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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1340/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore ed estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1340 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 27.10.2020 da
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Pia Basile ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, Via Emilia 14,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._2
Eveditte n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni De Sanctis e dall'Avv. Chiara
Cucchiella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Sanctis sito in L'Aquila, Via Martiri di Filetto n. 1
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da conclusioni riportate nell'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 28.6.2024):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2020, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Morino in data 24.7.1983 e che dall'unione sono nate due figlie Controparte_1 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore nonché porsi, a carico del , un CP_1 assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente insistendo per l'addebito della separazione alla ricorrente, per l'assegnazione della casa coniugale a lui e per il rigetto della domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in quanto entrambi economicamente indipendenti.
2 All'esito dell'udienza di comparizione del 19.2.2021, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze ed il Presidente ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 150,00 mensili.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto l'accordo alle condizioni sopra riportate ed il giudice delegato ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione del collegio al quale si è riservato di riferire.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e ed autorizza Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 28.6.2024 e sopra riportate, omologando quelle relative al mantenimento di e prendendo atto delle restanti;
Parte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Morino per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte II, serie A, anno 1983;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso, il 5 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice relatore ed estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1340 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 27.10.2020 da
(C.F. ), nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Pia Basile ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, Via Emilia 14,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._2
Eveditte n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni De Sanctis e dall'Avv. Chiara
Cucchiella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Sanctis sito in L'Aquila, Via Martiri di Filetto n. 1
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da conclusioni riportate nell'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 28.6.2024):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2020, , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Morino in data 24.7.1983 e che dall'unione sono nate due figlie Controparte_1 oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore nonché porsi, a carico del , un CP_1 assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente insistendo per l'addebito della separazione alla ricorrente, per l'assegnazione della casa coniugale a lui e per il rigetto della domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente in quanto entrambi economicamente indipendenti.
2 All'esito dell'udienza di comparizione del 19.2.2021, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze ed il Presidente ha posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo di euro 150,00 mensili.
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto l'accordo alle condizioni sopra riportate ed il giudice delegato ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione del collegio al quale si è riservato di riferire.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e ed autorizza Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 28.6.2024 e sopra riportate, omologando quelle relative al mantenimento di e prendendo atto delle restanti;
Parte_1
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Morino per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 2, parte II, serie A, anno 1983;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso, il 5 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO
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