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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1245/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1245/2021
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
a via so lo studio dell'avv. Norberto Ventolini che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo alla via Igino Garbini n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Claudia Polacchi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: -che aveva conferito Controparte_1 mandato categoria C.I.A. (
[...]
sede distaccata di Tarquinia), nel mese Controparte_2
e all'INPS dell'inizio dell'attività di coltivatore diretto con richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 232/2016, art. 344 e 345; -che in data 20.06.2018 l'INPS aveva comunicato l'avvenuta iscrizione ma aveva inviato richiesta contributiva anni 2017/2018 senza l'applicazione dell'agevolazione contributiva, affermando che non aveva ricevuto alcuna richiesta relativa alle agevolazioni;
-che in data 23.12.2019, veniva notificato l'avviso di addebito;
-che ogni tentativo successivo di richiedere l'agevolazione e di veder annullata la cartella era risultato vano;
- che aveva subito un danno di euro 18.371,33, pari all'avviso di addebito ricevuto (n. 42520190002312177000) per euro 5.147,00 e di euro 13.224,33 di carico contributivo complessivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'erronea ed omessa esecuzione del mandato conferito, quale causa etiologica del danno patito dall'attore; 2) per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato in euro 18.371,33, o al minor o maggior danno che verrà accertato in corso di causa”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibi sperimento della procedura di negoziazione assistita ed il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
3.Assegnato termine per l'invito alla negoziazione assistita e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di interrogatorio formale, poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c..
4.Muovendo direttamente al merito, l'attore ha lamentato il mancato riconoscimento, a causa dell'inadempimento della convenuta, dello sgravio contributivo previsto dalla legge 232/2016, art. 344 e 345, pur sussistendone i requisiti di legge. Secondo l'art. 1 comma 344 e 345 della L. n. 232/2016 “344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.
5.È pacifico tra le parti che abbia conferito mandato alla convenuta, Pt_1 ma non vi è prova -né tes né documentale- che tale mandato sia stato esteso, oltre che alla presentazione della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei Coltivatori anche a quella di accesso Pt_2 alle agevolazioni.
6.Anzi, secondo la circolare Inps n. 85/17 paragrafo 5, “Ai fini dell'ammissione al beneficio i – una Parte_3 volta conclus nomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – dovranno inoltrare all'INPS una domanda telematica di ammissione all'incentivo”. Secondo la richiamata circolare l'invio telematico della domanda di ammissione all'incentivo doveva avvenire in seguito al ricevimento dell'avviso di avvenuta iscrizione e del relativo “codice azienda” (“una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda”). Dunque, da ciò non si può trarre, nemmeno in via presuntiva, la prova che il mandato di iscrizione fosse necessariamente comprensivo e riferito, sin da subito, anche alla domanda di accesso all'incentivo.
7.Va, in secondo luogo, rilevato che proprio secondo lo stesso attore egli ha ricevuto in data 20.06.2018 l'avviso di avvenuta iscrizione con relativo
“codice azienda” –elemento indicato nella suddetta circolare come presupposto per l'inoltro della domanda per l'agevolazione- ma di essersi, a quel punto, rivolto ad altro ufficio di assistenza (studio Scolastici di Tarquinia). Pertanto, nel momento di ricezione dell'avvenuta iscrizione e, quindi, di possibile proposizione telematica della domanda di agevolazione, il coltivatore non si recava presso gli uffici della convenuta, rispetto alla quale, quindi, non è configurabile alcun inadempimento, né l'imputabilità del danno.
8.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attore va respinta. Ogni altro profilo rimane assorbito in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente, tenuto conto del valore e dell'assenza di complessità della questione trattata (valori minimi).
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
da liquidarsi nell'import
[...] sa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 23.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1245/2021
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
a via so lo studio dell'avv. Norberto Ventolini che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo alla via Igino Garbini n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Claudia Polacchi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio deducendo: -che aveva conferito Controparte_1 mandato categoria C.I.A. (
[...]
sede distaccata di Tarquinia), nel mese Controparte_2
e all'INPS dell'inizio dell'attività di coltivatore diretto con richiesta di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 232/2016, art. 344 e 345; -che in data 20.06.2018 l'INPS aveva comunicato l'avvenuta iscrizione ma aveva inviato richiesta contributiva anni 2017/2018 senza l'applicazione dell'agevolazione contributiva, affermando che non aveva ricevuto alcuna richiesta relativa alle agevolazioni;
-che in data 23.12.2019, veniva notificato l'avviso di addebito;
-che ogni tentativo successivo di richiedere l'agevolazione e di veder annullata la cartella era risultato vano;
- che aveva subito un danno di euro 18.371,33, pari all'avviso di addebito ricevuto (n. 42520190002312177000) per euro 5.147,00 e di euro 13.224,33 di carico contributivo complessivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'erronea ed omessa esecuzione del mandato conferito, quale causa etiologica del danno patito dall'attore; 2) per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato in euro 18.371,33, o al minor o maggior danno che verrà accertato in corso di causa”.
2.Si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibi sperimento della procedura di negoziazione assistita ed il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.
3.Assegnato termine per l'invito alla negoziazione assistita e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di interrogatorio formale, poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c..
4.Muovendo direttamente al merito, l'attore ha lamentato il mancato riconoscimento, a causa dell'inadempimento della convenuta, dello sgravio contributivo previsto dalla legge 232/2016, art. 344 e 345, pur sussistendone i requisiti di legge. Secondo l'art. 1 comma 344 e 345 della L. n. 232/2016 “344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.
5.È pacifico tra le parti che abbia conferito mandato alla convenuta, Pt_1 ma non vi è prova -né tes né documentale- che tale mandato sia stato esteso, oltre che alla presentazione della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei Coltivatori anche a quella di accesso Pt_2 alle agevolazioni.
6.Anzi, secondo la circolare Inps n. 85/17 paragrafo 5, “Ai fini dell'ammissione al beneficio i – una Parte_3 volta conclus nomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – dovranno inoltrare all'INPS una domanda telematica di ammissione all'incentivo”. Secondo la richiamata circolare l'invio telematico della domanda di ammissione all'incentivo doveva avvenire in seguito al ricevimento dell'avviso di avvenuta iscrizione e del relativo “codice azienda” (“una volta concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda”). Dunque, da ciò non si può trarre, nemmeno in via presuntiva, la prova che il mandato di iscrizione fosse necessariamente comprensivo e riferito, sin da subito, anche alla domanda di accesso all'incentivo.
7.Va, in secondo luogo, rilevato che proprio secondo lo stesso attore egli ha ricevuto in data 20.06.2018 l'avviso di avvenuta iscrizione con relativo
“codice azienda” –elemento indicato nella suddetta circolare come presupposto per l'inoltro della domanda per l'agevolazione- ma di essersi, a quel punto, rivolto ad altro ufficio di assistenza (studio Scolastici di Tarquinia). Pertanto, nel momento di ricezione dell'avvenuta iscrizione e, quindi, di possibile proposizione telematica della domanda di agevolazione, il coltivatore non si recava presso gli uffici della convenuta, rispetto alla quale, quindi, non è configurabile alcun inadempimento, né l'imputabilità del danno.
8.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attore va respinta. Ogni altro profilo rimane assorbito in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente, tenuto conto del valore e dell'assenza di complessità della questione trattata (valori minimi).
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
da liquidarsi nell'import
[...] sa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 23.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani