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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 30 dicembre 2024, iscritta al n. 1 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR) alla Via Garibaldi C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tatiana Galanello che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
E
, nato a Castiglione in [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR) alla Via C.F._2
Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Solini Colalè che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 27 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 maggio 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ancona (AN), parte II, serie A, n.80).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli il Persona_1
15 gennaio 1999, e il 15 febbraio 2005, entrambi economicamente Persona_2
autosufficienti; che sono separati per effetto della sentenza n. 108/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 19 marzo 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Ancona (AN), il 28.05.1995, trascritto nel registro del Comune di Ancona – Anno 1995
– Parte 2 Serie A - N. 80;
2) confermare i provvedimenti della separazione”.
Di seguito si riportano, per l'intellegibilità del provvedimento, le condizioni della separazione: “2) i coniugi continueranno a vivere separati: la Sig.ra ha locato un Pt_1
immobile in Castiglione in Teverina (VT), Via XXV Aprile n. 25 ed il Sig. Parte_2
nella casa familiare ove lo stesso ha la residenza, di proprietà della madre dello
[...]
stesso; 3) i figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e
[...]
continuerà a vivere con il padre;
4) le parti concordano che il Sig. Per_2 Parte_2
nulla deve alla Sig.ra a titolo di alimenti in quanto la stessa è
[...] Parte_1
economicamente indipendente;
5) le parti dichiarano di avere provveduto alla separazione dei beni materiali, dei conti correnti e, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro; 6) che la Sig.ra ha asportato dalla casa familiare ogni Pt_1
bene di carattere personale”.
2.- Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
3.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Ancona (AN) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 30 dicembre 2024, iscritta al n. 1 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Orvieto (TR) alla Via Garibaldi C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tatiana Galanello che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
E
, nato a Castiglione in [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Orvieto (TR) alla Via C.F._2
Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Solini Colalè che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 27 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 28 maggio 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Ancona (AN), parte II, serie A, n.80).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli il Persona_1
15 gennaio 1999, e il 15 febbraio 2005, entrambi economicamente Persona_2
autosufficienti; che sono separati per effetto della sentenza n. 108/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 19 marzo 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i rapporti economici:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Ancona (AN), il 28.05.1995, trascritto nel registro del Comune di Ancona – Anno 1995
– Parte 2 Serie A - N. 80;
2) confermare i provvedimenti della separazione”.
Di seguito si riportano, per l'intellegibilità del provvedimento, le condizioni della separazione: “2) i coniugi continueranno a vivere separati: la Sig.ra ha locato un Pt_1
immobile in Castiglione in Teverina (VT), Via XXV Aprile n. 25 ed il Sig. Parte_2
nella casa familiare ove lo stesso ha la residenza, di proprietà della madre dello
[...]
stesso; 3) i figli, entrambi maggiorenni, sono economicamente autosufficienti e
[...]
continuerà a vivere con il padre;
4) le parti concordano che il Sig. Per_2 Parte_2
nulla deve alla Sig.ra a titolo di alimenti in quanto la stessa è
[...] Parte_1
economicamente indipendente;
5) le parti dichiarano di avere provveduto alla separazione dei beni materiali, dei conti correnti e, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro; 6) che la Sig.ra ha asportato dalla casa familiare ogni Pt_1
bene di carattere personale”.
2.- Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
3.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Ancona (AN) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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