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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT RT, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Puglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3541 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento o la riduzione di quanto richiesto con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 in relazione al propri n. 5 terreni nel Comune di S. Agata di Puglia assumendone il difetto di notifica tramite servizio postale, il difetto di motivazione ed il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta del tutto sproporzionato in ragione della mancata adozione del piano particolareggiato e della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.2.2014 (nella quale detto valore era stato determinato in € 1,80 a mq.).
Il Comune di S. Agata di Puglia, costituito, contestava tutte le avverse doglianze e concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rilevando che con recente delibera n. 109 del 31.7.2020 lo stesso ente impositore aveva determinato il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta nella misura di € 1,25 a mq. nelle zona C2.
All'odierna udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va preliminarmente rilevato che deve che deve ritenere sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della comunicazione, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
La motivazione dell'atto impugnato ha poi sicuramente consentito l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del ricorrente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Nel merito, per condivisibile giurisprudenza, “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (cfr., tra le altre Cass. Civ. S.
U. 25506/2006). Tali principi, applicabili anche all'IMU, consentono allora nel caso di specie di ritenere sproporzionato il valore delle aree fabbricabili attribuito dal Comune alla zona C2 (pari ad € 20,80 a mq.) sia in ragione della pacifica mancata adozione del piano particolareggiato, sia dei risultati della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.8.2014, nella quale detto valore è stato determinato in € 1,80 a mq., sia alla luce della delibera n. 109 del 31.7.2020 lo stesso ente impositore, nella quale il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta risulta determinato nella misura di € 1,25 a mq..
Come ha infatti correttamente rilevato la difesa del ricorrente, per le aree poste al di fuori degli strumenti particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è attenuata nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sull'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro, allorquando cioè la zona rientrerà in un piano particolareggiato.
Tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell'area, non è però priva di effetto;
essa può influenzare la quantificazione della base imponibile la quale, com'é noto, è rappresentata dal valore venale in comune commercio.
Per effetto di tanto, allora, ritiene questa Corte di fare proprie le conclusioni della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.2.2014 e di determinare, per effetto di tanto, il valore alla base della IMU richiesta nella misura di € 1,80 a mq.
Nei limiti di tanto, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IT RT, TO
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2023 depositato il 09/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Puglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3541 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento o la riduzione di quanto richiesto con vittoria di spese- l'avviso di accertamento sopra specificato per IMU maturata nell'anno di imposta 2017 in relazione al propri n. 5 terreni nel Comune di S. Agata di Puglia assumendone il difetto di notifica tramite servizio postale, il difetto di motivazione ed il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta del tutto sproporzionato in ragione della mancata adozione del piano particolareggiato e della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.2.2014 (nella quale detto valore era stato determinato in € 1,80 a mq.).
Il Comune di S. Agata di Puglia, costituito, contestava tutte le avverse doglianze e concludeva quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria illustrativa il ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso rilevando che con recente delibera n. 109 del 31.7.2020 lo stesso ente impositore aveva determinato il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta nella misura di € 1,25 a mq. nelle zona C2.
All'odierna udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Invero, va preliminarmente rilevato che deve che deve ritenere sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della comunicazione, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
La motivazione dell'atto impugnato ha poi sicuramente consentito l'esercizio di un adeguato diritto di difesa del ricorrente, del resto articolatosi tramite le plurime doglianze sopra riportate.
Nel merito, per condivisibile giurisprudenza, “In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (cfr., tra le altre Cass. Civ. S.
U. 25506/2006). Tali principi, applicabili anche all'IMU, consentono allora nel caso di specie di ritenere sproporzionato il valore delle aree fabbricabili attribuito dal Comune alla zona C2 (pari ad € 20,80 a mq.) sia in ragione della pacifica mancata adozione del piano particolareggiato, sia dei risultati della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.8.2014, nella quale detto valore è stato determinato in € 1,80 a mq., sia alla luce della delibera n. 109 del 31.7.2020 lo stesso ente impositore, nella quale il valore venale dell'area fabbricabile alla base dell'imposta richiesta risulta determinato nella misura di € 1,25 a mq..
Come ha infatti correttamente rilevato la difesa del ricorrente, per le aree poste al di fuori degli strumenti particolareggiati ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è attenuata nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza sull'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro, allorquando cioè la zona rientrerà in un piano particolareggiato.
Tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell'area, non è però priva di effetto;
essa può influenzare la quantificazione della base imponibile la quale, com'é noto, è rappresentata dal valore venale in comune commercio.
Per effetto di tanto, allora, ritiene questa Corte di fare proprie le conclusioni della relazione di stima di Agenzia del Territorio del 13.2.2014 e di determinare, per effetto di tanto, il valore alla base della IMU richiesta nella misura di € 1,80 a mq.
Nei limiti di tanto, dunque, il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione dell'esito della lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione e compensa le spese.