Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/01/2025 nella causa n. 6602/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistita dall'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
MARONE
PARTE RICORRENTE contro
, c.f. , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO ed
ELISA CESARO
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: carta elettronica del docente
1. la ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 negli anni scolastici da 2022/2023 a 2023/2024 in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
1
1.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 rilevando la presenza di contratti di supplenza breve e saltuaria negli a.s.
2022/2023 e 2023/2024, e contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
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scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
5. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 10072 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
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incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
8. in entrambi gli anni scolastici per cui è richiesta la consegna della carta elettronica, parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in forza di supplenze brevi e saltuarie;
deve considerarsi che la sopra richiamata clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal
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perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19,
EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40);
9. lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla
Corte di Cassazione con la già richiamata sentenza n. 10072/2023, la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto:
“la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per
'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la
Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto
[…] Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica 'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”;
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10. in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”);
11. la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di
Cassazione è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è
l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto (art. 4 comma 1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze (coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata (osserva la Corte: “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della Carta
Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto
“chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale”;
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12. il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1
e 2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma
3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto);
13. la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello
“scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez.
II, 11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno
2018, Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 Per_1 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60,
e del 21 novembre 2018, de C-619/17, EU:C:2018:936, Persona_2 punto 74);
14. la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 10072/2023 sopra riportata –
è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
15. deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la
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disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato
(nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40): in proposito non si condivide quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella recente sentenza n. 497/2024 del 07/01/2025;
16. la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico, e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”);
17. stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente
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titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
18. fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame: in sede di discussione la difesa della ricorrente ha evidenziato come la successione di contratti per sostituzione della stessa docente rivelasse la necessità di copertura di una vacanza di organico, ma la stessa presenza di una docente da sostituire evidenzia come il posto non fosse affatto vacante né disponibile), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la possibilità che ad un primo CP_1 contratto ne seguano altri, verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che – per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe;
19. ne consegue che la domanda proposta per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, nel quale si sono succeduti contratti di supplenza temporanea privi delle caratteristiche sopra evidenziate, non può trovare accoglimento e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
20. in ragione dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione della spettanza della carta elettronica in caso
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di supplenze brevi e saltuarie, si ritiene sussistano le ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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