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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11241 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26612 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Giannasio, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
codice fiscale CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 22.4.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie di fatto e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, così giudicare
Nel merito
Trasferire in favore del signor nato a [...] il [...], la proprietà Parte_1
superficiaria del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA
n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 281, particella 589, sub. 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 come risulta dall'atto di provenienza (Atto di ricognizione di parti comuni e divisione consensuale beni condominiali del 26.5.2011 a rogito notaio di Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 22076 serie 1T), Persona_1
condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro 2.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta e ove necessario, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di effettuare le trascrizioni di rito.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa.
In via istruttoria 2
Si reitera l'istanza di ammissione ove necessario di:
A] interrogatorio formale del convenuto e prova testi sui seguenti capitoli:
1) vero è che con scrittura privata in data 3.10.2015, che si rammostra, il signor CP_1
si impegnava a vendere al signor la proprietà superficiaria del box sito al Parte_1
secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5;
2) vero è che la superfice del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via
OL RA n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 è di 15 mq;
3) vero è che il prezzo della vendita era concordato in € 1.000,00 a mq e di esso l'attore, a cui veniva concesso il possesso del box di cui è causa, ha ad oggi versato la somma di € 12.600,00 in conto al maggior dare di € 15.000,00;
4) vero è che ha reso la dichiarazione, che si rammostra, che il box n. 5 ha una Testimone_1
superficie di mq 15;
5) vero è che l'attore ha più volte invitato il convenuto, anche nel giugno 2016 presso lo studio del notaio dott.ssa , a procedere alla sottoscrizione, con contestuale saldo prezzo, Persona_2 dell'atto di compravendita immobiliare del box oggetto di causa.
Si indicano a testi i signori dott.ssa di Roma corso Trieste n. 87; Persona_2 Testimone_1
di Roma;
B] CTU volta agli accertamenti necessari, tra cui la verifica della regolarità urbanistica e catastale del box oggetto di causa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, e proponeva la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie di fatto
e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, così giudicare
Nel merito
Trasferire in favore del signor nato a [...] il [...], la proprietà Parte_1
superficiaria del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA
n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 281, particella 589, sub. 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 come risulta dall'atto di provenienza (Atto di ricognizione di parti comuni e divisione consensuale beni condominiali del 26.5.2011 a rogito notaio di Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 22076 serie 1T), Persona_1
condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro 2.400,00 o di 3
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta e ove necessario, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di effettuare le trascrizioni di rito.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa.” esponeva che, con scrittura privata del 3.10.2015, si era obbligato a Parte_1 CP_1
vendergli la proprietà superficiaria del box contraddistinto dal n. 5, sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma, Via OL RA n. 71 – 73, censito al Catasto Fabbricati di Roma
Capitale al foglio 281, particella 589, subalterno 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 (documenti n. 1 e 2); che il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 1.000 al mq e l'esponente aveva acquisito il possesso del box auto, corrisposto al promissario venditore la somma di € 12.600,00 a titolo di acconto del prezzo pari a € 15.000 e, con lettera raccomandata del 21.9.2021, lo aveva sollecitato invano a stipulare il contratto di compravendita (documenti n. 1 e 4).
L'attore deduceva che sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza a norma dell'art. 2932 c.c. e che era disponibile a versare il residuo prezzo, pari a € 2.400.
Dichiarata la contumacia di concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., CP_1
prodotta documentazione, rilevata la genericità – per omessa indicazione del bene immobile di riferimento – della scrittura privata posta a fondamento della domanda proposta dalla parte attrice a norma dell'art. 2932 c.c., precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 22.4.2025, con termine ex art. 190 c.p.c., indicato in trenta giorni.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa all'udienza dell'1.12.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. non ha allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della Parte_1 sentenza a norma dell'art. 2932 c.c., per la cui emissione è necessario che sia fornita esatta indicazione del bene immobile.
La sentenza ex art. 2932 c.c. è destinata a tener luogo del contratto di compravendita non concluso e, in caso di trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali è richiesto che la sentenza 4
abbia lo stesso contenuto del contratto preliminare, avuto riguardo all'identificazione del diritto e del bene immobile che ne costituiscono oggetto.
La scrittura privata prodotta dall'attore, priva di data, è del tutto carente degli elementi necessari all'invocata pronuncia ex art. 2932 c.c. e contiene il seguente testo:
“Scrittura privata.
Sono convenuti in via RA 73 i signori e per formalizzare il CP_1 Parte_1
seguente contratto, con patto di futura vendita, riguardante il box nel secondo piano interrato, di proprietà di . Il box di circa 17 mq verrà ceduto ad un importo di 1000€/mq al CP_1 compimento dell'importo. La superficie esatta verrà misurata dal Sig. Ad oggi Testimone_1
viene consegnata la chiave di accesso al box nelle mani di Parte_1
Come primo acconto si riceve la somma di € 500 da parte di Parte_1
I vari acconti verranno trascritti nel presente atto, di volta in volta a partire da oggi 3 ottobre 2015
1° acconto: 3 ottobre 2015: 5000 €
2° acconto: 12 ottobre 2015: 1000 €
3° acconto: 17 novembre 2015: 4000 €
4° acconto: 17 dicembre 2015: 1000 €
5° acconto: 3 ottobre 2015: 16000 €”.
La scrittura privata appena citata reca a margine le sottoscrizioni delle parti, contenute anche in ogni riga in cui è indicato il versamento di ciascuno dei cinque acconti (documento n. 1).
Si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 18681 del
9.7.2024, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 671969 – 01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21449 del 15.9.2017).
Per quanto precede, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata. 5
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e domanda, respinge la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di contumace, con l'atto di citazione introduttivo della causa
[...] CP_1
civile iscritta al n. 26612-2022 R.G.
Nulla in ordine alle spese processuali.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
IE AE
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26612 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Giannasio, presso il quale è elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, per procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
codice fiscale CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 22.4.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie di fatto e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, così giudicare
Nel merito
Trasferire in favore del signor nato a [...] il [...], la proprietà Parte_1
superficiaria del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA
n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 281, particella 589, sub. 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 come risulta dall'atto di provenienza (Atto di ricognizione di parti comuni e divisione consensuale beni condominiali del 26.5.2011 a rogito notaio di Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 22076 serie 1T), Persona_1
condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro 2.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta e ove necessario, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di effettuare le trascrizioni di rito.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa.
In via istruttoria 2
Si reitera l'istanza di ammissione ove necessario di:
A] interrogatorio formale del convenuto e prova testi sui seguenti capitoli:
1) vero è che con scrittura privata in data 3.10.2015, che si rammostra, il signor CP_1
si impegnava a vendere al signor la proprietà superficiaria del box sito al Parte_1
secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5;
2) vero è che la superfice del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via
OL RA n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 è di 15 mq;
3) vero è che il prezzo della vendita era concordato in € 1.000,00 a mq e di esso l'attore, a cui veniva concesso il possesso del box di cui è causa, ha ad oggi versato la somma di € 12.600,00 in conto al maggior dare di € 15.000,00;
4) vero è che ha reso la dichiarazione, che si rammostra, che il box n. 5 ha una Testimone_1
superficie di mq 15;
5) vero è che l'attore ha più volte invitato il convenuto, anche nel giugno 2016 presso lo studio del notaio dott.ssa , a procedere alla sottoscrizione, con contestuale saldo prezzo, Persona_2 dell'atto di compravendita immobiliare del box oggetto di causa.
Si indicano a testi i signori dott.ssa di Roma corso Trieste n. 87; Persona_2 Testimone_1
di Roma;
B] CTU volta agli accertamenti necessari, tra cui la verifica della regolarità urbanistica e catastale del box oggetto di causa.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, e proponeva la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie di fatto
e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, così giudicare
Nel merito
Trasferire in favore del signor nato a [...] il [...], la proprietà Parte_1
superficiaria del box sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma via OL RA
n. 71 – 73 contraddistinto con il n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma Capitale al foglio 281, particella 589, sub. 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 come risulta dall'atto di provenienza (Atto di ricognizione di parti comuni e divisione consensuale beni condominiali del 26.5.2011 a rogito notaio di Roma, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n. 22076 serie 1T), Persona_1
condizionando il detto trasferimento al pagamento della residua somma di euro 2.400,00 o di 3
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta e ove necessario, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di effettuare le trascrizioni di rito.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa.” esponeva che, con scrittura privata del 3.10.2015, si era obbligato a Parte_1 CP_1
vendergli la proprietà superficiaria del box contraddistinto dal n. 5, sito al secondo piano interrato dello stabile in Roma, Via OL RA n. 71 – 73, censito al Catasto Fabbricati di Roma
Capitale al foglio 281, particella 589, subalterno 509, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 79,02 (documenti n. 1 e 2); che il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 1.000 al mq e l'esponente aveva acquisito il possesso del box auto, corrisposto al promissario venditore la somma di € 12.600,00 a titolo di acconto del prezzo pari a € 15.000 e, con lettera raccomandata del 21.9.2021, lo aveva sollecitato invano a stipulare il contratto di compravendita (documenti n. 1 e 4).
L'attore deduceva che sussistevano i presupposti per la pronuncia della sentenza a norma dell'art. 2932 c.c. e che era disponibile a versare il residuo prezzo, pari a € 2.400.
Dichiarata la contumacia di concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., CP_1
prodotta documentazione, rilevata la genericità – per omessa indicazione del bene immobile di riferimento – della scrittura privata posta a fondamento della domanda proposta dalla parte attrice a norma dell'art. 2932 c.c., precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 22.4.2025, con termine ex art. 190 c.p.c., indicato in trenta giorni.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa all'udienza dell'1.12.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca. non ha allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della Parte_1 sentenza a norma dell'art. 2932 c.c., per la cui emissione è necessario che sia fornita esatta indicazione del bene immobile.
La sentenza ex art. 2932 c.c. è destinata a tener luogo del contratto di compravendita non concluso e, in caso di trasferimento del diritto di proprietà o di altri diritti reali è richiesto che la sentenza 4
abbia lo stesso contenuto del contratto preliminare, avuto riguardo all'identificazione del diritto e del bene immobile che ne costituiscono oggetto.
La scrittura privata prodotta dall'attore, priva di data, è del tutto carente degli elementi necessari all'invocata pronuncia ex art. 2932 c.c. e contiene il seguente testo:
“Scrittura privata.
Sono convenuti in via RA 73 i signori e per formalizzare il CP_1 Parte_1
seguente contratto, con patto di futura vendita, riguardante il box nel secondo piano interrato, di proprietà di . Il box di circa 17 mq verrà ceduto ad un importo di 1000€/mq al CP_1 compimento dell'importo. La superficie esatta verrà misurata dal Sig. Ad oggi Testimone_1
viene consegnata la chiave di accesso al box nelle mani di Parte_1
Come primo acconto si riceve la somma di € 500 da parte di Parte_1
I vari acconti verranno trascritti nel presente atto, di volta in volta a partire da oggi 3 ottobre 2015
1° acconto: 3 ottobre 2015: 5000 €
2° acconto: 12 ottobre 2015: 1000 €
3° acconto: 17 novembre 2015: 4000 €
4° acconto: 17 dicembre 2015: 1000 €
5° acconto: 3 ottobre 2015: 16000 €”.
La scrittura privata appena citata reca a margine le sottoscrizioni delle parti, contenute anche in ogni riga in cui è indicato il versamento di ciascuno dei cinque acconti (documento n. 1).
Si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 18681 del
9.7.2024, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 671969 – 01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21449 del 15.9.2017).
Per quanto precede, la domanda proposta dall'attore deve essere rigettata. 5
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e domanda, respinge la domanda proposta da Pt_1 nei confronti di contumace, con l'atto di citazione introduttivo della causa
[...] CP_1
civile iscritta al n. 26612-2022 R.G.
Nulla in ordine alle spese processuali.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
IE AE