Art. 107.
(Evasione del prigioniero di guerra).
Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che e' concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non e' soggetto a sanzioni penali.
(Evasione del prigioniero di guerra).
Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che e' concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non e' soggetto a sanzioni penali.