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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2690/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] lett.12, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR) Via
Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guarino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Contrada Testa dell'Acqua snc, elettivamente domiciliato in Rosolini (SR) Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guarino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 6/12/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 2/07/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1987).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Noto (SR) il 2/02/1993), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n.157/2003, depositato in data
7/05/2003 e divenuto efficace il 23/05/2003;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 10/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 6/12/2024);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza ove meglio credono, senza bisogno di prestarsi alcun reciproco consenso;
b) i coniugi, atteso che ciascuno di essi è economicamente indipendente, rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e/o assegno divorzile e, per l'effetto, ciascuno provvederà da sé al proprio mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie esigenze e al proprio sostentamento;
c) nulla è dovuto per il mantenimento dei figli e atteso che gli stessi sono Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
d) tra i coniugi non intercorre alcun rapporto patrimoniale, tra gli stessi non vi sono beni da dividere, sia mobili che immobili, e nulla è dovuto dall'uno all'altro per qual si voglia ragione e/o causale”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
pagina2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR) (Atto Parte_2
n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1987), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2690/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] lett.12, elettivamente domiciliata in Rosolini (SR) Via
Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guarino, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Contrada Testa dell'Acqua snc, elettivamente domiciliato in Rosolini (SR) Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giacomo Guarino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 6/12/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 2/07/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1987).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Noto (SR) il 2/02/1993), entrambi ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n.157/2003, depositato in data
7/05/2003 e divenuto efficace il 23/05/2003;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 10/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 6/12/2024);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi saranno liberi di fissare la loro residenza ove meglio credono, senza bisogno di prestarsi alcun reciproco consenso;
b) i coniugi, atteso che ciascuno di essi è economicamente indipendente, rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e/o assegno divorzile e, per l'effetto, ciascuno provvederà da sé al proprio mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie esigenze e al proprio sostentamento;
c) nulla è dovuto per il mantenimento dei figli e atteso che gli stessi sono Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
d) tra i coniugi non intercorre alcun rapporto patrimoniale, tra gli stessi non vi sono beni da dividere, sia mobili che immobili, e nulla è dovuto dall'uno all'altro per qual si voglia ragione e/o causale”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
pagina2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 18/06/1987 in Noto (SR) (Atto Parte_2
n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1987), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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