TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARAMUCCHIO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
GIULIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
(per brevità: ) per chiederne la condanna alla restituzione di una parte CP_1 CP_1 del corrispettivo pagato per la prestazione di trasporto resa dalla convenuta, di cui si lamenta il ritardo nell'adempimento, che avrebbe causato danno all'attrice, che ne domanda il risarcimento, nell'importo di euro 147.381,32.
Si tratta del trasporto dalla Cina all'Italia di un carico di mascherine giunto in Italia il 27 maggio 2020, e consegnato all'attrice il successivo 10 giugno, di cui la era stata incaricata il 20 aprile CP_1 precedente, a seguito dell'accettazione del preventivo da parte della committente Pt_1
A sostegno della domanda di restituzione del corrispettivo l'attrice afferma che esso è stato indebitamente maggiorato rispetto a quello concordato prima dell'esecuzione del trasporto. La convenuta, che aveva già fissato il corrispettivo tenendo conto del peso e del volume dei colli da trasportare, lo ha aumentato da 23.726,73 a 44.019,59, adducendo il motivo che i dati di cui sopra sono poi risultati diversi e maggiori, come avrebbe accertato la compagnia aerea che vi ha provveduto. chiede pertanto la restituzione della somma di euro 20.293,96, eccedente il corrispettivo Pt_1 iniziale.
Con la domanda di risarcimento del danno l'attrice fa valere gli errori in cui sarebbe incorsa la vettrice convenuta nel procedere agli adempimenti documentali per rendere la spedizione conforme alla normativa che disciplinava l'importazione dalla Cina all'Italia delle mascherine nel periodo della prima esplosione della pandemia da COVID 19. In conseguenza di tali errori, secondo si sarebbe Pt_1 determinato il ritardo che, a causa della discesa dei prezzi delle mascherine, avrebbe fatto svanire il profitto da essa sperato dell'operazione di acquisto e rivendita di esse.
La prima eccezione della convenuta si basa sulla decadenza che sarebbe intervenuta rispetto ai diritti derivanti dal contratto di trasporto, in applicazione della Convenzione di Montreal: tra il 20 giugno
2020, data di arrivo a destinazione del carico, e il 17 luglio 2022, sono trascorsi più dei due anni previsti dalla suddetta fonte internazionale a tale effetto.
In replica, nel merito, , quanto alla richiesta ripetizione, osserva di aver saputo dell'esatto CP_1 peso e volume del carico soltanto dalla compagnia aerea vettrice che procedette alla misurazione di essi prima dell'imbarco, e che per la determinazione del primo corrispettivo approvato da si era Pt_1 basata sull'errata comunicazione di peso e volume (inferiori a quelli effettivi) da parte della venditrice cinese. Evidenzia che nel contratto di trasporto, come in ogni contratto del tipo, vi è una clausola che parametra il corrispettivo al peso e al volume del carico da trasportare e che, sulla base degli effettivi e definitivi dati, ha determinato il corrispettivo finale.
Sulla domanda di risarcimento la convenuta eccepisce che le sue richieste di modifica della documentazione da allegare al carico e delle dichiarazioni da rendere in ordine allo stesso alle dogane erano giustificate e doverose in relazione ai mutamenti, frenetici in quel periodo, relativi alla disciplina delle mascherine con finalità di protezione dal contagio da COVID 19. Al fine di dimostrare la conformità della sua condotta alla normativa in esame, la convenuta ha prodotto una circolare della
Ministero dell'Economia e un atto dell'Agenzia delle Dogane, che il Tribunale commenterà più avanti.
Quindi nessun ritardo imputabile ad essa può contestarsi, essendo dipeso dal doveroso adeguamento alla normativa relativa.
Il Tribunale decide che è infondata l'eccezione di decadenza sollevata da , per la ragione CP_1 che non si tratta di fattispecie di decadenza, ma di prescrizione dei diritti, così come intesa dal legislatore italiano nel conformare la disciplina nazionale alla normativa della Convenzione di Montreal: espressamente l'art. 35 della legge di ratifica n. 12/2004, qualifica il termine biennale come pagina 2 di 4 di prescrizione e dunque soggetto ad interruzione, determinatasi in conseguenza dei diversi atti ricevuti dalla convenuta nel periodo di interesse (doc. 23 della attrice).
Nel merito della domanda di ripetizione il Tribunale prende innanzitutto atto che non vi è stata contestazione da parte dell'attrice sulla presenza nel contratto di trasporto della clausola che àncora il corrispettivo al peso e al volume del carico da trasportare, ciò perché ovviamente la misura della prestazione di trasporto dipende da tali dati. Né vi è stata contestazione sul fatto che i dati effettivi di peso e volume fossero quelli maggiorati, riportati successivamente dalla per aumentare il CP_1 corrispettivo iniziale.
Premesso quanto sopra, il fatto eventuale che l'attrice e/o la convenuta siano incorse in errore nella determinazione iniziale del corrispettivo, poiché entrambe conoscevano o dovevano conoscere i criteri di cui alla clausola e i dati effettivi di peso e volume, non rileva rispetto alla conclusione che il corrispettivo dovuto sia quello finale, né determina alcuna violazione dell'accordo iniziale sul corrispettivo, in quanto tale accordo aveva ad oggetto fin dall'inizio la clausola contrattuale che rimette la determinazione del corrispettivo all'applicazione dei suoi criteri ai dati effettivi di peso e volume: chiaro esempio di oggetto determinabile (art. 1346 c.c.).
Non deve quindi essere restituita alcuna parte del corrispettivo pagato da Pt_1
La domanda di risarcimento del danno è infondata, perché il tempo di esecuzione della prestazione di trasporto è stato dovuto alla effettiva necessità di conformare il carico alla normativa relativa all'importazione di mascherine in Italia.
Il dato da cui partire per l'analisi da svolgere riguarda la assoluta inidoneità delle mascherine da trasportare rispetto alla finalità di protezione delle vie aeree e di schermare da qualsiasi agente disperso nell'aria: è pacifico che le mascherine in esame non siano state sottoposte ad alcuna verifica relativa a tale idoneità.
Il secondo elemento rilevante, ossia lo svolgimento temporale della vicenda, è il seguente. Dal 23 aprile al 7 maggio e concordano che le mascherine debbano qualificarsi ed essere CP_1 Pt_1 dichiarate come DPI, ossia dispositivi di protezione individuale e debbano riportare la certificazione europea CE. L'8 maggio comunica a che, in seguito a chiarimenti da parte della CP_1 Pt_1 autorità amministrative competenti, le mascherine da trasportare non possono recare il marchio CE e debbono essere espressamente dichiarate inidonee a qualsiasi finalità protettiva delle vie aeree.
In questo giudizio, sostiene che le mascherine potessero e dovessero riportare la marchiatura Pt_1
CE e che non dovessero essere dichiarate inidonee a finalità protettive, cosa che le avrebbe oltretutto svalutate, e che le fonti regolamentari citate dalla convenuta sull'importazione delle mascherine non siano applicabili al caso dedotto in giudizio.
Il Tribunale, invece, giunge a concludere che le fonti amministrative citate erano applicabili al caso di specie e hanno imposto le modifiche giustamente pretese da , motivando come segue. CP_1
Gli atti in questione, riportate ai doc. 4 e 5 dalla convenuta e consultabili on line, sono la circolare del
23 aprile 2020 del Ministero dello sviluppo economico e la Guida per lo sdoganamento delle mascherine pubblicata dalla Agenzia delle Dogane, che cita tale circolare. Tali atti pubblici prescrivono, ad evidenti fini di chiarezza e di tutela della salute pubblica, che le mascherine che non siano state sottoposte ad alcuna verifica di idoneità protettiva, come, pacificamente, le mascherine di questo giudizio, delle quali l'attrice non ha neppure allegato che siano state sottoposte a test delle autorità competenti, a nulla rilevando le dichiarazioni sul punto della venditrice cinese, non possano riportare la certificazione CE e debbono essere dichiarate inidonee alla protezione.
Quindi, poiché, a pochi giorni dall'emissione di tali atti amministrativi, in un momento di grande confusione dovuto alla pandemia, giustamente e diligentemente richiese le modifiche CP_1
pagina 3 di 4 ragionevolmente imposte da tali atti, non si vede come si possa imputare il ritardo a responsabilità di nell'averle richieste all'attrice, che peraltro si è adeguata e che avrebbe ugualmente CP_1 dovuto conoscere la normativa, rilevante, si ribadisce, per il fondamentale fine di tutela della pubblica salute.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
condanna a rimborsare le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 8.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARAMUCCHIO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSENIGO PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
GIULIO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ha convenuto in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
(per brevità: ) per chiederne la condanna alla restituzione di una parte CP_1 CP_1 del corrispettivo pagato per la prestazione di trasporto resa dalla convenuta, di cui si lamenta il ritardo nell'adempimento, che avrebbe causato danno all'attrice, che ne domanda il risarcimento, nell'importo di euro 147.381,32.
Si tratta del trasporto dalla Cina all'Italia di un carico di mascherine giunto in Italia il 27 maggio 2020, e consegnato all'attrice il successivo 10 giugno, di cui la era stata incaricata il 20 aprile CP_1 precedente, a seguito dell'accettazione del preventivo da parte della committente Pt_1
A sostegno della domanda di restituzione del corrispettivo l'attrice afferma che esso è stato indebitamente maggiorato rispetto a quello concordato prima dell'esecuzione del trasporto. La convenuta, che aveva già fissato il corrispettivo tenendo conto del peso e del volume dei colli da trasportare, lo ha aumentato da 23.726,73 a 44.019,59, adducendo il motivo che i dati di cui sopra sono poi risultati diversi e maggiori, come avrebbe accertato la compagnia aerea che vi ha provveduto. chiede pertanto la restituzione della somma di euro 20.293,96, eccedente il corrispettivo Pt_1 iniziale.
Con la domanda di risarcimento del danno l'attrice fa valere gli errori in cui sarebbe incorsa la vettrice convenuta nel procedere agli adempimenti documentali per rendere la spedizione conforme alla normativa che disciplinava l'importazione dalla Cina all'Italia delle mascherine nel periodo della prima esplosione della pandemia da COVID 19. In conseguenza di tali errori, secondo si sarebbe Pt_1 determinato il ritardo che, a causa della discesa dei prezzi delle mascherine, avrebbe fatto svanire il profitto da essa sperato dell'operazione di acquisto e rivendita di esse.
La prima eccezione della convenuta si basa sulla decadenza che sarebbe intervenuta rispetto ai diritti derivanti dal contratto di trasporto, in applicazione della Convenzione di Montreal: tra il 20 giugno
2020, data di arrivo a destinazione del carico, e il 17 luglio 2022, sono trascorsi più dei due anni previsti dalla suddetta fonte internazionale a tale effetto.
In replica, nel merito, , quanto alla richiesta ripetizione, osserva di aver saputo dell'esatto CP_1 peso e volume del carico soltanto dalla compagnia aerea vettrice che procedette alla misurazione di essi prima dell'imbarco, e che per la determinazione del primo corrispettivo approvato da si era Pt_1 basata sull'errata comunicazione di peso e volume (inferiori a quelli effettivi) da parte della venditrice cinese. Evidenzia che nel contratto di trasporto, come in ogni contratto del tipo, vi è una clausola che parametra il corrispettivo al peso e al volume del carico da trasportare e che, sulla base degli effettivi e definitivi dati, ha determinato il corrispettivo finale.
Sulla domanda di risarcimento la convenuta eccepisce che le sue richieste di modifica della documentazione da allegare al carico e delle dichiarazioni da rendere in ordine allo stesso alle dogane erano giustificate e doverose in relazione ai mutamenti, frenetici in quel periodo, relativi alla disciplina delle mascherine con finalità di protezione dal contagio da COVID 19. Al fine di dimostrare la conformità della sua condotta alla normativa in esame, la convenuta ha prodotto una circolare della
Ministero dell'Economia e un atto dell'Agenzia delle Dogane, che il Tribunale commenterà più avanti.
Quindi nessun ritardo imputabile ad essa può contestarsi, essendo dipeso dal doveroso adeguamento alla normativa relativa.
Il Tribunale decide che è infondata l'eccezione di decadenza sollevata da , per la ragione CP_1 che non si tratta di fattispecie di decadenza, ma di prescrizione dei diritti, così come intesa dal legislatore italiano nel conformare la disciplina nazionale alla normativa della Convenzione di Montreal: espressamente l'art. 35 della legge di ratifica n. 12/2004, qualifica il termine biennale come pagina 2 di 4 di prescrizione e dunque soggetto ad interruzione, determinatasi in conseguenza dei diversi atti ricevuti dalla convenuta nel periodo di interesse (doc. 23 della attrice).
Nel merito della domanda di ripetizione il Tribunale prende innanzitutto atto che non vi è stata contestazione da parte dell'attrice sulla presenza nel contratto di trasporto della clausola che àncora il corrispettivo al peso e al volume del carico da trasportare, ciò perché ovviamente la misura della prestazione di trasporto dipende da tali dati. Né vi è stata contestazione sul fatto che i dati effettivi di peso e volume fossero quelli maggiorati, riportati successivamente dalla per aumentare il CP_1 corrispettivo iniziale.
Premesso quanto sopra, il fatto eventuale che l'attrice e/o la convenuta siano incorse in errore nella determinazione iniziale del corrispettivo, poiché entrambe conoscevano o dovevano conoscere i criteri di cui alla clausola e i dati effettivi di peso e volume, non rileva rispetto alla conclusione che il corrispettivo dovuto sia quello finale, né determina alcuna violazione dell'accordo iniziale sul corrispettivo, in quanto tale accordo aveva ad oggetto fin dall'inizio la clausola contrattuale che rimette la determinazione del corrispettivo all'applicazione dei suoi criteri ai dati effettivi di peso e volume: chiaro esempio di oggetto determinabile (art. 1346 c.c.).
Non deve quindi essere restituita alcuna parte del corrispettivo pagato da Pt_1
La domanda di risarcimento del danno è infondata, perché il tempo di esecuzione della prestazione di trasporto è stato dovuto alla effettiva necessità di conformare il carico alla normativa relativa all'importazione di mascherine in Italia.
Il dato da cui partire per l'analisi da svolgere riguarda la assoluta inidoneità delle mascherine da trasportare rispetto alla finalità di protezione delle vie aeree e di schermare da qualsiasi agente disperso nell'aria: è pacifico che le mascherine in esame non siano state sottoposte ad alcuna verifica relativa a tale idoneità.
Il secondo elemento rilevante, ossia lo svolgimento temporale della vicenda, è il seguente. Dal 23 aprile al 7 maggio e concordano che le mascherine debbano qualificarsi ed essere CP_1 Pt_1 dichiarate come DPI, ossia dispositivi di protezione individuale e debbano riportare la certificazione europea CE. L'8 maggio comunica a che, in seguito a chiarimenti da parte della CP_1 Pt_1 autorità amministrative competenti, le mascherine da trasportare non possono recare il marchio CE e debbono essere espressamente dichiarate inidonee a qualsiasi finalità protettiva delle vie aeree.
In questo giudizio, sostiene che le mascherine potessero e dovessero riportare la marchiatura Pt_1
CE e che non dovessero essere dichiarate inidonee a finalità protettive, cosa che le avrebbe oltretutto svalutate, e che le fonti regolamentari citate dalla convenuta sull'importazione delle mascherine non siano applicabili al caso dedotto in giudizio.
Il Tribunale, invece, giunge a concludere che le fonti amministrative citate erano applicabili al caso di specie e hanno imposto le modifiche giustamente pretese da , motivando come segue. CP_1
Gli atti in questione, riportate ai doc. 4 e 5 dalla convenuta e consultabili on line, sono la circolare del
23 aprile 2020 del Ministero dello sviluppo economico e la Guida per lo sdoganamento delle mascherine pubblicata dalla Agenzia delle Dogane, che cita tale circolare. Tali atti pubblici prescrivono, ad evidenti fini di chiarezza e di tutela della salute pubblica, che le mascherine che non siano state sottoposte ad alcuna verifica di idoneità protettiva, come, pacificamente, le mascherine di questo giudizio, delle quali l'attrice non ha neppure allegato che siano state sottoposte a test delle autorità competenti, a nulla rilevando le dichiarazioni sul punto della venditrice cinese, non possano riportare la certificazione CE e debbono essere dichiarate inidonee alla protezione.
Quindi, poiché, a pochi giorni dall'emissione di tali atti amministrativi, in un momento di grande confusione dovuto alla pandemia, giustamente e diligentemente richiese le modifiche CP_1
pagina 3 di 4 ragionevolmente imposte da tali atti, non si vede come si possa imputare il ritardo a responsabilità di nell'averle richieste all'attrice, che peraltro si è adeguata e che avrebbe ugualmente CP_1 dovuto conoscere la normativa, rilevante, si ribadisce, per il fondamentale fine di tutela della pubblica salute.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
condanna a rimborsare le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 8.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4