Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 26/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2026, proposto da
OL LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Zero, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OV RR, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Paolo Berti, Paolo Bagnasco, Chiara Forneris, AN Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN OR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera 000573/01.02/2025 del 22/12/2025 della Azienda Sanitaria Zero avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118- Cuneo al Dott. OV MARRACCINI. Spesa presunta mensile euro 13.988,27” nell’ambito della procedura avviata dall’Azienda Sanitaria Zero con avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa, di cui alla Deliberazione 0000348/01.02/2025 del 29/8/2025; Dei verbali della Commissione di valutazione dei candidati ed in particolare del verbale del 18 dicembre 2025 di ammissione dei candidati, di valutazione dei relativi curricula e di attribuzione dei punteggi finali; Di ogni atto presupposto/conseguente e/o connesso, anche dagli estremi ignoti nonché per l’accertamento del diritto del dott. LI ad essere collocato al primo posto in graduatoria e pertanto del diritto al conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria territoriale 118- Cuneo in luogo del Dott. OV RR, attuale vincitore della procedura, con inefficacia del contratto di lavoro ove nelle more eventualmente già sottoscritto, e quindi per la condanna in forma specifica dell’Azienda Sanitaria Zero al risarcimento in forma specifica al conferimento dell’incarico Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria territoriale 118- Cuneo al ricorrente con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Zero e di OV RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato conferito l’incarico di direttore di struttura complessa al controinteressato, deducendo svariati motivi di censura;
si è costituito il controinteressato preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario;
con sentenza n. 3868/2026 del 20.2.2026 le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi in relazione a contenzioso sovrapponibile, hanno affermato sussistere la giurisdizione del giudice ordinario;
alla camera di consiglio del 25.2.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti ricorrente e controinteressata hanno preso atto della sopravvenuta pronuncia del giudice del riparto e dichiarato di prestarvi adesione;
in conformità alla concorde istanza delle parti il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario;
le parti potranno riassumere il giudizio innanzi al GO nei termini di cui all’art. 11 co. 2 c.p.a. con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda;
stante la natura processuale della decisione e l’obiettiva incertezza della questione, definita dal recente intervento delle Sezioni Unite, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso sussistendo la giurisdizione del GO;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente
AO TT, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO TT | OS RN |
IL SEGRETARIO