Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1356
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione

    In mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione intimata, si deve ritenere processualmente provata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti. In conseguenza il provvedimento azionato è privo di base giuridica e va pertanto annullato.

  • Accolto
    Illegittimità della cartella esattoriale per omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e aliquote

    In mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione intimata, si deve ritenere processualmente provata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti. In conseguenza il provvedimento azionato è privo di base giuridica e va pertanto annullato.

  • Accolto
    Nullità della notifica a mezzo PEC per prescrizione

    In mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione intimata, si deve ritenere processualmente provata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti. In conseguenza il provvedimento azionato è privo di base giuridica e va pertanto annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1356
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1356
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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