a riprende gli incontri anche con la figlia maggiore Per_3
• il resistente, attualmente disoccupato, non percepisce alcun reddito ed è in cerca di lavoro;
• l'ultimo reddito percepito risale a settembre 2022, quando ha potuto beneficiare dell'indennità di disoccupazione;
• a causa delle difficoltà economiche, l'odierno resistente ha ricevuto la notifica di sfratto ed a breve dovrà lasciare la casa familiare.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.01.2023, in cui sono state sentite le parti, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole: “1)
Conferma l'affido del figlio all'ente con collocamento presso la madre (allo stato in comunità protetta) e visite in spazio neutro secondo la regolamentazione resa dai Servizi sociali 2) pone
a carico del padre un mantenimento per i figli di 300,00 euro mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie 3) dispone come in motivazione quanto al mantenimento per la moglie
4) Confermo l'Incarico ai servizi sociali di San Giuliano Milanese della presa in carico del nucleo di ogni attività di monitoraggio e supporto psicologico e degli interventi più opportuni in favore del minore come da provvedimenti del TM 5) nomina G.I. il dott. Matteo Aranci e fissa per la comparizione delle parti avanti al medesimo l'udienza del 26.5.2023 ad ore 9,30;
[omissis]”.
2. Sulla domanda di separazione
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 (Repertorio n. 60 -
Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003).
Dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Per_3 Per_1 nato a [...] il [...].
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre che le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di addebito della separazione
Pag. 6 di 16 ha attribuito la responsabilità della genesi della crisi coniugale al marito, Parte_1 per gravi e reiterate condotte di violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, domandando l'addebito al resistente della separazione.
In relazione a tale domanda occorre rilevare che l'art. 151, comma 2, c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Deve quindi osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento del matrimonio, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi
i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n.
2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Secondo il constante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inoltre, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
07/08/2024, n. 22294; ass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ordinanza, 19/02/2018, n. 3925; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 22/03/2017, n. 7388).
Nel caso di specie, deve osservarsi che, nelle more del procedimento, in data 28.10.2023 è divenuta irrevocabile la sentenza n. 1135/23 emessa dal Tribunale di Lodi in data 10.10.2023 con la quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al Controparte_2 pagamento del risarcimento dei danni patiti dalle persone offese, costituitesi parte VI, liquidati in complessivi 15.000 Euro, per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno alla moglie e ai figli (fatti commessi dal marzo 2019 al 27.12.2021).
Pag. 7 di 16 Deve quindi ritenersi provato per tabulas che con la sua condotta il resistente abbia imposto alla moglie e ai figli condizioni di vita vessatorie ed umilianti e cagionato ripetute sofferenze fisiche e morali fino alla loro messa in sicurezza in struttura protetta.
Per tutte le ragioni che precedono, dunque, la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di può trovare accoglimento. Parte_1 Controparte_1
4. Sull'affidamento e collocamento del minore e sul regime delle visite paterne Per_1
Parte ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status con addebito al marito, ha chiesto l'affido super-esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé. Per_1
In ordine all'affido e al collocamento del minore occorre premettere che, con decreto n. 989/22 emesso in data 11.02.2022, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto, in via provvisoria, l'affido dei minori all'ente (Comune di San Giuliano Milanese), con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario, educativo e scolastico, il collocamento in casa protetta del minore insieme alla madre e visite paterne in spazio neutro.
Tale regime di affidamento e collocamento è stato confermato all'esito dell'udienza presidenziale.
Nel corso del giudizio sono state acquisite diverse relazioni dei Servizi Sociali che hanno avuto in carico il nucleo familiare.
Con una prima relazione del 21.06.2023 i Servizi Sociali del Comune di San Giuliano Milanese hanno evidenziato la mancanza di presenza e di adesione al percorso da parte di
[...]
, il quale ha dichiarato il suo netto rifiuto ad incontrare i figli. Diversamente, CP_2 ha accolto le proposte di sostegno formulate dai Servizi ed è stata descritta Parte_1 come una madre premurosa e in grado di occuparsi di entrambi i figli. Peraltro, si segnalava che la donna, analfabeta e senza riferimenti sul territorio, si esprime con fatica nella lingua italiana e ha manifestato un atteggiamento spesso passivo e richiedente nei confronti degli operatori o della figlia maggiore per lo svolgimento di azioni quotidiane come l'interlocuzione con le maestre dell'asilo nido di La valutazione psichiatrica svolta ha evidenziato inoltre Per_1 le fragilità della donna, con difficoltà legate all'adattamento ed all'integrazione, unite a vissuti traumatici del suo passato, la fatica ad alimentarsi e la paura ad aprirsi ad esperienze nuove. Cont Non è comunque stata ritenuta necessaria una presa in carico da parte del
Con relazione del 08.11.2023 i Servizi Sociali hanno dato atto di un netto miglioramento della ricorrente nella capacità di cura e gestione dei figli, pur permanendo la necessità di potenziare le sue capacità linguistiche e le sue autonomie.
Pag. 8 di 16 Nelle relazioni del 21.05.2024 e del 18.10.2024 si riporta che ed i suoi figli Parte_1 sono stati dimessi in data 28.03.2024 dalla Comunità “Casa del pane e delle rose” presso cui sono stati ospitati sin dal 2021, avendo esaurito il percorso intrapreso presso detta struttura. La ricorrente è riuscita a reperire, grazie all'aiuto del datore di lavoro e di un parroco, un'abitazione a Carugate, che, dalla visita domiciliare effettuata, è risultata adeguata alle esigenze del nucleo, pulita e ben tenuta. La donna si alterna con la figlia maggiore nella gestione quotidiana di Per_1
Nel corso del monitoraggio, tuttavia, gli operatori hanno rilevato talune modalità disadattive del minore dinnanzi alle frustrazioni e alle richieste degli adulti a casa e a scuola. Tale atteggiamento sembrava rientrato grazie alla frequentazione del nido nel periodo di permanenza comunitaria del nucleo.
Dalla relazione di aggiornamento del 18.08.2025 dei Servizi Sociali del Comune di Carugate emerge che ha trovato un'occupazione lavorativa con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso una cooperativa per la quale svolge attività di pulizie, per alcune ore al giorno e due sabati al mese. La donna presenta ancora difficoltà con la lingua italiana ed ha espresso moderate preoccupazioni in merito alla costante condizione di agitazione psico- motoria del figlio, in relazione alla quale ha chiesto aiuto per meglio comprenderlo e sostenerlo.
La figlia ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato (scadenza fine agosto 2025) Per_3 presso l'azienda di Carugate. Nel corso della visita domiciliare, gli operatori Parte_2 hanno rilevato nel minore uno stato di agitazione costante, che si manifesta con Per_1 comportamenti come correre da una stanza all'altra, saltare sui divani, fino ad arrivare a picchiare la testa contro il muro. La medesima situazione è stata riportata dall'insegnante di la quale ha evidenziato altresì difficoltà relazionali nel bambino, comportamenti Per_1 aggressivi verso se stesso e gli altri, assenza di consapevolezza del pericolo e ancora non autonomo nell'uso del bagno. Rispetto alla situazione del minore, sia la madre che la sorella maggiore hanno segnalato difficoltà nella gestione quotidiana e senso di inadeguatezza. In conclusione, i Servizi hanno segnalato di aver inviato una richiesta di collaborazione presso la
NPI del territorio e di ritenere opportuno proseguire il monitoraggio sul nucleo.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che la condotta di
[...]
, il quale ha interrotto qualsivoglia contatto con i propri figli e ed ha CP_1 Per_3 Per_1 dichiarato esplicitamente ai Servizi Sociali incaricati la propria indisponibilità a svolgere i colloqui di valutazione richiesti dalla Autorità Giudiziaria, riveli una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore.
Pag. 9 di 16 La carenza genitoriale del padre si è anche concretizzata nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento indiretto della prole, a cui si aggiunge il contegno processuale tenuto, essendosi lo stesso sottratto dall'integrazione della documentazione reddituale/patrimoniale, oltre a non essersi più presentato alle udienze rendendosi altresì irreperibile al proprio difensore.
Per contro, secondo quanto può evincersi dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, Parte_1 ha mostrato sin da subito buone capacità di accudimento dei propri figli, ha frequentato
[...] un corso di italiano e ha seguito le indicazioni dei Servizi incaricati, intraprendendo un percorso per poter potenziare le proprie autonomie, tanto che a far data dal 28.03.2024, la ricorrente ed i figli sono stati dimessi dalla comunità presso cui erano ospitati sin dal 2021, per trasferirsi presso un'abitazione autonoma sita in Carugate.
Fermo restando i notevoli progressi ottenuti dalla ricorrente, anche in ordine all'inserimento lavorativo, è necessario evidenziare che il percorso volto ad acquisire una propria autonomia non può peraltro dirsi compiutamente realizzato. mostra ancora alcune difficoltà personali e nel far fronte alle esigenze Parte_1 sanitarie, educative e scolastiche del piccolo Per_1
Risultano, infatti, ancora attuali le difficoltà della ricorrente nell'esprimersi e comprendere la lingua italiana e, come dalla stessa rappresentato agli operatori, difficoltà nella gestione del minore, i cui gravi comportamenti, segnalati dai Servizi Sociali di Carugate e dagli insegnanti, destano preoccupazione e richiedono interventi tempestivi ed adeguati. Non può non rilevarsi poi che, essendo la valutazione neuropsichiatrica del minore ancora in corso, la sua situazione sanitaria appare ancora ignota e non definita.
Per le ragioni suesposte, l'affidamento super-esclusivo richiesto dalla madre risulterebbe, allo stato, contrario all'interesse del minore e, in ragione delle risultanze delle relazioni dei Servizi
Sociali, ritiene il Collegio di confermare l'affido del minore all'Ente, con collocamento presso la residenza materna.
Per quanto attiene, poi, al regime di frequentazione del minore con il padre, per l'eventualità in cui ne faccia richiesta, la stessa potrà avvenire, con modalità protetta in Controparte_1
Spazio Neutro, secondo le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di Carugate, al quale il padre dovrà rivolgersi.
Infine, attese le problematiche emergenti dagli atti di causa, deve essere confermato anche integralmente l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Carugate, in quanto territorialmente competenti, per il monitoraggio e il supporto al minore e all'intero nucleo familiare, con
Pag. 10 di 16 contestuale apertura ex art. 337 c.c. della vigilanza da parte del Giudice Tutelare territorialmente competente.
5. Sul mantenimento dei figli e Per_3 Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di Controparte_1 concorrere al mantenimento dei figli e corrispondendo l'importo mensile da Per_3 Per_1 determinarsi in base alla condizione patrimoniale e reddituale del marito accertata in corso di causa, oltre al 100% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla stessa.
Parte resistente, invece, ha domandato di fissare l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 peer ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato che da giugno 2023 lavora come addetta alle pulizie presso la società Green Solutions S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, ha documentato di aver percepito nell'anno 2024, quale Parte_1 reddito da lavoro dipendente, l'importo di € 9.920,17.
Ha altresì dichiarato si sostenere da sola qualsiasi spesa per la cura e la crescita dei figli, non ricevendo dal marito alcun contributo.
Parte resistente ha dichiarato di essere disoccupato, di vivere grazie ai soldi della buonuscita per € 32.000,00 e di aver percepito la PI (l'ultimo reddito percepito dall'indennità di disoccupazione risale a settembre 2022). Ha altresì dichiarato di corrispondere a titolo di affitto la somma mensile di € 600,00.
Pag. 11 di 16 Atteso che HK non ha provveduto nel corso del giudizio ad integrare la propria CP_2 documentazione reddituale, all'udienza del 17.01.2024 il Giudice relatore ha incaricato la
Guardia di Finanza di Lodi di effettuare un'indagine economico/reddituale sul resistente, al fine di attestare l'entità e la natura del reddito percepito.
In particolare, dalla documentazione reddituale trasmessa, egli risulta aver percepito i seguenti redditi per lavoro dipendente e assimilati:
- per l'anno d'imposta 2022, € 10.369,10;
- per l'anno d'imposta 2021, € 12.531,42;
- per l'anno d'imposta 2020, € 11.768,51.
Occorre ancora rilevare che la figlia maggiorenne ha dichiarato di lavorare da agosto Per_3
2024 presso l'azienda di Carugate, per otto ore al giorno, con contratto a tempo Parte_2 determinato della durata di un anno. Stante la precarietà della situazione lavorativa nonché la giovane età della ragazza, deve ritenersi pacifica la non autosufficienza economica della medesima.
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni tra padre e figli, nonché della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo – a modifica dell'ordinanza presidenziale del 26.01.2023 – che Controparte_1 contribuisca, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, al mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 250,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di una quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, ed al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Per_3 pari a € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, anch'essa già comprensiva di una quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano.
Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di vedersi attribuito il 100% dell'assegno unico, deve osservarsi che, sebbene l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, che ha istituito l'assegno unico universale per i figli a carico, stabilisca che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione, la relativa disciplina deve essere interpretata in modo conforme alla ratio e alla finalità sociale dell'istituto stesso. Infatti, la finalità della norma citata è quella di prevedere una procedura
Pag. 12 di 16 diretta e semplificata per ottenere l'immediato pagamento dall'Ente preposto anche in caso di eventuali contrasti con il genitore non affidatario e non può essere intesa come una preclusione per il giudice di stabilire, anche in caso di affidamento condiviso, che l'assegno unico venga attribuito al genitore collocatario quando lo impongano analoghe esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole che conviva con un genitore il quale provvede ai loro bisogni e esigenze immediate. Deve, pertanto, ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso,
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/02/2025, n. 4672).
Nel caso che ci occupa, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti perché l'assegno unico per il figlio minore venga percepito al 100% dalla madre in qualità di Per_1 Parte_1 genitore collocatario del minore e unica a provvedere ai suoi bisogni ed esigenze, stante l'assoluto disinteresse dimostrato dal padre.
Infine, quanto al mantenimento di nulla si dispone in merito, non avendo Parte_1 parte ricorrente reiterato la relativa domanda in sede di discussione.
6. Sul risarcimento dei danni endofamiliari e sulle altre richieste della ricorrente
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna di al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni endofamiliari, morali e psicologici, da liquidarsi in via equitativa, per i gravi pregiudizi subiti dalla stessa e dai figli e a causa dei comportamenti violenti Per_3 Per_1 del marito, il quale altresì si è reso inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento, facendo così mancare alla propria famiglia i necessari mezzi di sussistenza.
Sul punto occorre premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.Lgs n. 164/24 cd. correttivo IA VI (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Peraltro, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante”
(Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, n. 6518).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria di parte ricorrente debba essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria integrativa
Pag. 13 di 16 ex art. 709 co. III–163 c.p.c., depositata successivamente all'udienza presidenziale del
23.01.2024, e non essendo nemmeno allegato alcun concreto danno di cui si chieda il ristoro, anche considerato che la ricorrente si è costituita parte VI nel procedimento penale per maltrattamenti a carico del marito e che con la sentenza n. 1135/23 emessa in data 10.10.2023, irr. il 28.10.2023, il Tribunale di Lodi ha condannato anche al pagamento del Controparte_2 risarcimento dei danni patiti dalla moglie e figli, liquidati in via definitiva in complessivi 15.000
Euro.
Quanto alla richiesta di parte ricorrente di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente affinché proceda a carico di ai sensi dell'art. 570 bis c.p., deve Controparte_2 essere dichiarato non luogo a provvedere atteso che gli atti sono già stati trasmessi al Pubblico
Ministero ex art. 70 c.p.c. nel corso del presente giudizio.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente. Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lodi del 01.06.2022 (istanza del 24.05.2022 - protocollo Reg. n. 127/2022), le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002. Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice VI, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo
Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Marocco in data 10.07.2003 CP_1
(Repertorio n. 60 - Registro dei Matrimoni e divorzi n. 469 - in data 14.07.2003);
2) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
3) conferma l'affido del figlio minore all'Ente territorialmente competente sulla base Per_1 del luogo di residenza dello stesso (Comune di Carugate), per le decisioni inerenti la scuola, la salute e gli interventi di monitoraggio, sostegno e controllo, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni;
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone che, per l'eventualità in cui il padre ne faccia richiesta, le Controparte_1 frequentazioni con il figlio minore possano avvenire con le modalità e le tempistiche determinate dai Servizi Sociali del Comune di Carugate, al quale il padre dovrà rivolgersi, ed in ogni caso, da svolgersi in Spazio Neutro;
6) incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
7) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare territorialmente competente (Tribunale di Monza) per l'apertura della vigilanza sul minore;
8) dispone che, con decorrenza dal deposito del presente provvedimento, il padre
[...]
concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro CP_1 Per_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensivo di quota forfettaria di spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, ed al mantenimento della figlia versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 100,00, Per_3 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
9) dispone che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito nella misura del Per_1
100% dalla madre anche per la quota paterna;
Parte_1
10) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata da parte ricorrente;
Pag. 15 di 16 11) dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica competente formulata dalla ricorrente;
12) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, che Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carugate (Comune di residenza della ricorrente) , perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del per il monitoraggio sul nucleo ed al Controparte_4
Giudice Tutelare del Tribunale di Monza per l'apertura della vigilanza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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