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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1356/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12966/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093715678000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0093715678000 della Agenzia delle Entrate- CO con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 280,05 a seguito del contestato mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020, per il veicolo targato
Targa_1, oltre sanzioni e successivi interessi moratori emessa da parte dell'ente impositore Agenzia delle Entrate – CO.
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
a ) NULLITA' ASSOLUTA E/O ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 071 2025 0093715678000. NOTIFICATA il 15.04.2025 - ESTINZIONE DEL DIRITTO
DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLA SOMMA RICHIESTA PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE
b) NULLITA' ASSOLUTA E/O ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2025
0093715678000. NOTIFICATA il 15.04.2025 - ESTINZIONE DEL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA
RISCOSSIONE DELLA SOMMA RICHIESTA PER INTERVENUTA
c) illegittimità della cartella esattoriale, con conseguente sua nullità, per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi-aliquote relative e della relativa base di calcolo d) NULLITA' DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC PRESCRIZIONE
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate CO, chiedendo l'estromissione dal giudizio in ragione del fatto che i vizi contestati si riferiscono agli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, in mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione intimata, si deve ritenere processualmente provata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
In conseguenza il provvedimento azionato è privo di base giuridica e va pertanto annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, per quanto riguarda la Regione Campania, e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, se richiesta. Vanno invece compensate rispetto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate- CO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna virtualmente la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00 più oneri accessori, se dovuti. Compensa le spese con Agenzia delle Entrate CO.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12966/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093715678000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 922/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0093715678000 della Agenzia delle Entrate- CO con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 280,05 a seguito del contestato mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2020, per il veicolo targato
Targa_1, oltre sanzioni e successivi interessi moratori emessa da parte dell'ente impositore Agenzia delle Entrate – CO.
Deduce i seguenti motivi di ricorso:
a ) NULLITA' ASSOLUTA E/O ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 071 2025 0093715678000. NOTIFICATA il 15.04.2025 - ESTINZIONE DEL DIRITTO
DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLA SOMMA RICHIESTA PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE
b) NULLITA' ASSOLUTA E/O ANNULLABILITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2025
0093715678000. NOTIFICATA il 15.04.2025 - ESTINZIONE DEL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA
RISCOSSIONE DELLA SOMMA RICHIESTA PER INTERVENUTA
c) illegittimità della cartella esattoriale, con conseguente sua nullità, per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi-aliquote relative e della relativa base di calcolo d) NULLITA' DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC PRESCRIZIONE
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate CO, chiedendo l'estromissione dal giudizio in ragione del fatto che i vizi contestati si riferiscono agli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che, in mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione intimata, si deve ritenere processualmente provata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti.
In conseguenza il provvedimento azionato è privo di base giuridica e va pertanto annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, per quanto riguarda la Regione Campania, e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, se richiesta. Vanno invece compensate rispetto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate- CO.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna virtualmente la Regione Campania alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00 più oneri accessori, se dovuti. Compensa le spese con Agenzia delle Entrate CO.