Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione con ordinanza del 24.10.2024, e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Luca SI (c.f.
, con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
(c.f. ), in nome e per conto di CP_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
speciale (c.f. Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3
procura in atti, dagli avv.ti Marco Pesenti (C.F.
) e Francesco Concio (C.F. C.F._4
), con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
CONCLUSIONI
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass.
3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
osserva
- 2 - Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 698/2020, emesso dal Tribunale di Napoli nord il
6.02.2020 in favore di in nome e per conto di CP_1 [...]
per l'importo capitale di euro 69.805,83, oltre interessi e CP_2
spese, quale complessivo saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 1043 e del rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 2649, intrattenuti da - società Controparte_4
cancellata di cui gli ingiunti erano soci illimitatamente responsabili, oltreché fideiussori - con Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto:
- la nullità insanabile della procura conferita all'opposta;
- la improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
- la mancanza di prova della legittimazione dell'opposta;
- la mancanza di prova scritta del credito;
- la illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- la usurarietà del teg;
- la nullità del contratto di fideiussione omnibus.
Tanto premesso, hanno così concluso: “In via preliminare: -
Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento monitorio opposto per la mancanza di una valida prova documentale del credito e, comunque, per la mancanza dei necessari requisiti di cui agli art. 633 e ss. Cpc, nonché per la nullità della procura alle liti conferita - Dichiarare la domanda formulata da parte opposta improcedibile con il ricorso EX ART. 633 cpc per violazione dell'ART.
5 comma 2 bis D. Lgs 28/10 per il mancato esperimento del procedimento di mediazione In via subordinata e nel merito: - Revocare
- 3 - e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 698/2020, emesso il 06.02.2020 dal Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.
Luigi D'Angiolella in danno degli opponenti, meglio in narrativa indicato, dichiarando infondata la pretesa dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa. - condannare in ogni caso la opposta società, in persona del legale rapp.te p.t., alla ripetizione di tutte quelle somme corrisposte in eccesso e ritenute come non dovute per difetto di valida causa nei pagamenti effettuati, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di eventuale C.T.U. contabile che l'On.le Tribunale adito, occorrendo, vorrà disporre;
In via riconvenzionale: Previo accertamento della nullità, validità, legittimità ed efficacia dei rapporti bancari sul conto corrente ordinario intercorso tra le parti, dedotto in premessa, per difetto di validità della forma ex art. 117 D. Lgs. 385/93 TUB e/o previo accertamento degli importi non dovuti per le causali esposte in premessa: condannare, tanto in ragione del disposto di cui all'art. 2033 cc, la stessa , in persona del CP_1
suo legale rapp.te pro tempore, alla restituzione in favore di Pt_1
e della somma che dovesse risultare
[...] Parte_2
dagli estratti conto mancanti e dei contratti di apertura dei cc a seguito altresì dell'accertamento di tutte le doglianze sopra esposte, anche all'esito della richiesta di CTU, mediante accertamento, pertanto dell'effettivo saldo a debito o a credito sui richiamati rapporti ed in mancanza, previa ricostruzione degli stessi, a partire dal primo estratto conto richiamato e secondo il c.d “saldo 0” mediante sostituzione del tasso applicato dalla convenuta banca con i tassi legali ex art. 1284 cc e/o indicizzate ai BOT annuali ed espungendo dal conteggio spese, commissioni a qualsiasi titolo non dovute, nonché ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il tutto per le
- 4 - motivazioni esposte in narrativa. In via ulteriormente subordinata: alla luce di tutti i profili di illegittimità indicati nel presente atto, determinare l'esatto ammontare della somma ritenuta come ancora eventualmente dovuta in favore della società opposta, e ciò anche a seguito alla compensazione con la somma che risulterà dalla medesima opposta, dovuta a qualsiasi titolo, in favore degli opponenti, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione”.
Si è costituita in giudizio in nome e per conto di CP_1 [...]
a mezzo della procuratrice Controparte_2 [...]
contestando in fatto ed in diritto le avverse Controparte_3
difese, e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione o, in subordine, per la condanna delle controparti al pagamento della somma ingiunta o di quella eventualmente diversa accertata in giudizio.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione con ordinanza emessa in pari data, e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** Preliminarmente, in rito, deve essere respinta l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata dalla parte opposta.
- 5 - Ed invero, nel fascicolo monitorio, in allegato al ricorso depositato il 6.11.2019, vi è la procura alle liti rilasciata in data 24.10.2019 da quale procuratrice di a Controparte_3 CP_1
sua volta procuratrice di in favore degli avvocati Controparte_2
Marco Pesenti e Margherita Domengotti in relazione al giudizio contro e . La procura è sottoscritta per Parte_1 Parte_2
autentica da entrambi gli avvocati, i quali figurano quali difensori nel ricorso monitorio, sebbene lo stesso ricorso risulti sottoscritto digitalmente dal solo avv. Marco Pesenti.
Si rammenti, peraltro, il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto (Cass., n. 10635/2017; Cass., n.
11344/2004). Ebbene, nel caso di specie, non vi è espressa previsione del carattere congiunto della procura alle liti, con conseguente facoltà dei difensori di agire disgiuntamente.
Quanto al presente procedimento di opposizione, CP_1
sempre a mezzo della procuratrice si Controparte_3
è costituita il 26.03.2021 con il ministero degli avvocati Marco Pesenti
e Francesco Concio, giusto mandato ad litem rilasciato da
[...]
il 24.03.2021 in favore dei medesimi Controparte_3
avvocati, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di
Napoli nord da e La procura Parte_1 Parte_2
alle liti, anche in tal caso, è sottoscritta per autentica da entrambi i difensori, e la comparsa di costituzione risulta sottoscritta digitalmente dall'avv. Francesco Concio.
Nessun vizio della procura alle liti in capo all'odierna opposta è, dunque, ravvisabile.
- 6 - Sempre in rito, va dato atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità integrata dall'esperimento del procedimento di mediazione nel corso del giudizio ed entro il termine all'uopo assegnato dal giudice, come previsto dal D.lgs. 28/2010, così superando la relativa eccezione sollevata dalla parte opponente.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta, per i motivi di cui appresso.
Ante omnia, vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di in CP_6
nome e per conto di al pagamento del saldo Controparte_2
debitore di due rapporti intrattenuti da DESAR di TO SI e C.
- 7 - s.n.c. con Si tratta, in Controparte_5
particolare, del conto corrente n. 1043 acceso il 28.02.2001, con un saldo debitore di euro 47.499,66, e dell'apertura di credito in conto corrente n. 2649 dell'11.05.2007, con saldo debitore di euro 22.306,17.
L'odierna opposta ha agito contro e Parte_1 [...]
quali soci illimitatamente responsabili, nonché Parte_2
fideiussori, della società debitrice principale, ormai cancellata, ed in virtù della cessione del credito da parte dell'originaria titolare.
A fondamento della domanda, la parte opposta ha prodotto: i due contratti, sottoscritti dal quale legale rappresentante Parte_1
della società correntista, nonché un “Accordo sulla modifica delle condizioni economiche” del 20.06.2013, sottoscritto dalla correntista;
gli atti di fideiussione rilasciati da e Parte_1 Parte_2
; gli estratti conto di entrambi i rapporti;
una serie di atti di
[...]
messa in mora, preavviso e comunicazione di segnalazione a sofferenza, recesso dai rapporti e revoca degli affidamenti.
Ha, inoltre, prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui si è data notizia della intervenuta cessione in blocco di crediti da
[...]
in favore di con Controparte_5 Controparte_2
indicazione dei criteri inclusivi, nonché, in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, la dichiarazione di intervenuta cessione degli specifici crediti per cui è causa, sottoscritta dalla originaria titolare. Sono state, inoltre, depositate le procure sostanziali in favore di e CP_1 Controparte_7
In base alla predetta documentazione, può dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ossia l'apertura del rapporto di conto corrente e di apertura di credito, alle condizioni economiche indicate nei rispettivi contratti, e la formazione di un saldo debitore, alla
- 8 - chiusura del conto, come documentato dagli estratti conto concernenti l'intero svolgimento del rapporto, nonché la prestazione di garanzia da parte di e per l'adempimento Parte_1 Parte_2
delle obbligazioni nascenti dai predetti rapporti.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, viene, innanzitutto in rilievo quella di carenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a
- 9 - preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
- 10 - Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale
- 11 - richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opponente ha contestato la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, affermando non esservi prova dell'inclusione dello specifico credito nel novero di quelli ceduti in blocco da in favore di Controparte_5 [...]
Controparte_2
La doglianza si appalesa infondata per l'assorbente motivo che, come detto, l'opposta ha prodotto la dichiarazione espressa, da parte
- 12 - dell'originaria creditrice del Controparte_5
seguente tenore:
Si tratta di una dichiarazione che vale a fugare qualsivoglia dubbio in ordine al trasferimento dello specifico credito oggetto di causa in capo a oggi rappresentata da Controparte_2 CP_1
A tale stregua, deve ritenersi provata la titolarità del diritto in capo all'odierna opposta.
Quanto al preteso difetto di prova documentale del credito, deve evidenziarsi che l'istituto di credito ha offerto adeguata prova della formazione progressiva del saldo preteso, allegando la serie continua ed integrale degli estratti conto con riferimento ad entrambi i rapporti.
Con particolare riferimento al conto corrente n. 1043, mette conto rilevare che, in relazione a circa un quinquennio dall'inizio del rapporto, non sono depositati gli estratti conto, bensì le rigenerazioni dell'archivio conti, le quali, nondimeno, recano le annotazioni analitiche delle poste attive e passive contabilizzate. Queste ultime non
- 13 - hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, offrendo, dunque, una rappresentazione continuativa ed attendibile dell'andamento del conto e della formazione progressiva del saldo.
La parte opponente ha, inoltre, eccepito l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
In senso contrario, tuttavia, il Tribunale rileva che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato stipulato in data 28.02.2001, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera Cicr del 2000, e risulta rispettoso delle condizioni ivi stabilite ai fini della legittimità della pratica anatocistica. Il contratto, infatti, prevede la pari capitalizzazione reciproca (trimestrale) degli interessi debitori e creditori.
Nessuna specifica allegazione, poi, si rinviene negli scritti di parte quanto alla capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al
2014.
Non adeguatamente argomentato è, poi, il rilievo di usurarietà del teg. L'atto di citazione, invero, si limita a riportare pedissequamente l'elaborazione del consulente di parte, che rileva l'usura, senza, tuttavia, che nell'atto processuale sia articolata una compiuta eccezione sul punto. Anche a voler superare tale rilievo, in ogni caso, le conclusioni cui addiviene il perito di parte non risultano affidabili, dal momento che non è esplicitato a quale categoria di operazioni si riferisca il tasso soglia preso in considerazione. Ed anzi, pur dando atto che il rapporto di conto corrente n. 1043 non era affidato, i calcoli muovono dal presupposto – che appare, invero, arbitrario, quantomeno perché del tutto immotivato – di un accordato di euro 15.000,00.
- 14 - L'elaborato peritale, riportato nel corpo della citazione, fa riferimento ad altri oneri addebitati, a titolo, fra l'altro, di commissione di massimo scoperto o corrispettivo su accordato. Anche il tal caso, il
Tribunale rileva, in via assorbente, che non vi è una doglianza articolata e motivata dalla parte, la quale si limita a riportare alcuni passaggi della perizia allegata, senza che da essi possa trarsi, tuttavia, una compiuta eccezione in merito.
Solo nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poi, la parte opponente ha rilevato che la fideiussione in atti riporterebbe alcune clausole di cui allo schema ABI del 2003, come tale in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera A della L. n. 287 del 1990.
L'eccezione è infondata.
Sul piano generale, deve rammentarsi che con provvedimento n.
55/2005, la Banca d'Italia, in allora Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contiene disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Le clausole dello schema ABI esaminate dalla Banca d'Italia così prevedono:
-l'art.2 (cd “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto
“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- 15 - -l'art.6 (rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato”;
-l'art. 8 (noto anche come “clausola di sopravvivenza”) sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Orbene, la parte opponente si è limitata a riportare le clausole dello schema Abi, senza, tuttavia, fare alcun accenno alla concreta ricorrenza delle stesse nelle fideiussioni per cui è causa.
Già tale rilievo vale a destituire di fondamento la doglianza.
In ogni caso, va osservato che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza n. 41994/2021) hanno considerato parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione
Europea; ma trattasi di nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, ciò che, qui non è.
Considerato, quindi, che la fideiussione resta valida, con epurazione delle clausole nulle, e fermo restando che non vi è alcuna allegazione delle clausole della specifica fideiussione in atti che si pretendono nulle, deve rilevarsi che gli opponenti non hanno dedotto alcunché circa le
- 16 - ripercussioni della nullità parziale sulla pretesa della banca, ad esempio in ragione della intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. come conseguenza della inoperatività della relativa clausola di deroga.
L'intera doglianza, in definitiva, si riduce ad una formula di stile.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 698/2020;
2. condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 8.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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