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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 938/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2022 promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1975, ivi residente, via Carlentini n. 39, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mario Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente, via Caltanissetta n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Chiara Irene Pantò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 24.09.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.02.2022 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 02.09.2003 e che dalla loro unione non Controparte_1
1 nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di euro
1.000,00 a titolo di mantenimento, oltre al risarcimento dei danni morali ed economici patiti per colpa della condotta assunta dal coniuge.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, in via Controparte_1 riconvenzionale, chiedeva a sua volta la separazione con pronuncia di addebito a carico della moglie. In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava la restituzione del 50% dei mobili e delle suppellettili presenti nella casa coniugale, di proprietà della ricorrente, nonché degli effetti personali.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.05.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente in [...]
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento e disponeva indagini reddituali e patrimoniali a mezzo della polizia tributaria.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con note scritte depositate per l'udienza del 23.09.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Il IGnor si obbliga a provvedere a propria integrale cura e spese e senza Controparte_1 possibilità alcuna di rivalsa nei confronti della IG. , all'estinzione del Parte_1 finanziamento bancario n. 000045296703 accesso dalle parti, in costanza di matrimonio, presso Banca Intesa Sanpaolo SPA;
a tal fine, lo stesso:
a) si farà esclusivo carico di provvedere con proprie risorse entro e non oltre il 30 agosto 2024 al saldo di tutte le rate già scadute sino a tale data oltre spese, interessi ed accessori di qualsiasi natura, eventualmente richiesti dall'istituto finanziante;
b) si farà esclusivo carico di provvedere con proprie risorse al pagamento di tutte le rate a scadere, sino al momento dell'estinzione del finanziamento nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento;
c) si obbliga a provvedere, entro in non oltre la data del 30.09.2025 alla estinzione anticipata del finanziamento, liberando la IG.ra da ogni responsabilità nei confronti dell'Istituto Pt_1 erogatore.
2. Le parti stipulanti danno atto che alla data odierna la IG.ra vanta un Parte_1 credito in favore del IG. a titolo di contributo nel mantenimento (attribuito Controparte_1 dal Tribunale in € 500,00 mensili), che per il periodo da febbraio a luglio 2024, ammonta a complessivi € 2700,00.
2 Ciò premesso, la IG.ra dichiara di rinunciare al contributo già maturato e Parte_1 non corrisposto, nonché a quello ulteriormente a maturare, dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino alla formale revoca da parte del Tribunale. L'efficacia della rinuncia oggi formulata dalla IG.ra , viene sospensivamente condizionata - per Parte_1 concorde volontà degli stipulanti - all'integrale adempimento, da parte del IG. CP_1
, di tutti gli obblighi dallo stesso assunti al precedente art. 1e, in particolare, fino
[...] all'estinzione anticipata del finanziamento.
In conseguenza, in ipotesi di mancato rispetto, nelle modalità e nei termini di scadenza convenuti, anche di una sola delle obbligazioni assunte alle lettere a), b), e c) dell'art. 1 da parte del IG. , quanto oggi pattuito dovrà intendersi privo di qualsiasi valore Controparte_1
e le parti potranno ritenersi libere di proseguire il giudizio pendente.
In tale ultima ipotesi, la IG.ra potrà agire per il recupero del contributo di Parte_1 mantenimento ad Ella spettante, dovendo intendersi la rinuncia infra formulata priva di qualsiasi effetto.
3. In esito all'adempimento degli obblighi sopra assunti, le parti provvederanno al deposito di un'istanza per mutamento di rito con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni, al fine di richiedere al Tribunale adito di:
a) dichiarare l'intervenuta separazione personale dei coniugi Parte_1
( ) e ( ), ordinando ogni C.F._1 Controparte_1 C.F._2 conseguente annotazione di stato civile;
b) nulla disporre in ordine all'abitazione costituente l'ultima residenza familiare, di Via Luigi
Capuana 30 in Belvedere di Siracusa, che è in proprietà e uso esclusivo della IG.ra Pt_1
;
[...]
c) nulla disporre in ordine al contributo di mantenimento tra coniugi, avendovi gli stessi reciprocamente rinunciato;
d) ogni altra domanda proposta viene e si intende espressamente rinunciata;
e) spese di lite integralmente compensate”.
Nelle more, le parti si impegnano a chiedere al Tribunale adito un mero rinvio delle attività di udienza già calendarizzate.
4. Con l'integrale puntuale adempimento di tutti gli obblighi oggi assunti, ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti deve ritenersi rinunciata e le pretese alle stesse correlate devono intendersi conciliate e transatte.
5. Le spese del procedimento è scritto al n. 938/2022 RG Tribunale di Siracusa devono intendersi integralmente compensate”.
3 Con provvedimento del 24.09.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano, piuttosto, l'espressione della libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 938/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dà atto delle condizioni tra loro pattuite e riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 25.09.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2022 promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.03.1975, ivi residente, via Carlentini n. 39, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mario Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente, via Caltanissetta n. 20, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Chiara Irene Pantò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 24.09.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22.02.2022 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 02.09.2003 e che dalla loro unione non Controparte_1
1 nascevano figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di euro
1.000,00 a titolo di mantenimento, oltre al risarcimento dei danni morali ed economici patiti per colpa della condotta assunta dal coniuge.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, in via Controparte_1 riconvenzionale, chiedeva a sua volta la separazione con pronuncia di addebito a carico della moglie. In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava la restituzione del 50% dei mobili e delle suppellettili presenti nella casa coniugale, di proprietà della ricorrente, nonché degli effetti personali.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10.05.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente in [...]
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento e disponeva indagini reddituali e patrimoniali a mezzo della polizia tributaria.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con note scritte depositate per l'udienza del 23.09.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo e, pertanto, chiedevano pronunciare sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Il IGnor si obbliga a provvedere a propria integrale cura e spese e senza Controparte_1 possibilità alcuna di rivalsa nei confronti della IG. , all'estinzione del Parte_1 finanziamento bancario n. 000045296703 accesso dalle parti, in costanza di matrimonio, presso Banca Intesa Sanpaolo SPA;
a tal fine, lo stesso:
a) si farà esclusivo carico di provvedere con proprie risorse entro e non oltre il 30 agosto 2024 al saldo di tutte le rate già scadute sino a tale data oltre spese, interessi ed accessori di qualsiasi natura, eventualmente richiesti dall'istituto finanziante;
b) si farà esclusivo carico di provvedere con proprie risorse al pagamento di tutte le rate a scadere, sino al momento dell'estinzione del finanziamento nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento;
c) si obbliga a provvedere, entro in non oltre la data del 30.09.2025 alla estinzione anticipata del finanziamento, liberando la IG.ra da ogni responsabilità nei confronti dell'Istituto Pt_1 erogatore.
2. Le parti stipulanti danno atto che alla data odierna la IG.ra vanta un Parte_1 credito in favore del IG. a titolo di contributo nel mantenimento (attribuito Controparte_1 dal Tribunale in € 500,00 mensili), che per il periodo da febbraio a luglio 2024, ammonta a complessivi € 2700,00.
2 Ciò premesso, la IG.ra dichiara di rinunciare al contributo già maturato e Parte_1 non corrisposto, nonché a quello ulteriormente a maturare, dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino alla formale revoca da parte del Tribunale. L'efficacia della rinuncia oggi formulata dalla IG.ra , viene sospensivamente condizionata - per Parte_1 concorde volontà degli stipulanti - all'integrale adempimento, da parte del IG. CP_1
, di tutti gli obblighi dallo stesso assunti al precedente art. 1e, in particolare, fino
[...] all'estinzione anticipata del finanziamento.
In conseguenza, in ipotesi di mancato rispetto, nelle modalità e nei termini di scadenza convenuti, anche di una sola delle obbligazioni assunte alle lettere a), b), e c) dell'art. 1 da parte del IG. , quanto oggi pattuito dovrà intendersi privo di qualsiasi valore Controparte_1
e le parti potranno ritenersi libere di proseguire il giudizio pendente.
In tale ultima ipotesi, la IG.ra potrà agire per il recupero del contributo di Parte_1 mantenimento ad Ella spettante, dovendo intendersi la rinuncia infra formulata priva di qualsiasi effetto.
3. In esito all'adempimento degli obblighi sopra assunti, le parti provvederanno al deposito di un'istanza per mutamento di rito con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni, al fine di richiedere al Tribunale adito di:
a) dichiarare l'intervenuta separazione personale dei coniugi Parte_1
( ) e ( ), ordinando ogni C.F._1 Controparte_1 C.F._2 conseguente annotazione di stato civile;
b) nulla disporre in ordine all'abitazione costituente l'ultima residenza familiare, di Via Luigi
Capuana 30 in Belvedere di Siracusa, che è in proprietà e uso esclusivo della IG.ra Pt_1
;
[...]
c) nulla disporre in ordine al contributo di mantenimento tra coniugi, avendovi gli stessi reciprocamente rinunciato;
d) ogni altra domanda proposta viene e si intende espressamente rinunciata;
e) spese di lite integralmente compensate”.
Nelle more, le parti si impegnano a chiedere al Tribunale adito un mero rinvio delle attività di udienza già calendarizzate.
4. Con l'integrale puntuale adempimento di tutti gli obblighi oggi assunti, ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti deve ritenersi rinunciata e le pretese alle stesse correlate devono intendersi conciliate e transatte.
5. Le spese del procedimento è scritto al n. 938/2022 RG Tribunale di Siracusa devono intendersi integralmente compensate”.
3 Con provvedimento del 24.09.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni concordate possono essere recepite dal Collegio, in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano, piuttosto, l'espressione della libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 938/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dà atto delle condizioni tra loro pattuite e riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 25.09.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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