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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 210/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FERRANTE)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
un incarico di supplenza nell'a.s. 2024/2025, con contratto sino al
[...]
31.08.2024 (quindi su posto vacante e disponibile), ed è attualmente in servizio.
Il resiste all'avversaria domanda osservando Controparte_1 che il diritto in contesa è stato riconosciuto dalla Legge di bilancio per l'anno 2025
(n. 207 del 30.12.2024), con la quale è stato stabilmente esteso il beneficio della
Carta Docente ai supplenti annuali (fino al 31/08), riparametrando l'importo della
Carta da quello fisso di € 500 annui a quello variabile fino ad € 500, da definirsi annualmente con appositi decreti ministeriali in base alla platea dei destinatari;
cionondimeno, non è contestato che, in assenza dei decreti attuativi, sino ad oggi alcun accredito sia stato disposto in favore dell'avente diritto.
Pertanto, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all'a.s. sopra specificato, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione medio in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 210/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FERRANTE)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott. RAGUSA)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente ha ricevuto dal convenuto Controparte_1
un incarico di supplenza nell'a.s. 2024/2025, con contratto sino al
[...]
31.08.2024 (quindi su posto vacante e disponibile), ed è attualmente in servizio.
Il resiste all'avversaria domanda osservando Controparte_1 che il diritto in contesa è stato riconosciuto dalla Legge di bilancio per l'anno 2025
(n. 207 del 30.12.2024), con la quale è stato stabilmente esteso il beneficio della
Carta Docente ai supplenti annuali (fino al 31/08), riparametrando l'importo della
Carta da quello fisso di € 500 annui a quello variabile fino ad € 500, da definirsi annualmente con appositi decreti ministeriali in base alla platea dei destinatari;
cionondimeno, non è contestato che, in assenza dei decreti attuativi, sino ad oggi alcun accredito sia stato disposto in favore dell'avente diritto.
Pertanto, sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c. 121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione all'a.s. sopra specificato, oltre Parte_2 interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione medio in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario. È valorizzato l'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/14, ma nella misura del 15%, in considerazione del fatto che il testo del ricorso non è navigabile;
l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono soltanto il rinvio ai documenti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/14, rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo