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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6941 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del
13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20464/2024 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Rainone per procura in Parte_1
atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Nigioni per procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Nola, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Roma la chiedendo di accogliere nei confronti della medesima Controparte_1
le seguenti conclusioni: “1) accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente (p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap. 00139 con inizio in data 22/02/2023 e tutt'ora in corso;
2) accertata, altresì ed in particolare, l'insussistenza di regolare contratto nonché della corresponsione di quanto dovuto in presenza dello stesso 3) per l'effetto condannare: (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma (RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap.
00139 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spettanze maturate per tutta la durata del rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente ricorso, sono calcolate in complessivi € 25.986,55 come da conteggi di cui sopra, oltre interessi monetari e rivalutazione previsti per legge o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
Condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa;
Condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo..”.
Si è costituita la che ha chiesto invece di respingere il ricorso e Controparte_1
di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il giudice ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps che si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni:”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi e non prescritti nei confronti dell'Inps, rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive. Con vittoria di spese.”
Dopo avere tentato inutilmente la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa. ****
sostiene nel suo ricorso che, a partire dal 22.2.2023, avrebbe svolto e Parte_1
svolgerebbe ancora per conto della mansioni di supervisore Controparte_1
catering di Livello 2, ex CCNL Turismo Pubblici esercizi in condizioni di subordinazione, in totale assenza di allegazioni e istanze istruttorie idonee a fornire tale dimostrazione.
Anzi il ricorso non specifica in alcun modo in che cosa sarebbero consistite queste mansioni di “supervisore” e nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente dimostra il presunto rapporto di lavoro subordinato.
Anche i capitoli di prova testimoniale articolati risultano del tutto generici e imprecisati, specie quanto alle modalità di svolgimento delle prestazioni:
1. VERO
CHE il ricorrente ha lavorato continuativamente presso Controparte_1
(p.iva in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma P.IVA_1
(RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap. 00139, con inizio in data 22/02/2023 e con un rapporto tutt'ora in corso;
2.VERO CHE il ricorrente ha lavorato tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 03:30, con la mansione di supervisore catering di
Livello 2;
4. VERO CHE il calendario degli eventi indicante le relative trasferte di lavoro veniva inoltrato al ricorrente tramite messaggi whatsapp” .
Come tali essi sono palesemente inammissibili e comunque irrilevanti perché non idonei ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi delle pretese di cui al ricorso.
E' persino superfluo rilevare che il fatto che al ricorrente fosse inoltrato, via whatsapp, il calendario degli eventi che indicava le trasferte da effettuare non dimostra affatto l'assoggettamento del al potere direttivo e disciplinare della Pt_1
società resistente.
Peraltro, il ricorrente chiede di essere inquadrato nel secondo livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi senza neanche riportare il contenuto della declaratoria contrattuale e senza allegare l'esistenza dei requisiti a detto fine necessari, considerando che, come si è visto, il reale contenuto delle mansioni svolte non viene in alcun modo precisato. E già per questa sola ragione il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
Insomma, di questo presunto rapporto di lavoro subordinato, su cui si fondano le domande, non vi è alcuna prova, che certo non si ricava nemmeno dalle foto/messaggi prodotti.
In sintesi, il requisito della eterodirezione non risulta supportato da allegazioni e deduzioni significative e circostanziate e, come già evidenziato, i capitoli di prova, così come articolati nel ricorso, sono assolutamente generici e privi di quel contenuto che il avrebbe dovuto riferire circa le specifiche direttive e prescrizioni Pt_1
specifiche che il ricorrente avrebbe ricevuto.
E privi altresì di deduzioni circa quell'attività di specifica vigilanza e controllo che il datore di lavoro avrebbe dovuto esercitare nei suoi confronti.
Non sono elencati fatti tali da far ricadere le presunte prestazioni svolte, di ignoto contenuto, nell'ambito della subordinazione.
In altre parole: il ricorrente non specifica nemmeno nei suoi capitoli di prova in che cosa sarebbero consistite le direttive ricevute, richiamando una documentazione che non dimostra nulla e meno che meno è dato comprendere in che cosa sarebbe consistito il necessario ”controllo organizzativo e disciplinare” da parte della convenuta.
Pur essendo noto che il connotato peculiare del rapporto di lavoro subordinato è costituito dal vincolo di dipendenza gerarchica, e quindi, come vedrà, da un "diretto e pressante controllo da parte del datore di lavoro".
Quelle del sono, insomma, solo deduzioni generiche e imprecisate. Pt_1
Giova a questo punto ricordare che, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte: “elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato..”(ex plurimis Cass. S.U. n. 379/99; Cass. n. 9623/02)...." (così, Cass. n. 11937/2009; v. anche, tra le molte conformi recenti, Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza
n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sentenza n. 20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sentenza n. 21074 del 16 settembre 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019).
Rimanendo fermo che l'onere di fornire tale prova è a carico dell'attore secondo i principi generali (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Nel caso di specie, il ricorso non riesce a individuare in alcun modo gli elementi essenziali di un rapporto di lavoro subordinato e anzi nemmeno le mansioni svolte.
Non essendo certo sufficiente il dedotto "stabile inserimento" nell'organizzazione della resistente o lo svolgimento delle imprecisate prestazioni in una certa fascia oraria.
Come si è detto, in nessuna parte del ricorso il ricorrente precisa in che cosa sarebbero consistite queste fantomatiche disposizioni e direttive, che oltretutto, come si vedrà, devono essere “specifiche”, e, tanto meno, le attività di vigilanza e di controllo su di lui esercitate.
Ben possono applicarsi alla fattispecie in esame i principi affermati dalla Suprema
Corte: "Rileva il Collegio che tale mezzo di impugnazione non coglie il punto qualificante della motivazione impugnata. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto che nel descrivere le modalità di svolgimento del rapporto, parte attrice non ha specificato il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute dalla controparte, ne' ha indicato quale fossero le attività di vigilanza e controllo su di essa esercitate dagli organi della società convenuta, di modo che la considerazione dei riferiti parametri della prestazione - di per sè neutri, in quanto riferibili pure al lavoro autonomo - non consentiva, per la genericità delle indicazioni offerte, il giudizio di esistenza della subordinazione. In altre parole, il giudice di merito, non è entrato nella valutazione giuridica della esistenza o meno della subordinazione, in quanto ha ritenuto gli elementi offerti sul piano descrittivo e, a maggior ragione sul piano probatorio, inidonei a supportarla" (così, Cass. n. 28694/2011).
Ne deriva, anche sotto questo profilo, la palese inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente.
Anche a voler entrare nel merito della subordinazione, peraltro, si ribadisce che quanto si legge nei capitoli di prova e nelle stesse conversazioni whattsapp indica solo lo svolgimento di prestazioni lavorative di non specificato contenuto in assenza di qualsiasi reale obbligo.
E quindi l'inesistenza di un reale vincolo e di una qualche conseguenza sul piano disciplinare in caso di inosservanza delle disposizioni ricevute.
Nulla, insomma, a conforto della tesi del vincolo della subordinazione.
Va ribadito, allora, che oggetto specifico dell'indagine relativa alla subordinazione deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Se è certo, non essendo stati dedotti, che questi elementi non sussistono, il ricorso non può comunque essere accolto e non può essere ammessa la prova testimoniale richiesta in ricorso.
Insomma, il ricorrente era tenuto ad allegare prima, e poi a provare, non solo di avere svolto le sue prestazioni con ben precisi orari e turni fissi, ma anche l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare datoriale (cfr, tra le molte Cass. n.
5534 del 9/4/2003; Cass. n. 9900 del 20/6/2003); questo deve estrinsecarsi “nella emanazione di ordini specifici” (e non quindi generiche disposizioni) oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. n. 6673 del
29/4/2003; Cass 12348 del 22/8/2003). Il potere direttivo consiste nell'emanazione di ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25666, in Not. giur. lav., 2008, 135) e non quale semplice potere di sovraordinazione o di mero coordinamento (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986).
Non bastano cioè né le generiche direttive, né un qualsiasi controllo in quanto (v.
Cass. 18 aprile 2011, n. 8845) il controllo sul lavoratore non ne fa necessariamente un lavoratore subordinato poiché la supervisione è compatibile con la realizzazione di un'opera in autonomia.
“In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto” (Cass. n.
8845/2011 citata).
"L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto... (Cass. n. 20002 del 7.10.2004).
Con la più recente ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324 la Suprema Corte ha ribadito che “l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn. 7796/1993;
4131/1984).”
Se quindi non vi è prova del rapporto di lavoro subordinato tutte le domande azionate nel presente giudizio che su di esso si fondano devono essere conseguentemente respinte.
Quanto alle spese, non può non rilevarsi che l'esito del giudizio viene a dipendere da
(comunque assorbenti) ragioni di carattere processuale in una vicenda che resta caratterizzata da non poche zone oscure e per questa ragione le spese tra le parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: respinge il ricorso;
spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
Roma 13.06.2025 Il Giudice
MB NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB NA, quale giudice del lavoro, all'udienza del
13.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20464/2024 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Rainone per procura in Parte_1
atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Nigioni per procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, a seguito della dichiarazione di incompetenza del
Tribunale di Nola, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Roma la chiedendo di accogliere nei confronti della medesima Controparte_1
le seguenti conclusioni: “1) accertata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente (p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap. 00139 con inizio in data 22/02/2023 e tutt'ora in corso;
2) accertata, altresì ed in particolare, l'insussistenza di regolare contratto nonché della corresponsione di quanto dovuto in presenza dello stesso 3) per l'effetto condannare: (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma (RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap.
00139 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spettanze maturate per tutta la durata del rapporto di lavoro e che, alla data della proposizione del presente ricorso, sono calcolate in complessivi € 25.986,55 come da conteggi di cui sopra, oltre interessi monetari e rivalutazione previsti per legge o di quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà accertare;
Condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi omessi, anche sulle maggiori somme che verranno accertate nel presente giudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per omesso versamento da quantificarsi in via equitativa;
Condannare la resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo..”.
Si è costituita la che ha chiesto invece di respingere il ricorso e Controparte_1
di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il giudice ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps che si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni:”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi e non prescritti nei confronti dell'Inps, rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive. Con vittoria di spese.”
Dopo avere tentato inutilmente la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa. ****
sostiene nel suo ricorso che, a partire dal 22.2.2023, avrebbe svolto e Parte_1
svolgerebbe ancora per conto della mansioni di supervisore Controparte_1
catering di Livello 2, ex CCNL Turismo Pubblici esercizi in condizioni di subordinazione, in totale assenza di allegazioni e istanze istruttorie idonee a fornire tale dimostrazione.
Anzi il ricorso non specifica in alcun modo in che cosa sarebbero consistite queste mansioni di “supervisore” e nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente dimostra il presunto rapporto di lavoro subordinato.
Anche i capitoli di prova testimoniale articolati risultano del tutto generici e imprecisati, specie quanto alle modalità di svolgimento delle prestazioni:
1. VERO
CHE il ricorrente ha lavorato continuativamente presso Controparte_1
(p.iva in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma P.IVA_1
(RM) alla via Giovanni Battista Lalli n.
7- cap. 00139, con inizio in data 22/02/2023 e con un rapporto tutt'ora in corso;
2.VERO CHE il ricorrente ha lavorato tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 03:30, con la mansione di supervisore catering di
Livello 2;
4. VERO CHE il calendario degli eventi indicante le relative trasferte di lavoro veniva inoltrato al ricorrente tramite messaggi whatsapp” .
Come tali essi sono palesemente inammissibili e comunque irrilevanti perché non idonei ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi delle pretese di cui al ricorso.
E' persino superfluo rilevare che il fatto che al ricorrente fosse inoltrato, via whatsapp, il calendario degli eventi che indicava le trasferte da effettuare non dimostra affatto l'assoggettamento del al potere direttivo e disciplinare della Pt_1
società resistente.
Peraltro, il ricorrente chiede di essere inquadrato nel secondo livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi senza neanche riportare il contenuto della declaratoria contrattuale e senza allegare l'esistenza dei requisiti a detto fine necessari, considerando che, come si è visto, il reale contenuto delle mansioni svolte non viene in alcun modo precisato. E già per questa sola ragione il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
Insomma, di questo presunto rapporto di lavoro subordinato, su cui si fondano le domande, non vi è alcuna prova, che certo non si ricava nemmeno dalle foto/messaggi prodotti.
In sintesi, il requisito della eterodirezione non risulta supportato da allegazioni e deduzioni significative e circostanziate e, come già evidenziato, i capitoli di prova, così come articolati nel ricorso, sono assolutamente generici e privi di quel contenuto che il avrebbe dovuto riferire circa le specifiche direttive e prescrizioni Pt_1
specifiche che il ricorrente avrebbe ricevuto.
E privi altresì di deduzioni circa quell'attività di specifica vigilanza e controllo che il datore di lavoro avrebbe dovuto esercitare nei suoi confronti.
Non sono elencati fatti tali da far ricadere le presunte prestazioni svolte, di ignoto contenuto, nell'ambito della subordinazione.
In altre parole: il ricorrente non specifica nemmeno nei suoi capitoli di prova in che cosa sarebbero consistite le direttive ricevute, richiamando una documentazione che non dimostra nulla e meno che meno è dato comprendere in che cosa sarebbe consistito il necessario ”controllo organizzativo e disciplinare” da parte della convenuta.
Pur essendo noto che il connotato peculiare del rapporto di lavoro subordinato è costituito dal vincolo di dipendenza gerarchica, e quindi, come vedrà, da un "diretto e pressante controllo da parte del datore di lavoro".
Quelle del sono, insomma, solo deduzioni generiche e imprecisate. Pt_1
Giova a questo punto ricordare che, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte: “elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato..”(ex plurimis Cass. S.U. n. 379/99; Cass. n. 9623/02)...." (così, Cass. n. 11937/2009; v. anche, tra le molte conformi recenti, Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza
n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sentenza n. 20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sentenza n. 21074 del 16 settembre 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019).
Rimanendo fermo che l'onere di fornire tale prova è a carico dell'attore secondo i principi generali (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Nel caso di specie, il ricorso non riesce a individuare in alcun modo gli elementi essenziali di un rapporto di lavoro subordinato e anzi nemmeno le mansioni svolte.
Non essendo certo sufficiente il dedotto "stabile inserimento" nell'organizzazione della resistente o lo svolgimento delle imprecisate prestazioni in una certa fascia oraria.
Come si è detto, in nessuna parte del ricorso il ricorrente precisa in che cosa sarebbero consistite queste fantomatiche disposizioni e direttive, che oltretutto, come si vedrà, devono essere “specifiche”, e, tanto meno, le attività di vigilanza e di controllo su di lui esercitate.
Ben possono applicarsi alla fattispecie in esame i principi affermati dalla Suprema
Corte: "Rileva il Collegio che tale mezzo di impugnazione non coglie il punto qualificante della motivazione impugnata. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto che nel descrivere le modalità di svolgimento del rapporto, parte attrice non ha specificato il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute dalla controparte, ne' ha indicato quale fossero le attività di vigilanza e controllo su di essa esercitate dagli organi della società convenuta, di modo che la considerazione dei riferiti parametri della prestazione - di per sè neutri, in quanto riferibili pure al lavoro autonomo - non consentiva, per la genericità delle indicazioni offerte, il giudizio di esistenza della subordinazione. In altre parole, il giudice di merito, non è entrato nella valutazione giuridica della esistenza o meno della subordinazione, in quanto ha ritenuto gli elementi offerti sul piano descrittivo e, a maggior ragione sul piano probatorio, inidonei a supportarla" (così, Cass. n. 28694/2011).
Ne deriva, anche sotto questo profilo, la palese inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente.
Anche a voler entrare nel merito della subordinazione, peraltro, si ribadisce che quanto si legge nei capitoli di prova e nelle stesse conversazioni whattsapp indica solo lo svolgimento di prestazioni lavorative di non specificato contenuto in assenza di qualsiasi reale obbligo.
E quindi l'inesistenza di un reale vincolo e di una qualche conseguenza sul piano disciplinare in caso di inosservanza delle disposizioni ricevute.
Nulla, insomma, a conforto della tesi del vincolo della subordinazione.
Va ribadito, allora, che oggetto specifico dell'indagine relativa alla subordinazione deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Se è certo, non essendo stati dedotti, che questi elementi non sussistono, il ricorso non può comunque essere accolto e non può essere ammessa la prova testimoniale richiesta in ricorso.
Insomma, il ricorrente era tenuto ad allegare prima, e poi a provare, non solo di avere svolto le sue prestazioni con ben precisi orari e turni fissi, ma anche l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare datoriale (cfr, tra le molte Cass. n.
5534 del 9/4/2003; Cass. n. 9900 del 20/6/2003); questo deve estrinsecarsi “nella emanazione di ordini specifici” (e non quindi generiche disposizioni) oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (Cass. n. 6673 del
29/4/2003; Cass 12348 del 22/8/2003). Il potere direttivo consiste nell'emanazione di ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25666, in Not. giur. lav., 2008, 135) e non quale semplice potere di sovraordinazione o di mero coordinamento (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986).
Non bastano cioè né le generiche direttive, né un qualsiasi controllo in quanto (v.
Cass. 18 aprile 2011, n. 8845) il controllo sul lavoratore non ne fa necessariamente un lavoratore subordinato poiché la supervisione è compatibile con la realizzazione di un'opera in autonomia.
“In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo,
l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto” (Cass. n.
8845/2011 citata).
"L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto... (Cass. n. 20002 del 7.10.2004).
Con la più recente ordinanza 24 agosto 2021, n. 23324 la Suprema Corte ha ribadito che “l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente - Cass. nn. 7796/1993;
4131/1984).”
Se quindi non vi è prova del rapporto di lavoro subordinato tutte le domande azionate nel presente giudizio che su di esso si fondano devono essere conseguentemente respinte.
Quanto alle spese, non può non rilevarsi che l'esito del giudizio viene a dipendere da
(comunque assorbenti) ragioni di carattere processuale in una vicenda che resta caratterizzata da non poche zone oscure e per questa ragione le spese tra le parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: respinge il ricorso;
spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
Roma 13.06.2025 Il Giudice
MB NA