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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale, nella causa iscritta al n. 19044 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Rubano (PD), via Rossi 3/F, presso lo Studio dell'avv. Martino Spimpolo (pec il quale lo rappresenta e difende Email_1 Email_2 unitamente all'avv. Gabriella Nalato entrambi del Foro di Padova, per procura allegata telematicamente all'atto introduttivo;
ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1 resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa
NA ND intervenuto per legge
Oggetto: scioglimento del matrimonio
La causa è stata assegnata a decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 19.06.2025 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il signor ha Parte_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora Pt_2 con rito civile in data 10.02.2012, registrato al Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capua Anno 2012- n. 3 Parte I.
Dalla loro unione nati tre figli, i gemelli e (nati il Persona_1 Persona_2
31.05.2012), di anni 12, e la figlia nata il [...]) di anni 9. Persona_3
Il ricorrente ha poi riferito che, con ricorso depositato in data 26/7/2019, la Sig.ra ha promosso giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del CP_1
15/11/2022 del Tribunale di Padova, con cui è stata disposta la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della Sig.ra ma CP_1 disponendo “2)- l'affido dei minori ( nato il [...]), Persona_1 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) al Servizio Sociale Per_2 Persona_3 competente territorialmente, con collocamento degli stessi presso il padre, incaricandolo di proseguire nei percorsi di supporto alla genitorialità e di sostegno evolutivo e psicologico per i minori, anche con previsione di educatrice domiciliare, nonché di organizzare le visite con la madre ed i nonni materni, con le modalità ed i tempi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori, con possibilità per il Servizio di modificarle secondo il loro andamento e la collaborazione dimostrata dalla madre”, ponendo a carico della signora un contributo al mantenimento dei minori nella misura CP_1 complessiva di € 200 rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
Dall'epoca della separazione non vi era più stata né riconciliazione né coabitazione ed i coniugi avevano sempre condotto vite totalmente autonome, vivendo in luoghi diversi.
Il ricorrente ha chiesto quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali di Mestre dei minori fino al compimento dei 13 anni da parte dei gemelli e e, per il periodo Per_1 Persona_2 successivo, con affidamento in via super -esclusiva al padre.
Ha chiesto che i figli continuino a vedere la madre (che vive stabilmente a Capua) in modalità protetta alla presenza di personale dei Servizi Sociali competenti per territorio,
Pag. 2 di 4 con collegamento on-line dai locali dei medesimi Servizi.
Ha chiesto che la casa familiare resti assegnata in via esclusiva e definitiva a sé e la conferma del contributo al mantenimento dei minori già posto a carico della signora
. CP_1
Quest'ultima, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
***
Il Giudice designato, con ordinanza resa all'udienza del 19.06.2025, ha confermato in via provvisoria le statuizioni della sentenza di separazione e chiesto ai servizi sociali affidatari un aggiornamento sulla condizione dei minori e del nucleo familiare.
Alla medesima udienza ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto con atto del 2.10.2025, senza assumere conclusioni.
***
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte e, in particolare, in ordine all'affidamento dei minori, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza parziale sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così come del resto richiesto all'ultima udienza.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti del giudizio di separazione
(conclusosi con sente za del Tribunale di Padova n. 1985/2022 pubbl. il 21/11/2022), dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese in udienza, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, avvenuta all'udienza del 05/02/2020, e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, in data 27/09/2024, è trascorso oltre un anno, senza che la separazione sia mai stata interrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 1, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa già stata rinviata dal giudice delegato per l'ulteriore corso dell'istruzione.
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria della presente fase.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, con pronuncia parziale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.02.2012 in Capua tra Pt_1
e matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Capua, anno Anno 2012 Numero 3 Parte I Serie / Ufficio 1, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso
Comune; nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, in data 09/10/2025 nella camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Tania Vettore
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale, nella causa iscritta al n. 19044 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Rubano (PD), via Rossi 3/F, presso lo Studio dell'avv. Martino Spimpolo (pec il quale lo rappresenta e difende Email_1 Email_2 unitamente all'avv. Gabriella Nalato entrambi del Foro di Padova, per procura allegata telematicamente all'atto introduttivo;
ricorrente contro
, contumace;
Controparte_1 resistente
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa
NA ND intervenuto per legge
Oggetto: scioglimento del matrimonio
La causa è stata assegnata a decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del giorno 19.06.2025 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il signor ha Parte_1 chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con la signora Pt_2 con rito civile in data 10.02.2012, registrato al Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Capua Anno 2012- n. 3 Parte I.
Dalla loro unione nati tre figli, i gemelli e (nati il Persona_1 Persona_2
31.05.2012), di anni 12, e la figlia nata il [...]) di anni 9. Persona_3
Il ricorrente ha poi riferito che, con ricorso depositato in data 26/7/2019, la Sig.ra ha promosso giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del CP_1
15/11/2022 del Tribunale di Padova, con cui è stata disposta la separazione giudiziale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della Sig.ra ma CP_1 disponendo “2)- l'affido dei minori ( nato il [...]), Persona_1 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) al Servizio Sociale Per_2 Persona_3 competente territorialmente, con collocamento degli stessi presso il padre, incaricandolo di proseguire nei percorsi di supporto alla genitorialità e di sostegno evolutivo e psicologico per i minori, anche con previsione di educatrice domiciliare, nonché di organizzare le visite con la madre ed i nonni materni, con le modalità ed i tempi ritenuti opportuni nell'interesse dei minori, con possibilità per il Servizio di modificarle secondo il loro andamento e la collaborazione dimostrata dalla madre”, ponendo a carico della signora un contributo al mantenimento dei minori nella misura CP_1 complessiva di € 200 rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
Dall'epoca della separazione non vi era più stata né riconciliazione né coabitazione ed i coniugi avevano sempre condotto vite totalmente autonome, vivendo in luoghi diversi.
Il ricorrente ha chiesto quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali di Mestre dei minori fino al compimento dei 13 anni da parte dei gemelli e e, per il periodo Per_1 Persona_2 successivo, con affidamento in via super -esclusiva al padre.
Ha chiesto che i figli continuino a vedere la madre (che vive stabilmente a Capua) in modalità protetta alla presenza di personale dei Servizi Sociali competenti per territorio,
Pag. 2 di 4 con collegamento on-line dai locali dei medesimi Servizi.
Ha chiesto che la casa familiare resti assegnata in via esclusiva e definitiva a sé e la conferma del contributo al mantenimento dei minori già posto a carico della signora
. CP_1
Quest'ultima, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
***
Il Giudice designato, con ordinanza resa all'udienza del 19.06.2025, ha confermato in via provvisoria le statuizioni della sentenza di separazione e chiesto ai servizi sociali affidatari un aggiornamento sulla condizione dei minori e del nucleo familiare.
Alla medesima udienza ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto con atto del 2.10.2025, senza assumere conclusioni.
***
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte e, in particolare, in ordine all'affidamento dei minori, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza parziale sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così come del resto richiesto all'ultima udienza.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti del giudizio di separazione
(conclusosi con sente za del Tribunale di Padova n. 1985/2022 pubbl. il 21/11/2022), dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese in udienza, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, avvenuta all'udienza del 05/02/2020, e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, in data 27/09/2024, è trascorso oltre un anno, senza che la separazione sia mai stata interrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 1, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La causa già stata rinviata dal giudice delegato per l'ulteriore corso dell'istruzione.
Nulla sulle spese, stante la natura necessaria della presente fase.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, con pronuncia parziale, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.02.2012 in Capua tra Pt_1
e matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Capua, anno Anno 2012 Numero 3 Parte I Serie / Ufficio 1, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso
Comune; nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, in data 09/10/2025 nella camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Tania Vettore
Pag. 4 di 4