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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.8336/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Catania via Umberto Parte_1 C.F._1
I n. 303, presso lo studio dell'Avv. Marco Mazzeo Viante, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio procuratore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, via Cosenza n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Lombardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Oneglia, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 29/09/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 18.07.2020, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Contrariis reiectis, accertata la responsabilità della società convenuta per i danni cagionati al Sig. , condannare a socio unico, Codice Fiscale, Parte_1 Controparte_1 iscrizione e P. IVA n. ed al R.E.A. al n. MI-1833922, con sede legale in Rozzano (MI), P.IVA_1
Strada 8 Palazzo N, C.A.P. 20089, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo P.E.C.:
al pagamento in favore del Sig. , nato a [...] il Email_1 Parte_1
02/04/1979, Cod. Fisc. residente in [...], della somma di C.F._1
1 € 10.823,24 (euro diecimilaottocentoventitre/24) o di quella minore o maggiore che sarà determinata dal Sig. Giudice, previa C.T.U. medico-legale sullo stesso, a titolo di risarcimento per i danni fisici e patrimoniali da questa patiti, così per come meglio specificato in parte espositiva. Il tutto con la maggiorazione degli interessi al tasso legale e della svalutazione monetaria a far data dal sinistro.
Avendo la parte attrice ritualmente invitato la convenuta alla stipula a negoziazione assistita senza che questa abbia dato riscontro, si chiede che il Tribunale, in applicazione della norma di legge (art. 4 c. 1
D.l. 132/2014), tenga in debito conto la circostanza al momento della liquidazione delle spese di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.7.2021 si è tardivamente costituita in giudizio di rigettare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto ed in subordine Controparte_1 accertare il concorso di colpa del danneggiato.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio libero dell'attore, nella prova per testi, nonché con CTU medico-legale con relazione depositata in data 5.1.2022.
All'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 20+ 20.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La fattispecie concreta può essere sussunta nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che delinea un modello di responsabilità oggettiva, in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il c.d danno evento con onere della prova in capo al danneggiante del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente, non alla colpa, ma al profilo causale dell'evento.
In particolare, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra evento e la cosa in custodia, mentre vige una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito (Cass. Civ., Sez. 3, n. 6651/2020; Cass. Civ., Sez. 3, n. 16295/2019), “inteso quale fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ., Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389).
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico del custode ex art. 2051 c.c. è sufficiente, pertanto, che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che alcuna rilevanza abbia la condotta del custode.
2 Nessun dubbio, quindi, può esservi, nel caso di specie, circa il ricorrere in capo alla società convenuta della qualità di custode dei locali ove era situato il bancale in legno con i mattoni oggetto del sinistro.
E' onere del danneggiato dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni. Non è invece anche richiesta la prova dell'intrinseca pericolosità o dannosità della cosa medesima.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1227 c.c., è possibile la riduzione del risarcimento in caso di concorrente della colpa del danneggiato, proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “…su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n.
15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'attore ha esposto di essere stato vittima, in data 14.05.2018, di un infortunio presso il punto vendita di Catania Via Aci Castello, allorquando, si provocava la frattura di due dita Controparte_1 della mano destra e di uno della sinistra, mentre cercava di prelevare un mattone dal bancale in legno su cui erano accatastati, in posizione verticale ed in equilibrio precario.
A causa del descritto evento, l'attore ha dedotto di aver riportato lesioni personali accertate dal Pronto
Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania e, successivamente, quantificate nella CTP redatta dallo specialista in Medicina Legale Dott. le risultanze delle esperite prove orali Persona_1 consentono di ritenere confermata, con sufficiente grado di probabilità, la dinamica del sinistro per cui
è causa, essendo emerso che nel procedere a prelevare dei mattoni dal bancale in legno, ove erano riposti, nel punto vendita di Catania Via Aci Castello, l'attore riportava lesioni personali. CP_1
I testimoni, e , della cui attendibilità, neppure contestata, non si ha motivo di Tes_1 Tes_2 dubitare, hanno confermato la ricostruzione operata da parte attrice e la dinamica del sinistro.
La circostanza che la merce fosse posizionata in equilibrio precario -come dimostrato dalla documentazione fotografica in atti rappresenta senz'altro una concausa dell'evento.
La parte attrice ha pertanto dato prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra cosa in custodia e danno evento.
Né è stato comprovato dalla parte convenuta il caso fortuito, essendo un evento senz'altro prevedibile ed evitabile il prelevamento autonomo della merce esposta da parte del cliente.
3 Tuttavia, se deve dirsi sussistente la responsabilità oggettiva della società convenuta ed insussistente il caso fortuito necessario ad escluderla, nondimeno, alla luce delle risultanze in atti, avuto particolare riguardo ai luoghi di causa ed ai fatti per come verificatisi e alla condotta tenuta dall'attore si ritiene sussistente, nella specie, un chiaro concorso di colpa del danneggiato integrato dal fatto che laddove lo stesso avesse prestato più attenzione e diligenza avrebbe evitato che i mattoni potessero procurargli danno dovendo senz'altro avvedersi del potenziale rischio di caduta degli stessi, potendo diversamente attendere l'intervento del personale, ove impegnato, o astenersi dal prelevarlo autonomamente in maniera imperita e imprudente. Tanto appare indirettamente comprovato dal fatto che avesse già richiesto l'aiuto agli addetti alle vendite della convenuta proprio in ragione delle dimensioni e del peso dei mattoni, tuttavia determinandosi comunque nella quantomeno incauta e imprudente manovra di prelevamento dei mattoni. La condotta risulta pertanto concorrente nella causazione dell'evento di danno, che in assenza di ulteriori elementi, va determinata nella misura del 50%. Trattasi di condotta imprudente ma tuttavia non imprevedibile o tale da potere essere ritenuta causa esclusiva dell'evento.
Pertanto, per le concrete modalità del fatto emerse nel corso dell'istruttoria, la condotta dell'attore è certamente idonea ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'articolo 1227 c.c. nella misura del
50%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, l'attore ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante in punto di allegazione e prova dei danni alla persona producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermato anche dai testi escussi.
L'espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni sono apprezzabili sul piano tecnico e giuridico e che si condividono appieno, ha confermato che “Le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Garibaldi” di Catania in data 15.05.2018 “Frattura III e IV dito mano dx, III dito mano sx” e quelle successivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con
l'incidente per cui è causa”.
Sotto il profilo del quantum, il CTU ha rilevato che “In conseguenza delle sopradette lesioni il periziando ha subito una compromissione permanente della sua validità psicofisica con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “Esiti di Frattura III e IV dito mano dx, III dito mano sx” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 2/due per cento. Per tali
4 valutazioni si è fatto riferimento alle Tabelle delle Menomazioni all'Integrità Psicofisica comprese tra
1 e 9 punti di invalidità del Ministero della Salute (Decreto 03.07.2003 n. 211 del 11.09.2003) CP_2
… determinando un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30/trenta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15/quindici”.
Ha, infine, ritenuto congrue le “documentate spese sanitarie per un totale di 461.22”.
Nessuna parte ha trasmesso osservazioni al CTU e le conclusioni cui lo stesso giunge risultano debitamente motivate e argomentate sulla scorta dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti e della visita medico legale effettuata sulla persona dell'attore.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale in carenza di puntuale allegazione e prova sul punto, anche tenuto conto della lieve entità del danno fisico patito, dovendosi escludere l'automatismo nella liquidazione di tale ulteriore voce di danno in assenza di prova del c.d. danno conseguenza.
Pertanto, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'attore al tempo del fatto (39 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€2.398,00 (a titolo di invalidità permanente in misura del 2%);
€2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
€862,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %
L'importo complessivo spettante è pari ad €5.848,00.
Ora, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, riconosciuto nella misura del 50%, il danno che deve essere risarcito all'attore dalla convenuta ammonta ad €2.924,00, già Controparte_1 rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore pari ad €461,22, con riduzione per il concorso di colpa, per €230,61, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto
5 conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Difetta nella fattispecie concreta sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi sulla scorta del criterio del decisum, come in dispositivo, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, e succ. modif., per tutte le fasi parametri medi.
Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna del convenuto secondo quanto richiesto dalla parte attorea per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, anche in ragione del fatto che la somma liquidata è notevolmente inferiore a quella richiesta in citazione e nell'invito ex l. n. 162 del
2014 allegato in atti (Cass. Civ., n. 4212/2022).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 7.1.2022, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accerta la responsabilità concorrente del convenuto nella verificazione del sinistro occorso in data
14.5.2018, e ritenuto il concorso di colpa dell'attore per le ragioni e nella misura di cui in parte motiva, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di €2.924,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €230,61, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15% IVA e CPA, se dovute per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Catania via Umberto Parte_1 C.F._1
I n. 303, presso lo studio dell'Avv. Marco Mazzeo Viante, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , in persona del proprio procuratore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Catania, via Cosenza n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Lombardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Oneglia, per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 29/09/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 18.07.2020, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Contrariis reiectis, accertata la responsabilità della società convenuta per i danni cagionati al Sig. , condannare a socio unico, Codice Fiscale, Parte_1 Controparte_1 iscrizione e P. IVA n. ed al R.E.A. al n. MI-1833922, con sede legale in Rozzano (MI), P.IVA_1
Strada 8 Palazzo N, C.A.P. 20089, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo P.E.C.:
al pagamento in favore del Sig. , nato a [...] il Email_1 Parte_1
02/04/1979, Cod. Fisc. residente in [...], della somma di C.F._1
1 € 10.823,24 (euro diecimilaottocentoventitre/24) o di quella minore o maggiore che sarà determinata dal Sig. Giudice, previa C.T.U. medico-legale sullo stesso, a titolo di risarcimento per i danni fisici e patrimoniali da questa patiti, così per come meglio specificato in parte espositiva. Il tutto con la maggiorazione degli interessi al tasso legale e della svalutazione monetaria a far data dal sinistro.
Avendo la parte attrice ritualmente invitato la convenuta alla stipula a negoziazione assistita senza che questa abbia dato riscontro, si chiede che il Tribunale, in applicazione della norma di legge (art. 4 c. 1
D.l. 132/2014), tenga in debito conto la circostanza al momento della liquidazione delle spese di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.7.2021 si è tardivamente costituita in giudizio di rigettare la domanda attorea infondata in fatto e in diritto ed in subordine Controparte_1 accertare il concorso di colpa del danneggiato.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio libero dell'attore, nella prova per testi, nonché con CTU medico-legale con relazione depositata in data 5.1.2022.
All'udienza del 29 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c. ridotti a 20+ 20.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La fattispecie concreta può essere sussunta nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che delinea un modello di responsabilità oggettiva, in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il c.d danno evento con onere della prova in capo al danneggiante del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente, non alla colpa, ma al profilo causale dell'evento.
In particolare, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra evento e la cosa in custodia, mentre vige una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito (Cass. Civ., Sez. 3, n. 6651/2020; Cass. Civ., Sez. 3, n. 16295/2019), “inteso quale fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass. civ., Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ., Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389).
Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico del custode ex art. 2051 c.c. è sufficiente, pertanto, che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno da essa arrecato, senza che alcuna rilevanza abbia la condotta del custode.
2 Nessun dubbio, quindi, può esservi, nel caso di specie, circa il ricorrere in capo alla società convenuta della qualità di custode dei locali ove era situato il bancale in legno con i mattoni oggetto del sinistro.
E' onere del danneggiato dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni. Non è invece anche richiesta la prova dell'intrinseca pericolosità o dannosità della cosa medesima.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 1227 c.c., è possibile la riduzione del risarcimento in caso di concorrente della colpa del danneggiato, proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “…su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n.
15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018).
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'attore ha esposto di essere stato vittima, in data 14.05.2018, di un infortunio presso il punto vendita di Catania Via Aci Castello, allorquando, si provocava la frattura di due dita Controparte_1 della mano destra e di uno della sinistra, mentre cercava di prelevare un mattone dal bancale in legno su cui erano accatastati, in posizione verticale ed in equilibrio precario.
A causa del descritto evento, l'attore ha dedotto di aver riportato lesioni personali accertate dal Pronto
Soccorso dell'Ospedale Garibaldi di Catania e, successivamente, quantificate nella CTP redatta dallo specialista in Medicina Legale Dott. le risultanze delle esperite prove orali Persona_1 consentono di ritenere confermata, con sufficiente grado di probabilità, la dinamica del sinistro per cui
è causa, essendo emerso che nel procedere a prelevare dei mattoni dal bancale in legno, ove erano riposti, nel punto vendita di Catania Via Aci Castello, l'attore riportava lesioni personali. CP_1
I testimoni, e , della cui attendibilità, neppure contestata, non si ha motivo di Tes_1 Tes_2 dubitare, hanno confermato la ricostruzione operata da parte attrice e la dinamica del sinistro.
La circostanza che la merce fosse posizionata in equilibrio precario -come dimostrato dalla documentazione fotografica in atti rappresenta senz'altro una concausa dell'evento.
La parte attrice ha pertanto dato prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra cosa in custodia e danno evento.
Né è stato comprovato dalla parte convenuta il caso fortuito, essendo un evento senz'altro prevedibile ed evitabile il prelevamento autonomo della merce esposta da parte del cliente.
3 Tuttavia, se deve dirsi sussistente la responsabilità oggettiva della società convenuta ed insussistente il caso fortuito necessario ad escluderla, nondimeno, alla luce delle risultanze in atti, avuto particolare riguardo ai luoghi di causa ed ai fatti per come verificatisi e alla condotta tenuta dall'attore si ritiene sussistente, nella specie, un chiaro concorso di colpa del danneggiato integrato dal fatto che laddove lo stesso avesse prestato più attenzione e diligenza avrebbe evitato che i mattoni potessero procurargli danno dovendo senz'altro avvedersi del potenziale rischio di caduta degli stessi, potendo diversamente attendere l'intervento del personale, ove impegnato, o astenersi dal prelevarlo autonomamente in maniera imperita e imprudente. Tanto appare indirettamente comprovato dal fatto che avesse già richiesto l'aiuto agli addetti alle vendite della convenuta proprio in ragione delle dimensioni e del peso dei mattoni, tuttavia determinandosi comunque nella quantomeno incauta e imprudente manovra di prelevamento dei mattoni. La condotta risulta pertanto concorrente nella causazione dell'evento di danno, che in assenza di ulteriori elementi, va determinata nella misura del 50%. Trattasi di condotta imprudente ma tuttavia non imprevedibile o tale da potere essere ritenuta causa esclusiva dell'evento.
Pertanto, per le concrete modalità del fatto emerse nel corso dell'istruttoria, la condotta dell'attore è certamente idonea ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'articolo 1227 c.c. nella misura del
50%.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, l'attore ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante in punto di allegazione e prova dei danni alla persona producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermato anche dai testi escussi.
L'espletata CTU medico-legale, le cui conclusioni sono apprezzabili sul piano tecnico e giuridico e che si condividono appieno, ha confermato che “Le lesioni refertate al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Garibaldi” di Catania in data 15.05.2018 “Frattura III e IV dito mano dx, III dito mano sx” e quelle successivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con
l'incidente per cui è causa”.
Sotto il profilo del quantum, il CTU ha rilevato che “In conseguenza delle sopradette lesioni il periziando ha subito una compromissione permanente della sua validità psicofisica con conseguente menomazione del suo stato di benessere. Lo stato attuale del periziando, considerando il periodo già trascorso dall'epoca dell'incidente per cui è causa, non è a mio avviso suscettibile né di miglioramento né di peggioramento. I postumi permanenti consistenti in “Esiti di Frattura III e IV dito mano dx, III dito mano sx” vanno valutati come determinanti un danno biologico del 2/due per cento. Per tali
4 valutazioni si è fatto riferimento alle Tabelle delle Menomazioni all'Integrità Psicofisica comprese tra
1 e 9 punti di invalidità del Ministero della Salute (Decreto 03.07.2003 n. 211 del 11.09.2003) CP_2
… determinando un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 30/trenta giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15/quindici”.
Ha, infine, ritenuto congrue le “documentate spese sanitarie per un totale di 461.22”.
Nessuna parte ha trasmesso osservazioni al CTU e le conclusioni cui lo stesso giunge risultano debitamente motivate e argomentate sulla scorta dell'esame della documentazione sanitaria versata in atti e della visita medico legale effettuata sulla persona dell'attore.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale in carenza di puntuale allegazione e prova sul punto, anche tenuto conto della lieve entità del danno fisico patito, dovendosi escludere l'automatismo nella liquidazione di tale ulteriore voce di danno in assenza di prova del c.d. danno conseguenza.
Pertanto, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'attore al tempo del fatto (39 anni), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€2.398,00 (a titolo di invalidità permanente in misura del 2%);
€2.587,50 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
€862,50 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %
L'importo complessivo spettante è pari ad €5.848,00.
Ora, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, riconosciuto nella misura del 50%, il danno che deve essere risarcito all'attore dalla convenuta ammonta ad €2.924,00, già Controparte_1 rivalutato e liquidato all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore pari ad €461,22, con riduzione per il concorso di colpa, per €230,61, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza.
Non può essere accolta la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, sulla scorta del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo il quale gli interessi compensativi non possono più ritenersi automaticamente o necessariamente ricompresi nel risarcimento del danno da fatto illecito. Infatti, essi non svolgono una funzione automatica e generalizzata, ma costituiscono una voce di danno da ritardo, che presuppone l'allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo, legato alla perdita di redditività della somma non tempestivamente percepita (Cass. civ. n. 10376/2024; Cass. civ. n. 6351/2025).
Nel caso in esame, parte attrice non ha allegato né provato di aver subito un concreto danno da ritardo, né ha fornito elementi circa l'eventuale impiego alternativo o il rendimento che avrebbe potuto
5 conseguire sulla somma nel periodo intercorso tra l'illecito e la liquidazione. Difetta nella fattispecie concreta sia l'allegazione che la prova del danno da lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi sulla scorta del criterio del decisum, come in dispositivo, in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, e succ. modif., per tutte le fasi parametri medi.
Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna del convenuto secondo quanto richiesto dalla parte attorea per la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, anche in ragione del fatto che la somma liquidata è notevolmente inferiore a quella richiesta in citazione e nell'invito ex l. n. 162 del
2014 allegato in atti (Cass. Civ., n. 4212/2022).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 7.1.2022, sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, accerta la responsabilità concorrente del convenuto nella verificazione del sinistro occorso in data
14.5.2018, e ritenuto il concorso di colpa dell'attore per le ragioni e nella misura di cui in parte motiva, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di €2.924,00, già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €230,61, oltre rivalutazione dall'esborso, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15% IVA e CPA, se dovute per legge. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 13/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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