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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 21838/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMASCHI MARIA TERESA presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO LORENZA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nate nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...].
[...]
Con decreto del 17.12.2018, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso, la collocazione presso la madre, e ha previsto un contributo per il loro mantenimento a carico del padre. Con ricorso depositato in data 5.12.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie, alla loro collocazione ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, dichiarando che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo consensuale circa la definizione consensuale del giudizio.
Il Giudice, rilevato l'accordo delle parti, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, sostitutiva della trattazione orale, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 28.02.2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 17.12.2018, visto il conforme parere del P.M.; dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che, con decorrenza dalla data di deposito del presente accordo, che nulla è più dovuto dal signor alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 delle due figlie maggiorenni, e , versando il ricorrente in precarie Per_1 Persona_3 condizioni economiche;
DISPONE a carico del Sig. il pagamento nei confronti della Sig.ra della somma Pt_1 CP_1 omnicomprensiva di € 200,00 a titolo di contributo alle spese del presente giudizio, da corrispondersi nelle note modalità contestualmente al deposito dell'accordo consensuale, compensate per il resto le spese di lite.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 21838/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMASCHI MARIA TERESA presso Parte_1 il quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO LORENZA, presso il Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti sono nate nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...].
[...]
Con decreto del 17.12.2018, il Tribunale di Torino ha disposto l'affidamento condiviso, la collocazione presso la madre, e ha previsto un contributo per il loro mantenimento a carico del padre. Con ricorso depositato in data 5.12.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie, alla loro collocazione ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, dichiarando che, nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo consensuale circa la definizione consensuale del giudizio.
Il Giudice, rilevato l'accordo delle parti, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni, sostitutiva della trattazione orale, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 28.02.2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 ss. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in parziale modifica del decreto assunto da questo Tribunale in data 17.12.2018, visto il conforme parere del P.M.; dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
DISPONE che, con decorrenza dalla data di deposito del presente accordo, che nulla è più dovuto dal signor alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 delle due figlie maggiorenni, e , versando il ricorrente in precarie Per_1 Persona_3 condizioni economiche;
DISPONE a carico del Sig. il pagamento nei confronti della Sig.ra della somma Pt_1 CP_1 omnicomprensiva di € 200,00 a titolo di contributo alle spese del presente giudizio, da corrispondersi nelle note modalità contestualmente al deposito dell'accordo consensuale, compensate per il resto le spese di lite.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.