Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 4558 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Parte_1 C.F._1
Vallana ed elettivamente dom.to presso lo studio di Benevento, via Nicola da Monteforte, 5
ATTORE
E
(CF/ PI ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Massimiliano Cesare e dall'Avv. Alfonso Pisanzio ed elett.te dom.ta presso lo studio di
Napoli alla P.zza G. Rodinò, 18
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda.
Per la Società convenuta: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione datato 25 ottobre 2021 ha convenuto in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, esponendo di essere titolare della Carta Postepay Evolution CP_1
5333171102547037, sulla quale riceveva mensilmente accredito di una pensione di invalidità;
l'attore proseguiva riferendo che in data 09 luglio 2021 riceveva la notifica di atto un di pignoramento
€. 2.613,70. Nonostante una diffida inviata a all'immediato svincolo di ogni somma CP_1
poiché trattavasi di emolumento impignorabile, la predetta società avrebbe provveduto a bloccare il saldo presente sulla carta, circostanza a seguito della quale l'attore non avrebbe potuto disporre della pensione erogata per il mese di luglio 2021.
Tale situazione avrebbe provocato un danno consistente nell'impossibilità di utilizzare le somme vincolate per le proprie esigenze quotidiane e, pertanto, il concludeva invocando Parte_1
l'emissione di sentenza di condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 10.000,00 a titolo risarcitorio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea, invocandone il rigetto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc (formulazione previgente), allo spirare dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, al cui esito riservava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea appare infondata per i seguenti
MOTIVI
La domanda avanzata da è così formulata e motivata: Parte_1
Che , a tutt'oggi , non è stata corrisposta la pensione del mese di luglio 2021, che ha creato al suindicato l'impossibilità di pagare bollette, comprare il cibo necessario per vivere e Parte_1 soprattutto l'impossibilità di acquistare i farmaci a lui prescritti, essendo soggetto invalido e bisognevole di cure , a causa di un serio diabete mellito, come da documentazione medica, che si allega in copia;
- Che il sig. , invalido secondo una percentuale dell'88%, come Parte_1
da relazione depositata nel corso del giudizio per ATP n. 4098/14 R.G. del Tribunale di Benevento, che si deposita, ha subito a causa del suindicato pignoramento, uno stress psico - fisico, che ha determinato l'aggravarsi il suo stato di salute….
1)Accertare e dichiarare la responsabilità scaturente da fatto illegittimo della società Poste pay per
i danni patrimoniali e non, causati al sig. 2)Condannare a Parte_1 Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni materiali e morali per la somma di euro 10.000,00, o quella maggiore che risulterà in corso di causa, in favore dell'istante; 3)Condannare al risarcimento Controparte_1
del danno biologico consistente nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse della mera sofferenza psicofisica, (Cass. Sentenza 12/05/2006, N. 11039), al danno morale, in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o quantificata dal Giudice in via equitativa;
Tali formulazioni sono restate invariate in sede di I memoria deposita in atti ex art. 183 VI comma cpc.
La prima proposizione, come riportata, è smentita dall'esame dell'estratto conto esibito dallo stesso ricorrente, dall'esame del quale si evince che le mensilità pensionistiche di maggio, giugno e luglio
2021 sono state regolarmente accreditate sulla carta PostePay di cui il era titolare;
né è stata Parte_1
contestata la regolarità nella tenuta della lista movimenti del rapporto o richiesta la corrispondente verifica tecnica, per cui tali risultanze sono certamente acclarate in maniera indiscutibile.
Con sforzo ermeneutico che certo non compete al Tribunale, può tentarsi la decrittazione della poco chiara esposizione fattuale ipotizzando che parte attrice lamenti la mancata messa a disposizione del titolare della carta del saldo presentato a luglio 2021, pari ad € 520,59 e che solo nell'agosto 2021
l'attore abbia riottenuto tale disponibilità.
Osta, però alla disamina della domanda risarcitoria come proposta in atto di citazione la mancata puntuale specificazione della stessa.
La Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza n° 13328 del 30/06/2015 – richiamando l'art. 163 c.p.c.,
2^ comma, nn. 3 e 4 – ha puntualizzato che in materia risarcitoria la “cosa” oggetto della domanda si identifica con il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, mentre gli “elementi di fatto” costitutivi della relativa pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di aver subito.
L'adempimento dell'onere di allegazione fattuale è preordinato a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice l'individuazione del thema decidendum.
Da qui ne consegue il dovere per l'attore di indicare analiticamente e con rigore i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria;
ovvero, in cosa è consistito il danno patrimoniale e quello non patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovranno essere computati. A corredo di tale argomentazione la Corte richiama i precedenti in materia. In particolare, la pronuncia n. 11353/2004 con cui è stato stabilito che l'onere di contestazione del convenuto e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari: sicché il mancato assolvimento del secondo non fa sorgere il primo. Ed ancora, la sentenza n. 10527/2011 con la quale è stato ribadito che le allegazioni correlate ad una domanda risarcitoria “non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (…) ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta “. Quanto sopra al fine di mettere il convenuto nella
“condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.
Nella fattispecie concreta oggi in esame, l'attore non ha fornito alcuna prova documentale atta a dimostrare quanto asserito nelle proprie difese, ovvero che la propria condizione economica complessiva era tale, al momento dell'evento, che anche l'indisponibilità per un mese della somma in questione fu fonte di grave pregiudizio (mediante allegazione ISEE, ad esempio), che non aveva familiari ai quali rivolgersi per l'ottenimento momentaneo della cifra (contenuta) che gli era venuta momentaneamente a mancare e che non fruisse di esenzioni dal ticket per l'acquisto dei farmaci che gli erano necessari.
Tra l'altro il ha allegato delle fatture relative a consumi energetici che Egli afferma di non CP_2
aver potuto onorare a causa della mancata disponibilità della somma in questione;
ma, a ben vedere, tra tali atti vi è un sollecito per un pagamento non eseguito relativo ad una scadenza del giugno 2021, ovvero in epoca antecedente ai fatti lamentati in questa sede.
A parere del Tribunale, è restata del tutto indimostrata la tesi secondo la quale dalla indisponibilità della somma di € 520,59 per 30 giorni siano derivate conseguenze patrimoniali e non patrimoniali della gravità esposta negli atti difensivi.
Tali rilievi portano al rigetto della domanda di risarcitoria;
le spese di lite possono essere compensate, atteso che in ogni caso, non ha tenuto conto del disposto dell'art. 545 c.p.c., ottavo CP_1 comma (inserito dall'art. 13 del D.L. n. 83/2015) che riporta: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. Compensa le spese di lite.
Benevento, li 14 gennaio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio